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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/04/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7824 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(C. F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCIA DI GAETANO e
ANTONIO PASSANISI per procura in atti
- attrice -
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. VINCENZO DE MEO per procura in atti
- convenuta –
OGGETTO: Appalto.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 13.5.2019 conveniva in giudizio Parte_1 la Soc. Coop. “ dinanzi a questo Tribunale al fine di ottenere l'accertamento del CP_1 debito di quest'ultima per la somma di € 1.159.650,62 e la conseguente condanna al pagina 1 di 7 pagamento nei propri confronti dell'importo indicato o del diverso importo determinato all'esito del giudizio, oltre interessi.
A sostegno delle domande allegava: di essere concessionaria dei servizi anti/disinquinamento della Capitaneria di Porto di Augusta e contrattista di Castalia S.p.A.
(società convenzionata con il Ministero per la sorveglianza e per interventi marini sulle coste italiane); che nel mese di aprile 2015, mentre era in corso di esecuzione un appalto per la realizzazione della nuova darsena commerciale del porto di Catania, si era verificato uno sversamento di idrocarburi nell'area portuale riconducibile alla rimozione di due relitti affondati nella seconda guerra mondiale;
che, per contenere ed eliminare gli effetti dello sversamento, i lavori di contenimento e bonifica erano stati affidati alla convenuta, la quale aveva richiesto l'intervento di essa attrice;
che, quindi, l'attrice aveva inviato personale, mezzi e attrezzature, come indicati nel report giornaliero di personale, dal 11.4.2015 al 19.5.2015; che, una volta ultimati i lavori, aveva inviato i rendiconti mensili con quantificazione monetaria, pari a € 677.759,63 per il mese di aprile e € 481.890,99 per il mese di maggio;
che la convenuta non aveva contestato la rendicontazione e la quantificazione, ma l'aveva invitata a sospendere la richiesta di pagamento in attesa di incassare la maggior somma dalle proprie committenti;
che vani si erano rivelati i tentativi di ottenere il pagamento del dovuto. Co Si costituiva in giudizio la Soc. Coop. “ OR II”, contestando le domande.
La convenuta dichiarava di esercitare la propria attività di bonifica e di risanamento ambientale, autorizzata, in forza di apposita concessione demaniale all'espletamento, presso il porto di Catania, delle operazioni di prevenzione inquinamenti e pronto intervento per la bonifica degli specchi acquei;
che l'Autorità OR di Catania aveva aggiudicato l'appalto dei lavori di costruzione della nuova darsena commerciale del porto di Catania al
[...]
e i lavori erano stati eseguiti dall'impresa consorziata Tecnis S.p.a.; che, in Controparte_2 occasione delle fasi di dragaggio del fondale antistante la darsena, erano stati rinvenuti due relitti di navi, da rimuovere;
che durante le operazioni di taglio idraulico dei relitti si era verificato un ingente sversamento di idrocarburi e, a seguito di tale evento, la ditta esecutrice pagina 2 di 7 dei lavori le aveva richiesto di prestare i servizi di assistenza ambientale, volti alla messa in sicurezza dell'area interessata.
Precisava che l'area interessata era controllata dal era soggetta Controparte_2 alla competenza dell'Autorità OR e interdetta alla pubblica fruizione, dunque escludeva di essere stata legittimata a incaricare soggetti terzi all'esecuzione di alcun lavoro;
riconosceva che nell'area indicata aveva operato la contribuendo alla messa in Parte_1 sicurezza dell'area, ma disconosceva di avere richiesto i detti servizi alla Parte_1
dichiarava di essere intervenuta quale subappaltatrice dei lavori pubblici e che, qualora
[...] avesse avuto bisogno dell'opera di terzi, avrebbe dovuto comunicarlo alla ditta esecutrice, che avrebbe incaricato la con un apposito contratto. Parte_1
Escludeva che la documentazione depositata dall'attrice potesse dimostrare l'intervenuta conclusione di un contratto tra le parti;
contestava comunque il quantum, in difetto di specifica individuazione dei lavori eseguiti. Richiamava l'art. 105 d. lgs. n. 50/2016.
Instaurato il contraddittorio, venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
La causa veniva istruita oralmente e all'udienza del 4.7.2022 veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 21.2.2023. Seguivano taluni differimenti, determinati dall'assenza del giudice titolare.
Infine, all'udienza del 30.10.2024, la prima dinanzi allo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione assegnando i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Le domande sono fondate.
L'attrice ha chiesto alla convenuta il pagamento del corrispettivo per gli interventi di bonifica eseguiti dal 11.4.2015 al 19.5.2015. In tal modo essa ha proposto un'azione di adempimento.
Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale deve farsi applicazione del principio espresso nella ormai celebre pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n.
13533/2001) della Suprema Corte, in virtù del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una
pagina 3 di 7 obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte.
Dunque, nel caso di specie, la parte attrice deve fornire la prova dell'esistenza del contratto, ed allegare l'inadempimento della controparte.
La parte convenuta, dal canto suo, deve provare o l'inesistenza dell'obbligazione o l'avvenuto adempimento della stessa.
È noto che il contratto di appalto non deve essere stipulato per iscritto, e in atti non vi è alcun contratto.
La presenza dell'attrice sui luoghi oggetto di intervento risulta dai report predisposti dalla stessa società convenuta, che, del resto, non ha contestato la presenza di detti mezzi e personale della Parte_1
Nei report è espressamente individuato il tipo di automezzo autorizzato all'accesso al varco impiegati “nel servizio di disnquinamento, bonifica specchio acqueo antistante nuova darsena commerciale - porto di Catania”.
Inoltre l'attrice ha depositato in giudizio la copia dell'atto di citazione con il quale la
OR II ha convenuto in giudizio la Tecnis Spa e il al fine di Controparte_2 ottenere il pagamento della somma di € 2.171.528,53 per i servizi espletati nello specchio di mare antistante la darsena, in seguito allo sversamento di sostanze inquinanti;
nell'atto di citazione si legge testualmente che La OR II ha lavorato ininterrottamente per oltre un mese e ha impiegato “anche uomini e mezzi di una ditta terza ( di Augusta)”. Parte_1
L'atto di citazione indicato è stato trasmesso all'attrice dalla stessa convenuta il 29.12.2015.
Ora, è noto che Le affermazioni relative a fatti sfavorevoli alla parte che le compie hanno valore confessorio anche ove contenute in una lettera diretta ad un terzo ed inviata alla controparte solo per conoscenza, sussistendo anche in tal caso l'"animus confitendi" (C. Cass., n. 21818/2023); nel caso di specie, peraltro, la dichiarazione dell'attrice, di essersi avvalsa della assume Parte_1 pieno valore di confessione stragiudiziale.
pagina 4 di 7 Le considerazioni esposte e l'applicazione del principio sopra indicato consentono di ritenere l'esistenza dell'appalto tra le parti in causa.
Non merita di essere condivisa la tesi difensiva della convenuta concernente l'avvenuta conclusione di un subappalto nel caso di specie.
Invero, la “La II” non ha prodotto alcun contratto di appalto, da cui CP_1 CP_1 poter desumere che i lavori eseguiti dall'attrice fossero una parte dei lavori che essa stessa avrebbe dovuto eseguire in virtù del contratto di appalto o di un asserito contratto di subappalto.
Peraltro, proprio la ricostruzione operata dalle parti porterebbe a ritenere che i lavori di bonifica non potessero essere inclusi nel contratto di appalto originario, in quanto essi si sono resi necessari per rimediare all'incidente verificatosi durante la rimozione dei relitti.
In ogni caso, la mancata produzione del contratto di appalto o di subappalto impedisce, come chiarito, la qualificazione del contratto concluso tra le parti nei termini indicati dalla convenuta.
Ad abundantiam, pur nel vigore della disciplina rigorosa in materia di subappalto non autorizzato, si ritiene di richiamare il seguente principio di diritto: In tema di appalto pubblico, qualora l'impresa appaltatrice sia stata autorizzata dalla stazione appaltante ad affidare ad altra impresa
l'esecuzione di parte delle opere, il contratto di subappalto è valido, perché non è violato il precetto contenuto e penalmente sanzionato nell'art. 21 della legge n. 646 del 1982, anche se le opere eseguite dal subappaltatore risultano eccedenti la misura prevista nella citata autorizzazione, poiché la funzione del precetto penale è quella di assicurare la qualità soggettiva del subappaltatore, evitando che si tratti di impresa direttamente o indirettamente collegata ad organizzazioni criminali (C. Cass., n. 35053/2024).
Dai report redatti dalla stessa convenuta si desume che era stata evidentemente ottenuta una specifica autorizzazione per i mezzi della espressamente indicata Parte_1 nei predetti report, ove il contratto fosse stato qualificato come subappalto, circostanza esclusa per le ragioni esposte.
Ciò posto, la presenza dell'attrice sui luoghi interessati dallo sversamento non è contestata dalla convenuta, né è contestata la sua opera.
pagina 5 di 7 Con riguardo al quantum, si evidenzia che i prospetti trasmessi dall'attrice alla convenuta sono redatti analiticamente, indicano il corrispettivo per ciascuna unità di personale impiegato, per ciascun mezzo e per la fornitura di materiale;
la presenza di personale e mezzi della per i periodi indicati risulta, altresì, come chiarito, dai report redatti Parte_1 dalla convenuta, la quale non ha contestato la richiesta di pagamento ricevuta prima dell'introduzione del giudizio e in questa sede si è comunque limitata ad una contestazione generica, inidonea in quanto tale a sconfessare la pretesa creditoria dell'attrice.
Le considerazioni che precedono conducono, quindi, all'accoglimento delle domande, con la conseguente condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
1.159.650,62, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo (non integrando la nota del
21.1.2019 un formale atto di messa in mora).
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, dunque la convenuta va condannata alla rifusione delle stesse in favore dell'attrice.
In considerazione del valore complessivo della controversia (scaglione fino a €
2.000.000,00, parametri prossimi ai minimi in ragione della relativa semplicità della controversia) le spese vanno liquidate nel seguente modo: € 3.000,00 per la fase di studio, €
2.000,00 per la fase introduttiva, € 9.000,00 per la fase istruttoria, € 6.000,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 20.000,00, oltre € 1.713,00 per esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 7824/2019, vertente tra in persona del titolare e legale rappresentante (attrice) e Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore (convenuta), disattesa e Controparte_1 respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa così provvede:
1. Accoglie le domande dell'attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 1.159.650,62, oltre interessi come in motivazione;
pagina 6 di 7 2. Condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in € 20.000,00 per compensi e € 1.713,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania il 07/04/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7824 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
(C. F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCIA DI GAETANO e
ANTONIO PASSANISI per procura in atti
- attrice -
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. VINCENZO DE MEO per procura in atti
- convenuta –
OGGETTO: Appalto.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 13.5.2019 conveniva in giudizio Parte_1 la Soc. Coop. “ dinanzi a questo Tribunale al fine di ottenere l'accertamento del CP_1 debito di quest'ultima per la somma di € 1.159.650,62 e la conseguente condanna al pagina 1 di 7 pagamento nei propri confronti dell'importo indicato o del diverso importo determinato all'esito del giudizio, oltre interessi.
A sostegno delle domande allegava: di essere concessionaria dei servizi anti/disinquinamento della Capitaneria di Porto di Augusta e contrattista di Castalia S.p.A.
(società convenzionata con il Ministero per la sorveglianza e per interventi marini sulle coste italiane); che nel mese di aprile 2015, mentre era in corso di esecuzione un appalto per la realizzazione della nuova darsena commerciale del porto di Catania, si era verificato uno sversamento di idrocarburi nell'area portuale riconducibile alla rimozione di due relitti affondati nella seconda guerra mondiale;
che, per contenere ed eliminare gli effetti dello sversamento, i lavori di contenimento e bonifica erano stati affidati alla convenuta, la quale aveva richiesto l'intervento di essa attrice;
che, quindi, l'attrice aveva inviato personale, mezzi e attrezzature, come indicati nel report giornaliero di personale, dal 11.4.2015 al 19.5.2015; che, una volta ultimati i lavori, aveva inviato i rendiconti mensili con quantificazione monetaria, pari a € 677.759,63 per il mese di aprile e € 481.890,99 per il mese di maggio;
che la convenuta non aveva contestato la rendicontazione e la quantificazione, ma l'aveva invitata a sospendere la richiesta di pagamento in attesa di incassare la maggior somma dalle proprie committenti;
che vani si erano rivelati i tentativi di ottenere il pagamento del dovuto. Co Si costituiva in giudizio la Soc. Coop. “ OR II”, contestando le domande.
La convenuta dichiarava di esercitare la propria attività di bonifica e di risanamento ambientale, autorizzata, in forza di apposita concessione demaniale all'espletamento, presso il porto di Catania, delle operazioni di prevenzione inquinamenti e pronto intervento per la bonifica degli specchi acquei;
che l'Autorità OR di Catania aveva aggiudicato l'appalto dei lavori di costruzione della nuova darsena commerciale del porto di Catania al
[...]
e i lavori erano stati eseguiti dall'impresa consorziata Tecnis S.p.a.; che, in Controparte_2 occasione delle fasi di dragaggio del fondale antistante la darsena, erano stati rinvenuti due relitti di navi, da rimuovere;
che durante le operazioni di taglio idraulico dei relitti si era verificato un ingente sversamento di idrocarburi e, a seguito di tale evento, la ditta esecutrice pagina 2 di 7 dei lavori le aveva richiesto di prestare i servizi di assistenza ambientale, volti alla messa in sicurezza dell'area interessata.
Precisava che l'area interessata era controllata dal era soggetta Controparte_2 alla competenza dell'Autorità OR e interdetta alla pubblica fruizione, dunque escludeva di essere stata legittimata a incaricare soggetti terzi all'esecuzione di alcun lavoro;
riconosceva che nell'area indicata aveva operato la contribuendo alla messa in Parte_1 sicurezza dell'area, ma disconosceva di avere richiesto i detti servizi alla Parte_1
dichiarava di essere intervenuta quale subappaltatrice dei lavori pubblici e che, qualora
[...] avesse avuto bisogno dell'opera di terzi, avrebbe dovuto comunicarlo alla ditta esecutrice, che avrebbe incaricato la con un apposito contratto. Parte_1
Escludeva che la documentazione depositata dall'attrice potesse dimostrare l'intervenuta conclusione di un contratto tra le parti;
contestava comunque il quantum, in difetto di specifica individuazione dei lavori eseguiti. Richiamava l'art. 105 d. lgs. n. 50/2016.
Instaurato il contraddittorio, venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
La causa veniva istruita oralmente e all'udienza del 4.7.2022 veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 21.2.2023. Seguivano taluni differimenti, determinati dall'assenza del giudice titolare.
Infine, all'udienza del 30.10.2024, la prima dinanzi allo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione assegnando i termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Le domande sono fondate.
L'attrice ha chiesto alla convenuta il pagamento del corrispettivo per gli interventi di bonifica eseguiti dal 11.4.2015 al 19.5.2015. In tal modo essa ha proposto un'azione di adempimento.
Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale deve farsi applicazione del principio espresso nella ormai celebre pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n.
13533/2001) della Suprema Corte, in virtù del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una
pagina 3 di 7 obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte.
Dunque, nel caso di specie, la parte attrice deve fornire la prova dell'esistenza del contratto, ed allegare l'inadempimento della controparte.
La parte convenuta, dal canto suo, deve provare o l'inesistenza dell'obbligazione o l'avvenuto adempimento della stessa.
È noto che il contratto di appalto non deve essere stipulato per iscritto, e in atti non vi è alcun contratto.
La presenza dell'attrice sui luoghi oggetto di intervento risulta dai report predisposti dalla stessa società convenuta, che, del resto, non ha contestato la presenza di detti mezzi e personale della Parte_1
Nei report è espressamente individuato il tipo di automezzo autorizzato all'accesso al varco impiegati “nel servizio di disnquinamento, bonifica specchio acqueo antistante nuova darsena commerciale - porto di Catania”.
Inoltre l'attrice ha depositato in giudizio la copia dell'atto di citazione con il quale la
OR II ha convenuto in giudizio la Tecnis Spa e il al fine di Controparte_2 ottenere il pagamento della somma di € 2.171.528,53 per i servizi espletati nello specchio di mare antistante la darsena, in seguito allo sversamento di sostanze inquinanti;
nell'atto di citazione si legge testualmente che La OR II ha lavorato ininterrottamente per oltre un mese e ha impiegato “anche uomini e mezzi di una ditta terza ( di Augusta)”. Parte_1
L'atto di citazione indicato è stato trasmesso all'attrice dalla stessa convenuta il 29.12.2015.
Ora, è noto che Le affermazioni relative a fatti sfavorevoli alla parte che le compie hanno valore confessorio anche ove contenute in una lettera diretta ad un terzo ed inviata alla controparte solo per conoscenza, sussistendo anche in tal caso l'"animus confitendi" (C. Cass., n. 21818/2023); nel caso di specie, peraltro, la dichiarazione dell'attrice, di essersi avvalsa della assume Parte_1 pieno valore di confessione stragiudiziale.
pagina 4 di 7 Le considerazioni esposte e l'applicazione del principio sopra indicato consentono di ritenere l'esistenza dell'appalto tra le parti in causa.
Non merita di essere condivisa la tesi difensiva della convenuta concernente l'avvenuta conclusione di un subappalto nel caso di specie.
Invero, la “La II” non ha prodotto alcun contratto di appalto, da cui CP_1 CP_1 poter desumere che i lavori eseguiti dall'attrice fossero una parte dei lavori che essa stessa avrebbe dovuto eseguire in virtù del contratto di appalto o di un asserito contratto di subappalto.
Peraltro, proprio la ricostruzione operata dalle parti porterebbe a ritenere che i lavori di bonifica non potessero essere inclusi nel contratto di appalto originario, in quanto essi si sono resi necessari per rimediare all'incidente verificatosi durante la rimozione dei relitti.
In ogni caso, la mancata produzione del contratto di appalto o di subappalto impedisce, come chiarito, la qualificazione del contratto concluso tra le parti nei termini indicati dalla convenuta.
Ad abundantiam, pur nel vigore della disciplina rigorosa in materia di subappalto non autorizzato, si ritiene di richiamare il seguente principio di diritto: In tema di appalto pubblico, qualora l'impresa appaltatrice sia stata autorizzata dalla stazione appaltante ad affidare ad altra impresa
l'esecuzione di parte delle opere, il contratto di subappalto è valido, perché non è violato il precetto contenuto e penalmente sanzionato nell'art. 21 della legge n. 646 del 1982, anche se le opere eseguite dal subappaltatore risultano eccedenti la misura prevista nella citata autorizzazione, poiché la funzione del precetto penale è quella di assicurare la qualità soggettiva del subappaltatore, evitando che si tratti di impresa direttamente o indirettamente collegata ad organizzazioni criminali (C. Cass., n. 35053/2024).
Dai report redatti dalla stessa convenuta si desume che era stata evidentemente ottenuta una specifica autorizzazione per i mezzi della espressamente indicata Parte_1 nei predetti report, ove il contratto fosse stato qualificato come subappalto, circostanza esclusa per le ragioni esposte.
Ciò posto, la presenza dell'attrice sui luoghi interessati dallo sversamento non è contestata dalla convenuta, né è contestata la sua opera.
pagina 5 di 7 Con riguardo al quantum, si evidenzia che i prospetti trasmessi dall'attrice alla convenuta sono redatti analiticamente, indicano il corrispettivo per ciascuna unità di personale impiegato, per ciascun mezzo e per la fornitura di materiale;
la presenza di personale e mezzi della per i periodi indicati risulta, altresì, come chiarito, dai report redatti Parte_1 dalla convenuta, la quale non ha contestato la richiesta di pagamento ricevuta prima dell'introduzione del giudizio e in questa sede si è comunque limitata ad una contestazione generica, inidonea in quanto tale a sconfessare la pretesa creditoria dell'attrice.
Le considerazioni che precedono conducono, quindi, all'accoglimento delle domande, con la conseguente condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
1.159.650,62, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo (non integrando la nota del
21.1.2019 un formale atto di messa in mora).
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, dunque la convenuta va condannata alla rifusione delle stesse in favore dell'attrice.
In considerazione del valore complessivo della controversia (scaglione fino a €
2.000.000,00, parametri prossimi ai minimi in ragione della relativa semplicità della controversia) le spese vanno liquidate nel seguente modo: € 3.000,00 per la fase di studio, €
2.000,00 per la fase introduttiva, € 9.000,00 per la fase istruttoria, € 6.000,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 20.000,00, oltre € 1.713,00 per esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 7824/2019, vertente tra in persona del titolare e legale rappresentante (attrice) e Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore (convenuta), disattesa e Controparte_1 respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa così provvede:
1. Accoglie le domande dell'attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 1.159.650,62, oltre interessi come in motivazione;
pagina 6 di 7 2. Condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in € 20.000,00 per compensi e € 1.713,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania il 07/04/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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