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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 21/12/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 66/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IO IO Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa NA De IN Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai n. r.g. 66/2025 e 74/2025 promosse da:
(C.F.: ) – rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
LL ed elettivamente domiciliato presso il suo studio di Perugia, via Cacciatori delle Alpi, 48
F , rappresentato e difeso Parte_2 P.IVA_1
dall'avv. Francesco LL ed elettivamente domiciliato presso il suo studio di Perugia, via Cacciatori delle Alpi, 48
Appellanti
Contro
, P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Benci e con CP_1 P.IVA_2
domicilio eletto presso la sede dell'avvocatura regionale in Perugia, corso Vannucci n. 96 appellata sulle seguenti Conclusioni: per gli appellanti:
pagina 1 di 9 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza n. 48/2025 del Tribunale di Terni:
In via principale: accogliere gli appelli e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare illegittima e/o priva di effetti la Determina Dirigenziale della n. 1655 del 22.02.2021 e tutti gli atti presupposti, CP_1
connessi e consequenziali. In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, ridurre la sanzione irrogata nella misura minima edittale o in quella ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, Avv. Francesco LL, che si dichiara antistatario ai sensi dell'art.
93 c.p.c.
Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia adita, contrariis reiectis:
In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello avversario;
In via ulteriormente preliminare: dichiarare inammissibile la produzione documentale depositata dall'appellante (all. n. 3 al ricorso in Appello – verbale di contestazione al Dott. , per la Parte_3
prima volta nel processo d'appello;
Rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della Sentenza perché illegittima ed infondata, nonché totalmente priva di motivi a supporto.
Nel merito: rigettare l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 48/2025 del Tribunale Ordinario di Terni, pubblicata il 15.01.2025, che ha definito le cause iscritte ai n. R.G. 728 e 729 dell'anno 2021;
In ogni caso con vittoria di spese, funzioni e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Contr
quale trasgressore e , quale obbligato in solido, sono stati sanzionati da Parte_1 CP_1
per violazione dell'art.46, comma 1 del Reg. CE n.1107/2009, in base all'art. 5, comma 1, del
[...]
D.Lgs. 29/2014 per aver commercializzato prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Ioxynil, la cui vendita era vietata dal 31 agosto 2015 in base al Decreto del Ministero della Salute del 2 marzo 2015.
Il Tribunale di Terni, con sentenza n. 48/2025, ha rigettato l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione amministrativa, confermando la sanzione irrogata.
pagina 2 di 9 Con atto di appello depositato il 6 febbraio 2025 ha impugnato la sentenza, deducendo, Parte_1
con il primo motivo, la carenza di legittimazione passiva in capo al medesimo, quale legale rappresentante del sostenendo la violazione del principio di Parte_2
responsabilità personale e affermando che la responsabilità per la violazione amministrativa doveva essere attribuita esclusivamente all'agente preposto alla vendita, sig. unico soggetto abilitato e Parte_4
responsabile della gestione e commercializzazione dei prodotti fitosanitari presso l'unità locale di
Montecastrilli; con il secondo motivo, l'erroneo accertamento della responsabilità commissiva, contestando che la sentenza abbia attribuito al dott. la responsabilità per la commercializzazione o l'omesso Pt_1
smaltimento dei prodotti fitosanitari, nonostante questi abbia assunto la carica di Presidente successivamente ai fatti contestati e in presenza di altri soggetti (Direttore Generale, agente) titolari di specifiche competenze e obblighi;
con il terzo motivo, la mancanza dei presupposti oggettivi dell'illecito e la violazione dell'onere della prova, deducendo che la sentenza ha erroneamente ritenuto integrata la violazione dell'art. 5 D.Lgs.
69/2014, senza che sia stata provata la natura professionale dei prodotti rinvenuti (la norma si applicherebbe soltanto ai prodotti destinati all'uso professionale agricolo e non anche a quello di tipo garden, di libera vendita), inoltre solo successivamente all'addebito è stato introdotto decreto interministeriale n. 33 del 2018 che disciplina l'acquisto dei fitosanitari da parte del consumatore non professionale;
infine l'Amministrazione non avrebbe assolto all'onere probatorio circa la tipologia dei
Contr prodotti rinvenuti presso l'agenzia di Montecastrilli.
Ha concluso chiedendo di annullare il provvedimento impugnato;
in subordine nel merito: limitare l'entità della sanzione dovuta, determinandola in una misura pari al minimo edittale.
Separato atto di appello ha proposto anche il , nel quale sono Parte_2
state formulate censure analoghe. Quanto al primo motivo, il ha evidenziato che l'unico Parte_2
responsabile della violazione era l'agente il quale operava con autonomia nell'ambito del Parte_4
mandato conferitogli. CAU, inoltre, ha avvisato per mail le proprie agenzie di smaltire le scorte di prodotti a base di Ioxnyl entro il 31.8.2015 e quindi ha esaurito il proprio obbligo di informazione. Il
pagina 3 di 9 secondo motivo è formulato in maniera identica al terzo motivo dell'appello proposto da , Parte_1
già illustrato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29 maggio 2025 la si è costituita CP_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello avversario, in quanto le motivazioni e le contestazioni avanzate in sede di gravame sarebbero nuove rispetto a quelle spiegate nel primo grado di giudizio, in particolare con riferimento alla qualificazione dei prodotti fitosanitari e all'onere della prova, questioni sollevate solo tardivamente con le note d'udienza del 10.1.2025 e quindi non esaminabili in appello per violazione del divieto di nova.
Ha altresì eccepito l'inammissibilità della nuova produzione documentale effettuata dall'appellante
(allegati 3 e 4), in quanto depositata per la prima volta nel giudizio di appello, in violazione dell'art. 345
c.p.c., non ricorrendo alcuna causa non imputabile né caso fortuito o forza maggiore.
Nel merito, la ha contestato tutti i motivi di appello, sostenendo la correttezza della CP_1
sentenza di primo grado sia in ordine all'individuazione dei soggetti responsabili (legale rappresentante e ), sia in ordine alla natura della violazione (mancato smaltimento e immagazzinamento ai Parte_2
fini della vendita di prodotti fitosanitari revocati), sia in ordine alla natura professionale dei prodotti oggetto di sequestro e alla corretta applicazione della normativa sanzionatoria. In merito al ruolo del legale rappresentante ha evidenziato che l'obbligo di smaltimento dei prodotti, come rifiuti speciali, era a carico del e non dell'agente, mero custode senza deleghe operative. Il signor aveva Parte_2 Pt_1
assunto i suoi poteri da tempo quando è stata commessa la violazione contestata, di conseguenza se avesse correttamente adempiuto ai suoi obblighi di vigilanza la violazione non sarebbe stata posta in essere.
I due appelli sono stati riuniti all'udienza del 12.6.2025, con rinvio per discussione all'udienza del
11.12.2025, sostituita con note di trattazione scritta.
All'esito di tale udienza il Collegio ex 436 bis, 350, 3° comma, 350 bis, 1° comma, e 281 sexies, 3° comma, c.p.c. ha riservato la decisione.
In via preliminare va rilevata l'inammissibilità della nuova produzione documentale effettuata dagli appellanti, non ricorrendo i presupposti ex art. 345 ultimo comma c.p.c. per una rimessione in termini.
pagina 4 di 9 Parimenti va accolta l'eccezione di inammissibilità del motivo di appello (secondo per il ricorso n.
74/2025, terzo per il ricorso n. 66/2025) relativo alla mancanza dei presupposti oggettivi di cui all'illecito contestato. I ricorsi originari, infatti, contenevano unicamente la doglianza relativa alla carenza di legittimazione passiva per responsabilità personale esclusiva dell'agente Le ulteriori Parte_4
argomentazioni relative all'elemento oggettivo dell'illecito sono state sollevate solo nelle note scritte depositate il 10.1.2025, per tale ragione il giudice di primo grado ha ritenuto di non poterle esaminare, per tardività di deduzione. Ciò comporta, ovviamente, che le stesse non siano esaminabili neppure in appello, trattandosi di domanda nuova. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione “in tema di opposizione a sanzioni amministrative, la legge n. 689 del 1981 configura un modello procedimentale di tipo impugnatorio nel quale tutte le ragioni poste alla base della richiesta di nullità ovvero di annullamento dell'atto debbono essere prospettate nel ricorso introduttivo, con la conseguenza che non è consentito al ricorrente di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti” (cfr.
Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 22/09/2021, n. 25702), per cui tale facoltà deve essere a maggior ragione esclusa in caso di impugnazione della decisione di primo grado dell'opposizione.
Ciò premesso, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Innanzitutto la norma applicata, art. 5 del decreto legislativo 69/2014, “Violazione degli obblighi in materia di periodo di tolleranza per lo smaltimento delle scorte, derivanti dall'articolo 46, secondo capoverso, del regolamento”- premesso che, in caso di revoca dell'autorizzazione all'immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario, può essere concesso (sempre che la revoca avvenga per motivi non connessi alla protezione della salute umana, animale o dell'ambiente) un periodo di tolleranza per lo smaltimento, l'immagazzinamento, l'immissione sul mercato e l'uso delle scorte esistenti, non superiore a sei mesi (art. 46 Reg. CE 1107/2009) – stabilisce che “chiunque vende, distribuisce, smaltisce, immagazzina le scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati, violando i termini e le modalità definite dall'Autorità competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro”.
Orbene, il verbale di contestazione, che fa fede fino a querela di falso, ha accertato che i flaconi di
Mextrol Superb, contenenti la sostanza vietata, il cui smaltimento doveva avvenire entro il 29 febbraio
2016, sono stati rinvenuti dai funzionari del Corpo Forestale il 3 marzo 2016 in un locale magazzino a pagina 5 di 9 servizio del punto vendita, all'interno di una scatola di cartone, peraltro senza alcun segno esteriore idoneo ad indicare che si trattasse di materiale destinato ad essere smaltito come rifiuto. Si rammenta che la norma invocata dalla Regione sanziona sia le condotte di vendita, cioè di concreta messa a disposizione del pubblico, che di immagazzinamento e di smaltimento oltre il termine di tolleranza.
Per completezza espositiva, ferma l'inammissibilità del motivo di appello di cui in precedenza si è dato conto, va precisato che l'esame della normativa non legittima affatto la lettura restrittiva che parte appellante vorrebbe farne, limitando la sanzione ai soli prodotti agricoli ad uso professionale. Una volta che un'autorizzazione viene revocata, ad esempio perché non rispetta più i requisiti dell'art. 29 del regolamento, per la sua composizione chimica o perché ritenuto pericoloso sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, il prodotto non più autorizzato deve essere ritirato dal mercato, fatto salvo il periodo di tolleranza di cui all'art. 46, senza distinguere sulla base dell'utilizzo, professionale o meno, che del prodotto può essere fatto. La condotta posta in essere coincide dunque con quella tipicamente sanzionata (“vende, distribuisce, smaltisce, immagazzina le scorte esistenti” oltre il termine massimo concesso dall'Autorità) e non vi era alcun onere, a carico dell'Autorità, di dimostrare che il prodotto fosse o meno destinato ad uso professionale agricolo.
Venendo ora ai motivi di appello ammissibili, con il primo (comune ai due appellanti) si contesta l'ascrivibilità della sanzione alla persona giuridica sulla base dell'illecito compiuto dall'agente e con il secondo, formulato dal solo , si contesta la responsabilità omissiva del legale Parte_1
rappresentante, che non poteva sostituirsi all'agente nella gestione del deposito merci e nella vendita dei prodotti all'interno delle singole agenzie.
La sentenza impugnata ha effettuato una puntuale analisi del contratto di agenzia concludendo che, dalla documentazione contrattuale, si evince che l'agente era legato al da un Parte_5 Parte_2
contratto di agenzia con rappresentanza e con deposito, l'agente era dunque tenuto alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari in qualità di “preposto alla vendita” ; la scelta dei prodotti, il reperimento e l'invio erano invece rimessi al , il quale era tenuto, sulla base della normativa Parte_2
di settore, a dotarsi di un registro di carico e scarico delle merci e di un sistema centralizzato utile a monitorare anche le giacenze e le vendite.
pagina 6 di 9 Gli appellanti, a ben vedere, non si sono confrontati con tali argomentazioni e non hanno espressamente contestato i presupposti di fatto su cui esse si fondano, in particolare l'esistenza di un sistema centralizzato per il controllo dei prodotti in giacenza.
La figura dell'agente locale, pur dotata di autonomia operativa nella vendita, non esclude la posizione di garanzia e di controllo in capo al e al suo legale rappresentante, cui spettavano Parte_2
l'approvvigionamento dei prodotti, la contabilità e la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni normative. L'agente infatti provvedeva a vendere le merci affidategli in deposito dal , il che Parte_2
vale a dire che vendeva per conto del . Dall'art. 14 dell'accordo collettivo applicabile al Parte_2
rapporto (doc. 7 primo grado) si evince che era il ad approvvigionare il punto vendita cui Parte_2
l'agente era preposto, ed inoltre per legge è prevista la tracciabilità dei prodotti fitosanitari attraverso la compilazione di un registro di carico e scarico che sicuramente scandiva i vari passaggi, dal fornitore al punto vendita e poi dal punto vendita al consumatore, consentendo un controllo periodico sulla merce venduta o in giacenza (vedi anche art. 13 capoverso 3 dell'accordo collettivo).
Oltretutto, il principio generale della responsabilità personale dell'autore degli illeciti amministrativi (L.
689/1981, artt. 3 e 6) non è violato, nella fattispecie, perché anche se si volesse sostenere che la condotta sanzionata è stata posta in essere dall' costui è pur sempre un lavoratore parasubordinato Parte_4
inserito stabilmente nell'organizzazione della persona giuridica che è tenuta a risponderne ex Parte_2
art. 6 della legge 689/81. La violazione è infatti stata commessa nell'esercizio delle incombenze e funzioni specifiche per le quali il aveva incaricato l'agente, adibendolo al punto vendita. Parte_2
La persona giuridica sarebbe quindi in ogni caso solidalmente obbligata, ex art. 6, con l'autore della violazione, anche se tale figura fosse stata individuata nell' anziché nell' Parte_4 Pt_1
Venendo ora, nello specifico, alla posizione di , l'ordinanza ingiunzione lo ha individuato Parte_1
come trasgressore per il fatto di aver assunto la carica di legale rappresentante del in epoca Parte_2
antecedente al termine ultimo previsto per lo smaltimento del prodotto fitosanitario contenente Ioxnyl.
In sostanza, quindi, dopo aver esaminato le argomentazioni difensive della parte la ha CP_1
comminato la sanzione al signor ritenendolo responsabile in quanto commercializzava i prodotti, Pt_1
pur essendo scaduto il termine massimo per la commercializzazione dei prodotti la cui autorizzazione era stata revocata. La condotta di commercializzazione va intesa, appunto, come messa in vendita per il pagina 7 di 9 tramite dell'agente, ma vi è di più (senza ravvisare, per ciò solo, da parte della sentenza impugnata, un andare “ultra petita” rispetto alla contestazione amministrativa): affermando che il presidente del
, subentrato nella carica prima della scadenza del termine ultimo per la commercializzazione, Parte_2
risponde dell'evento l'ordinanza implicitamente individua in capo al medesimo una responsabilità di tipo omissivo, per non aver curato il ritiro del prodotto dalla commercializzazione avviandolo allo smaltimento.
Il legale rappresentante, in assenza di prova di specifiche deleghe operative ad altri soggetti (nella fattispecie è stato provato che vi erano deleghe operative al Direttore Generale, cessate però in data
27.01.2016 e quindi prima dell'accertamento) conserva una posizione di garanzia per l'adozione delle misure necessarie per il rispetto della normativa di settore.
La Suprema Corte ha chiarito che in organizzazioni multi–punto vendita il responsabile dell'illecito commesso nella singola unità è, in linea di principio, il preposto;
tuttavia la responsabilità del legale rappresentante sussiste quando sia accertata l'inadeguatezza della struttura di controllo riconducibile a specifiche azioni od omissioni in violazione di specifici obblighi di garanzia (Cass., Sez. II, ord.
35685/2022). Detto precedente di legittimità è stato citato anche dalla difesa degli appellanti per sostenere la prioria tesi, ma va evidenziato che esso riguardava il caso di una società con 200 punti vendita dislocati sul territorio nazionale;
al contrario il per cui è causa ha venti punti vendita, Parte_2
tutti siti in con conseguente ben diversa ampiezza ed esigibilità degli obblighi di vigilanza in CP_1
capo al legale rappresentante.
Va peraltro sottolineato che non è sufficiente a mandare esente da responsabilità l'amministratore la circostanza che a marzo 2015 il precedente amministratore avesse inviato (doc. 8 primo grado) Parte_3
una mail a tutte le agenzie, inoltrando una comunicazione pervenuta da Sumitomo Chemical Italia, circa i tempi di smaltimento delle scorte di prodotti a base di ioxnyl, tra cui il Mextrol Superb oggetto dell'accertamento ispettivo. Il infatti, trasmetteva la mail pervenutagli a tutti gli agenti “per Parte_3
conoscenza”, ma non impartiva disposizioni circa la quantificazione delle scorte residue o la tempistica e le modalità per procedere allo smaltimento dell'invenduto.
Non esiste, in ogni caso, la prova che il abbia adottato opportune modalità di verifica di tali Parte_2
dati anche nel corso del periodo di tolleranza e soprattutto nell'imminenza della scadenza, periodo,
pagina 8 di 9 quest'ultimo, in cui era già nella pienezza dei propri poteri e poteva quindi agevolmente Parte_1
monitorare, sia con gli strumenti interni (registro automatizzato) che con l'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza sull'attività posta in essere dai singoli preposti (e quindi anche sul magazzino ove le merci erano custodite in deposito) l'esistenza di prodotti ancora invenduti e quindi da smaltire perché non più commerciabili, né detenibili in magazzino.
Non si ravvisano, dunque, i presupposti per riformare la sentenza impugnata annullando la sanzione comminata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando , ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della che liquida d'ufficio in € 2.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA CP_1
e rimborso forfettario 15% come per legge.
• ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso in Perugia, il 18.12.2025
Il Cons. Istruttore
NA De IN
Il Presidente
IO IO
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IO IO Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa NA De IN Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai n. r.g. 66/2025 e 74/2025 promosse da:
(C.F.: ) – rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
LL ed elettivamente domiciliato presso il suo studio di Perugia, via Cacciatori delle Alpi, 48
F , rappresentato e difeso Parte_2 P.IVA_1
dall'avv. Francesco LL ed elettivamente domiciliato presso il suo studio di Perugia, via Cacciatori delle Alpi, 48
Appellanti
Contro
, P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Benci e con CP_1 P.IVA_2
domicilio eletto presso la sede dell'avvocatura regionale in Perugia, corso Vannucci n. 96 appellata sulle seguenti Conclusioni: per gli appellanti:
pagina 1 di 9 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza n. 48/2025 del Tribunale di Terni:
In via principale: accogliere gli appelli e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare illegittima e/o priva di effetti la Determina Dirigenziale della n. 1655 del 22.02.2021 e tutti gli atti presupposti, CP_1
connessi e consequenziali. In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, ridurre la sanzione irrogata nella misura minima edittale o in quella ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, Avv. Francesco LL, che si dichiara antistatario ai sensi dell'art.
93 c.p.c.
Per CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia adita, contrariis reiectis:
In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello avversario;
In via ulteriormente preliminare: dichiarare inammissibile la produzione documentale depositata dall'appellante (all. n. 3 al ricorso in Appello – verbale di contestazione al Dott. , per la Parte_3
prima volta nel processo d'appello;
Rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della Sentenza perché illegittima ed infondata, nonché totalmente priva di motivi a supporto.
Nel merito: rigettare l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 48/2025 del Tribunale Ordinario di Terni, pubblicata il 15.01.2025, che ha definito le cause iscritte ai n. R.G. 728 e 729 dell'anno 2021;
In ogni caso con vittoria di spese, funzioni e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Contr
quale trasgressore e , quale obbligato in solido, sono stati sanzionati da Parte_1 CP_1
per violazione dell'art.46, comma 1 del Reg. CE n.1107/2009, in base all'art. 5, comma 1, del
[...]
D.Lgs. 29/2014 per aver commercializzato prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Ioxynil, la cui vendita era vietata dal 31 agosto 2015 in base al Decreto del Ministero della Salute del 2 marzo 2015.
Il Tribunale di Terni, con sentenza n. 48/2025, ha rigettato l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione amministrativa, confermando la sanzione irrogata.
pagina 2 di 9 Con atto di appello depositato il 6 febbraio 2025 ha impugnato la sentenza, deducendo, Parte_1
con il primo motivo, la carenza di legittimazione passiva in capo al medesimo, quale legale rappresentante del sostenendo la violazione del principio di Parte_2
responsabilità personale e affermando che la responsabilità per la violazione amministrativa doveva essere attribuita esclusivamente all'agente preposto alla vendita, sig. unico soggetto abilitato e Parte_4
responsabile della gestione e commercializzazione dei prodotti fitosanitari presso l'unità locale di
Montecastrilli; con il secondo motivo, l'erroneo accertamento della responsabilità commissiva, contestando che la sentenza abbia attribuito al dott. la responsabilità per la commercializzazione o l'omesso Pt_1
smaltimento dei prodotti fitosanitari, nonostante questi abbia assunto la carica di Presidente successivamente ai fatti contestati e in presenza di altri soggetti (Direttore Generale, agente) titolari di specifiche competenze e obblighi;
con il terzo motivo, la mancanza dei presupposti oggettivi dell'illecito e la violazione dell'onere della prova, deducendo che la sentenza ha erroneamente ritenuto integrata la violazione dell'art. 5 D.Lgs.
69/2014, senza che sia stata provata la natura professionale dei prodotti rinvenuti (la norma si applicherebbe soltanto ai prodotti destinati all'uso professionale agricolo e non anche a quello di tipo garden, di libera vendita), inoltre solo successivamente all'addebito è stato introdotto decreto interministeriale n. 33 del 2018 che disciplina l'acquisto dei fitosanitari da parte del consumatore non professionale;
infine l'Amministrazione non avrebbe assolto all'onere probatorio circa la tipologia dei
Contr prodotti rinvenuti presso l'agenzia di Montecastrilli.
Ha concluso chiedendo di annullare il provvedimento impugnato;
in subordine nel merito: limitare l'entità della sanzione dovuta, determinandola in una misura pari al minimo edittale.
Separato atto di appello ha proposto anche il , nel quale sono Parte_2
state formulate censure analoghe. Quanto al primo motivo, il ha evidenziato che l'unico Parte_2
responsabile della violazione era l'agente il quale operava con autonomia nell'ambito del Parte_4
mandato conferitogli. CAU, inoltre, ha avvisato per mail le proprie agenzie di smaltire le scorte di prodotti a base di Ioxnyl entro il 31.8.2015 e quindi ha esaurito il proprio obbligo di informazione. Il
pagina 3 di 9 secondo motivo è formulato in maniera identica al terzo motivo dell'appello proposto da , Parte_1
già illustrato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29 maggio 2025 la si è costituita CP_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello avversario, in quanto le motivazioni e le contestazioni avanzate in sede di gravame sarebbero nuove rispetto a quelle spiegate nel primo grado di giudizio, in particolare con riferimento alla qualificazione dei prodotti fitosanitari e all'onere della prova, questioni sollevate solo tardivamente con le note d'udienza del 10.1.2025 e quindi non esaminabili in appello per violazione del divieto di nova.
Ha altresì eccepito l'inammissibilità della nuova produzione documentale effettuata dall'appellante
(allegati 3 e 4), in quanto depositata per la prima volta nel giudizio di appello, in violazione dell'art. 345
c.p.c., non ricorrendo alcuna causa non imputabile né caso fortuito o forza maggiore.
Nel merito, la ha contestato tutti i motivi di appello, sostenendo la correttezza della CP_1
sentenza di primo grado sia in ordine all'individuazione dei soggetti responsabili (legale rappresentante e ), sia in ordine alla natura della violazione (mancato smaltimento e immagazzinamento ai Parte_2
fini della vendita di prodotti fitosanitari revocati), sia in ordine alla natura professionale dei prodotti oggetto di sequestro e alla corretta applicazione della normativa sanzionatoria. In merito al ruolo del legale rappresentante ha evidenziato che l'obbligo di smaltimento dei prodotti, come rifiuti speciali, era a carico del e non dell'agente, mero custode senza deleghe operative. Il signor aveva Parte_2 Pt_1
assunto i suoi poteri da tempo quando è stata commessa la violazione contestata, di conseguenza se avesse correttamente adempiuto ai suoi obblighi di vigilanza la violazione non sarebbe stata posta in essere.
I due appelli sono stati riuniti all'udienza del 12.6.2025, con rinvio per discussione all'udienza del
11.12.2025, sostituita con note di trattazione scritta.
All'esito di tale udienza il Collegio ex 436 bis, 350, 3° comma, 350 bis, 1° comma, e 281 sexies, 3° comma, c.p.c. ha riservato la decisione.
In via preliminare va rilevata l'inammissibilità della nuova produzione documentale effettuata dagli appellanti, non ricorrendo i presupposti ex art. 345 ultimo comma c.p.c. per una rimessione in termini.
pagina 4 di 9 Parimenti va accolta l'eccezione di inammissibilità del motivo di appello (secondo per il ricorso n.
74/2025, terzo per il ricorso n. 66/2025) relativo alla mancanza dei presupposti oggettivi di cui all'illecito contestato. I ricorsi originari, infatti, contenevano unicamente la doglianza relativa alla carenza di legittimazione passiva per responsabilità personale esclusiva dell'agente Le ulteriori Parte_4
argomentazioni relative all'elemento oggettivo dell'illecito sono state sollevate solo nelle note scritte depositate il 10.1.2025, per tale ragione il giudice di primo grado ha ritenuto di non poterle esaminare, per tardività di deduzione. Ciò comporta, ovviamente, che le stesse non siano esaminabili neppure in appello, trattandosi di domanda nuova. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione “in tema di opposizione a sanzioni amministrative, la legge n. 689 del 1981 configura un modello procedimentale di tipo impugnatorio nel quale tutte le ragioni poste alla base della richiesta di nullità ovvero di annullamento dell'atto debbono essere prospettate nel ricorso introduttivo, con la conseguenza che non è consentito al ricorrente di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti” (cfr.
Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 22/09/2021, n. 25702), per cui tale facoltà deve essere a maggior ragione esclusa in caso di impugnazione della decisione di primo grado dell'opposizione.
Ciò premesso, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Innanzitutto la norma applicata, art. 5 del decreto legislativo 69/2014, “Violazione degli obblighi in materia di periodo di tolleranza per lo smaltimento delle scorte, derivanti dall'articolo 46, secondo capoverso, del regolamento”- premesso che, in caso di revoca dell'autorizzazione all'immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario, può essere concesso (sempre che la revoca avvenga per motivi non connessi alla protezione della salute umana, animale o dell'ambiente) un periodo di tolleranza per lo smaltimento, l'immagazzinamento, l'immissione sul mercato e l'uso delle scorte esistenti, non superiore a sei mesi (art. 46 Reg. CE 1107/2009) – stabilisce che “chiunque vende, distribuisce, smaltisce, immagazzina le scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati, violando i termini e le modalità definite dall'Autorità competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro”.
Orbene, il verbale di contestazione, che fa fede fino a querela di falso, ha accertato che i flaconi di
Mextrol Superb, contenenti la sostanza vietata, il cui smaltimento doveva avvenire entro il 29 febbraio
2016, sono stati rinvenuti dai funzionari del Corpo Forestale il 3 marzo 2016 in un locale magazzino a pagina 5 di 9 servizio del punto vendita, all'interno di una scatola di cartone, peraltro senza alcun segno esteriore idoneo ad indicare che si trattasse di materiale destinato ad essere smaltito come rifiuto. Si rammenta che la norma invocata dalla Regione sanziona sia le condotte di vendita, cioè di concreta messa a disposizione del pubblico, che di immagazzinamento e di smaltimento oltre il termine di tolleranza.
Per completezza espositiva, ferma l'inammissibilità del motivo di appello di cui in precedenza si è dato conto, va precisato che l'esame della normativa non legittima affatto la lettura restrittiva che parte appellante vorrebbe farne, limitando la sanzione ai soli prodotti agricoli ad uso professionale. Una volta che un'autorizzazione viene revocata, ad esempio perché non rispetta più i requisiti dell'art. 29 del regolamento, per la sua composizione chimica o perché ritenuto pericoloso sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, il prodotto non più autorizzato deve essere ritirato dal mercato, fatto salvo il periodo di tolleranza di cui all'art. 46, senza distinguere sulla base dell'utilizzo, professionale o meno, che del prodotto può essere fatto. La condotta posta in essere coincide dunque con quella tipicamente sanzionata (“vende, distribuisce, smaltisce, immagazzina le scorte esistenti” oltre il termine massimo concesso dall'Autorità) e non vi era alcun onere, a carico dell'Autorità, di dimostrare che il prodotto fosse o meno destinato ad uso professionale agricolo.
Venendo ora ai motivi di appello ammissibili, con il primo (comune ai due appellanti) si contesta l'ascrivibilità della sanzione alla persona giuridica sulla base dell'illecito compiuto dall'agente e con il secondo, formulato dal solo , si contesta la responsabilità omissiva del legale Parte_1
rappresentante, che non poteva sostituirsi all'agente nella gestione del deposito merci e nella vendita dei prodotti all'interno delle singole agenzie.
La sentenza impugnata ha effettuato una puntuale analisi del contratto di agenzia concludendo che, dalla documentazione contrattuale, si evince che l'agente era legato al da un Parte_5 Parte_2
contratto di agenzia con rappresentanza e con deposito, l'agente era dunque tenuto alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari in qualità di “preposto alla vendita” ; la scelta dei prodotti, il reperimento e l'invio erano invece rimessi al , il quale era tenuto, sulla base della normativa Parte_2
di settore, a dotarsi di un registro di carico e scarico delle merci e di un sistema centralizzato utile a monitorare anche le giacenze e le vendite.
pagina 6 di 9 Gli appellanti, a ben vedere, non si sono confrontati con tali argomentazioni e non hanno espressamente contestato i presupposti di fatto su cui esse si fondano, in particolare l'esistenza di un sistema centralizzato per il controllo dei prodotti in giacenza.
La figura dell'agente locale, pur dotata di autonomia operativa nella vendita, non esclude la posizione di garanzia e di controllo in capo al e al suo legale rappresentante, cui spettavano Parte_2
l'approvvigionamento dei prodotti, la contabilità e la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni normative. L'agente infatti provvedeva a vendere le merci affidategli in deposito dal , il che Parte_2
vale a dire che vendeva per conto del . Dall'art. 14 dell'accordo collettivo applicabile al Parte_2
rapporto (doc. 7 primo grado) si evince che era il ad approvvigionare il punto vendita cui Parte_2
l'agente era preposto, ed inoltre per legge è prevista la tracciabilità dei prodotti fitosanitari attraverso la compilazione di un registro di carico e scarico che sicuramente scandiva i vari passaggi, dal fornitore al punto vendita e poi dal punto vendita al consumatore, consentendo un controllo periodico sulla merce venduta o in giacenza (vedi anche art. 13 capoverso 3 dell'accordo collettivo).
Oltretutto, il principio generale della responsabilità personale dell'autore degli illeciti amministrativi (L.
689/1981, artt. 3 e 6) non è violato, nella fattispecie, perché anche se si volesse sostenere che la condotta sanzionata è stata posta in essere dall' costui è pur sempre un lavoratore parasubordinato Parte_4
inserito stabilmente nell'organizzazione della persona giuridica che è tenuta a risponderne ex Parte_2
art. 6 della legge 689/81. La violazione è infatti stata commessa nell'esercizio delle incombenze e funzioni specifiche per le quali il aveva incaricato l'agente, adibendolo al punto vendita. Parte_2
La persona giuridica sarebbe quindi in ogni caso solidalmente obbligata, ex art. 6, con l'autore della violazione, anche se tale figura fosse stata individuata nell' anziché nell' Parte_4 Pt_1
Venendo ora, nello specifico, alla posizione di , l'ordinanza ingiunzione lo ha individuato Parte_1
come trasgressore per il fatto di aver assunto la carica di legale rappresentante del in epoca Parte_2
antecedente al termine ultimo previsto per lo smaltimento del prodotto fitosanitario contenente Ioxnyl.
In sostanza, quindi, dopo aver esaminato le argomentazioni difensive della parte la ha CP_1
comminato la sanzione al signor ritenendolo responsabile in quanto commercializzava i prodotti, Pt_1
pur essendo scaduto il termine massimo per la commercializzazione dei prodotti la cui autorizzazione era stata revocata. La condotta di commercializzazione va intesa, appunto, come messa in vendita per il pagina 7 di 9 tramite dell'agente, ma vi è di più (senza ravvisare, per ciò solo, da parte della sentenza impugnata, un andare “ultra petita” rispetto alla contestazione amministrativa): affermando che il presidente del
, subentrato nella carica prima della scadenza del termine ultimo per la commercializzazione, Parte_2
risponde dell'evento l'ordinanza implicitamente individua in capo al medesimo una responsabilità di tipo omissivo, per non aver curato il ritiro del prodotto dalla commercializzazione avviandolo allo smaltimento.
Il legale rappresentante, in assenza di prova di specifiche deleghe operative ad altri soggetti (nella fattispecie è stato provato che vi erano deleghe operative al Direttore Generale, cessate però in data
27.01.2016 e quindi prima dell'accertamento) conserva una posizione di garanzia per l'adozione delle misure necessarie per il rispetto della normativa di settore.
La Suprema Corte ha chiarito che in organizzazioni multi–punto vendita il responsabile dell'illecito commesso nella singola unità è, in linea di principio, il preposto;
tuttavia la responsabilità del legale rappresentante sussiste quando sia accertata l'inadeguatezza della struttura di controllo riconducibile a specifiche azioni od omissioni in violazione di specifici obblighi di garanzia (Cass., Sez. II, ord.
35685/2022). Detto precedente di legittimità è stato citato anche dalla difesa degli appellanti per sostenere la prioria tesi, ma va evidenziato che esso riguardava il caso di una società con 200 punti vendita dislocati sul territorio nazionale;
al contrario il per cui è causa ha venti punti vendita, Parte_2
tutti siti in con conseguente ben diversa ampiezza ed esigibilità degli obblighi di vigilanza in CP_1
capo al legale rappresentante.
Va peraltro sottolineato che non è sufficiente a mandare esente da responsabilità l'amministratore la circostanza che a marzo 2015 il precedente amministratore avesse inviato (doc. 8 primo grado) Parte_3
una mail a tutte le agenzie, inoltrando una comunicazione pervenuta da Sumitomo Chemical Italia, circa i tempi di smaltimento delle scorte di prodotti a base di ioxnyl, tra cui il Mextrol Superb oggetto dell'accertamento ispettivo. Il infatti, trasmetteva la mail pervenutagli a tutti gli agenti “per Parte_3
conoscenza”, ma non impartiva disposizioni circa la quantificazione delle scorte residue o la tempistica e le modalità per procedere allo smaltimento dell'invenduto.
Non esiste, in ogni caso, la prova che il abbia adottato opportune modalità di verifica di tali Parte_2
dati anche nel corso del periodo di tolleranza e soprattutto nell'imminenza della scadenza, periodo,
pagina 8 di 9 quest'ultimo, in cui era già nella pienezza dei propri poteri e poteva quindi agevolmente Parte_1
monitorare, sia con gli strumenti interni (registro automatizzato) che con l'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza sull'attività posta in essere dai singoli preposti (e quindi anche sul magazzino ove le merci erano custodite in deposito) l'esistenza di prodotti ancora invenduti e quindi da smaltire perché non più commerciabili, né detenibili in magazzino.
Non si ravvisano, dunque, i presupposti per riformare la sentenza impugnata annullando la sanzione comminata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando , ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della che liquida d'ufficio in € 2.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA CP_1
e rimborso forfettario 15% come per legge.
• ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso in Perugia, il 18.12.2025
Il Cons. Istruttore
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Il Presidente
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