Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 26/03/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 16 gen- naio 2025, iscritta al n. 89 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Saragat n. 22, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Giuliano Migliorati che lo rappresenta e difende per pro- cura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a [...] l'[...], c.f. Parte_2 [...]
elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via Monte Nevoso n. C.F._2
8, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Vettori che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 19 marzo 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente ri- Parte_1 Parte_2
corso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 20 settembre 2008 hanno contratto matrimonio concordata- rio (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Vetralla (VT), parte II, serie B, n. 14); che dalla loro unione è nata la figlia a Civita Persona_1
Castellana (VT) il 19 maggio 2009; che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condi- zioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati serbandosi reciproco rispetto;
2. ciascun coniuge provvederà in modo autonomo al proprio sostentamento e man- tenimento;
3. la figlia minor viene affidata ad entrambi i genitori in modo con- Persona_1
diviso e collocata presso l'abitazione della madre sita in Vetralla Via Armando Diaz
n. 54 ove la Sig.r si è già trasferita a novembre 2024; Pt_2
4. il sig verserà alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Parte_1
500,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minor Persona_1
oltre rivalutazione Istat come per legge, a far data dal mese successivo alla sottoscri- zione del presente atto;
5. i – nell'esclusivo interesse della figlia minore e delle sue attitudini sco- Parte_1
lastiche- parteciperà e contribuirà alle spese straordinarie della figlia in ragione del
70% e la Sig.r nella misura del 30 % dichiarando a tale proposito di cono- Pt_2
scere ed accettare il Protocollo adottato dal Tribunale di Viterbo l'11/09/18;
6. in considerazione dell'età d di anni 15, quest'ultima frequenterà Persona_1
il padre come e quando vorrà, accordandosi direttamente con lui;
7. quale condizione essenziale ai fini della risoluzione bonaria della controversia, la sig.ra trasferirà al marito la propria quota parte, pari al 50%, della piena Pt_2
proprietà della casa familiare sita in Vetralla, Via Setano n.4, censita al catasto fab- bricati comunale al fg. 38, part. 481, Via Setano, paino S1_T_1, categoria A/2,
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classe 2, vani 12, RC Euro 1.084,56 oltre area pertinenziale distinta la catasto terreni comunale al fg. 38 part. 481 di Ha 00.08.90 RD 7,12 RA 2,76 e part. 518 di Ha
00.02.50 RD Euro 4,13 RA Euro 1,68, verso il corrispettivo di € 90.000,00 (novan- tamila//00), che verrà corrisposto alla stipula del rogito notarile da effettuarsi entro mesi due dalla sottoscrizione del presente atto;
8. divenendo unico proprietario dell'immobile di cui al punto precedente, il sig. contestualmente al trasferimento del 50 % dell'immobile, si accollerà per Parte_1
intero il mutuo su di esso gravante, sull'immobile sito in Vetralla Via Setano n. 4 essendo le parti proprietari al 50% dell'abitazione coniugale gravato da muto ipote- cario acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (Sede Sociale in Siena,
P.zza Salimbeni n.3, Cap. Soc. € 4.502.410.157,20 – Ris. € 12.087.327.795,73 alla data del 6/05/10, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena:
), nonché si assumerà tutte le spese notarili necessarie sia per il pas- P.IVA_1
saggio di proprietà dell'immobile che per l'accollo del mutuo, con totale liberazione della Sig.ra da eventuali fideiussioni personali prestata alla banca Parte_2
mutuante da quest'ultima;
9. le parti dichiarano di aver già provveduto a dividersi il mobilio presente all'in- terno della casa coniugale;
10. l'autovettura modello Peugeot 2008 targata GB258HH già intestata a Parte_1
continuerà a rimanere nella disponibilità di quest'ultimo il quale, per effetto di quanto sopra, corrisponderà alla la somma di € 10.000,00 alla sottoscri- Pt_2
zione del presente atto;
11. le parti dichiarano di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altra ad eccezione di quanto espressamente previsto nel presente accordo;
12. le parti dichiarano che l'adempimento delle clausole di cui ai punti nn. 7 e 8 del presente ricorso ha carattere essenziale ai fini della risoluzione bonaria della controversia”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
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Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Vetralla
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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