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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/04/2025, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 344/2019
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 344/2019 promosso da
C.F. Parte_1
, in persona del curatore, rappresentata e difesa dall'AVV. GIUSEPPE CALVO, C.F. P.IVA_1
, ed elettivamente domiciliata in via Conte Ruggero n. 4, Catania;
C.F._1
attore contro
, C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. Controparte_1 C.F._2
SALVATORE ALBERGHINA, C.F. , ed elettivamente domiciliato in via C.F._3
Del Re n. 7, Caltagirone (CT); convenuta avente ad oggetto: inadempimento contrattuale – risoluzione contratto di vendita con patto di riservato dominio – risarcimento dei danni.
All'udienza del 25.09.2024 le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale che si intende trascritto, e il procedimento è stato posto in decisione, con l'assegnazione dei termini previsto dall'art. 190 c.p.c., ratione temporis applicabili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il procedimento ha ad oggetto la domanda proposta dal Parte_1
di accertare l'avvenuta risoluzione di due contratti di vendita con patto di riservato
[...]
dominio, conclusi dalla società in bonis con l'impresa individuale Bizzini Giuseppe, con l'adozione delle conseguenti statuizioni di condanna, aventi ad oggetto il corrispettivo contrattuale ed il risarcimento dei danni, nei termini di seguito meglio precisati. In particolare, la curatela attrice ha esposto che la società in bonis aveva concluso con CP_1
due distinti contratti di compravendita con patto di riservato dominio ai sensi della l. n.
[...]
1329/1965, rispettivamente nelle date 18-27.12.2007 e 01-07.02.2008, aventi ad oggetto un escavatore Cingolato Case CX 210 B, per il prezzo di euro 137.000,00, da corrispondere per una parte mediante n. 45 effetti cambiari, aventi scadenza mensile, dal 18.04.2008 al 18.12.2011, dell'importo di euro 2.859,42 ciascuno (primo contratto) e un macchinario Terna Case 695 SR con e , per il prezzo di euro 77.500,00, da corrispondere per Controparte_2 Controparte_3
una parte mediante n. 45 effetti cambiari, aventi scadenza mensile, dalla data 01.06.2008 alla data
01.12.2012, dell'importo di euro 1.556,56 ciascuno (secondo contratto).
Parte attrice ha precisato che l'art. XIV di entrambi i contratti di vendita contiene la riserva di proprietà in capo alla venditrice-concedente e prevede espressamente quanto segue: “Il mancato pagamento nei termini stabiliti anche di una sola rata, che superi l'ottava parte del prezzo di vendita, ovvero il mancato pagamento di due rate nei termini stabiliti, darà facoltà alla Ditta
Venditrice di ritenere risolto di diritto il presente contratto. In tal caso la Ditta Venditrice avrà il diritto di ottenere l'immediata restituzione della macchina venduta e di trattenere a titolo di danno
e canone di locazione le rate già riscosse, fatto salvo sempre il risarcimento del maggior danno”.
Entrambi i macchinari sono stati consegnati nelle date e nei luoghi stabiliti, ma per entrambi l'acquirente non ha provveduto a pagare alcune delle rate concordate e, in particolare: 1) per l'escavatore, quelle del 18.07.2009, del 18.08.2009 e del 18.08.2010, per un importo complessivo di euro 9.185,85; 2) per il macchinario Terna quelle in scadenza alle date 01.12.2008, 01.01.2009,
01.02.2009, 01.05.2009, 01.06.2009, 01.07.2009, 01.08.2009, 01.08.2010, 01.10.2010, 01.11.2010
e 01.03.2011, per un importo complessivo di euro 17.184,23.
Per tali motivo ha notificato all'acquirente due distinti atti stragiudiziali, Parte_1 entrambi ricevuti in data 01.03.2011, dichiarando all'impresa di volersi avvalere Controparte_1 della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. per entrambi i contratti di vendita ed invitandola a restituire l'escavatore e la macchina Terna, nonchè a corrispondere gli importi dovuti per le cambiali impagate e quelle in scadenza, sino al momento della risoluzione del contratto, oltre gli interessi, riservandosi di agire per ottenere il risarcimento dei danni ulteriori nel caso di ritardo nella restituzione delle macchine e nel pagamento dell'importo dovuto.
Successivamente, in data 20.05.2011, ha notificato al Parte_1 Controparte_1
atto di precetto, con il quale è stato intimato il pagamento di euro 22.769,97, compresivo di spese legali, oltre interessi dalle rispettive scadenze degli effetti cambiari allegati in copia;
nei confronti di tale precetto l'impresa debitrice ha proposto opposizione, instaurando il procedimento iscritto al n.
R.G. 6358/2011. Contestualmente, ha ottenuto l'emissione di due decreti ingiuntivi, Parte_1 aventi ad oggetto la consegna dei due macchinari;
in corso di esecuzione l'escavatore è stato consegnato, mentre la macchina Terna non è stata rinvenuta. Nelle more, parte debitrice, con un unico atto di citazione, ha proposto opposizione nei confronti di entrambi i decreti ingiuntivi, instaurando il procedimento R.G. 8774/2011, successivamente riunito al giudizio sopra richiamato
(R.G. 6358/2011).
Rinnovata la notifica dell'atto di precetto relativo alla consegna della macchina Terna, anche in tale occasione il bene non è stato rinvenuto.
Con sentenza n. 133/2014 del 10.07.2014 il Tribunale di Catania ha dichiarato il fallimento di
. Il giudizio R.G. 6358/2011, cui è riunito il procedimento Parte_1
RG 8774/2011, è stato dunque dichiarato interrotto ed i giudizi riuniti sono di seguito stati dichiarati in data 19.05.2018 per mancata riassunzione, con la conseguenza che i decreti ingiuntivi opposti sono divenuti esecutivi.
Tanto premesso, la curatela fallimentare ha prospettato di essere creditore di in Controparte_1 ragione dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali da quest'ultimo assunte.
In particolare, la curatela attrice, premesso che non si è compiuta la prescrizione (alla luce dei vari atti interruttivi succedutisi nel tempo), ha precisato che ai sensi dell'art. 1526 co. I c.c. e di quanto pattuito con l'art. XIV, entrambi i contratti si sono risolti di diritto, in virtù della clausola risolutiva espressa a seguito dell'inadempimento, alla data 01.03.2011. Parte attrice ha dunque chiesto accertarsi il proprio diritto a trattenere a titolo di canone di locazione le rate riscosse e da riscuotere sino alla data di risoluzione di entrambi i contratti e, conseguentemente, condannarsi il convenuto:
1. al pagamento degli importi risultanti dagli effetti cambiari emessi il 18.12.2007 per l'escavatore, per l'importo complessivo di euro 25.734,78;
2. al pagamento degli importi indicati negli effetti cambiari emessi il 07.02.2008 per il macchinario Terna, per l'importo complessivo di euro 17.122,16;
3. al risarcimento del danno subito per il mancato pagamento del prezzo concordato per ciascuno dei beni, il cui ammontare va determinato ai sensi dell'art. 1526 co. I e dell'art. 1518 co. I c.c. e, pertanto, è pari alla differenza tra il prezzo di vendita concordato e il valore commerciale, da accertare mediante c.t.u. con riferimento alla data di riconsegna;
4. al risarcimento del maggior danno subito per non avere potuto locare entrambe le macchine sino alla data di riconsegna al venditore, il cui ammontare è pari al valore locativo di mercato giornaliero di ciascun bene sino alla data di effettiva consegna;
5. al risarcimento di tutte le spese sostenute in relazione a tutti gli effetti cambiari impagati, nonchè le spese di notifica di tutti gli atti extra giudiziali e giudiziali e le spese legali di tutti i predetti procedimento, oltre agli interessi legali di mora.
Nella memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. parte attrice ha così precisato le domande:
“ritenere e dichiarare risolto sin dal 01.03.2011:
- il contratto di vendita con patto di riservato dominio, stipulato tra la Parte_1
e la ditta di , le cui firme furono autenticate dal notaio Dott. Controparte_1 Persona_1
nei di 18/27.12.07, registrato in Catania il 27.12.07;
- il contratto di vendita con patto di riservato dominio, stipulato tra la Parte_1
e la ditta di , le cui firme furono autenticate dal notaio Dott. Controparte_1 Persona_1 nei di 01/07.02.08, registrato in Catania l'11.02.08;
- conseguentemente, condannare la ditta a pagare al Controparte_1 Parte_2
: €. 25.734,78 quale importo residuo dovuto alla venditrice per l'
[...] [...]
oltre gli interessi legali di mora ex D.lgs 231/02 maturati e maturandi Parte_3 dal 18.01.2009 al giorno dell'effettivo soddisfo o quell'altro maggiore o minore importo ritenuto giusto;
€. 17.122,16 quale importo residuo dovuto alla venditrice per il macchinario Terna Case
695 SR con e oltre gli interessi legali di mora ex D.lgs Controparte_2 Controparte_3
231/02 maturati e maturandi dall'1.12.2008 al giorno dell'effettivo soddisfo o quell'altro maggiore
o minore importo ritenuto giusto;
in subordine, ritenere e dichiarare che il ha diritto di trattenere a titolo Parte_2 di canone di locazione o di equo compenso per l'uso del bene da parte della ditta Controparte_1 le rate riscosse per la vendita con patto di riservato dominio dell' Parte_3 [...]
e di avere pagato dalla menzionata ditta l'importo residuo complessivo di €. 25.734,78 Pt_3 portato dagli effetti cambiari emessi il 18.12.2007 per l' CX 210 B dalla Parte_3
ditta ed aventi scadenza: 18.01.2009; 18.02.2009; 18.05.2009; Controparte_1
20.05.2009;18.07.2009; 18.08.2009; 18.08.2010; 18.03.2011; 18.04.2011 e 18.06.2011 oltre gli interessi legali di mora ex D.lgs 231/02 maturati e maturandi dal 18.01.2009 al giorno dell'effettivo soddisfo o quell'altro maggiore o minore importo ritenuto giusto;
ritenere e dichiarare che il ha diritto di trattenere a titolo di canone di Parte_2 locazione o di equo compenso per l'uso del bene da parte della ditta le rate Controparte_1
riscosse per la vendita con patto di riservato dominio del macchinario Terna Case 695 SR con
Decespugliatore DB13 e Spazzatrice 110HD e condannare la ditta a pagare al Controparte_1 fallimento della l'importo residuo complessivo di €. 17.122,16 portato Parte_1
dagli effetti cambiari emessi il 07.02.2008 per il detto macchinario aventi scadenza: 01.12.2008;
01.01.2009; 01.02.2009; 01.05.2009; 01.06.2009; 01.07.2009; 01.08.2009; 01.08.2010; 01.10.2010; 01.11.2010; 01.03.2011 oltre gli interessi legali di mora ex D.lgs 231/02 maturati e maturandi dall'1.12.2008 al giorno dell'effettivo soddisfo o quell'altro maggiore o minore importo ritenuto giusto;
condannare la ditta a pagare al fallimento della a Controparte_1 Parte_1 titolo risarcitorio €. 286,00 per le spese sostenute dalla società per il mancato protesto o per il protesto degli effetti cambiari emessi il 18.12.2007 oltre interessi;
condannare la ditta a pagare al fallimento della a Controparte_1 Parte_1 titolo risarcitorio €. 276,00 per le spese sostenute dalla società per il mancato protesto o per il protesto degli effetti cambiari emes-si il 07.02.2007 oltre interessi;
condannare la ditta a pagare al fallimento della le Controparte_1 Parte_1
spese di notifica dei n. 2 atti di diffida stragiudiziale notificati alla ditta Controparte_1
l'01.03.2018; degli atti di precetto notificati alla menzionata ditta il 20.05.2011, l'11.07.2011 il
27.06.2011 ed il 23.04.2012 e quelle delle procedure esecutive indicate dall' nei verbali CP_4 di mancata consegna dell'11.07.2011, dell'11.09.2011 e del 18.12. 2012 oltre tutte le spese legali sostenute per l'attività extra giudiziale o giudiziale riconducibile all'inadempimento da parte ditta
degli obblighi assunti nei confronti della con il contratto Controparte_1 Parte_1 stipulato nel 2007 e con quello stipulato nel 2008, sopra meglio individuati oltre interessi”.
All'udienza del 13.07.2020 é stata dichiarata la contumacia del convenuto;
il Controparte_1
procedimento è stato istruito mediante c.t.u., al fine di determiare il prezzo corrente dei macchinari oggetto di giudizio e il relativo canone di concessione in godimento per i periodi in cui il venditore non ha goduto dei beni.
In data 08.03.2021 si è costituito , deducendo di aver instaurato procedimento Controparte_1
di revocazione ex artt. 653, 656 e 395 ss. c.p.c. nei confronti dei due decreti ingiuntivi suddetti (n.
1305/2011 e n. 1326/2011), iscritto n. R.G. 9296/2020; ha chiesto, pertanto, la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della decisione del giudizio di revocazione.
Con ordinanza emessa in data 10.07.2022 non sono stati riuniti i giudizi, né è stata disposta la sospensione del presente procedimento, “ritenuta, piuttosto, sussistente un'ipotesi di sospensione per pregiudizialità ai sensi dell'art. 295 c.p.c. del secondo procedimento in attesa della definizione del primo, in quanto il procedimento in epigrafe ha ad oggetto un'azione di risoluzione dei contratti di vendita con patto di riservato dominio che costituiscono le causae petendi dei due decreti ingiuntivi la cui revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 1 c.p.c. è oggetto del secondo giudizio”.
2. I contratti di compravendita con patto di riservato dominio
Così ricostruite le domande, eccezioni e difese delle parti, nonché l'iter processuale, il procedimento va deciso nei seguenti termini, con parziale accoglimento delle domande di parte attrice.
In via preliminare si rileva che alla tardiva costituzione di parte convenuta – Controparte_1
avvenuta successivamente al maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie – conseguono le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e l'inammissibilità della documentazione dalla stessa prodotta
(ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c.), tenuto conto dell'applicabilità ratione temporis della disciplina precedente rispetto al d.lgs. 149/2022; parimenti inammissibili per tardività devono ritenersi l'eccezione di prescrizione e le allegazioni in fatto e le eccezioni formulata in sede di comparsa conclusionale, non trattandosi in nessun caso di profili suscettibili di rilievo d'ufficio ed essendo peraltro stati introdotti fatti non tempestivamente allegati e provati.
Tanto chiarito e prendendo le mosse dai contratti su cui sono fondate le domande, è circostanza incontestata è che tra le parti sono intercorsi due contratti di compravendita ai sensi della l.
1329/1965:
1) uno del 18-27.12.2007, avente ad oggetto la vendita di un escavatore Cingolato Case CX 210
B, per il quale le parti hanno pattuito il prezzo in euro 137.000,00, oltre IVA al 20% e interessi sulla parte del corrispettivo corrisposta mediante cambiali (euro 128.673,90) nella misura del 4,94% annuo (quantificati in complessivi euro 16.673,90), da pagarsi, quanto al 20% del prezzo, pari a euro 27.400,00, con rimessa diretta (per il pagamento dell'IVA), quanto a euro 25.000,00 quale acconto già versato al momento della sottoscrizione del contratto e la restante parte (euro
128.673,90) a mezzo di nn. 45 cambiali con scadenza mensile dell'importo di euro 2.859,42 ciascuna;
2) uno di data 01-07.2.2008, avente ad oggetto la vendita di un macchinario Terna Case 695 SR con e , per il quale le parti hanno pattuito il prezzo in Controparte_2 Controparte_3
euro 77.500,00 oltre i.v.a. del 20% e interessi sulla parte del corrispettivo corrisposta mediante cambiali (euro 70,045,20) quantificati in complessivi euro 10.045,20, da pagarsi, quanto al 20% del prezzo, pari a euro 15.500,00, con rimessa diretta (per il pagamento dell'IVA), quanto a euro
17.500,00 quale acconto già versato al momento della sottoscrizione del contratto e la restante parte
(euro 70.045,20) a mezzo di nn. 45 cambiali con scadenza mensile dell'importo di euro 1.556,56 ciascuna.
Entrambi i contratti prevedono, all'art. 14, la riserva di proprietà in favore della parte venditrice fino al completo pagamento del prezzo concordato per la vendita del bene e la risoluzione di diritto del contratto in caso di mancato pagamento di una sola rata (nell'ipotesi di superamento dell'ottava parte del prezzo di vendita) o di due rate. In caso di risoluzione del contratto la suddetta clausola prevede, altresì, il diritto della venditrice di ottenere l'immediata restituzione della macchina e di trattenere le rate già riscosse a titolo di danno e canone di locazione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno;
nella diversa ipotesi in cui la venditrice non voglia avvelersi della clausola risolutiva espressa può far decadere dal beneficio del termine l'acquirente, che, in questo caso, è tenuto a versare l'intero prezzo pattuito.
Altre circostanze incontestate sono l'omesso saldo di nn. 3 cambiali relative alla prima vendita e di nn. 11 cambiali relative alla seconda vendita e la riconsegna dell'escavatore in data 17.07.2012 all'amministratore unico della società come confermato dall'attore in sede di Parte_1 operazioni peritali (p. 3 c.t.u.); anche l'omessa riconsegna del macchinario Terna, nei termini decadenziali previsti, non è stata tempestivamente contestata (sulo punto si tornerà infra).
3. L'inadempimento, il diritto alla risoluzione e le risultanze della c.t.u.
In tema di inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca (per l'adempimento o la risoluzione) deve provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
è, invece, il debitore ad essere gravato dell'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (per tutte, Cass. civ.,
Sez. un., 30.10.2001, n. 13533).
Parte attrice ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, fornendo la prova della fonte negoziale del suo diritto;
ha poi allegato l'inadempimento della convenuta che, costituitasi tardivamente, ha comunque riconosciuto il proprio inadempimento.
Nel caso specifico è lo stesso regolamento contrattuale che prevede la facoltà della parte venditrice di ritenere risolti i contratti nel caso di omesso pagamento di una rata, qualora l'importo superi l'ottava parte del complessivo prezzo, o di due rate e, nel caso in cui la parte si avvalga della clausola risolutiva, il diritto della stessa alla restituzione del bene e a trattenere le rate già saldate a titolo di danno e canone di locazione, oltre il risarcimento del maggior danno.
Parte venditrice, con gli atti stragiudiziali notificati all'acquirente in data 01.03.2011, ha comunicato la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva e di ritenere, pertanto, risolti entrambi i contratti, intimando la restituzione delle macchine, di cui si era riservata la proprietà fino al completo pagamento del prezzo, oltre che il pagamento degli importi oggetto delle cambiali rimaste insolute.
Posto che il regolamento contrattuale prevede che la parte venditrice-concedente ha diritto, tra le altre cose, a trattenere le rate già riscosse, trova applicazione l'art. 1526 c.c. che, in caso di risoluzione del contratto di vendita di cose mobili per inadempimento del compratore, prevede che
“Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta”; trattasi di un'ipotesi di esercizio di potere equitativo ufficioso da parte del giudice (ex multis, Cass. civ., Sez. III, 14.03.2023, n. 7367).
Fatta questa premessa, nel caso di specie occorre innanzitutto valutare l'entità dell'inadempimento e, conseguentemente, accertare se la parte venditrice ha subito un danno di entità maggiore rispetto alla parte di prezzo già incassata e trattenuta a titolo di danno e canone di locazione, e, eventualmente, procedere alla relativa quantificazione.
Ferma restando la legittimità della clausola penale in questione, che per il caso della risoluzione statuisce il diritto del venditore di trattenere tutte le rate pagate a titolo di corrispettivo del godimento nonostante il mantenimento della proprietà, ai sensi dell'art. 1526 co. II c.c., come sopra già esposto, il giudice ha il potere di ridurre detta penale: scopo della norma è quello di contemperare, secondo equità, il vantaggio che la suddetta previsione assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che lo stesso si aspettava di conseguire dalla regolare esecuzione del contratto.
Al fine di applicare gli artt. 1518 e 1526 c.c., è stato nominato c.t.u. esperto in ingegneria meccanica, al quale, con ordinanza del 29.12.2020, è stato sottoposto il seguente quesito:
“Determini il c.t.u., esaminati i documenti in atti:
1. il prezzo corrente dell'escavatore, oggetto del contratto di vendita con riserva di proprietà in atti, alla data 1.3.2011;
2. il canone di concessione in godimento (mensile e complessivo) del suddetto escavatore, per il periodo compreso tra il 20.12.2007 ed 11.07.2011;
3. il prezzo corrente del macchinario con decespugliatore e spazzatrice, oggetto del contratto di vendita con riserva di proprietà in atti, alla data 1.3.2011;
4. il canone di concessione in godimento (mensile e complessivo) del suddetto macchinario, per il periodo compreso tra 11.02.2008 ed il 28.12.2018”.
La consulenza si è dunque resa necessaria in quanto, una volta ritenuti i contratti di vendita con riserva di proprietà risolti per inadempimento e posto che è stato stabilito nel contratto il diritto del concedente-venditore di trattenere le rate già riscosse nel caso di risoluzione, si è manifestata la necessità di un'indagine tecnica per poter esercitare il potere di riduzione equitativa previsto dal suddetto art. 1526 c.c. La norma risulta infatti applicabile, in quanto rispetto al complessivo obbligo di pagamento dei canoni, è rimasta inadempiuta una piccola parte, specie con riguardo al primo contratto (in altri termini, quanto pagato risulta significativamente composto da importi corrisposti non solo per il godimento, ma, piuttosto, quale parte del prezzo). Si osserva che per il bene oggetto del primo contratto è stato richiesto al c.t.u. di calcolare il canone sino a giorno 11.07.2011, i quanto l'escavatore è stato restituito non prima di quella data, mentre per il secondo contratto il calcolo è stato previsto sino alla data di notifica della citazione, in quanto trattasi di bene non è mai stato restituito alla curatela (profilo sul quale si tornerà infra).
Con riferimento alla relazione di consulenza tecnica, considerata la difficoltà di effettuare una stima più possibile congrua del valore dei macchinari in questione (dato che gli stessi, si ribadisce, non sono nella disponibilità dell'attrice) e di quantificare il più verosimile canone di noleggio di tali tipologie di macchinari, strutturalmente non adeguati al noleggio a lungo termine, appaiono necessarie le seguenti precisazioni relative alle metodologie di calcolo applicate dal c.t.u.
Per quanto riguarda l'individuazione del valore residuo dei macchinari, appare condivisibile la scelta del consulente di procedere operando la media tra il valore ottenuto con il ricorso al metodo delle aste senza minimo e quello empirico del decadimento tecnologico;
con particolare riferimento a quest'ultimo metodo, appare coerente anche la scelta di effettuare la stima su macchine equivalenti per tipologia, specifiche tecniche e vetustà, in considerazione della circostanza per cui non è stato possibile visionare i suddetti mezzi – l'escavatore perché, seppur consegnato in sede di esecuzione, quando la società era in bonis, sembrerebbe non essere poi stato acquisito al fallimento
(risultando in ogni caso tardive le produzioni eseguita in allegato alla memoria di replica di parte attrice e alla comparsa conclusionale di parte convenuta) e la macchina Terna perché mai riconsegnata – situazione che ha reso impossibile al consulente applicare alla media così ottenuta dei coefficienti correttivi che tenessero conto delle effettive condizioni delle macchine oggetto di stima.
Per quanto riguarda la stima dei canoni di noleggio, il consulente, effettuata un'indagine di mercato e acquisiti i listini di diversi rivenditori, ha correttamente individuato il canone più verosimile applicando la media tra i periodi estremi presi in considerazione, per poi operare una seconda media prendendo come riferimento i canoni locativi del 2010. Condivisibile risulta, inoltre, la successiva operazione di riduzione proporzionale e progressiva dei canoni nel tempo nella misura del 10% annuo per gli anni successivi ai 36 mesi di noleggio, sulla scorta della corretta considerazione per cui nella prassi di mercato il noleggio di tali macchinari non eccede i 24-36 mesi, atteso che oltre il suddetto periodo l'affidabilità degli stessi decresce.
Fatte tali premesse, può procedersi all'esame dei risultati cui è giunto il consulente, da condividersi in quanto elaborati sulla base del mandato conferito e dei documenti in atti e con chiara esposizione sia dell'iter seguito, sia, come chiarito, dei principi della disciplina di riferimento applicati e dei correttivi apportati.
Trattandosi di due contratti aventi a oggetto due differenti macchine per le quali sono stati concordati prezzi diversi, considerato che per ciascuno di essi è diversa l'entità dell'inadempimento e che solo un macchinario è stato restituito, occorre procedere all'analisi separata delle conclusioni relative ai due contratti. Nel caso del contratto del 18-27.12.2007, avente ad oggetto la vendita dell'escavatore Cingolato
Case CX 210 B, si premette che è rimasta insoluta solo una piccola parte del prezzo concordato, essendo rimaste impagate solo tre cambiali, del complessivo importo di euro 8.578,26, a fronte del prezzo di vendita pattuito in totali euro 181.073,90 (prezzo euro 137.000,00 oltre IVA pari euro
27.400,00 ed interessi sulla parte di prezzo oggetto di cambiali per euro 16.673,90); l'importo complessivamente corrisposto dall'acquirente al venditore è, dunque, prossimo all'intero prezzo concordato.
Ritenuto che il parametro di riferimento per determinare l'utilità che dal bene medesimo il fornitore avrebbe tratto se lo stesso non fosse stato oggetto della vendita non andata a buon fine non può che essere il canone che egli avrebbe percepito per il noleggio dello stesso, si può procedere alle seguente quantificazione: il prezzo di mercato dell'escavatore alla data della restituzione è stato individuato dal consulente nella misura di euro 77.500,00 e il canone di locazione per il periodo è stato individuato in euro 194.580,00. Di conseguenza, il vantaggio ritenuto equo per il dante causa è pari alla differenza tra i due dati, ovverosia tra il canone di locazione che la parte avrebbe percepito e il valore effettivo del mezzo rientrato nella sua disponibilità. Tuttavia, si rileva che il canone locativo è stato quantificato in esecuzione del mandato affidato al consulente per soli 43 mesi, cioè sino al luglio 2011, mese in cui presuntivamente il macchinario era stato consegnato alla società; in realtà, però, è emerso che la riconsegna è stata effettuata il successivo mese di luglio 2012 e, di conseguenza, appare pertanto equo ricalcolare i canoni aggiungendo ulteriori 12 mesi, applicando, comunque, lo stesso metodo ritenuto congruo dal consulente, con la diminuzione percentuale progressiva del 10% annuo per gli anni successivi ai primi 36 mesi di noleggio. Si ritiene dunque equo individuare il valore complessivo dei canoni in euro 241.220,00; di conseguenza, la differenza predetta tra canone di locazione che la parte avrebbe percepito e valore del macchinario sarebbe uguale a euro 163.720,00 (e sarebbe stata pari ad euro 117.080,00 se non si fosse adottato il suddetto correttivo). Considerato che alla data della risoluzione del contratto l'acquirente aveva già incassato euro 172.495,64, vi è, dunque, una differenza tra quanto in concreto percepito dal venditore e quanto appare equo riconoscere allo stesso quale compenso per l'uso del macchinario concesso sino alla data della sua riconsegna, di euro 8.775,64; in tale importo, percepito in eccesso dalla parte venditrice, si ritiene doversi quantificare la riduzione prevista dall'art. 1526 co. II c.c.
Diversa l'ipotesi del secondo contratto, concluso in data 01-07.02.2008, ed avente a oggetto la vendita di un macchinario Terna Case 695 SR con e Spazzatrice 110HD, per Controparte_2
il quale le parti hanno pattuito il prezzo complessivo di euro 103.045,20 (prezzo euro 77.500,00 oltre IVA pari a euro 15.500,00 e interessi sulla parte di costo cambializzata per euro 10.045,20), a fronte del quale sono rimaste insolute nn. 11 cambiali per un totale di euro 17.122,16; in questo caso, però, la macchina non è stata restituita.
Sulla scorta delle risultanze della c.t.u. il canone locativo per il macchinario Terna 695SR è pari, per il periodo 2008-2018 a euro 327.080,00, a fronte di euro 85.923,04, importo effettivamente incassato alla data di risoluzione del contratto;
sussiste, dunque, una differenza a svantaggio della società al 28.12.2018, data di notifica dell'atto di citazione, di euro 241.156,96.
4. Le domande di condanna
Prima di procedere all'individuazione del credito della curatela conseguente alla risoluzione occorre precisare che parte attrice ha proceduto alla modifica della domanda con la memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile, precedente al d.lgs. 149/2022), all'interno della quale ha chiesto pronunciarsi la risoluzione dei due contratti oggetto di giudizio e, conseguentemente, la condanna della convenuta al pagamento degli importi residui dovuti e, in subordine, l'accertamento del proprio diritto a trattenere le rate già riscosse a titolo di canone di locazione o di ottenere un equo compenso per l'uso dei suddetti macchinari, oltre che alla condanna della convenuta al pagamento dei corrispettivi residui e al risarcimento del danno, individuato nelle spese relative alle cambiali emesse, le spese di notifica e quelle legali relative agli atti giudiziali e stragiudiziali.
Trattasi di ipotesi di emendatio libelli ammessa (nei termini ritenuti da Cass. civ., Sez. un., n.
12310/2015), in quanto la modificazione della domanda consentita ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa – petitum e causa petendi – sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, circostanza verificatasi caso in esame. Nessuna mutatio libelli, a differenza di quanto eccepito da parte convenuta, si è altresì verificata in sede di precisazione delle conclusioni, non essendo in ogni caso stati mutati causa petendi e petitum, salvi errori materiali che non impediscono di individuare le domande spiegate e, in particolare, di identificare la domanda, svolta in via principale, di accertamento dell'intervenuta risoluzione in ragione della clausola risolutiva espressa
(si rinvia sul punto alle deduzioni svolte da parte attrice nella memoria di replica depositata in data
16.12.2024).
Tanto chiarito, posto che i contratti si sono risolti di diritto in virtù della clausola risolutiva espressa, nei termini suddetti, va data applicazione alle specifiche pattuizioni intercorse tra le parti e sopra richiamate, secondo cui in tal caso la parte venditrice ha diritto alla restituzione del bene ed a trattenere le rate già saldate a titolo di danno e canone di locazione, oltre il risarcimento del maggior danno (la decadenza dal beneficio del termine e il pagamento dell'intero prezzo sono invece previsti nel caso in cui la parte venditrice non si avvalga della facoltà di ritenere il contratto risolto).
Secondo quanto già rappresentato, nel caso dell'escavatore, che è stato restituito il 12.07.2012, facendo riferimento a quanto ritenuto dal c.t.u. (condivisibile, per i motivi sopra esposti), l'importo complessivamente trattenuto dalla venditrice a titolo di rate già incassate è eccessivo se parametrato a quanto la stessa avrebbe guadagnato con il noleggio del suddetto macchinario fino a quel momento e al valore residuo dello stesso;
per tale motivo, ai sensi dell'art. 1526 co. II c.c., si ritiene equo ridurre quanto trattenuto a titolo di canoni di locazione. Anche nel caso del macchinario Terna
e decespugliatore, alla risoluzione del relativo contratto consegue il diritto della venditrice a trattenere la parte del prezzo già incassata ma, non essendo mi stata restituita la macchina, appare evidente l'esistenza del maggior danno subito dalla venditrice a causa dell'inadempimento dell'acquirente (art. 1518 c.c.), individuato parametrando l'importo complessivo incassato al momento della risoluzione rispetto al vantaggio che la parte avrebbe ricavato dal possibile ulteriore utilizzo del macchinario tramite il suo noleggio, qualora esso fosse stato alla stessa restituito secondo quanto previsto dal contratto, nei termini sopra descritti in sede di esame delle conclusioni del c.t.u.
Tutto ciò premesso, deve dunque ritenersi che parte attrice è debitrice nei confronti dell'acquirente convenuto per quella parte delle rate trattenute a titolo di canone di locazione in eccesso rispetto alla quantificazione effettuata in applicazione dei criteri elaborati dal c.t.u. e, viceversa, l'acquirente, inadempiente all'obbligo di pagamento del prezzo e a quello di riconsegna del mezzo, è debitrice della società venditrice della somma ulteriore dovuta a titolo di maggior danno, quantificata nella misura del vantaggio che la stessa avrebbe ottenuto dalla locazione del macchinario;
trattandosi di debiti nascenti tra le stesse parti dallo stesso rapporto, si ritiene doversi procedere alla compensazione impropria d'ufficio, con elisione dei rispettivi crediti, fino alla reciproca concorrenza (ex multis, nella giurisprudenza più recente, Cass. civ., Sez. II, 13.03.2024, n.
6700).
Sussiste altresì un credito di parte attrice per il danno subito, sempre in conseguenza della risoluzione, in relazione pagamento delle spese relative al protesto e agli importi sostenuti per spese bancarie per le cambiali per le quali non è stato possibile levare il protesto, per l'importo di euro
562,00 (dei quali euro 264,00 per spese del protesto ed euro 22,00 per le suddette spese).
Non può invece essere accolta la domanda risarcitoria per le ulteriori somme richieste, in quanto non è stata fornita prova degli effettivi esborsi relativi all'attività giudiziale e stragiudiziale, anche esecutiva, ricollegabile all'inadempimento dell'odierno convenuto e, in parte, si tratta comunque di spese causalmente riconducibili a giudizi estranei a quello odierno (secondo la prospettazione di parte attrice, “le spese di notifica dei n. 2 atti di diffida stragiudiziale notificati alla ditta CP_1
l'01.03.2018; degli atti di precetto notificati alla menzionata ditta il 20.05.2011,
[...]
l'11.07.2011 il 27.06.2011 ed il 23.04.2012 e quelle delle procedure esecutive indicate dall' CP_4 nei verbali di mancata consegna dell'11.07.2011, dell'11.09.2011 e del 18.12. 2012 oltre
[...] tutte le spese legali sostenute per l'attività extra giudiziale o giudiziale riconducibile all'inadempimento da parte ditta degli obblighi assunti nei confronti della Controparte_1 [...]
con il contratto stipulato nel 2007 e con quello stipulato nel 2008, sopra meglio Parte_1 individuati”, spese i cui importi si trovano specificati nella memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 2
c.p.c. di parte attrice).
5. Statuizioni di accertamento e condanna
In considerazione di quanto sopra, va dichiarato che in data 01.03.2011 si è risolto il contratto del 18-27.12.2007 avente a oggetto la vendita con riserva di proprietà dell' Parte_3
, avente matricola n. N7EAJ 1128 e, sulla scorta del regolamento pattizio, al
[...] fallimento è riconosciuto il diritto di trattenere l'importo Parte_1 corrispondente alle rate già riscosse che, ai sensi dell'art. 1526 co. II c.c., va ridotto di euro
8.775,64, pari alla differenza tra quanto in concreto incassato dal fornitore e quanto appare equo riconoscere allo stesso quale compenso per l'uso del macchinario concesso sino alla data della sua riconsegna.
Va, altresì, accertato che nella medesima data si è verificata la risoluzione del contratto di data
01-07.02.2008 avente a oggetto la vendita con riserva di proprietà del macchinario Terna Case 695
SR con e 110HD avente matricola n. N7GH13671 e, sulla scorta Controparte_2 CP_3
del regolamento pattizio, al fallimento va riconosciuto il Parte_1
diritto di trattenere le rate già riscosse;
inoltre, la convenuta ditta va condannata al CP_1 risarcimento del danno patito dalla venditrice a seguito dell'inadempimento contrattuale e dell'omessa riconsegna del bene oggetto del contratto, quantificato in euro 241.156,96, pari alla differenza tra quanto l'attrice avrebbe guadagnato dalla locazione del macchinario sino al
28.12.2018, data di notifica dell'atto di citazione, e le rate effettivamente incassate.
Va precisato che gli effetti della risoluzione retroagiscono a giorno 01.03.2011, data della notifica dell'atto con cui parte venditrice ha dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con la conseguenza che l'odierna sentenza ha valore dichiarativo, rispetto ad un effetto verificatosi ex tunc. Dalla stessa data decorrono di conseguenza gli interessi, da computarsi ai sensi del d.lgs. 231/2002 come da domanda, fatti salvi gli interessi sugli importi oggetto delle cambiali, che decorrono dalla data di scadenza dei singoli titoli.
I crediti delle parti vanno compensati tra loro, in virtù della suddetta compensazione impropria, e il rapporto va regolato con elisione dei reciproci crediti, i quali si estinguono per quantità corrispondenti a decorrere dal momento in cui vengono a coesistere, fino alla reciproca concorrenza;
pertanto, va condannato al pagamento in favore del Controparte_1 [...] dell'importo di euro 241.156,96, da cui vanno sottratti l'importo Parte_1 di euro 8.775,64 e l'importo risultante dalla applicazione al suddetto importo degli interessi, da calcolare a decorrere dalla data di risoluzione del contratto (01.03.2011) e sino al 28.12.2018 (data in cui i rispettivi crediti vengono a coesistere), oltre interessi come sopra determinati.
Parte convenuta va, altresì, condannata, per i motivi esposti, al pagamento delle spese relative al protesto e agli importi sostenuti per spese bancarie per le cambiali per le quali non è stato possibile levare il protesto, per l'importo di euro 562,00 (dei quali euro 264,00 per spese del protesto ed euro
22,00 per le suddette spese), oltre interessi legali a decorrere dalla data di ciascun esborso.
6. Spese di lite
Le spese di lite vengono infine poste a carico di parte soccombente, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. La liquidazione viene operata nel dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore per il quale le domande attoree sono state accolte (intervallo di valore tra 52.001 e
260.000), con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni esaminate, ad eccezione della fase istruttoria-di trattazione, per la quale si ritiene di applicare il parametro minimo, tenuto conto della costituzione solo tardiva del convenuto.
Anche le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 26.01.2023, vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta soccombente.
La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta deve infine essere rigettata, in quanto, anche ritenendo ammissibile una domanda di condanna per lite temeraria proposta in sede di comparsa conclusionale, è risultato soccombente sulle spese. Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 344/2019, così decide:
- dichiara che il contratto del 18-27.12.2007 avente ad oggetto la vendita con riserva di proprietà dell' 210 B con matricola n. N7EAJ 1128 e il Parte_3
contratto di data 01-07.02.2008 avente ad oggetto la vendita con riserva di proprietà del macchinario Terna Case 695 SR con e Spazzatrice con Controparte_2 CP_3 matricola n. N7GH13671 conclusi tra e l'impresa Parte_1
individuale si sono risolti in data 01.03.2011; Controparte_1
- dichiara il diritto del di trattenere le rate Parte_1
già riscosse relative alla vendita con riserva di proprietà dei beni oggetto dei contratti risolti e, applicato l'art. 1526 c.c., condanna a pagare a Controparte_1 [...]
euro 241.156,96, oltre interessi come in motivazione, Parte_1 somma da cui sottrarsi euro 8.775,64 e l'importo risultante dalla applicazione degli interessi su tale cifra a decorrere dalla data 01.03.2011;
- condanna a corrispondere al Controparte_1 Parte_1
euro 562,00 per spese relative alle cambiali, oltre interessi a decorrere dalla data
[...]
dei singoli esborsi;
- rigetta le ulteriori domande di condanna formulate da parte attrice;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1 [...]
, quantificate in euro 11.268,00, oltre il 15% per spese Parte_1
generali, IVA e CPA se dovute per legge;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 26.01.2023, definitivamente a carico di
; Controparte_1
- rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta.
Catania, 15/04/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 344/2019 promosso da
C.F. Parte_1
, in persona del curatore, rappresentata e difesa dall'AVV. GIUSEPPE CALVO, C.F. P.IVA_1
, ed elettivamente domiciliata in via Conte Ruggero n. 4, Catania;
C.F._1
attore contro
, C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. Controparte_1 C.F._2
SALVATORE ALBERGHINA, C.F. , ed elettivamente domiciliato in via C.F._3
Del Re n. 7, Caltagirone (CT); convenuta avente ad oggetto: inadempimento contrattuale – risoluzione contratto di vendita con patto di riservato dominio – risarcimento dei danni.
All'udienza del 25.09.2024 le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale che si intende trascritto, e il procedimento è stato posto in decisione, con l'assegnazione dei termini previsto dall'art. 190 c.p.c., ratione temporis applicabili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il procedimento ha ad oggetto la domanda proposta dal Parte_1
di accertare l'avvenuta risoluzione di due contratti di vendita con patto di riservato
[...]
dominio, conclusi dalla società in bonis con l'impresa individuale Bizzini Giuseppe, con l'adozione delle conseguenti statuizioni di condanna, aventi ad oggetto il corrispettivo contrattuale ed il risarcimento dei danni, nei termini di seguito meglio precisati. In particolare, la curatela attrice ha esposto che la società in bonis aveva concluso con CP_1
due distinti contratti di compravendita con patto di riservato dominio ai sensi della l. n.
[...]
1329/1965, rispettivamente nelle date 18-27.12.2007 e 01-07.02.2008, aventi ad oggetto un escavatore Cingolato Case CX 210 B, per il prezzo di euro 137.000,00, da corrispondere per una parte mediante n. 45 effetti cambiari, aventi scadenza mensile, dal 18.04.2008 al 18.12.2011, dell'importo di euro 2.859,42 ciascuno (primo contratto) e un macchinario Terna Case 695 SR con e , per il prezzo di euro 77.500,00, da corrispondere per Controparte_2 Controparte_3
una parte mediante n. 45 effetti cambiari, aventi scadenza mensile, dalla data 01.06.2008 alla data
01.12.2012, dell'importo di euro 1.556,56 ciascuno (secondo contratto).
Parte attrice ha precisato che l'art. XIV di entrambi i contratti di vendita contiene la riserva di proprietà in capo alla venditrice-concedente e prevede espressamente quanto segue: “Il mancato pagamento nei termini stabiliti anche di una sola rata, che superi l'ottava parte del prezzo di vendita, ovvero il mancato pagamento di due rate nei termini stabiliti, darà facoltà alla Ditta
Venditrice di ritenere risolto di diritto il presente contratto. In tal caso la Ditta Venditrice avrà il diritto di ottenere l'immediata restituzione della macchina venduta e di trattenere a titolo di danno
e canone di locazione le rate già riscosse, fatto salvo sempre il risarcimento del maggior danno”.
Entrambi i macchinari sono stati consegnati nelle date e nei luoghi stabiliti, ma per entrambi l'acquirente non ha provveduto a pagare alcune delle rate concordate e, in particolare: 1) per l'escavatore, quelle del 18.07.2009, del 18.08.2009 e del 18.08.2010, per un importo complessivo di euro 9.185,85; 2) per il macchinario Terna quelle in scadenza alle date 01.12.2008, 01.01.2009,
01.02.2009, 01.05.2009, 01.06.2009, 01.07.2009, 01.08.2009, 01.08.2010, 01.10.2010, 01.11.2010
e 01.03.2011, per un importo complessivo di euro 17.184,23.
Per tali motivo ha notificato all'acquirente due distinti atti stragiudiziali, Parte_1 entrambi ricevuti in data 01.03.2011, dichiarando all'impresa di volersi avvalere Controparte_1 della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. per entrambi i contratti di vendita ed invitandola a restituire l'escavatore e la macchina Terna, nonchè a corrispondere gli importi dovuti per le cambiali impagate e quelle in scadenza, sino al momento della risoluzione del contratto, oltre gli interessi, riservandosi di agire per ottenere il risarcimento dei danni ulteriori nel caso di ritardo nella restituzione delle macchine e nel pagamento dell'importo dovuto.
Successivamente, in data 20.05.2011, ha notificato al Parte_1 Controparte_1
atto di precetto, con il quale è stato intimato il pagamento di euro 22.769,97, compresivo di spese legali, oltre interessi dalle rispettive scadenze degli effetti cambiari allegati in copia;
nei confronti di tale precetto l'impresa debitrice ha proposto opposizione, instaurando il procedimento iscritto al n.
R.G. 6358/2011. Contestualmente, ha ottenuto l'emissione di due decreti ingiuntivi, Parte_1 aventi ad oggetto la consegna dei due macchinari;
in corso di esecuzione l'escavatore è stato consegnato, mentre la macchina Terna non è stata rinvenuta. Nelle more, parte debitrice, con un unico atto di citazione, ha proposto opposizione nei confronti di entrambi i decreti ingiuntivi, instaurando il procedimento R.G. 8774/2011, successivamente riunito al giudizio sopra richiamato
(R.G. 6358/2011).
Rinnovata la notifica dell'atto di precetto relativo alla consegna della macchina Terna, anche in tale occasione il bene non è stato rinvenuto.
Con sentenza n. 133/2014 del 10.07.2014 il Tribunale di Catania ha dichiarato il fallimento di
. Il giudizio R.G. 6358/2011, cui è riunito il procedimento Parte_1
RG 8774/2011, è stato dunque dichiarato interrotto ed i giudizi riuniti sono di seguito stati dichiarati in data 19.05.2018 per mancata riassunzione, con la conseguenza che i decreti ingiuntivi opposti sono divenuti esecutivi.
Tanto premesso, la curatela fallimentare ha prospettato di essere creditore di in Controparte_1 ragione dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali da quest'ultimo assunte.
In particolare, la curatela attrice, premesso che non si è compiuta la prescrizione (alla luce dei vari atti interruttivi succedutisi nel tempo), ha precisato che ai sensi dell'art. 1526 co. I c.c. e di quanto pattuito con l'art. XIV, entrambi i contratti si sono risolti di diritto, in virtù della clausola risolutiva espressa a seguito dell'inadempimento, alla data 01.03.2011. Parte attrice ha dunque chiesto accertarsi il proprio diritto a trattenere a titolo di canone di locazione le rate riscosse e da riscuotere sino alla data di risoluzione di entrambi i contratti e, conseguentemente, condannarsi il convenuto:
1. al pagamento degli importi risultanti dagli effetti cambiari emessi il 18.12.2007 per l'escavatore, per l'importo complessivo di euro 25.734,78;
2. al pagamento degli importi indicati negli effetti cambiari emessi il 07.02.2008 per il macchinario Terna, per l'importo complessivo di euro 17.122,16;
3. al risarcimento del danno subito per il mancato pagamento del prezzo concordato per ciascuno dei beni, il cui ammontare va determinato ai sensi dell'art. 1526 co. I e dell'art. 1518 co. I c.c. e, pertanto, è pari alla differenza tra il prezzo di vendita concordato e il valore commerciale, da accertare mediante c.t.u. con riferimento alla data di riconsegna;
4. al risarcimento del maggior danno subito per non avere potuto locare entrambe le macchine sino alla data di riconsegna al venditore, il cui ammontare è pari al valore locativo di mercato giornaliero di ciascun bene sino alla data di effettiva consegna;
5. al risarcimento di tutte le spese sostenute in relazione a tutti gli effetti cambiari impagati, nonchè le spese di notifica di tutti gli atti extra giudiziali e giudiziali e le spese legali di tutti i predetti procedimento, oltre agli interessi legali di mora.
Nella memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. parte attrice ha così precisato le domande:
“ritenere e dichiarare risolto sin dal 01.03.2011:
- il contratto di vendita con patto di riservato dominio, stipulato tra la Parte_1
e la ditta di , le cui firme furono autenticate dal notaio Dott. Controparte_1 Persona_1
nei di 18/27.12.07, registrato in Catania il 27.12.07;
- il contratto di vendita con patto di riservato dominio, stipulato tra la Parte_1
e la ditta di , le cui firme furono autenticate dal notaio Dott. Controparte_1 Persona_1 nei di 01/07.02.08, registrato in Catania l'11.02.08;
- conseguentemente, condannare la ditta a pagare al Controparte_1 Parte_2
: €. 25.734,78 quale importo residuo dovuto alla venditrice per l'
[...] [...]
oltre gli interessi legali di mora ex D.lgs 231/02 maturati e maturandi Parte_3 dal 18.01.2009 al giorno dell'effettivo soddisfo o quell'altro maggiore o minore importo ritenuto giusto;
€. 17.122,16 quale importo residuo dovuto alla venditrice per il macchinario Terna Case
695 SR con e oltre gli interessi legali di mora ex D.lgs Controparte_2 Controparte_3
231/02 maturati e maturandi dall'1.12.2008 al giorno dell'effettivo soddisfo o quell'altro maggiore
o minore importo ritenuto giusto;
in subordine, ritenere e dichiarare che il ha diritto di trattenere a titolo Parte_2 di canone di locazione o di equo compenso per l'uso del bene da parte della ditta Controparte_1 le rate riscosse per la vendita con patto di riservato dominio dell' Parte_3 [...]
e di avere pagato dalla menzionata ditta l'importo residuo complessivo di €. 25.734,78 Pt_3 portato dagli effetti cambiari emessi il 18.12.2007 per l' CX 210 B dalla Parte_3
ditta ed aventi scadenza: 18.01.2009; 18.02.2009; 18.05.2009; Controparte_1
20.05.2009;18.07.2009; 18.08.2009; 18.08.2010; 18.03.2011; 18.04.2011 e 18.06.2011 oltre gli interessi legali di mora ex D.lgs 231/02 maturati e maturandi dal 18.01.2009 al giorno dell'effettivo soddisfo o quell'altro maggiore o minore importo ritenuto giusto;
ritenere e dichiarare che il ha diritto di trattenere a titolo di canone di Parte_2 locazione o di equo compenso per l'uso del bene da parte della ditta le rate Controparte_1
riscosse per la vendita con patto di riservato dominio del macchinario Terna Case 695 SR con
Decespugliatore DB13 e Spazzatrice 110HD e condannare la ditta a pagare al Controparte_1 fallimento della l'importo residuo complessivo di €. 17.122,16 portato Parte_1
dagli effetti cambiari emessi il 07.02.2008 per il detto macchinario aventi scadenza: 01.12.2008;
01.01.2009; 01.02.2009; 01.05.2009; 01.06.2009; 01.07.2009; 01.08.2009; 01.08.2010; 01.10.2010; 01.11.2010; 01.03.2011 oltre gli interessi legali di mora ex D.lgs 231/02 maturati e maturandi dall'1.12.2008 al giorno dell'effettivo soddisfo o quell'altro maggiore o minore importo ritenuto giusto;
condannare la ditta a pagare al fallimento della a Controparte_1 Parte_1 titolo risarcitorio €. 286,00 per le spese sostenute dalla società per il mancato protesto o per il protesto degli effetti cambiari emessi il 18.12.2007 oltre interessi;
condannare la ditta a pagare al fallimento della a Controparte_1 Parte_1 titolo risarcitorio €. 276,00 per le spese sostenute dalla società per il mancato protesto o per il protesto degli effetti cambiari emes-si il 07.02.2007 oltre interessi;
condannare la ditta a pagare al fallimento della le Controparte_1 Parte_1
spese di notifica dei n. 2 atti di diffida stragiudiziale notificati alla ditta Controparte_1
l'01.03.2018; degli atti di precetto notificati alla menzionata ditta il 20.05.2011, l'11.07.2011 il
27.06.2011 ed il 23.04.2012 e quelle delle procedure esecutive indicate dall' nei verbali CP_4 di mancata consegna dell'11.07.2011, dell'11.09.2011 e del 18.12. 2012 oltre tutte le spese legali sostenute per l'attività extra giudiziale o giudiziale riconducibile all'inadempimento da parte ditta
degli obblighi assunti nei confronti della con il contratto Controparte_1 Parte_1 stipulato nel 2007 e con quello stipulato nel 2008, sopra meglio individuati oltre interessi”.
All'udienza del 13.07.2020 é stata dichiarata la contumacia del convenuto;
il Controparte_1
procedimento è stato istruito mediante c.t.u., al fine di determiare il prezzo corrente dei macchinari oggetto di giudizio e il relativo canone di concessione in godimento per i periodi in cui il venditore non ha goduto dei beni.
In data 08.03.2021 si è costituito , deducendo di aver instaurato procedimento Controparte_1
di revocazione ex artt. 653, 656 e 395 ss. c.p.c. nei confronti dei due decreti ingiuntivi suddetti (n.
1305/2011 e n. 1326/2011), iscritto n. R.G. 9296/2020; ha chiesto, pertanto, la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della decisione del giudizio di revocazione.
Con ordinanza emessa in data 10.07.2022 non sono stati riuniti i giudizi, né è stata disposta la sospensione del presente procedimento, “ritenuta, piuttosto, sussistente un'ipotesi di sospensione per pregiudizialità ai sensi dell'art. 295 c.p.c. del secondo procedimento in attesa della definizione del primo, in quanto il procedimento in epigrafe ha ad oggetto un'azione di risoluzione dei contratti di vendita con patto di riservato dominio che costituiscono le causae petendi dei due decreti ingiuntivi la cui revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 1 c.p.c. è oggetto del secondo giudizio”.
2. I contratti di compravendita con patto di riservato dominio
Così ricostruite le domande, eccezioni e difese delle parti, nonché l'iter processuale, il procedimento va deciso nei seguenti termini, con parziale accoglimento delle domande di parte attrice.
In via preliminare si rileva che alla tardiva costituzione di parte convenuta – Controparte_1
avvenuta successivamente al maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie – conseguono le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e l'inammissibilità della documentazione dalla stessa prodotta
(ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c.), tenuto conto dell'applicabilità ratione temporis della disciplina precedente rispetto al d.lgs. 149/2022; parimenti inammissibili per tardività devono ritenersi l'eccezione di prescrizione e le allegazioni in fatto e le eccezioni formulata in sede di comparsa conclusionale, non trattandosi in nessun caso di profili suscettibili di rilievo d'ufficio ed essendo peraltro stati introdotti fatti non tempestivamente allegati e provati.
Tanto chiarito e prendendo le mosse dai contratti su cui sono fondate le domande, è circostanza incontestata è che tra le parti sono intercorsi due contratti di compravendita ai sensi della l.
1329/1965:
1) uno del 18-27.12.2007, avente ad oggetto la vendita di un escavatore Cingolato Case CX 210
B, per il quale le parti hanno pattuito il prezzo in euro 137.000,00, oltre IVA al 20% e interessi sulla parte del corrispettivo corrisposta mediante cambiali (euro 128.673,90) nella misura del 4,94% annuo (quantificati in complessivi euro 16.673,90), da pagarsi, quanto al 20% del prezzo, pari a euro 27.400,00, con rimessa diretta (per il pagamento dell'IVA), quanto a euro 25.000,00 quale acconto già versato al momento della sottoscrizione del contratto e la restante parte (euro
128.673,90) a mezzo di nn. 45 cambiali con scadenza mensile dell'importo di euro 2.859,42 ciascuna;
2) uno di data 01-07.2.2008, avente ad oggetto la vendita di un macchinario Terna Case 695 SR con e , per il quale le parti hanno pattuito il prezzo in Controparte_2 Controparte_3
euro 77.500,00 oltre i.v.a. del 20% e interessi sulla parte del corrispettivo corrisposta mediante cambiali (euro 70,045,20) quantificati in complessivi euro 10.045,20, da pagarsi, quanto al 20% del prezzo, pari a euro 15.500,00, con rimessa diretta (per il pagamento dell'IVA), quanto a euro
17.500,00 quale acconto già versato al momento della sottoscrizione del contratto e la restante parte
(euro 70.045,20) a mezzo di nn. 45 cambiali con scadenza mensile dell'importo di euro 1.556,56 ciascuna.
Entrambi i contratti prevedono, all'art. 14, la riserva di proprietà in favore della parte venditrice fino al completo pagamento del prezzo concordato per la vendita del bene e la risoluzione di diritto del contratto in caso di mancato pagamento di una sola rata (nell'ipotesi di superamento dell'ottava parte del prezzo di vendita) o di due rate. In caso di risoluzione del contratto la suddetta clausola prevede, altresì, il diritto della venditrice di ottenere l'immediata restituzione della macchina e di trattenere le rate già riscosse a titolo di danno e canone di locazione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno;
nella diversa ipotesi in cui la venditrice non voglia avvelersi della clausola risolutiva espressa può far decadere dal beneficio del termine l'acquirente, che, in questo caso, è tenuto a versare l'intero prezzo pattuito.
Altre circostanze incontestate sono l'omesso saldo di nn. 3 cambiali relative alla prima vendita e di nn. 11 cambiali relative alla seconda vendita e la riconsegna dell'escavatore in data 17.07.2012 all'amministratore unico della società come confermato dall'attore in sede di Parte_1 operazioni peritali (p. 3 c.t.u.); anche l'omessa riconsegna del macchinario Terna, nei termini decadenziali previsti, non è stata tempestivamente contestata (sulo punto si tornerà infra).
3. L'inadempimento, il diritto alla risoluzione e le risultanze della c.t.u.
In tema di inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca (per l'adempimento o la risoluzione) deve provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
è, invece, il debitore ad essere gravato dell'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (per tutte, Cass. civ.,
Sez. un., 30.10.2001, n. 13533).
Parte attrice ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, fornendo la prova della fonte negoziale del suo diritto;
ha poi allegato l'inadempimento della convenuta che, costituitasi tardivamente, ha comunque riconosciuto il proprio inadempimento.
Nel caso specifico è lo stesso regolamento contrattuale che prevede la facoltà della parte venditrice di ritenere risolti i contratti nel caso di omesso pagamento di una rata, qualora l'importo superi l'ottava parte del complessivo prezzo, o di due rate e, nel caso in cui la parte si avvalga della clausola risolutiva, il diritto della stessa alla restituzione del bene e a trattenere le rate già saldate a titolo di danno e canone di locazione, oltre il risarcimento del maggior danno.
Parte venditrice, con gli atti stragiudiziali notificati all'acquirente in data 01.03.2011, ha comunicato la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva e di ritenere, pertanto, risolti entrambi i contratti, intimando la restituzione delle macchine, di cui si era riservata la proprietà fino al completo pagamento del prezzo, oltre che il pagamento degli importi oggetto delle cambiali rimaste insolute.
Posto che il regolamento contrattuale prevede che la parte venditrice-concedente ha diritto, tra le altre cose, a trattenere le rate già riscosse, trova applicazione l'art. 1526 c.c. che, in caso di risoluzione del contratto di vendita di cose mobili per inadempimento del compratore, prevede che
“Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta”; trattasi di un'ipotesi di esercizio di potere equitativo ufficioso da parte del giudice (ex multis, Cass. civ., Sez. III, 14.03.2023, n. 7367).
Fatta questa premessa, nel caso di specie occorre innanzitutto valutare l'entità dell'inadempimento e, conseguentemente, accertare se la parte venditrice ha subito un danno di entità maggiore rispetto alla parte di prezzo già incassata e trattenuta a titolo di danno e canone di locazione, e, eventualmente, procedere alla relativa quantificazione.
Ferma restando la legittimità della clausola penale in questione, che per il caso della risoluzione statuisce il diritto del venditore di trattenere tutte le rate pagate a titolo di corrispettivo del godimento nonostante il mantenimento della proprietà, ai sensi dell'art. 1526 co. II c.c., come sopra già esposto, il giudice ha il potere di ridurre detta penale: scopo della norma è quello di contemperare, secondo equità, il vantaggio che la suddetta previsione assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che lo stesso si aspettava di conseguire dalla regolare esecuzione del contratto.
Al fine di applicare gli artt. 1518 e 1526 c.c., è stato nominato c.t.u. esperto in ingegneria meccanica, al quale, con ordinanza del 29.12.2020, è stato sottoposto il seguente quesito:
“Determini il c.t.u., esaminati i documenti in atti:
1. il prezzo corrente dell'escavatore, oggetto del contratto di vendita con riserva di proprietà in atti, alla data 1.3.2011;
2. il canone di concessione in godimento (mensile e complessivo) del suddetto escavatore, per il periodo compreso tra il 20.12.2007 ed 11.07.2011;
3. il prezzo corrente del macchinario con decespugliatore e spazzatrice, oggetto del contratto di vendita con riserva di proprietà in atti, alla data 1.3.2011;
4. il canone di concessione in godimento (mensile e complessivo) del suddetto macchinario, per il periodo compreso tra 11.02.2008 ed il 28.12.2018”.
La consulenza si è dunque resa necessaria in quanto, una volta ritenuti i contratti di vendita con riserva di proprietà risolti per inadempimento e posto che è stato stabilito nel contratto il diritto del concedente-venditore di trattenere le rate già riscosse nel caso di risoluzione, si è manifestata la necessità di un'indagine tecnica per poter esercitare il potere di riduzione equitativa previsto dal suddetto art. 1526 c.c. La norma risulta infatti applicabile, in quanto rispetto al complessivo obbligo di pagamento dei canoni, è rimasta inadempiuta una piccola parte, specie con riguardo al primo contratto (in altri termini, quanto pagato risulta significativamente composto da importi corrisposti non solo per il godimento, ma, piuttosto, quale parte del prezzo). Si osserva che per il bene oggetto del primo contratto è stato richiesto al c.t.u. di calcolare il canone sino a giorno 11.07.2011, i quanto l'escavatore è stato restituito non prima di quella data, mentre per il secondo contratto il calcolo è stato previsto sino alla data di notifica della citazione, in quanto trattasi di bene non è mai stato restituito alla curatela (profilo sul quale si tornerà infra).
Con riferimento alla relazione di consulenza tecnica, considerata la difficoltà di effettuare una stima più possibile congrua del valore dei macchinari in questione (dato che gli stessi, si ribadisce, non sono nella disponibilità dell'attrice) e di quantificare il più verosimile canone di noleggio di tali tipologie di macchinari, strutturalmente non adeguati al noleggio a lungo termine, appaiono necessarie le seguenti precisazioni relative alle metodologie di calcolo applicate dal c.t.u.
Per quanto riguarda l'individuazione del valore residuo dei macchinari, appare condivisibile la scelta del consulente di procedere operando la media tra il valore ottenuto con il ricorso al metodo delle aste senza minimo e quello empirico del decadimento tecnologico;
con particolare riferimento a quest'ultimo metodo, appare coerente anche la scelta di effettuare la stima su macchine equivalenti per tipologia, specifiche tecniche e vetustà, in considerazione della circostanza per cui non è stato possibile visionare i suddetti mezzi – l'escavatore perché, seppur consegnato in sede di esecuzione, quando la società era in bonis, sembrerebbe non essere poi stato acquisito al fallimento
(risultando in ogni caso tardive le produzioni eseguita in allegato alla memoria di replica di parte attrice e alla comparsa conclusionale di parte convenuta) e la macchina Terna perché mai riconsegnata – situazione che ha reso impossibile al consulente applicare alla media così ottenuta dei coefficienti correttivi che tenessero conto delle effettive condizioni delle macchine oggetto di stima.
Per quanto riguarda la stima dei canoni di noleggio, il consulente, effettuata un'indagine di mercato e acquisiti i listini di diversi rivenditori, ha correttamente individuato il canone più verosimile applicando la media tra i periodi estremi presi in considerazione, per poi operare una seconda media prendendo come riferimento i canoni locativi del 2010. Condivisibile risulta, inoltre, la successiva operazione di riduzione proporzionale e progressiva dei canoni nel tempo nella misura del 10% annuo per gli anni successivi ai 36 mesi di noleggio, sulla scorta della corretta considerazione per cui nella prassi di mercato il noleggio di tali macchinari non eccede i 24-36 mesi, atteso che oltre il suddetto periodo l'affidabilità degli stessi decresce.
Fatte tali premesse, può procedersi all'esame dei risultati cui è giunto il consulente, da condividersi in quanto elaborati sulla base del mandato conferito e dei documenti in atti e con chiara esposizione sia dell'iter seguito, sia, come chiarito, dei principi della disciplina di riferimento applicati e dei correttivi apportati.
Trattandosi di due contratti aventi a oggetto due differenti macchine per le quali sono stati concordati prezzi diversi, considerato che per ciascuno di essi è diversa l'entità dell'inadempimento e che solo un macchinario è stato restituito, occorre procedere all'analisi separata delle conclusioni relative ai due contratti. Nel caso del contratto del 18-27.12.2007, avente ad oggetto la vendita dell'escavatore Cingolato
Case CX 210 B, si premette che è rimasta insoluta solo una piccola parte del prezzo concordato, essendo rimaste impagate solo tre cambiali, del complessivo importo di euro 8.578,26, a fronte del prezzo di vendita pattuito in totali euro 181.073,90 (prezzo euro 137.000,00 oltre IVA pari euro
27.400,00 ed interessi sulla parte di prezzo oggetto di cambiali per euro 16.673,90); l'importo complessivamente corrisposto dall'acquirente al venditore è, dunque, prossimo all'intero prezzo concordato.
Ritenuto che il parametro di riferimento per determinare l'utilità che dal bene medesimo il fornitore avrebbe tratto se lo stesso non fosse stato oggetto della vendita non andata a buon fine non può che essere il canone che egli avrebbe percepito per il noleggio dello stesso, si può procedere alle seguente quantificazione: il prezzo di mercato dell'escavatore alla data della restituzione è stato individuato dal consulente nella misura di euro 77.500,00 e il canone di locazione per il periodo è stato individuato in euro 194.580,00. Di conseguenza, il vantaggio ritenuto equo per il dante causa è pari alla differenza tra i due dati, ovverosia tra il canone di locazione che la parte avrebbe percepito e il valore effettivo del mezzo rientrato nella sua disponibilità. Tuttavia, si rileva che il canone locativo è stato quantificato in esecuzione del mandato affidato al consulente per soli 43 mesi, cioè sino al luglio 2011, mese in cui presuntivamente il macchinario era stato consegnato alla società; in realtà, però, è emerso che la riconsegna è stata effettuata il successivo mese di luglio 2012 e, di conseguenza, appare pertanto equo ricalcolare i canoni aggiungendo ulteriori 12 mesi, applicando, comunque, lo stesso metodo ritenuto congruo dal consulente, con la diminuzione percentuale progressiva del 10% annuo per gli anni successivi ai primi 36 mesi di noleggio. Si ritiene dunque equo individuare il valore complessivo dei canoni in euro 241.220,00; di conseguenza, la differenza predetta tra canone di locazione che la parte avrebbe percepito e valore del macchinario sarebbe uguale a euro 163.720,00 (e sarebbe stata pari ad euro 117.080,00 se non si fosse adottato il suddetto correttivo). Considerato che alla data della risoluzione del contratto l'acquirente aveva già incassato euro 172.495,64, vi è, dunque, una differenza tra quanto in concreto percepito dal venditore e quanto appare equo riconoscere allo stesso quale compenso per l'uso del macchinario concesso sino alla data della sua riconsegna, di euro 8.775,64; in tale importo, percepito in eccesso dalla parte venditrice, si ritiene doversi quantificare la riduzione prevista dall'art. 1526 co. II c.c.
Diversa l'ipotesi del secondo contratto, concluso in data 01-07.02.2008, ed avente a oggetto la vendita di un macchinario Terna Case 695 SR con e Spazzatrice 110HD, per Controparte_2
il quale le parti hanno pattuito il prezzo complessivo di euro 103.045,20 (prezzo euro 77.500,00 oltre IVA pari a euro 15.500,00 e interessi sulla parte di costo cambializzata per euro 10.045,20), a fronte del quale sono rimaste insolute nn. 11 cambiali per un totale di euro 17.122,16; in questo caso, però, la macchina non è stata restituita.
Sulla scorta delle risultanze della c.t.u. il canone locativo per il macchinario Terna 695SR è pari, per il periodo 2008-2018 a euro 327.080,00, a fronte di euro 85.923,04, importo effettivamente incassato alla data di risoluzione del contratto;
sussiste, dunque, una differenza a svantaggio della società al 28.12.2018, data di notifica dell'atto di citazione, di euro 241.156,96.
4. Le domande di condanna
Prima di procedere all'individuazione del credito della curatela conseguente alla risoluzione occorre precisare che parte attrice ha proceduto alla modifica della domanda con la memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile, precedente al d.lgs. 149/2022), all'interno della quale ha chiesto pronunciarsi la risoluzione dei due contratti oggetto di giudizio e, conseguentemente, la condanna della convenuta al pagamento degli importi residui dovuti e, in subordine, l'accertamento del proprio diritto a trattenere le rate già riscosse a titolo di canone di locazione o di ottenere un equo compenso per l'uso dei suddetti macchinari, oltre che alla condanna della convenuta al pagamento dei corrispettivi residui e al risarcimento del danno, individuato nelle spese relative alle cambiali emesse, le spese di notifica e quelle legali relative agli atti giudiziali e stragiudiziali.
Trattasi di ipotesi di emendatio libelli ammessa (nei termini ritenuti da Cass. civ., Sez. un., n.
12310/2015), in quanto la modificazione della domanda consentita ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa – petitum e causa petendi – sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, circostanza verificatasi caso in esame. Nessuna mutatio libelli, a differenza di quanto eccepito da parte convenuta, si è altresì verificata in sede di precisazione delle conclusioni, non essendo in ogni caso stati mutati causa petendi e petitum, salvi errori materiali che non impediscono di individuare le domande spiegate e, in particolare, di identificare la domanda, svolta in via principale, di accertamento dell'intervenuta risoluzione in ragione della clausola risolutiva espressa
(si rinvia sul punto alle deduzioni svolte da parte attrice nella memoria di replica depositata in data
16.12.2024).
Tanto chiarito, posto che i contratti si sono risolti di diritto in virtù della clausola risolutiva espressa, nei termini suddetti, va data applicazione alle specifiche pattuizioni intercorse tra le parti e sopra richiamate, secondo cui in tal caso la parte venditrice ha diritto alla restituzione del bene ed a trattenere le rate già saldate a titolo di danno e canone di locazione, oltre il risarcimento del maggior danno (la decadenza dal beneficio del termine e il pagamento dell'intero prezzo sono invece previsti nel caso in cui la parte venditrice non si avvalga della facoltà di ritenere il contratto risolto).
Secondo quanto già rappresentato, nel caso dell'escavatore, che è stato restituito il 12.07.2012, facendo riferimento a quanto ritenuto dal c.t.u. (condivisibile, per i motivi sopra esposti), l'importo complessivamente trattenuto dalla venditrice a titolo di rate già incassate è eccessivo se parametrato a quanto la stessa avrebbe guadagnato con il noleggio del suddetto macchinario fino a quel momento e al valore residuo dello stesso;
per tale motivo, ai sensi dell'art. 1526 co. II c.c., si ritiene equo ridurre quanto trattenuto a titolo di canoni di locazione. Anche nel caso del macchinario Terna
e decespugliatore, alla risoluzione del relativo contratto consegue il diritto della venditrice a trattenere la parte del prezzo già incassata ma, non essendo mi stata restituita la macchina, appare evidente l'esistenza del maggior danno subito dalla venditrice a causa dell'inadempimento dell'acquirente (art. 1518 c.c.), individuato parametrando l'importo complessivo incassato al momento della risoluzione rispetto al vantaggio che la parte avrebbe ricavato dal possibile ulteriore utilizzo del macchinario tramite il suo noleggio, qualora esso fosse stato alla stessa restituito secondo quanto previsto dal contratto, nei termini sopra descritti in sede di esame delle conclusioni del c.t.u.
Tutto ciò premesso, deve dunque ritenersi che parte attrice è debitrice nei confronti dell'acquirente convenuto per quella parte delle rate trattenute a titolo di canone di locazione in eccesso rispetto alla quantificazione effettuata in applicazione dei criteri elaborati dal c.t.u. e, viceversa, l'acquirente, inadempiente all'obbligo di pagamento del prezzo e a quello di riconsegna del mezzo, è debitrice della società venditrice della somma ulteriore dovuta a titolo di maggior danno, quantificata nella misura del vantaggio che la stessa avrebbe ottenuto dalla locazione del macchinario;
trattandosi di debiti nascenti tra le stesse parti dallo stesso rapporto, si ritiene doversi procedere alla compensazione impropria d'ufficio, con elisione dei rispettivi crediti, fino alla reciproca concorrenza (ex multis, nella giurisprudenza più recente, Cass. civ., Sez. II, 13.03.2024, n.
6700).
Sussiste altresì un credito di parte attrice per il danno subito, sempre in conseguenza della risoluzione, in relazione pagamento delle spese relative al protesto e agli importi sostenuti per spese bancarie per le cambiali per le quali non è stato possibile levare il protesto, per l'importo di euro
562,00 (dei quali euro 264,00 per spese del protesto ed euro 22,00 per le suddette spese).
Non può invece essere accolta la domanda risarcitoria per le ulteriori somme richieste, in quanto non è stata fornita prova degli effettivi esborsi relativi all'attività giudiziale e stragiudiziale, anche esecutiva, ricollegabile all'inadempimento dell'odierno convenuto e, in parte, si tratta comunque di spese causalmente riconducibili a giudizi estranei a quello odierno (secondo la prospettazione di parte attrice, “le spese di notifica dei n. 2 atti di diffida stragiudiziale notificati alla ditta CP_1
l'01.03.2018; degli atti di precetto notificati alla menzionata ditta il 20.05.2011,
[...]
l'11.07.2011 il 27.06.2011 ed il 23.04.2012 e quelle delle procedure esecutive indicate dall' CP_4 nei verbali di mancata consegna dell'11.07.2011, dell'11.09.2011 e del 18.12. 2012 oltre
[...] tutte le spese legali sostenute per l'attività extra giudiziale o giudiziale riconducibile all'inadempimento da parte ditta degli obblighi assunti nei confronti della Controparte_1 [...]
con il contratto stipulato nel 2007 e con quello stipulato nel 2008, sopra meglio Parte_1 individuati”, spese i cui importi si trovano specificati nella memoria ai sensi dell'art. 183 co. VI n. 2
c.p.c. di parte attrice).
5. Statuizioni di accertamento e condanna
In considerazione di quanto sopra, va dichiarato che in data 01.03.2011 si è risolto il contratto del 18-27.12.2007 avente a oggetto la vendita con riserva di proprietà dell' Parte_3
, avente matricola n. N7EAJ 1128 e, sulla scorta del regolamento pattizio, al
[...] fallimento è riconosciuto il diritto di trattenere l'importo Parte_1 corrispondente alle rate già riscosse che, ai sensi dell'art. 1526 co. II c.c., va ridotto di euro
8.775,64, pari alla differenza tra quanto in concreto incassato dal fornitore e quanto appare equo riconoscere allo stesso quale compenso per l'uso del macchinario concesso sino alla data della sua riconsegna.
Va, altresì, accertato che nella medesima data si è verificata la risoluzione del contratto di data
01-07.02.2008 avente a oggetto la vendita con riserva di proprietà del macchinario Terna Case 695
SR con e 110HD avente matricola n. N7GH13671 e, sulla scorta Controparte_2 CP_3
del regolamento pattizio, al fallimento va riconosciuto il Parte_1
diritto di trattenere le rate già riscosse;
inoltre, la convenuta ditta va condannata al CP_1 risarcimento del danno patito dalla venditrice a seguito dell'inadempimento contrattuale e dell'omessa riconsegna del bene oggetto del contratto, quantificato in euro 241.156,96, pari alla differenza tra quanto l'attrice avrebbe guadagnato dalla locazione del macchinario sino al
28.12.2018, data di notifica dell'atto di citazione, e le rate effettivamente incassate.
Va precisato che gli effetti della risoluzione retroagiscono a giorno 01.03.2011, data della notifica dell'atto con cui parte venditrice ha dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con la conseguenza che l'odierna sentenza ha valore dichiarativo, rispetto ad un effetto verificatosi ex tunc. Dalla stessa data decorrono di conseguenza gli interessi, da computarsi ai sensi del d.lgs. 231/2002 come da domanda, fatti salvi gli interessi sugli importi oggetto delle cambiali, che decorrono dalla data di scadenza dei singoli titoli.
I crediti delle parti vanno compensati tra loro, in virtù della suddetta compensazione impropria, e il rapporto va regolato con elisione dei reciproci crediti, i quali si estinguono per quantità corrispondenti a decorrere dal momento in cui vengono a coesistere, fino alla reciproca concorrenza;
pertanto, va condannato al pagamento in favore del Controparte_1 [...] dell'importo di euro 241.156,96, da cui vanno sottratti l'importo Parte_1 di euro 8.775,64 e l'importo risultante dalla applicazione al suddetto importo degli interessi, da calcolare a decorrere dalla data di risoluzione del contratto (01.03.2011) e sino al 28.12.2018 (data in cui i rispettivi crediti vengono a coesistere), oltre interessi come sopra determinati.
Parte convenuta va, altresì, condannata, per i motivi esposti, al pagamento delle spese relative al protesto e agli importi sostenuti per spese bancarie per le cambiali per le quali non è stato possibile levare il protesto, per l'importo di euro 562,00 (dei quali euro 264,00 per spese del protesto ed euro
22,00 per le suddette spese), oltre interessi legali a decorrere dalla data di ciascun esborso.
6. Spese di lite
Le spese di lite vengono infine poste a carico di parte soccombente, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. La liquidazione viene operata nel dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore per il quale le domande attoree sono state accolte (intervallo di valore tra 52.001 e
260.000), con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni esaminate, ad eccezione della fase istruttoria-di trattazione, per la quale si ritiene di applicare il parametro minimo, tenuto conto della costituzione solo tardiva del convenuto.
Anche le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 26.01.2023, vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta soccombente.
La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta deve infine essere rigettata, in quanto, anche ritenendo ammissibile una domanda di condanna per lite temeraria proposta in sede di comparsa conclusionale, è risultato soccombente sulle spese. Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 344/2019, così decide:
- dichiara che il contratto del 18-27.12.2007 avente ad oggetto la vendita con riserva di proprietà dell' 210 B con matricola n. N7EAJ 1128 e il Parte_3
contratto di data 01-07.02.2008 avente ad oggetto la vendita con riserva di proprietà del macchinario Terna Case 695 SR con e Spazzatrice con Controparte_2 CP_3 matricola n. N7GH13671 conclusi tra e l'impresa Parte_1
individuale si sono risolti in data 01.03.2011; Controparte_1
- dichiara il diritto del di trattenere le rate Parte_1
già riscosse relative alla vendita con riserva di proprietà dei beni oggetto dei contratti risolti e, applicato l'art. 1526 c.c., condanna a pagare a Controparte_1 [...]
euro 241.156,96, oltre interessi come in motivazione, Parte_1 somma da cui sottrarsi euro 8.775,64 e l'importo risultante dalla applicazione degli interessi su tale cifra a decorrere dalla data 01.03.2011;
- condanna a corrispondere al Controparte_1 Parte_1
euro 562,00 per spese relative alle cambiali, oltre interessi a decorrere dalla data
[...]
dei singoli esborsi;
- rigetta le ulteriori domande di condanna formulate da parte attrice;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1 [...]
, quantificate in euro 11.268,00, oltre il 15% per spese Parte_1
generali, IVA e CPA se dovute per legge;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 26.01.2023, definitivamente a carico di
; Controparte_1
- rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta.
Catania, 15/04/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone