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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 21/02/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1074/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente - relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1074/2024 R.G., vertente tra in proprio e quale legale rappresentante Parte_1
pro tempore della domiciliato Parte_2
presso e nello studio dell'Avv. Fernando Rucci, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
reclamante e
, elettivamente domiciliata in Pe- Controparte_1
scara (PE), alla via Firenze n. 291, presso lo studio dell'Avv. Mat- teo Tresca, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti reclamata Controparte_2
in persona del curatore pro tempore
[...]
reclamata - non costituita
OGGETTO: reclamo ex art. 51 C.C.I.I. avverso la sentenza n.
74/2024 del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 04.11.2024.
CONCLUSIONI: per la reclamante: “C H I E D E che l'Ecc/ma Corte di Appello di
L'Aquila voglia, ai sensi dell'art. 18 R.D. 16 Marzo 1942, n. 267, revocare il fallimento sopra indicato e accogliere le seguenti con- clusioni:
- Condannare la sig.ra al risarcimento dei Controparte_1
danni per aver chiesto la dichiarazione del fallimento con colpa;
- Porre a carico della predetta le spese della procedura fallimentare e il compenso che sarà liquidato al Curatore Fallimentare;
- Condannare la predetta alla rifusione delle spese, dei diritti e de- gli onorari del presente giudizio, da liquidarsi secondo le tabelle ministeriali, oltre oneri accessori, come per legge […]”; per la reclamata : “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1
adita, accertare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 49 C.C.I.I., escludendo qualsiasi colpa da parte della Sig.ra Parte_3
e, di conseguenza respingere la richiesta di condanna avan-
[...]
zata dalla parte reclamante nei confronti della medesima al risar- cimento dei danni ed al pagamento delle spese della procedura fal- limentare e del compenso per il Curatore, rimettendosi alla valuta-
2 zione della Ecc.ma Corte in ordine alla richiesta di revoca della procedura di liquidazione giudiziale tuttora pendente. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 74/2024 pubblicata in data 04.11.2024, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della società Contr e del socio illimitatamente re- Controparte_4
sponsabile a seguito di istanza proposta da Parte_1 Pt_4
[.
, la quale agiva per il recupero di crediti pari a € CP_1
5.307,42, in forza di decreto ingiuntivo n. 73/2023 del 05.04.2023, dichiarato esecutivo dal Tribunale di Pescara il 05.06.2023, e pe- dissequo atto di precetto del 17.10.2023, notificato in pari data, e per il quale non aveva ottenuto il pagamento.
1.1. Il Tribunale dava atto della sussistenza dei presupposti per
Contr l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_4
del suo stato di indebitamento e della impossibili-
[...]
tà di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie ob- bligazioni, atteso che:
- era indubbia la natura di imprenditore commerciale della resi- stente, trattandosi di società di persone che esercita attività di ge- stione di bar, pizzerie, gelaterie, paninoteche, pub, ristoranti e di- scoteche;
3 - la debitrice, non comparsa in prime cure nonostante la regolarità delle notifiche, non aveva fornito dimostrazione circa il possesso congiunto delle condizioni di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), C.C.I.I idonei ad escluderne la natura di imprenditore soggetto alla liqui- dazione giudiziale, essendo l'ultimo bilancio depositato riferito all'annualità 2014.
Quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) del
C.C.I.I., dagli atti risultava che:
- la debitrice non aveva soddisfatto il credito vantato dall'istante, ammontante ad € 3.919,58 circa, circostanza da cui era lecito de- sumere che la medesima non fosse in grado di farvi fronte per mancanza di liquidità;
- la società resistente risultava priva di patrimonio immobiliare, mentre i beni immobili del socio accomandatario, , Parte_1
risultavano gravati da plurime iscrizioni ipotecarie e pignoramen- to;
- il creditore aveva tentato il pignoramento mobiliare con esito ne- gativo;
- la debitrice presentava altresì, come attestato dall'Agenzia delle
Entrate a seguito di istruttoria espletata ai sensi dell'art. 42
C.C.I.I., debiti verso l'Amministrazione Finanziaria per €
219.464,68;
- dagli elementi sopra esposti emergeva la sussistenza di una situa- zione di conclamata insolvenza della debitrice, la cui irreversibilità discende dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarla.
4 Risultava infine ampiamente superata la soglia di € 30.000,00 dei debiti scaduti e non pagati di cui all'art. 49, co.5, C.C.I.I..
2. Avverso tale sentenza, la società odierna reclamante proponeva reclamo ex art. 51 C.C.I.I., articolando le proprie difese sulla base di 2 motivi di gravame.
Con un primo motivo, la reclamante sostiene che la società fallita non rientri nei parametri previsti dalla novella legge fallimentare, poiché, negli ultimi tre anni di attività, non avrebbe movimentato somme di danaro.
Con un secondo motivo – sulla premessa che l'imprenditore, il quale aveva attivato la procedura della famosa legge anti-suicidi rivolgendosi ad una società apparentemente esperta nel settore, era rimasto contumace nella procedura prefallimentare su consiglio di quest'ultima – viene sostanzialmente affermata la non assoggetta- bilità a liquidazione giudiziale della debitrice per possesso dei re- quisiti dimensionali indicati dall'art. 2 comma 1° lett. d) del
C.C.I.I.
2.1. Chiedeva quindi la revoca della liquidazione giudiziale pro- nunciata dal Tribunale di Pescara, con ogni conseguente statuizio- ne, oltre alla condanna della creditrice istante Parte_5
[.
al risarcimento dei danni, al pagamento delle spese della proce- dura fallimentare e del compenso del curatore, nonché alla refu- sione delle spese di lite.
5 3. Si è costituita in giudizio la reclamata, creditrice istante,
[...]
, la quale ha resistito al gravame instando per il Controparte_1
suo rigetto.
4. Non si è costituita la reclamata Liquidazione Giudiziale, nono- stante la regolare notificazione del reclamo e del decreto di fissa- zione dell'udienza di comparizione, dovendosene pertanto dichia- rare la contumacia.
5. Ritiene questa Corte che il reclamo sia, per le ragioni di seguito precisate, infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
6.1. In particolare, è infondato il primo motivo.
Tale motivo – per quanto qui è dato comprendere, essendosi la di- fesa di parte reclamata limitata ad affermare che “la società fallita non rientra nei parametri previsti dall'art. 1 della novella legge fal- limentare, poiché, negli ultimi tre anni di attività non ha mai mo- vimentato somme di danaro” – sembrerebbe volto a far rilevare una situazione di perdurante inattività della società tale da impedi- re che la stessa sia assoggettabile, per assenza dei requisiti previsti dal C.C.I.I., alla procedura di liquidazione giudiziale.
Orbene, è sufficiente rilevare che, ai sensi dell'art. 33 C.C.I.I., la liquidazione giudiziale possa essere aperta entro un anno dalla ces- sazione dell'attività del debitore, coincidendo questa per gli im- prenditori con la cancellazione dal registro delle imprese (e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessa- zione stessa).
6 Tale norma, pertanto, individua nell'evento della cancellazione, unitamente al decorso del tempo, l'unica fattispecie impeditiva ai fini della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, viceversa, nessun analogo effetto essendo ricollegato alla mera cessazione dell'attività di impresa.
A conferma di ciò, il comma 3 della citata disposizione fa salva la facoltà, riconosciuta esclusivamente al creditore ed al pubblico ministero (ed implicitamente escludendone l'imprenditore) di di- mostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui far decorrere il termine annuale (cfr. in relazione alla precedente e pressoché sovrapponibile disciplina prevista dall'art. 10 1. fall.,
Cass. n. 12214/2012).
Il termine di un anno, entro il quale può essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale dell'imprenditore che abbia cessato la propria attività, decorre pertanto dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per quest'ultimo di dimo- strare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività, poiché solo dalla cancellazione la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi (cfr. Cass. n.
8092/2016).
Priva di fondamento deve pertanto ritenersi la censura, ove intesa ad affermare l'inattività dell'impresa (e, implicitamente, la sua av- venuta cessazione) ai fini qui invocati.
Peraltro, il motivo è infondato anche laddove voglia ritenersi che la reclamante avesse inteso riferire l'assenza dei parametri per la
7 dichiarazione della apertura della liquidazione giudiziale al posses- so, da parte dell'imprenditore, dei requisiti dimensionali di impre- sa minore (peraltro, solamente in tale prospettiva potendo ragione- volmente interpretarsi il richiamo all'art. 1 l. fall. operato nell'atto di reclamo), in ciò sovrapponendosi al secondo motivo di reclamo.
6.2. Procedendosi dunque ad esaminare tale secondo motivo, si ri- tiene opportuno precisare come, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (C.C.I.I.), l'art. 121 del medesimo decreto abbia espressamente previsto che le disposizioni sulla liquidazione giu- diziale si applichino agli imprenditori commerciali che non dimo- strino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, com- ma 1, lettera d), e che si trovino in stato di insolvenza.
Tale norma, in perfetta linea di continuità con quanto già previsto nella vigenza della legge fallimentare di cui al r.d. n. 267/1942 a seguito della modifica apportata all'art. 1 comma 2 l.f. dal d.lgs.169/2007, pone l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità, da intendersi quali fatti impeditivi della dichiarazione di fallimento, a carico del debitore, non essen- do certamente il creditore istante tenuto a provare l'insussistenza di tali requisiti. Già in sede di interpretazione della legge fallimen- tare, infatti, la giurisprudenza di legittimità aveva costantemente affermato l'esistenza di un onere a carico del debitore, il quale si proponga quale scopo quello di scongiurare la dichiarazione del proprio fallimento, di dimostrare di non aver superato alcuno dei
8 tre parametri dimensionali nel periodo di riferimento rappresentato dai tre esercizi antecedenti la presentazione dell'istanza (cfr. Cass.
11309/2009; 13086/2010; 17281/2010; 8769/2012; 24721/2015;
625/2016), pur residuando un potere di indagine officiosa giudizia- le (Corte Cost. 1/7/2009, n.198), il cui esercizio risulta però neces- sariamente limitato ai fatti dedotti dalle parti o comunque acquisiti agli atti di causa in quanto da queste prodotti. Del resto,
l'accertamento dei requisiti sottesi alla definizione di «impresa minore» di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), CCII., la quale neces- sariamente sottende la determinazione quantitativa circa l'entità dell'attivo patrimoniale, dei ricavi lordi dei tre esercizi antecedenti la data di instaurazione del procedimento, nonché dell'ammontare dei debiti complessivi anche non scaduti, si basa necessariamente ed inevitabilmente sulla documentazione contabile che solitamente permane nella disponibilità del debitore e che questi soltanto è in grado di fornire (cfr. Cass. 14790/2014 con specifico riferimento alla procedura di cui alla l.f.).
Tanto si desume – oltre che, nella vigenza della precedente disci- plina, dall'art. 15 l.f., che onerava proprio il debitore del deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi e di una aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria - dal combinato disposto de- gli artt. 42 e 367 C.C.I.I., che, nel prevedere nell'ambito del pro- cedimento di liquidazione giudiziale l'acquisizione da parte della cancelleria, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale di previdenza
9 sociale e del Registro delle imprese, dei dati e dei documenti di ri- spettiva competenza relativi al debitore, tra cui i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, pone indirettamente in capo all'imprenditore il relativo onere di provvedere al regolare e pun- tuale deposito di questi ultimi presso il Registro delle imprese.
Il sistema così articolato permette che, nell'ipotesi in cui le risul- tanze istruttorie non siano sufficienti a fornire la prova circa il su- peramento dei parametri dimensionali della c.d. impresa minore, permanendo l'incertezza sulla sussistenza dei requisiti ivi indicati,
l'imprenditore resti assoggettato alla liquidazione giudiziale.
Peraltro, per costante giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della previgente disciplina fallimentare, al fine dimostrare la sussi- stenza dei requisiti dimensionali, i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati presso la camera di commercio non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documen- to, anche proveniente da terzi, suscettibile di fornire la rappresen- tazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'im- presa (cfr. Cass. n. 35381/2022; Cass. n. 25025/2020).
Va peraltro precisato come i suesposti principi risultino in qualche modo attenuati con riferimento ai piccoli imprenditori, ai quali l'art. 2214, co. 3, c.c. riconosce l'esenzione dalla tenuta dei libri e delle altre scritture contabili obbligatorie, tra le quali il libro gior- nale ed il libro degli inventari. Non essendo il piccolo imprenditore
10 tenuto al deposito dei bilanci o alla tenuta della contabilità obbli- gatoria, deve ritenersi che l'accertamento dell'esenzione dal falli- mento possa trovare fondamento anche in documentazione altret- tanto significativa a fini dimostrativi dei suindicati elementi.
Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, sebbene la so- cietà reclamante non abbia potuto o voluto assolvere tale onere probatorio, ciò non esclude che essa potesse, nel dare impulso alla presente fase, dedurre il non superamento dei limiti dimensionali ex art. 2, co. 1, lett d) C.C.I.I. fornendo gli elementi probatori ne- cessari a scongiurare l'esito del giudizio di prime cure.
Come infatti ribadito a più riprese dalla Suprema Corte, "l'impu- gnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, limitatamente ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al D.Lgs.
n. 169 del 2007, è caratterizzata da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342
e 345 cod. proc. civ. Pertanto, il fallito, benché non costituito avanti al Tribunale, può indicare per la prima volta in sede di re- clamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine di dimostra- re la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, legge fall." (ex multis Cass. n. 9174/2012)
Orbene, l'odierna reclamante si è limitata a dedurre che, nel corso degli ultimi tre esercizi, l'impresa non “non ha mai movimentato somme di danaro” e che, come risulterebbe dalle dichiarazioni dei redditi, non rientrerebbe nel novero dei soggetti fallibili.
11 Di quanto sostenuto in questa sede, tuttavia, la reclamante non ha dato prova, essendosi limitata a propugnare apoditticamente il mancato superamento dei limiti dimensionali in questione senza allegare alcuna valida motivazione né producendo elementi da cui possa ragionevolmente desumersi raggiunta la prova in ordine a dette circostanze.
Anche volendosi prescindere dalla circostanza che la reclamante era iscritta al Registro delle imprese nella ordinaria e che, dunque, non fosse esente dalla tenuta e dal deposito dei bilanci di esercizio, deve evidenziarsi come la documentazione prodotta non rivesta (in mancanza di ulteriori elementi significativi) efficacia probatoria ta- le da far ritenere dimostrato il non superamento dei limiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII.
In primo luogo, va premesso che, mentre il triennio da considerare debba essere propriamente individuato negli esercizi relativi agli anni 2021, 2022 e 2023 (l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale essendo stata depositata in data 09.08.2024), la docu- mentazione prodotta in questa sede da parte della reclamante con- sisteva nelle sole dichiarazioni fiscali relative agli anni 2018-2019-
2020-2021 della Parte_2
Tanto sarebbe sufficiente ad escludere il soddisfacimento dell'onere probatorio in capo alla reclamata, dal momento che, come è noto, la presenza dei requisiti dimensionali deve sussistere per l'intero intervallo temporale rappresentato dai tre esercizi ante- cedenti la data di deposito della istanza di fallimento.
12 Le dichiarazioni fiscali prodotte, peraltro, quandanche idonee a dimostrare l'entità dei ricavi dell'impresa, risultano comunque in- sufficienti a fornire la prova dell'entità complessiva dell'attivo pa- trimoniale, nonché dell'ammontare dei debiti anche non scaduti.
Pertanto, anche considerando la pur asserita cessazione dell'attività di impresa e l'assenza di ricavi negli anni di esercizio considerati, non può ritenersi in alcun modo dimostrato - né altri- menti dimostrabile attraverso integrazioni officiose della prova, at- teso altresì che l'ultimo bilancio regolarmente depositato presso il registro delle imprese, desumibile dalla visura camerale in atti, at- tiene l'esercizio relativo all'anno 2014 - il possesso di tutti i requi- siti de quibus.
7. Il reclamo va quindi interamente rigettato, restando assorbite le ulteriori domande (di condanna al risarcimento dei danni ed al pa- gamento delle spese della procedura fallimentare e del compenso per il Curatore) svolte nei confronti della reclamata creditrice istante, con conferma della sentenza gravata.
8. Il rigetto del reclamo impone la condanna della reclamante a ri- fondere al creditore istante le spese del giudizio, che si Controparte_1
liquidano come in dispositivo, con esclusione della fase istruttoria e riduzione della tariffa media in ragione della non complessità della controversia.
A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, deve darsi Par atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della
13 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Pt_7
a quello dovuto per il reclamo interamente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente decidendo:
1) dichiara la contumacia della Liquidazione Giudiziale
[...]
Controparte_5
2) respinge il reclamo;
2) condanna la reclamante a rimborsare alla reclamata CP_1
le spese del presente giudizio di reclamo, liquidate in
[...]
complessivi € 4.000,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed
I.V.A. e C.A.P. come per legge;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Pt_8
a quello dovuto per il reclamo a norma del comma 1-bis dello stes- so art. 13.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 12/02/2025.
Il Presidente estensore
Silvia Rita Fabrizio
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1074/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente - relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1074/2024 R.G., vertente tra in proprio e quale legale rappresentante Parte_1
pro tempore della domiciliato Parte_2
presso e nello studio dell'Avv. Fernando Rucci, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
reclamante e
, elettivamente domiciliata in Pe- Controparte_1
scara (PE), alla via Firenze n. 291, presso lo studio dell'Avv. Mat- teo Tresca, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti reclamata Controparte_2
in persona del curatore pro tempore
[...]
reclamata - non costituita
OGGETTO: reclamo ex art. 51 C.C.I.I. avverso la sentenza n.
74/2024 del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 04.11.2024.
CONCLUSIONI: per la reclamante: “C H I E D E che l'Ecc/ma Corte di Appello di
L'Aquila voglia, ai sensi dell'art. 18 R.D. 16 Marzo 1942, n. 267, revocare il fallimento sopra indicato e accogliere le seguenti con- clusioni:
- Condannare la sig.ra al risarcimento dei Controparte_1
danni per aver chiesto la dichiarazione del fallimento con colpa;
- Porre a carico della predetta le spese della procedura fallimentare e il compenso che sarà liquidato al Curatore Fallimentare;
- Condannare la predetta alla rifusione delle spese, dei diritti e de- gli onorari del presente giudizio, da liquidarsi secondo le tabelle ministeriali, oltre oneri accessori, come per legge […]”; per la reclamata : “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1
adita, accertare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 49 C.C.I.I., escludendo qualsiasi colpa da parte della Sig.ra Parte_3
e, di conseguenza respingere la richiesta di condanna avan-
[...]
zata dalla parte reclamante nei confronti della medesima al risar- cimento dei danni ed al pagamento delle spese della procedura fal- limentare e del compenso per il Curatore, rimettendosi alla valuta-
2 zione della Ecc.ma Corte in ordine alla richiesta di revoca della procedura di liquidazione giudiziale tuttora pendente. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 74/2024 pubblicata in data 04.11.2024, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della società Contr e del socio illimitatamente re- Controparte_4
sponsabile a seguito di istanza proposta da Parte_1 Pt_4
[.
, la quale agiva per il recupero di crediti pari a € CP_1
5.307,42, in forza di decreto ingiuntivo n. 73/2023 del 05.04.2023, dichiarato esecutivo dal Tribunale di Pescara il 05.06.2023, e pe- dissequo atto di precetto del 17.10.2023, notificato in pari data, e per il quale non aveva ottenuto il pagamento.
1.1. Il Tribunale dava atto della sussistenza dei presupposti per
Contr l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_4
del suo stato di indebitamento e della impossibili-
[...]
tà di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie ob- bligazioni, atteso che:
- era indubbia la natura di imprenditore commerciale della resi- stente, trattandosi di società di persone che esercita attività di ge- stione di bar, pizzerie, gelaterie, paninoteche, pub, ristoranti e di- scoteche;
3 - la debitrice, non comparsa in prime cure nonostante la regolarità delle notifiche, non aveva fornito dimostrazione circa il possesso congiunto delle condizioni di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), C.C.I.I idonei ad escluderne la natura di imprenditore soggetto alla liqui- dazione giudiziale, essendo l'ultimo bilancio depositato riferito all'annualità 2014.
Quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) del
C.C.I.I., dagli atti risultava che:
- la debitrice non aveva soddisfatto il credito vantato dall'istante, ammontante ad € 3.919,58 circa, circostanza da cui era lecito de- sumere che la medesima non fosse in grado di farvi fronte per mancanza di liquidità;
- la società resistente risultava priva di patrimonio immobiliare, mentre i beni immobili del socio accomandatario, , Parte_1
risultavano gravati da plurime iscrizioni ipotecarie e pignoramen- to;
- il creditore aveva tentato il pignoramento mobiliare con esito ne- gativo;
- la debitrice presentava altresì, come attestato dall'Agenzia delle
Entrate a seguito di istruttoria espletata ai sensi dell'art. 42
C.C.I.I., debiti verso l'Amministrazione Finanziaria per €
219.464,68;
- dagli elementi sopra esposti emergeva la sussistenza di una situa- zione di conclamata insolvenza della debitrice, la cui irreversibilità discende dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarla.
4 Risultava infine ampiamente superata la soglia di € 30.000,00 dei debiti scaduti e non pagati di cui all'art. 49, co.5, C.C.I.I..
2. Avverso tale sentenza, la società odierna reclamante proponeva reclamo ex art. 51 C.C.I.I., articolando le proprie difese sulla base di 2 motivi di gravame.
Con un primo motivo, la reclamante sostiene che la società fallita non rientri nei parametri previsti dalla novella legge fallimentare, poiché, negli ultimi tre anni di attività, non avrebbe movimentato somme di danaro.
Con un secondo motivo – sulla premessa che l'imprenditore, il quale aveva attivato la procedura della famosa legge anti-suicidi rivolgendosi ad una società apparentemente esperta nel settore, era rimasto contumace nella procedura prefallimentare su consiglio di quest'ultima – viene sostanzialmente affermata la non assoggetta- bilità a liquidazione giudiziale della debitrice per possesso dei re- quisiti dimensionali indicati dall'art. 2 comma 1° lett. d) del
C.C.I.I.
2.1. Chiedeva quindi la revoca della liquidazione giudiziale pro- nunciata dal Tribunale di Pescara, con ogni conseguente statuizio- ne, oltre alla condanna della creditrice istante Parte_5
[.
al risarcimento dei danni, al pagamento delle spese della proce- dura fallimentare e del compenso del curatore, nonché alla refu- sione delle spese di lite.
5 3. Si è costituita in giudizio la reclamata, creditrice istante,
[...]
, la quale ha resistito al gravame instando per il Controparte_1
suo rigetto.
4. Non si è costituita la reclamata Liquidazione Giudiziale, nono- stante la regolare notificazione del reclamo e del decreto di fissa- zione dell'udienza di comparizione, dovendosene pertanto dichia- rare la contumacia.
5. Ritiene questa Corte che il reclamo sia, per le ragioni di seguito precisate, infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
6.1. In particolare, è infondato il primo motivo.
Tale motivo – per quanto qui è dato comprendere, essendosi la di- fesa di parte reclamata limitata ad affermare che “la società fallita non rientra nei parametri previsti dall'art. 1 della novella legge fal- limentare, poiché, negli ultimi tre anni di attività non ha mai mo- vimentato somme di danaro” – sembrerebbe volto a far rilevare una situazione di perdurante inattività della società tale da impedi- re che la stessa sia assoggettabile, per assenza dei requisiti previsti dal C.C.I.I., alla procedura di liquidazione giudiziale.
Orbene, è sufficiente rilevare che, ai sensi dell'art. 33 C.C.I.I., la liquidazione giudiziale possa essere aperta entro un anno dalla ces- sazione dell'attività del debitore, coincidendo questa per gli im- prenditori con la cancellazione dal registro delle imprese (e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessa- zione stessa).
6 Tale norma, pertanto, individua nell'evento della cancellazione, unitamente al decorso del tempo, l'unica fattispecie impeditiva ai fini della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, viceversa, nessun analogo effetto essendo ricollegato alla mera cessazione dell'attività di impresa.
A conferma di ciò, il comma 3 della citata disposizione fa salva la facoltà, riconosciuta esclusivamente al creditore ed al pubblico ministero (ed implicitamente escludendone l'imprenditore) di di- mostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui far decorrere il termine annuale (cfr. in relazione alla precedente e pressoché sovrapponibile disciplina prevista dall'art. 10 1. fall.,
Cass. n. 12214/2012).
Il termine di un anno, entro il quale può essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale dell'imprenditore che abbia cessato la propria attività, decorre pertanto dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per quest'ultimo di dimo- strare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività, poiché solo dalla cancellazione la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi (cfr. Cass. n.
8092/2016).
Priva di fondamento deve pertanto ritenersi la censura, ove intesa ad affermare l'inattività dell'impresa (e, implicitamente, la sua av- venuta cessazione) ai fini qui invocati.
Peraltro, il motivo è infondato anche laddove voglia ritenersi che la reclamante avesse inteso riferire l'assenza dei parametri per la
7 dichiarazione della apertura della liquidazione giudiziale al posses- so, da parte dell'imprenditore, dei requisiti dimensionali di impre- sa minore (peraltro, solamente in tale prospettiva potendo ragione- volmente interpretarsi il richiamo all'art. 1 l. fall. operato nell'atto di reclamo), in ciò sovrapponendosi al secondo motivo di reclamo.
6.2. Procedendosi dunque ad esaminare tale secondo motivo, si ri- tiene opportuno precisare come, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (C.C.I.I.), l'art. 121 del medesimo decreto abbia espressamente previsto che le disposizioni sulla liquidazione giu- diziale si applichino agli imprenditori commerciali che non dimo- strino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, com- ma 1, lettera d), e che si trovino in stato di insolvenza.
Tale norma, in perfetta linea di continuità con quanto già previsto nella vigenza della legge fallimentare di cui al r.d. n. 267/1942 a seguito della modifica apportata all'art. 1 comma 2 l.f. dal d.lgs.169/2007, pone l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità, da intendersi quali fatti impeditivi della dichiarazione di fallimento, a carico del debitore, non essen- do certamente il creditore istante tenuto a provare l'insussistenza di tali requisiti. Già in sede di interpretazione della legge fallimen- tare, infatti, la giurisprudenza di legittimità aveva costantemente affermato l'esistenza di un onere a carico del debitore, il quale si proponga quale scopo quello di scongiurare la dichiarazione del proprio fallimento, di dimostrare di non aver superato alcuno dei
8 tre parametri dimensionali nel periodo di riferimento rappresentato dai tre esercizi antecedenti la presentazione dell'istanza (cfr. Cass.
11309/2009; 13086/2010; 17281/2010; 8769/2012; 24721/2015;
625/2016), pur residuando un potere di indagine officiosa giudizia- le (Corte Cost. 1/7/2009, n.198), il cui esercizio risulta però neces- sariamente limitato ai fatti dedotti dalle parti o comunque acquisiti agli atti di causa in quanto da queste prodotti. Del resto,
l'accertamento dei requisiti sottesi alla definizione di «impresa minore» di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), CCII., la quale neces- sariamente sottende la determinazione quantitativa circa l'entità dell'attivo patrimoniale, dei ricavi lordi dei tre esercizi antecedenti la data di instaurazione del procedimento, nonché dell'ammontare dei debiti complessivi anche non scaduti, si basa necessariamente ed inevitabilmente sulla documentazione contabile che solitamente permane nella disponibilità del debitore e che questi soltanto è in grado di fornire (cfr. Cass. 14790/2014 con specifico riferimento alla procedura di cui alla l.f.).
Tanto si desume – oltre che, nella vigenza della precedente disci- plina, dall'art. 15 l.f., che onerava proprio il debitore del deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi e di una aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria - dal combinato disposto de- gli artt. 42 e 367 C.C.I.I., che, nel prevedere nell'ambito del pro- cedimento di liquidazione giudiziale l'acquisizione da parte della cancelleria, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale di previdenza
9 sociale e del Registro delle imprese, dei dati e dei documenti di ri- spettiva competenza relativi al debitore, tra cui i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, pone indirettamente in capo all'imprenditore il relativo onere di provvedere al regolare e pun- tuale deposito di questi ultimi presso il Registro delle imprese.
Il sistema così articolato permette che, nell'ipotesi in cui le risul- tanze istruttorie non siano sufficienti a fornire la prova circa il su- peramento dei parametri dimensionali della c.d. impresa minore, permanendo l'incertezza sulla sussistenza dei requisiti ivi indicati,
l'imprenditore resti assoggettato alla liquidazione giudiziale.
Peraltro, per costante giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della previgente disciplina fallimentare, al fine dimostrare la sussi- stenza dei requisiti dimensionali, i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati presso la camera di commercio non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documen- to, anche proveniente da terzi, suscettibile di fornire la rappresen- tazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'im- presa (cfr. Cass. n. 35381/2022; Cass. n. 25025/2020).
Va peraltro precisato come i suesposti principi risultino in qualche modo attenuati con riferimento ai piccoli imprenditori, ai quali l'art. 2214, co. 3, c.c. riconosce l'esenzione dalla tenuta dei libri e delle altre scritture contabili obbligatorie, tra le quali il libro gior- nale ed il libro degli inventari. Non essendo il piccolo imprenditore
10 tenuto al deposito dei bilanci o alla tenuta della contabilità obbli- gatoria, deve ritenersi che l'accertamento dell'esenzione dal falli- mento possa trovare fondamento anche in documentazione altret- tanto significativa a fini dimostrativi dei suindicati elementi.
Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, sebbene la so- cietà reclamante non abbia potuto o voluto assolvere tale onere probatorio, ciò non esclude che essa potesse, nel dare impulso alla presente fase, dedurre il non superamento dei limiti dimensionali ex art. 2, co. 1, lett d) C.C.I.I. fornendo gli elementi probatori ne- cessari a scongiurare l'esito del giudizio di prime cure.
Come infatti ribadito a più riprese dalla Suprema Corte, "l'impu- gnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, limitatamente ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al D.Lgs.
n. 169 del 2007, è caratterizzata da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342
e 345 cod. proc. civ. Pertanto, il fallito, benché non costituito avanti al Tribunale, può indicare per la prima volta in sede di re- clamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine di dimostra- re la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, legge fall." (ex multis Cass. n. 9174/2012)
Orbene, l'odierna reclamante si è limitata a dedurre che, nel corso degli ultimi tre esercizi, l'impresa non “non ha mai movimentato somme di danaro” e che, come risulterebbe dalle dichiarazioni dei redditi, non rientrerebbe nel novero dei soggetti fallibili.
11 Di quanto sostenuto in questa sede, tuttavia, la reclamante non ha dato prova, essendosi limitata a propugnare apoditticamente il mancato superamento dei limiti dimensionali in questione senza allegare alcuna valida motivazione né producendo elementi da cui possa ragionevolmente desumersi raggiunta la prova in ordine a dette circostanze.
Anche volendosi prescindere dalla circostanza che la reclamante era iscritta al Registro delle imprese nella ordinaria e che, dunque, non fosse esente dalla tenuta e dal deposito dei bilanci di esercizio, deve evidenziarsi come la documentazione prodotta non rivesta (in mancanza di ulteriori elementi significativi) efficacia probatoria ta- le da far ritenere dimostrato il non superamento dei limiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII.
In primo luogo, va premesso che, mentre il triennio da considerare debba essere propriamente individuato negli esercizi relativi agli anni 2021, 2022 e 2023 (l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale essendo stata depositata in data 09.08.2024), la docu- mentazione prodotta in questa sede da parte della reclamante con- sisteva nelle sole dichiarazioni fiscali relative agli anni 2018-2019-
2020-2021 della Parte_2
Tanto sarebbe sufficiente ad escludere il soddisfacimento dell'onere probatorio in capo alla reclamata, dal momento che, come è noto, la presenza dei requisiti dimensionali deve sussistere per l'intero intervallo temporale rappresentato dai tre esercizi ante- cedenti la data di deposito della istanza di fallimento.
12 Le dichiarazioni fiscali prodotte, peraltro, quandanche idonee a dimostrare l'entità dei ricavi dell'impresa, risultano comunque in- sufficienti a fornire la prova dell'entità complessiva dell'attivo pa- trimoniale, nonché dell'ammontare dei debiti anche non scaduti.
Pertanto, anche considerando la pur asserita cessazione dell'attività di impresa e l'assenza di ricavi negli anni di esercizio considerati, non può ritenersi in alcun modo dimostrato - né altri- menti dimostrabile attraverso integrazioni officiose della prova, at- teso altresì che l'ultimo bilancio regolarmente depositato presso il registro delle imprese, desumibile dalla visura camerale in atti, at- tiene l'esercizio relativo all'anno 2014 - il possesso di tutti i requi- siti de quibus.
7. Il reclamo va quindi interamente rigettato, restando assorbite le ulteriori domande (di condanna al risarcimento dei danni ed al pa- gamento delle spese della procedura fallimentare e del compenso per il Curatore) svolte nei confronti della reclamata creditrice istante, con conferma della sentenza gravata.
8. Il rigetto del reclamo impone la condanna della reclamante a ri- fondere al creditore istante le spese del giudizio, che si Controparte_1
liquidano come in dispositivo, con esclusione della fase istruttoria e riduzione della tariffa media in ragione della non complessità della controversia.
A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, deve darsi Par atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della
13 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Pt_7
a quello dovuto per il reclamo interamente rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente decidendo:
1) dichiara la contumacia della Liquidazione Giudiziale
[...]
Controparte_5
2) respinge il reclamo;
2) condanna la reclamante a rimborsare alla reclamata CP_1
le spese del presente giudizio di reclamo, liquidate in
[...]
complessivi € 4.000,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed
I.V.A. e C.A.P. come per legge;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Pt_8
a quello dovuto per il reclamo a norma del comma 1-bis dello stes- so art. 13.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 12/02/2025.
Il Presidente estensore
Silvia Rita Fabrizio
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