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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 04/06/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 363 /2025 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv.OLDRINI ALESSIO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.PEREGO NADIA CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Va dichiarata cessata la materia del contendere dal momento che ha proceduto, con provvedimento del 27.3.2025. a liquidare la prestazione richiesta.
In virtù del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite vanno poste a carico dell' convenuto CP_2 che ha effettuato il pagamento in epoca successiva al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la parte convenuta alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 1.000, per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Busto Arsizio, 4.6.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 363 /2025 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv.OLDRINI ALESSIO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.PEREGO NADIA CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Va dichiarata cessata la materia del contendere dal momento che ha proceduto, con provvedimento del 27.3.2025. a liquidare la prestazione richiesta.
In virtù del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite vanno poste a carico dell' convenuto CP_2 che ha effettuato il pagamento in epoca successiva al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la parte convenuta alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 1.000, per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Busto Arsizio, 4.6.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Franca Molinari