Articolo 6 della Legge 10 maggio 1976, n. 352
Articolo 5Articolo 7
Versione
19 giugno 1976
>
Versione
22 agosto 1981
Art. 6.
Le regioni, nei limiti indicati nell'articolo 5 e nei successivi commi del presente articolo nonche' con l'osservanza di quanto previsto nell'articolo 3, stabiliscono le condizioni di ammissibilita' e le misure dell'indennita' compensativa per le zone di cui al primo comma dell'articolo 1, in relazione ai diversi svantaggi delle aree interessate ed ai diversi tipi di coltura e di allevamento, attenendosi ai criteri indicati nel sesto comma del presente articolo.
Nel caso di allevamento di bovini, ovini e caprini l'indennita' verra' commisurata al numero delle unita' di bestiame adulto (UBA) allevate durante l'anno, fino ad un massimo di 52,5 unita' di conto per UBA. L'importo totale dell'indennita' concessa non puo' superare 52,5 unita' di conto per ettaro di superficie foraggera dell'azienda.
Per la determinazione delle UBA si osserva quanto previsto nella tabella allegata alla presente legge. ((1)) Nelle zone definite all' articolo 3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/268/CEE , nella determinazione delle UBA potranno essere incluse le vacche da latte la cui produzione e' destinata alla commercializzazione e nelle zone definite all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 della direttiva stessa, le vacche da latte la cui produzione rappresenta oltre il 30 per cento della produzione dell'azienda; in questo secondo caso l'indennita' non potra' eccedere l'80 per cento dell'importo unitario dell'indennita' concessa alle altre UBA della zona e per un numero di vacche da latte non superiore alle dieci unita'.
Nelle zone definite all' articolo 3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/268/CEE , quando si tratta di produzioni diverse da quelle previste dal precedente secondo comma, l'indennita' verra' commisurata, fino ad un massimo di 52,5 unita' di conto per ettaro, alla superficie agricola utilizzata al netto di quella destinata alla produzione foraggera, alla produzione di frumento nonche' alla produzione intensiva di peri, peschi e meli eccedente le 50 are per azienda. ((1)) L'indennita' compensativa non potra', comunque, risultare inferiore a 16 unita' di conto per UBA o per ettaro.
Nel fissare la misura dell'indennita' compensativa, secondo il disposto del primo comma del presente articolo, l'indennita' unitaria per UBA o per ettaro di superficie agricola utilizzata sara' determinata per scaglioni di ampiezza delle imprese, in modo da elevare al massimo l'indennita' per gli imprenditori minori e limitarla per quelli maggiori.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 AGOSTO 1981, N. 423)) Le regioni, nel definire le condizioni di ammissibilita' e le misure dell'indennita' compensativa, stabiliranno anche i modi per dare in ogni comune pubblicita' agli elenchi dei concessionari dell'indennita', con l'indicazione dell'ammontare di essa per ciascun beneficiario.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 1 agosto 1981, n. 423 ha disposto (con l'art. 5 comma 4) che "Gli importi massimi dell'indennita' compensativa di cui all' articolo 6, secondo e quarto comma, della legge 10 maggio 1976, n. 352 , sono elevati a 97 ECU".
Entrata in vigore il 22 agosto 1981