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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/03/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 402 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f. rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Francesco D'Agata, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t., quale CP_1 P.IVA_1
procuratrice speciale di (p.i. in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t., cessionaria del credito, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Lecci, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 14 febbraio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 402/2021 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 399/19, del Tribunale di Lecce, col quale, su istanza della che agiva in qualità di cessionaria del credito di CP_1
ruppo ), veniva ingiunto il pagamento della CP_3 CP_4
somma di € 6.012,28 a titolo di capitale residuo e interessi in ordine ad un prestito personale, come da richiesta di finanziamento sottoscritto in data
17/05/2007, in atti, rispetto al quale la debitrice era decaduta dal beneficio del termine per omesso pagamento di alcuni ratei.
L'attrice rilevava l'improcedibilità della domanda per difetto di atto di costituzione in mora, nonché del procedimento di mediazione obbligatoria e, nel merito, l'inesistenza del credito per carenza della prova scritta del rapporto originario. Sosteneva infatti la mancata produzione del contratto di prestito in violazione dell'art. 117 TUB.
Si costituiva che contestava l'opposizione. CP_1
La causa istruita unicamente a mezzo produzione documentale veniva decisa con sentenza n. 1014/2021 pubblicata in data 05/03/2021 con la quale il Tribunale
di Lecce rigettava l'opposizione.
Il giudice rilevava che l'opponente non aveva “mai posto in dubbio di aver ricevuto
dalla il finanziamento di € 12.806,40, comprensivo dell'assicurazione per € CP_4
806,40 di cui alla proposta del 05.05.2007, da restituire mediante 48 rate mensili di € 331,00
ciascuna, tan 11,01% e taeg 11,58%, né ha contestato la proposta transattiva del 29.03.2010 o
disconosciuto le sottoscrizioni. L'opponente, infatti, si è limitata ad eccepire inconsistenti nullità ed
a sollevare contestazioni generiche, asserendo addirittura la mancanza di un contratto, pur a
Proc. n. 402/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. fronte delle evidenze documentali. All'uopo è il caso di rilevare che la proposta di finanziamento è
stata seguita dall'erogazione delle somme, circostanza, quest'ultima, che costituisce una forma
tacita di accettazione, per cui l'accordo tra le parti deve ritenersi perfezionato per facta
concludentia. Orbene, in base ai principi generali in tema di onere della prova, va ribadito il
principio secondo cui il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente
a fornire la prova del rapporto o del titolo da cui deriva il suo diritto, ma non anche a provare il
mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento
integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova
di eventuali fatti modificativi o impeditivi. Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo,
pur essendo l'opponente formalmente attore, è sostanzialmente convenuto, mentre di converso,
l'opposto, pur essendo formalmente convenuto, è sostanzialmente attore e tale mutamento delle
parti processuali trova spiegazione nel fatto che la fase di opposizione è la prosecuzione della fase
monitoria, dove quest'ultima è stata azionata proprio dal creditore per ottenere l'emanazione del
decreto ingiuntivo. È proprio il creditore opposto a dover provare l'esistenza del titolo da cui deriva
la legittimità del proprio credito, preteso con l'ingiunzione di pagamento.
Ciò posto, ritiene questo giudicante che la società opposta abbia fornito adeguata prova del fatto
costitutivo della sua pretesa creditoria mediante la produzione della proposta di finanziamento ed
il saldaconto, mentre l'opposta si è limitata a sollevare contestazioni prive di fondamento giuridico.
Parte opponente, invece, non ha assolto l'onere probatorio che su di lei gravava e non può essere in
ciò alleviata attraverso il ricorso alla consulenza tecnica, richiesta dalla opponente al solo scopo di
supplire alla carenza delle proprie allegazioni. La CTU, infatti, risulta richiesta al solo fine di
compiere un'indagine esplorativa, atteso che non risulta formulata alcuna specifica censura alle
condizioni di finanziamento”.
Avverso la sentenza notificata in data 19/03/2021 ha proposto appello Pt_1
Proc. n. 402/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. con atto di citazione del 19/04/2021 chiedendone la riforma con Parte_1
unico motivo.
Si è costituita la resistendo al gravame. CP_1
All'udienza Collegiale del 14 febbraio 2024 le parti hanno precisato le conclusio-
ni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisio-
ne con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, con unico motivo rubricato “Erronea e/o falsa valutazione delle prove ed
in particolare travisamento sulla declaratoria di sussistenza di prova scritta del credito aziona-
to. Inesistenza del credito. Nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del
credito azionato in relazione al dedotto contratto di prestito personale” ha censurato la sen-
tenza per avere ritenuto provato il credito anche nella sua provenienza non es-
sendo stato mai depositato da parte dell'opposta il titolo posto a fondamento dell'azione, ed essendo stato contestato l'erogazione stessa del finanziamento.
Ribadisce la nullità del DI perché emesso in assenza della necessaria prova scritta non essendo a tal uopo sufficiente la sola proposta di finanziamento. La CP_1
a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, non avrebbe provato il credito
[...]
nemmeno in sede di cognizione ordinaria atteso che non ha prodotto né il contrat-
to di finanziamento che sarebbe quindi nullo per difetto di forma ex art. 117
TUB né il piano di ammortamento da quale desumere l'esatta portata del credito.
Il motivo risulta infondato.
Irrilevanti sono le doglianze in ordine alla insufficienza della documentazione posta a base del DI in quanto “con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un nor-
male procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad in-
Proc. n. 402/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. tegrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussisten-
za delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma
la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza
che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie
riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n. 9927/2004).
Ciò detto le doglianze dell'appellante si presentano intrinsecamente contradditto-
rie laddove se per un verso si contesta di avere mai ricevuto il finanziamento,
dall'altra si lamenta la mancanza di elementi quali il piano di ammortamento
(contestazione questa in primo grado mai sollevata) tali da consentire una corret-
ta valutazione del credito.
Vero è che l'attrice, con l'atto di opposizione, si è limitata ad eccepire la nullità
del contratto di finanziamento in quanto non osservante la forma scritta richiesta ex art. 117 TUB senza mai negare di avere ricevuto il finanziamento di €
12.806,40 riportato nella proposta di finanziamento del 05/05/2007, sottoscritta il 17/05/2007, posta a base dell'azione, comprensivo dell'assicurazione per €
806,40 da restituire mediante 48 rate mensili di € 331,00 ciascuna, tan 11,01% e taeg 11,58%.
Prova della recezione del finanziamento si ricava in ogni caso dalla lettera del
29/03/2010, in atti, con la quale la ropone alla a stralcio del- Pt_1 CP_4
le pretese creditorie della finanziaria, il pagamento della somma di € 3.000,00, né
vi è dubbio che la avesse dato corso al finanziamento pagando alcune Pt_1
delle rate previste.
È quindi corretta la decisione del giudice laddove ha rilevato che la proposta di finanziamento è stata seguita dall'erogazione delle somme, circostanza,
Proc. n. 402/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. quest'ultima, che costituisce una forma tacita di accettazione, per cui l'accordo tra le parti deve ritenersi perfezionato per facta concludentia.
Infatti paragonando la proposta di finanziamento sottoscritta dalla sola debitrice
(circostanza non contestata) al caso di documento contrattuale sottoscritto dal dalla sola parte e non dalla banca, occorre richiamare la Cassazione secondo cui:
“In materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di
credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art.
117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso
in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza,
da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dun-
que priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a
dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto” (Cass. n. 16070/2018).
Nel caso di specie può ritenersi osservata la forma scritta atteso che alla propo-
sta, come detto, sottoscritta dall'opponente, è seguito il consenso per facta conclu-
dentia della finanziaria a seguito della concreta erogazione delle somme oggetto di finanziamento oltre che dal pagamento di parte delle rate convenute da parte del-
la debitrice.
È quindi evidente che la creditrice ha provato il titolo posto a base del DI men-
tre la debitrice a fronte delle allegazioni documentali della finanziaria non ha provato di avere adempiuto o altrimenti estinto il debito proponendo eccezioni relative alla sola forma del contratto, come detto del tutto superabili, e ometten-
do di allegare con la necessaria specificità doglianze in ordine alle condizioni del finanziamento, e al quantum domandato.
Nell'atto di opposizione l'attrice lamenta che la creditrice non ha allegato nel ri-
Proc. n. 402/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. corso monitorio estratti conto scalari al fine di consentire una verifica degli stessi ma non ha mai negato di averli ricevuti né vi è prova in atti di averli richiesti uffi-
cialmente alla finanziaria. Sicché la doglianza appare inconsistente e priva di pre-
gio giuridico, tant'è che, essendosi la difesa dell'opponente limitata solo alla que-
stione formale del titolo, omettendo una seria contestazione del quantum do-
mandato, si giunge alla ovvia conclusione che quest'ultimo risulta provato in quanto non contestato.
Ne deriva il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 3.777,00 ol- tre IVA, CAP e RF al 15%; dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica- to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 402/2021 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 402 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f. rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Francesco D'Agata, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t., quale CP_1 P.IVA_1
procuratrice speciale di (p.i. in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t., cessionaria del credito, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Lecci, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 14 febbraio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 402/2021 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 399/19, del Tribunale di Lecce, col quale, su istanza della che agiva in qualità di cessionaria del credito di CP_1
ruppo ), veniva ingiunto il pagamento della CP_3 CP_4
somma di € 6.012,28 a titolo di capitale residuo e interessi in ordine ad un prestito personale, come da richiesta di finanziamento sottoscritto in data
17/05/2007, in atti, rispetto al quale la debitrice era decaduta dal beneficio del termine per omesso pagamento di alcuni ratei.
L'attrice rilevava l'improcedibilità della domanda per difetto di atto di costituzione in mora, nonché del procedimento di mediazione obbligatoria e, nel merito, l'inesistenza del credito per carenza della prova scritta del rapporto originario. Sosteneva infatti la mancata produzione del contratto di prestito in violazione dell'art. 117 TUB.
Si costituiva che contestava l'opposizione. CP_1
La causa istruita unicamente a mezzo produzione documentale veniva decisa con sentenza n. 1014/2021 pubblicata in data 05/03/2021 con la quale il Tribunale
di Lecce rigettava l'opposizione.
Il giudice rilevava che l'opponente non aveva “mai posto in dubbio di aver ricevuto
dalla il finanziamento di € 12.806,40, comprensivo dell'assicurazione per € CP_4
806,40 di cui alla proposta del 05.05.2007, da restituire mediante 48 rate mensili di € 331,00
ciascuna, tan 11,01% e taeg 11,58%, né ha contestato la proposta transattiva del 29.03.2010 o
disconosciuto le sottoscrizioni. L'opponente, infatti, si è limitata ad eccepire inconsistenti nullità ed
a sollevare contestazioni generiche, asserendo addirittura la mancanza di un contratto, pur a
Proc. n. 402/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. fronte delle evidenze documentali. All'uopo è il caso di rilevare che la proposta di finanziamento è
stata seguita dall'erogazione delle somme, circostanza, quest'ultima, che costituisce una forma
tacita di accettazione, per cui l'accordo tra le parti deve ritenersi perfezionato per facta
concludentia. Orbene, in base ai principi generali in tema di onere della prova, va ribadito il
principio secondo cui il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente
a fornire la prova del rapporto o del titolo da cui deriva il suo diritto, ma non anche a provare il
mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento
integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova
di eventuali fatti modificativi o impeditivi. Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo,
pur essendo l'opponente formalmente attore, è sostanzialmente convenuto, mentre di converso,
l'opposto, pur essendo formalmente convenuto, è sostanzialmente attore e tale mutamento delle
parti processuali trova spiegazione nel fatto che la fase di opposizione è la prosecuzione della fase
monitoria, dove quest'ultima è stata azionata proprio dal creditore per ottenere l'emanazione del
decreto ingiuntivo. È proprio il creditore opposto a dover provare l'esistenza del titolo da cui deriva
la legittimità del proprio credito, preteso con l'ingiunzione di pagamento.
Ciò posto, ritiene questo giudicante che la società opposta abbia fornito adeguata prova del fatto
costitutivo della sua pretesa creditoria mediante la produzione della proposta di finanziamento ed
il saldaconto, mentre l'opposta si è limitata a sollevare contestazioni prive di fondamento giuridico.
Parte opponente, invece, non ha assolto l'onere probatorio che su di lei gravava e non può essere in
ciò alleviata attraverso il ricorso alla consulenza tecnica, richiesta dalla opponente al solo scopo di
supplire alla carenza delle proprie allegazioni. La CTU, infatti, risulta richiesta al solo fine di
compiere un'indagine esplorativa, atteso che non risulta formulata alcuna specifica censura alle
condizioni di finanziamento”.
Avverso la sentenza notificata in data 19/03/2021 ha proposto appello Pt_1
Proc. n. 402/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. con atto di citazione del 19/04/2021 chiedendone la riforma con Parte_1
unico motivo.
Si è costituita la resistendo al gravame. CP_1
All'udienza Collegiale del 14 febbraio 2024 le parti hanno precisato le conclusio-
ni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisio-
ne con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, con unico motivo rubricato “Erronea e/o falsa valutazione delle prove ed
in particolare travisamento sulla declaratoria di sussistenza di prova scritta del credito aziona-
to. Inesistenza del credito. Nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del
credito azionato in relazione al dedotto contratto di prestito personale” ha censurato la sen-
tenza per avere ritenuto provato il credito anche nella sua provenienza non es-
sendo stato mai depositato da parte dell'opposta il titolo posto a fondamento dell'azione, ed essendo stato contestato l'erogazione stessa del finanziamento.
Ribadisce la nullità del DI perché emesso in assenza della necessaria prova scritta non essendo a tal uopo sufficiente la sola proposta di finanziamento. La CP_1
a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, non avrebbe provato il credito
[...]
nemmeno in sede di cognizione ordinaria atteso che non ha prodotto né il contrat-
to di finanziamento che sarebbe quindi nullo per difetto di forma ex art. 117
TUB né il piano di ammortamento da quale desumere l'esatta portata del credito.
Il motivo risulta infondato.
Irrilevanti sono le doglianze in ordine alla insufficienza della documentazione posta a base del DI in quanto “con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un nor-
male procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad in-
Proc. n. 402/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. tegrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussisten-
za delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma
la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza
che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie
riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n. 9927/2004).
Ciò detto le doglianze dell'appellante si presentano intrinsecamente contradditto-
rie laddove se per un verso si contesta di avere mai ricevuto il finanziamento,
dall'altra si lamenta la mancanza di elementi quali il piano di ammortamento
(contestazione questa in primo grado mai sollevata) tali da consentire una corret-
ta valutazione del credito.
Vero è che l'attrice, con l'atto di opposizione, si è limitata ad eccepire la nullità
del contratto di finanziamento in quanto non osservante la forma scritta richiesta ex art. 117 TUB senza mai negare di avere ricevuto il finanziamento di €
12.806,40 riportato nella proposta di finanziamento del 05/05/2007, sottoscritta il 17/05/2007, posta a base dell'azione, comprensivo dell'assicurazione per €
806,40 da restituire mediante 48 rate mensili di € 331,00 ciascuna, tan 11,01% e taeg 11,58%.
Prova della recezione del finanziamento si ricava in ogni caso dalla lettera del
29/03/2010, in atti, con la quale la ropone alla a stralcio del- Pt_1 CP_4
le pretese creditorie della finanziaria, il pagamento della somma di € 3.000,00, né
vi è dubbio che la avesse dato corso al finanziamento pagando alcune Pt_1
delle rate previste.
È quindi corretta la decisione del giudice laddove ha rilevato che la proposta di finanziamento è stata seguita dall'erogazione delle somme, circostanza,
Proc. n. 402/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. quest'ultima, che costituisce una forma tacita di accettazione, per cui l'accordo tra le parti deve ritenersi perfezionato per facta concludentia.
Infatti paragonando la proposta di finanziamento sottoscritta dalla sola debitrice
(circostanza non contestata) al caso di documento contrattuale sottoscritto dal dalla sola parte e non dalla banca, occorre richiamare la Cassazione secondo cui:
“In materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di
credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art.
117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso
in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza,
da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dun-
que priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a
dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto” (Cass. n. 16070/2018).
Nel caso di specie può ritenersi osservata la forma scritta atteso che alla propo-
sta, come detto, sottoscritta dall'opponente, è seguito il consenso per facta conclu-
dentia della finanziaria a seguito della concreta erogazione delle somme oggetto di finanziamento oltre che dal pagamento di parte delle rate convenute da parte del-
la debitrice.
È quindi evidente che la creditrice ha provato il titolo posto a base del DI men-
tre la debitrice a fronte delle allegazioni documentali della finanziaria non ha provato di avere adempiuto o altrimenti estinto il debito proponendo eccezioni relative alla sola forma del contratto, come detto del tutto superabili, e ometten-
do di allegare con la necessaria specificità doglianze in ordine alle condizioni del finanziamento, e al quantum domandato.
Nell'atto di opposizione l'attrice lamenta che la creditrice non ha allegato nel ri-
Proc. n. 402/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. corso monitorio estratti conto scalari al fine di consentire una verifica degli stessi ma non ha mai negato di averli ricevuti né vi è prova in atti di averli richiesti uffi-
cialmente alla finanziaria. Sicché la doglianza appare inconsistente e priva di pre-
gio giuridico, tant'è che, essendosi la difesa dell'opponente limitata solo alla que-
stione formale del titolo, omettendo una seria contestazione del quantum do-
mandato, si giunge alla ovvia conclusione che quest'ultimo risulta provato in quanto non contestato.
Ne deriva il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo grado.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 3.777,00 ol- tre IVA, CAP e RF al 15%; dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica- to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 402/2021 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.