Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/2023, n. 23606
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Sentenza 2 agosto 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, emessa il 4 luglio 2023, con pubblicazione avvenuta il 2 agosto 2023. Le parti in causa erano un socio di una cooperativa casearia e la cooperativa stessa. Il socio contestava l'illegittimità delle penali applicate dalla cooperativa per la sospensione della fornitura di latte, sostenendo di aver agito in autotutela a causa del mancato pagamento di somme dovute dalla cooperativa. La cooperativa, al contrario, sosteneva che la sospensione fosse illegittima e che il socio dovesse adempiere ai suoi obblighi.

La Corte di Appello di Firenze, in prima istanza, aveva accolto le ragioni della cooperativa, ritenendo che l'esercizio dell'autotutela potesse compromettere la cooperativa stessa. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del socio, affermando che l'eccezione di inadempimento è ammissibile anche nei contratti di cooperativa, in quanto il rapporto tra socio e cooperativa presenta elementi di corrispettività. La Corte ha sottolineato che il conferimento del latte e il pagamento da parte della cooperativa costituiscono un obbligo reciproco, e che la sospensione della fornitura era legittima in risposta al mancato pagamento. Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata e il caso rinviato alla Corte d'Appello per un nuovo esame.

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Massime1

Il principio secondo il quale i rimedi generali dettati in tema di inadempimento contrattuale (risoluzione del contratto, "exceptio inadimpleti contractus" ecc.) non sono utilizzabili nel diverso ambito dei contratti societari (per essere questi ultimi caratterizzati non già dalla corrispettività delle prestazioni dei soci, bensì dalla comunione di scopo, sicché i rimedi invocabili sono quelli del recesso e dell'esclusione del socio) non si applica alle società cooperative, nelle quali il rapporto attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio tra socio e società si palesa ulteriore rispetto a quello relativo alla partecipazione all'organizzazione della vita sociale ed è caratterizzato non dalla comunione di scopo, ma dalla contrapposizione tra quelle prestazioni e la retribuzione o il prezzo corrispettivo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. proposta dal socio nei confronti di una società cooperativa agricola e zootecnica, venendo in rilievo un rapporto di natura sinallagmatica tra l'obbligo del socio di conferire il latte e quello della società di pagamento del conferimento stesso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/2023, n. 23606
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23606
    Data del deposito : 2 agosto 2023

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