Sentenza 2 agosto 2023
Massime • 1
Il principio secondo il quale i rimedi generali dettati in tema di inadempimento contrattuale (risoluzione del contratto, "exceptio inadimpleti contractus" ecc.) non sono utilizzabili nel diverso ambito dei contratti societari (per essere questi ultimi caratterizzati non già dalla corrispettività delle prestazioni dei soci, bensì dalla comunione di scopo, sicché i rimedi invocabili sono quelli del recesso e dell'esclusione del socio) non si applica alle società cooperative, nelle quali il rapporto attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio tra socio e società si palesa ulteriore rispetto a quello relativo alla partecipazione all'organizzazione della vita sociale ed è caratterizzato non dalla comunione di scopo, ma dalla contrapposizione tra quelle prestazioni e la retribuzione o il prezzo corrispettivo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. proposta dal socio nei confronti di una società cooperativa agricola e zootecnica, venendo in rilievo un rapporto di natura sinallagmatica tra l'obbligo del socio di conferire il latte e quello della società di pagamento del conferimento stesso).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/2023, n. 23606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23606 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2023 |
Testo completo
- ricorrente -
contro COOPERATIVA CASEIFICIO COOPERATIVO DI SORANO SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELETTI AL ([...]) rappresentato e difeso dall'avvocato RM EA ([...]); Civile Sent. Sez. 2 Num. 23606 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 02/08/2023 Ric. 2019 n. 31622 sez. S2 - ud. 04/07/2023 2
- controricorrente -
Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI FIRENZE n. 1092/2019 depositata il 08/05/2019.. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere LUCA VARRONE. FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Grosseto accoglieva parzialmente l'opposizione proposta dalla Cooperativa Caseificio di Sorano s.a. ai decreti ingiuntivi ottenuti da NC IA per il pagamento del rimborso di quote sociali e per il latte conferito nei mesi da maggio ad agosto 1998. 2. Secondo la prospettazione dell'opponente cooperativa il socio era stato escluso con delibera del 25 Marzo 1999 per il mancato conferimento del latte dal 1° luglio 1998 al 25 Marzo 1999 sicché era stata applicata nei suoi confronti la penalità prevista all'articolo 12 dello statuto. 3. Il IA, invece, sosteneva che la cooperativa non aveva diritto all'applicazione della penale, avendo egli sospeso la fornitura in conseguenza del mancato pagamento dell'acconto maturato in suo favore. 4. Il Tribunale riteneva pacifico e non contestato il conferimento del latte e, dunque, il diritto al relativo credito a fronte del mancato pagamento da parte della cooperativa, riteneva legittima la sospensione della fornitura da parte del IA quale espressione dell'esercizio di autotutela e dell'eccezione ex articolo 1460 c.c. e, dunque, riteneva illegittime le penali applicate dalla cooperativa. 5. La Cooperativa Caseificio Cooperativo di Sorano proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 6. NC IA resisteva al gravame. Ric. 2019 n. 31622 sez. S2 - ud. 04/07/2023 3 7. La Corte d'appello di Firenze accoglieva l'appello e statuiva in riforma della sentenza del primo giudice, l'illegittimità della sospensione del conferimento del latte da parte del IA argomentando che l'esercizio del diritto di autotutela nelle cooperative agricole ha effetti potenzialmente distruttivi della cooperativa medesima e, per questo motivo, non è consentita l'applicabilità dell'art. 1460 c.c. In particolare, la Corte d'Appello invocava un suo specifico precedente reso in una fattispecie del tutto sovrapponibile nel quale si era evidenziato che, quanto ai rapporti tra soci e società, il principio della non applicabilità dell’art. 1460 c.c., anche se occasionato da controversia relativa a cooperativa edilizia, si adattava ancora di più alla cooperativa agricola o zootecnica in cui la fornitura del latte da parte del socio costituiva l'oggetto del suo obbligo di conferimento sociale ed era la condizione essenziale per la sopravvivenza della società e il conseguimento del suo scopo. L'adempimento dell'obbligo di conferimento non poteva mai venir meno fino al recesso del socio o alla sua esclusione, ovvero fino allo scioglimento della società stessa. Il conferimento doveva ritenersi, quindi, l'obbligazione primaria da cui dipendeva il mantenimento della società e la sua sospensione anche se volta a stimolare una prestazione a sua volta dovuta impediva di fatto il funzionamento della società stessa. La Corte d'Appello evidenziava che il suddetto principio era conforme anche alla giurisprudenza di legittimità laddove affermava la proponibilità dell'eccezione di inadempimento solo in relazione ai contratti con prestazioni corrispettive in quanto preordinata alla tutela degli interessi contrapposti dalle parti e non in ordine al contratto di società. Pertanto, l'applicazione delle sanzioni statutariamente previste nei confronti del IA era legittima e consequenziale al suo Ric. 2019 n. 31622 sez. S2 - ud. 04/07/2023 4 inadempimento, in conformità all'articolo 12 dello statuto che sanzionava il socio che ometteva di consegnare in tutto o in parte il latte dovuto al caseificio. 8. NC IA ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. 9. La Cooperativa ha resistito con controricorso. 10. All’adunanza camerale del 24 febbraio 2021 il Collegio, avuto riguardo alla specificità dei rapporti sociali nell'ambito di una cooperativa zootecnica, non accoglieva la proposta formulata ex art. 380 bis c.p.c. perché mancava l’evidenza decisoria e, pertanto, disponeva la rimessione del ricorso alla odierna pubblica udienza. 11. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso. 12. Entrambe le parti, in prossimità dell’udienza hanno depositato memorie con le quali hanno ribadito le proprie richieste. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione ed errata applicazione degli articoli 1454 e 1460 del codice civile per avere la Corte d'appello erroneamente stabilito l'illegittimità del recesso e l'inapplicabilità al caso di specie dell'eccezione di inadempimento, non considerando che la Cooperativa non rientra tra quelle a mutualità prevalente, essendo il suo oggetto sociale essenzialmente la raccolta – e - la migliore utilizzazione del latte conferito dai soci (cfr. art. 3 Statuto). Le società o cooperative nelle quali il rapporto attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni di scambio tra socio e società è indiscutibilmente caratterizzato non da una comunione di scopo bensì dalla contrapposizione tra quelle prestazioni e la retribuzione o il prezzo corrispettivo. Per questo motivo dovrebbe considerarsi grave l’inadempimento da parte del caseificio per non aver corrisposto al Ric. 2019 n. 31622 sez. S2 - ud. 04/07/2023 5 IA la somma dovuta per un periodo di quattro mesi e dovrebbe ravvisarsi una giusta causa del recesso del IA come correttamente comunicato a mezzo raccomandata il 18 dicembre 1998 dal IA medesimo. Pertanto, la sospensione della fornitura del latte a fronte del mancato pagamento degli acconti era legittima rappresentando l'espressione dell'esercizio di autotutela nel rapporto corrispettivo. 1.1 Il motivo di ricorso è fondato. Il collegio condivide le conclusioni del P.G. che ha evidenziato il definitivo superamento dell’orientamento secondo il quale l’eccezione d'inadempimento è proponibile solo in relazione ai contratti con prestazioni corrispettive, in quanto essa è preordinata alla tutela degli interessi contrapposti delle parti, e non è, quindi, configurabile in ordine al contratto di società, nel quale non vi sono interessi contrapposti tra il socio e l'ente sociale che, in caso di morosità del primo nell'adempimento dei propri obblighi, ha solo l'alternativa di pretendere l'adempimento o di sciogliere il vincolo sociale, limitatamente al socio inadempiente, con l'esclusione dello stesso. In tempi più recenti, infatti, si è consolidato un diverso orientamento che ha meglio precisato l’ambito di applicazione del suddetto principio secondo il quale i rimedi generali dettati in tema di inadempimento contrattuale (risoluzione del contratto, exceptio inadimpleti contractus ecc.) non sono utilizzabili nel diverso ambito dei contratti societari (per essere questi ultimi caratterizzati non già dalla corrispettività delle prestazioni dei soci, bensì dalla comunione di scopo, sicché i rimedi invocabili sono quelli del recesso e dell'esclusione del socio), escludendone l’applicazione nel caso delle società cooperative. Si è detto, infatti, che in linea di principio è esatto affermare che l'eccezione di inadempimento è un mezzo di autotutela delle parti Ric. 2019 n. 31622 sez. S2 - ud. 04/07/2023 6 volto a mantenere l'equilibrio sinallagmatico delle prestazioni nella fase di esecuzione di contratti a prestazioni corrispettive. Del pari è esatto che quella eccezione non può essere utilizzata nel diverso ambito dei contratti societari, per essere questi connotati non già dalla corrispettività delle prestazioni dei soci bensì da una comunione di scopo perdendo ciascuna parte, al cospetto della creazione di una nuova e più ampia soggettività quale è quella (ancorché semipiena e non coincidente con la personalità giuridica) dell'ente società, il collegamento con la posizione individualistica originaria. Per cui il sistema conosce, in questo caso, o esclusivamente i diversi rimedi del "recesso", a tutela del socio, e della sua "esclusione", a tutela della società. Ma occorre considerare che, nelle società cooperative, il rapporto ulteriore - rispetto a quello relativo alla partecipazione alla organizzazione alla vita sociale - attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società, ed avente ad oggetto sia prestazioni di collaborazione sia prestazioni di scambio tra socio e società, è innegabilmente connotato non dalla comunione di scopo, che forma il primo rapporto (tra i soci) bensì dalla contrapposizione tra quelle prestazioni e la retribuzione o il prezzo corrispettivo. Deve ribadirsi pertanto che: Il principio secondo il quale i rimedi generali dettati in tema di inadempimento contrattuale (risoluzione del contratto, "exceptio inadimpleti contractus" ecc.) non sono utilizzabili nel diverso ambito dei contratti societari (per essere questi ultimi caratterizzati non già dalla corrispettività delle prestazioni dei soci, bensì dalla comunione di scopo, sicché i rimedi invocabili sono quelli del recesso e dell'esclusione del socio) non si applica alle società cooperative, nelle quali il rapporto attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio tra socio e società si palesa ulteriore rispetto a quello relativo alla partecipazione Ric. 2019 n. 31622 sez. S2 - ud. 04/07/2023 7 all'organizzazione della vita sociale ed è caratterizzato non dalla comunione di scopo, ma dalla contrapposizione tra quelle prestazioni e la retribuzione o il prezzo corrispettivo (Sez. 1, Sent. n. 26222 del 2014, Rv. 633871; Sez. 1, Sentenza n. 694 del 2001). Tale principio, che si è affermato nell’ambito delle cooperative edilizie, è applicabile anche al caso in esame di società cooperativa agricola e zootecnica in quanto anche in questo caso il conferimento del latte dal socio (IA) alla cooperativa (caseificio) caratterizza il rapporto economico come relazione di tipo contrattuale e di natura corrispettiva (sia pure originata all'interno di un rapporto di natura associativa) tra l'obbligo di conferimento dell’intera produzione di latte da parte del socio e il corrispondente obbligo di pagamento da parte della società cooperativa per la quantità di latte di volta in volta conferito, in base agli accordi negoziali aventi come fonte il contratto sociale (statuto e atto costitutivo). Di conseguenza nella specie ciò che rileva non è il rapporto associativo volto allo scopo comune ma prevale il rapporto di scambio che determina l’insorgere, a carico del socio, dell'obbligo di provvedere al conferimento del latte e, in capo alla società, dell’obbligo di pagamento del suddetto conferimento, prestazione queste ultima che rappresenta il corrispettivo della consegna del latte, la cui causa, dunque, risulta del tutto omogenea a quella della compravendita (v. Cass. 9-5-2013 n. 11015; Cass. 28-3-2007 n. 7646; Cass. 16-4-2003 n. 6016; Cass. 18-1-2001 n. 694). Sono del tutto condivisibili sul punto le osservazioni del Procuratore Generale secondo cui il mancato pagamento dell’acconto deliberato dal consiglio di amministrazione della cooperativa si rivela sostanzialmente idoneo a pregiudicare, in capo al singolo socio interessato, l’esigenza di procurarsi i mezzi necessari per assicurare l’esercizio e la continuazione della propria attività attraverso la Ric. 2019 n. 31622 sez. S2 - ud. 04/07/2023 8 riscossione del prezzo del latte conferito, che rappresenta la ragione fondante e la causa stessa della costituzione del rapporto mutualistico. Rispetto a tale rapporto, dunque, riprendono vigore i rimedi generali volti a mantenere o ristabilire l'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni. Di conseguenza in tali casi deve ammettersi l'applicazione delle regole dettate dal codice civile in punto di responsabilità del debitore «che non esegue esattamente la prestazione dovuta» (art. 1218 c.c.) e di possibilità di sollevare l'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.). Si è infatti efficacemente osservato (Sez. 1, Ord. n. 29252 del 2021) che il segmento di corrispettività, che si genera nel più ampio ambito del rapporto associativo deve leggersi alla luce dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, per cui «la responsabilità nella quale incorre "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta" (art. 1218 c.c.) può dirsi contrattuale non soltanto nel caso in cui l'obbligo di prestazione derivi propriamente da un contratto, nell'accezione che ne dà il successivo art. 1321 c.c., ma anche in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dall'inesatto adempimento di un'obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte», potendo «discendere anche dalla violazione di obblighi nascenti da situazioni (non già di contratto, bensì) di semplice "contatto sociale", ogni qual volta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere, in tali situazioni, un determinato comportamento»; con la precisazione che anche la categoria delle "obbligazioni ex lege" (spesso ricondotta agli «altri atti o fatti idonei» a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico, cui allude l' art. 1173 c.c.) è soggetta a un regime che non si discosta da quello delle obbligazioni contrattuali in senso stretto, mentre le obbligazioni integranti la cd. responsabilità da fatto lecito (come la Ric. 2019 n. 31622 sez. S2 - ud. 04/07/2023 9 gestione di affari altrui e l'arricchimento senza causa) non presuppongono l'inesatto adempimento di un obbligo precedente (di fonte legale o contrattuale che sia), né dipendono da comportamenti illeciti dannosi (Cass. Sez. U, 14712/2017; conf. Cass. Sez. U, 12477/2018; cfr. ex multis Cass. 25644/2017, in termini di "contatto qualificato" e Cass. 4153/2019, sulle prestazioni accessorie a obblighi legali). In conclusione, una volta riscontrata, nei termini sopra esposti, una relazione di tipo contrattuale e di natura corrispettiva (sia pure originata all'interno di un rapporto di natura associativa) tra il diritto al pagamento del socio e l'obbligo da egli assunto di conferimento del latte deve ritenersi ammissibile l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.. 2. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione