Art. 1. Articolo unico
Il disposto dell'articolo 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni ed integrazioni, non e' da intendersi applicabile, ai sensi dell' articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , al personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo.
Il disposto dell'articolo 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni ed integrazioni, non e' da intendersi applicabile, ai sensi dell' articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , al personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo.