Articolo 1 della Legge 30 marzo 1981, n. 116
Versione
21 aprile 1981
Art. 1. Articolo unico

Il disposto dell'articolo 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni ed integrazioni, non e' da intendersi applicabile, ai sensi dell' articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , al personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo.

Entrata in vigore il 21 aprile 1981