Decreto cautelare 24 luglio 2024
Ordinanza cautelare 11 settembre 2024
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 07/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00174/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00499/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di IN (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 499 del 2024, proposto da
--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Scipione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Formia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Debora Franzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensiva,
dell’ordinanza dirigenziale -OMISSIS- emanata il -OMISSIS- dal Dirigente del VI Settore Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Formia, limitatamente alla parte in cui è stato ordinato e ingiunto al ricorrente e alla comproprietaria -OMISSIS- dell’immobile sito in Formia -OMISSIS- di provvedere ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 380/01 al ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione dei manufatti ivi indicati; nonché, di tutti gli atti connessi, correlati, connessi e conseguenziali a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Formia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato il 18 luglio 2024 e depositato il successivo giorno 23 il signor -OMISSIS- – premesso di essere comproprietario, unitamente alla moglie -OMISSIS- di una villa con annesso giardino sita in Formia, alla località -OMISSIS-, in Via -OMISSIS-, confinante, oltre che con alcune proprietà private, per un lato con la pubblica via (Via -OMISSIS-) e, per un altro lato, con altra strada pubblica senza uscita adibita a parcheggio pubblico, denominata -OMISSIS- – ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Dirigente del Settore VI urbanistica e gestione del territorio del Comune di Formia ha ordinato la demolizione delle opere realizzate in assenza di Scia e di autorizzazione paesaggistica in zona vincolata ai sensi dell’art. 134 comma 1 lett.re a) e b), art. 136 lett. c), d) e art. 142 lett.re a), m) del D.lgs. n. 42/04.
2) In particolare trattasi:
- di un cancello carrabile delle dimensioni lineari di circa 3 metri di larghezza e di 2 metri di altezza;
- di una rampa di accesso in conglomerato cementizio delle dimensioni di 2 metri di lunghezza x 3,20 metri di larghezza;
- di una ringhiera di 12 metri di lunghezza e 1,25 metri di altezza sovrastante un parapetto in muratura di 80 cm di altezza.
Precisa, inoltre, l’Amministrazione che la rampa di accesso è posizionata su suolo demaniale.
3) A sostegno del gravame il ricorrente, premettendo di avere proceduto in data -OMISSIS- al ripristino parziale dello stato dei luoghi con la demolizione dell’intera porzione della rampa di accesso in conglomerato cementizio realizzata sul suolo pubblico e col rifacimento della soletta di asfalto preesistente, dandone comunicazione all’ amministrazione comunale con C.I.L.A. prot. prot. -OMISSIS-, ha dedotto le seguenti censure di violazione di legge (artt. 3, 6, 22, 31 e 37 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380; artt. 146, 149 e 167 del D.lgs. n. 42/04, anche in relazione e violazione della disposizione A.13 dell’Allegato A del D.P.R. n. 31 del 13.2.2017; art. 3 L. 241/90) ed eccesso di potere avverso l’ordine di demolizione del cancello carrabile metallico e della ringhiera:
I) Le opere sanzionate rientrano nella fattispecie di edilizia libera di cui all’art. 6 del DPR 380/01. In particolare, l’istallazione di un cancello carrabile metallico e di una ringhiera metallica, non comportanti nessuna trasformazione urbanistica ed edilizia, rientrano nella nozione di manutenzione ordinaria di cui al comma 1, lettera a) e non risultano suscettibili di incidere su valori paesaggistici protetti, con conseguente inapplicabilità del regime sanzionatorio previsto dal successivo art. 37 comma 2 del D.P.R. n 380/2001 evocato.
II) Il comune di Formia non ha ingiunto la demolizione perché l’istallazione del cancello carrabile e della ringhiera metallici è avvenuta da parte del ricorrente in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, bensì perché, come si evince espressamente dal contenuto del provvedimento oggetto di gravame, la ritenuta necessità di acquisire l’autorizzazione di cui all’ art. 146 del D.lgs. n. 42 del 2004 avrebbe mutato la natura e tipologia dell’intervento assoggettandolo alla presentazione della S.C.I.A.
Ma qualora sia richiesta una autorizzazione paesaggistica per realizzare un intervento di edilizia libera ex art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 l’interessato, ai fini paesaggistici, deve solamente ottenere preventivamente l’autorizzazione ex art. 146 del D.lgs. n. 42 del 2004 ovvero, nei casi previsti, l’autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al D.P.R. n. 31/2017.
Nel caso di specie però non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica rientrando le opere in argomento nella previsione dell’art. 149 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 42/04 che la esclude per gli interventi “di manutenzione ordinaria, straordinaria di consolidamento statico e di risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici”, nonché nella disposizione A.13 dell’Allegato A del D.P.R. n. 31 del 13.2.2017, che, tra gli “interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’ autorizzazione paesaggistica”, individua pure gli “interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno”.
III) Il Comune non ha considerato che la realizzazione del cancello carrabile metallico era stata preceduta dalla Cila prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- ed è pienamente rispondente e conforme alla larghezza di mt. 3,00 per cui era stato espresso il parere favorevole dal Comando di Polizia Locale, con la nota prot. -OMISSIS-.
4) Con ordinanza -OMISSIS-, questa Sezione ha respinto la domanda di tutela cautelare.
5) Con atto depositato il 27 dicembre 2024, si è costituito in giudizio il Comune di Formia deducendo l’infondatezza del ricorso.
6) Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2025, la causa è stata riservata per la decisione.
7) In via preliminare, il Collegio prende atto che prima della proposizione del ricorso il ricorrente ha provveduto alla spontanea demolizione della rampa di accesso in conglomerato cementizio realizzata sul suolo pubblico, per cui l’interesse a coltivare il ricorso si concentra sulle restanti opere.
8) Nel merito il ricorso è infondato.
9) Il gravame del ricorrente ruota intorno alla tesi che le opere contestate rientrino nella edilizia libera per cui non sarebbe stata necessaria la previa acquisizione di alcun titolo edilizio e neanche di autorizzazione paesaggistica.
Peraltro l’Amministrazione avrebbe comunque prestato assenso alla Cila presentata il -OMISSIS- per l’esecuzione di un cancello carrabile in sostituzione di un precedente cancello pedonale.
10) La tesi è priva di fondamento.
11) In primo luogo, va preso atto che la Scia sopra citata non è mai divenuta efficace in quanto con nota prot. -OMISSIS- il Comune ha disposto la sospensione dei lavori.
12) In ogni caso, né il cancello né la ringhiera, per caratteristiche strutturali e conseguente impatto edilizio urbanistico, sono riconducibili alla attività edilizia libera.
13) Con riguardo al cancello, va detto – come riferisce il Comune senza essere smentito – che anche il precedente cancello pedonale era abusivo in quanto non rientrante nella concessione edilizia in sanatoria dell’immobile n. -OMISSIS-. Pertanto, trattasi di nuova opera realizzata senza titolo, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico che per dimensioni (6,00 mq) e caratteristiche strutturali (apertura sul muro perimetrale comportante modifica del prospetto dell’immobile) necessitava della previa presentazione della Scia ai sensi dell’art. 22 comma 1 del DPR 380/01.
Inoltre, essendo l’area ubicata in zona sottoposta a tutela paesaggistica avrebbe dovuto essere acquisito il relativo parere favorevole come previsto dall’art. 146 del D.lgs. n. 42/04 e dallo stesso art. 22 cit. al comma 6.
La mancanza di tale parere rende obbligatoria la sanzione demolitoria anche per le opere soggette al regime della Scia, così come previsto dall’art. 27 comma 2 del DPR 380/01.
Sul punto, è costante la giurisprudenza nell’affermare che “È legittima la comminatoria della sanzione demolitoria relativamente alle opere eseguite in assenza del previo titolo edilizio minore costituito dalla D.I.A. o dalla S.C.I.A. laddove gli abusi, ancorché in ipotesi assoggettati al regime della DIA o della SCIA, siano stati realizzati in territori soggetti a vincoli di tutela paesaggistica e ambientale. Ciò in ossequio ad un canone di indifferenza del titolo edilizio necessario all'esecuzione di opere in zone vincolate. Infatti, è necessaria la presenza, per le opere edilizie eseguite in ambito soggetto a vincolo paesaggistico, di due distinti titoli: il titolo edilizio e l'autorizzazione paesaggistica e l'opera va sanzionata se risulti priva di uno di essi” (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 06/05/2024, n.2942).
14) Con riguardo alla ringhiera di 12 metri di lunghezza e 1,25 metri di altezza sovrastante un parapetto in muratura di 80 cm di altezza – che, peraltro, non è indicata nella Cila- valgono i medesimi ragionamenti sopra esposti.
Anche se non è chiaro se il muretto rientri nel complesso delle opere condonate, in ogni caso con riguardo alla sovrastante ringhiera ve detto che secondo l’orientamento giurisprudenziale condiviso non è necessario un idoneo titolo edilizio per la realizzazione di una recinzione nel caso in cui sia posta in essere una trasformazione dalla quale, per l'utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni ridotte dell'intervento, non derivi un'apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale e, pertanto la distinzione tra esercizio dello ius aedificandi e dello ius excludendi alios va riscontrata nella verifica concreta delle caratteristiche del manufatto (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 17/10/2023, n.9022).
Ed è evidente che nel caso di specie la ringhiera sanzionata non presenta le caratteristiche che la sottraggono all’obbligo della previa acquisizione del titolo edilizio.
In ogni caso, anche per tale opera la presenza del vincolo paesaggistico determina la doverosità della sanzione demolitoria: deve, infatti, “essere previamente assentita una recinzione realizzata in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico; l'ordine di demolizione, qualora non vi sia l'approvazione preventiva, si configura come un atto dovuto” (T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. III, 29/05/2023, n.1776; T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. IV, 27/06/2022, n.1507).
15) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere respinto in quanto le opere contestate, essendo state realizzate in assenza di titolo edilizio e in zona sottoposta a tutela paesaggistica, sono state legittimamente sanzionate con l’ordine di demolizione.
16) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di IN (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 499/24, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila), oltre spese generali, ex art. 14 tariffario forense, cpa e iva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IN nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ines Simona Immacolata Pisano, Presidente
Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore
Massimiliano Scalise, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Bucchi | Ines Simona Immacolata Pisano |
IL SEGRETARIO