Art. 4. (Domanda di concessione del contributo per nuove costruzioni navali)
Nella domanda di concessione del contributo il cantiere deve indicare:
a) il tipo e le caratteristiche tecniche della costruzione;
b) l'anno di inizio dei lavori di costruzione e la presunta durata dei medesimi;
c) il prezzo della costruzione;
d) salvo che la costruzione sia eseguita per conto proprio, il committente e l'eventuale clausola della revisione del prezzo. (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la validita' delle disposizioni del titolo I e degli articoli 16 , 17 , 18 e 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , e' prorogata al 31 dicembre 1977. --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 25 maggio 1978, n. 231 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge".
Nella domanda di concessione del contributo il cantiere deve indicare:
a) il tipo e le caratteristiche tecniche della costruzione;
b) l'anno di inizio dei lavori di costruzione e la presunta durata dei medesimi;
c) il prezzo della costruzione;
d) salvo che la costruzione sia eseguita per conto proprio, il committente e l'eventuale clausola della revisione del prezzo. (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la validita' delle disposizioni del titolo I e degli articoli 16 , 17 , 18 e 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , e' prorogata al 31 dicembre 1977. --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 25 maggio 1978, n. 231 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge".