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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 23/01/2026, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 998/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PANARIELLO CIRO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14162/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259006193776000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259006193776000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 331/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 luglio 2025 Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, ricorre
contro
Agenzia delle Entrate – IO, impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n.
07120259006193776000, notificato il 5 giugno 2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate-IO intimava il pagamento della somma complessiva di euro 4.665,53, riferita a più cartelle aventi ad oggetto tassa automobilistica regionale e tassa sui rifiuti (TARI).
Con ordinanza del 28 ottobre 2025, questo Giudice, rilevata la natura dei tributi e l'imputazione del credito agli enti impositori, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Marano di
Napoli e della Regione Campania, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 546/1992, onerando la parte ricorrente della relativa notifica.
Alla successiva udienza è risultato che nessuna prova dell'avvenuta notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio ai suddetti enti è stata depositata in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 546/1992, quando la controversia riguarda tributi per i quali è titolare del rapporto sostanziale un ente diverso dall'Agente della riscossione, l'ente impositore è litisconsorte necessario.
Nel caso di specie, l'avviso di intimazione impugnato si fonda su crediti riferiti alla Regione Campania e al
Comune di Marano di Napoli e, pertanto, correttamente si è disposto l'integrazione del contraddittorio con ordinanza del 28 ottobre 2025.
Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (SS.UU. n. 14815/2008; Cass. n.
10410/2019), la mancata integrazione del contraddittorio nel termine assegnato dal giudice comporta l'inammissibilità del ricorso, trattandosi di un presupposto processuale indispensabile per la valida instaurazione del giudizio.
Nel caso in esame, la parte ricorrente non ha depositato la prova della notifica della chiamata in causa del Comune di Marano di Napoli e della Regione Campania, nonostante l'ordine del giudice.
Ne consegue che il contraddittorio non risulta regolarmente integrato e il giudizio non può essere deciso nel merito.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso per mancata integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 546/1992. Compensa le spese di giudizio, in considerazione della natura processuale della pronuncia.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PANARIELLO CIRO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14162/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259006193776000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259006193776000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 331/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 luglio 2025 Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, ricorre
contro
Agenzia delle Entrate – IO, impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n.
07120259006193776000, notificato il 5 giugno 2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate-IO intimava il pagamento della somma complessiva di euro 4.665,53, riferita a più cartelle aventi ad oggetto tassa automobilistica regionale e tassa sui rifiuti (TARI).
Con ordinanza del 28 ottobre 2025, questo Giudice, rilevata la natura dei tributi e l'imputazione del credito agli enti impositori, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Marano di
Napoli e della Regione Campania, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 546/1992, onerando la parte ricorrente della relativa notifica.
Alla successiva udienza è risultato che nessuna prova dell'avvenuta notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio ai suddetti enti è stata depositata in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 546/1992, quando la controversia riguarda tributi per i quali è titolare del rapporto sostanziale un ente diverso dall'Agente della riscossione, l'ente impositore è litisconsorte necessario.
Nel caso di specie, l'avviso di intimazione impugnato si fonda su crediti riferiti alla Regione Campania e al
Comune di Marano di Napoli e, pertanto, correttamente si è disposto l'integrazione del contraddittorio con ordinanza del 28 ottobre 2025.
Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (SS.UU. n. 14815/2008; Cass. n.
10410/2019), la mancata integrazione del contraddittorio nel termine assegnato dal giudice comporta l'inammissibilità del ricorso, trattandosi di un presupposto processuale indispensabile per la valida instaurazione del giudizio.
Nel caso in esame, la parte ricorrente non ha depositato la prova della notifica della chiamata in causa del Comune di Marano di Napoli e della Regione Campania, nonostante l'ordine del giudice.
Ne consegue che il contraddittorio non risulta regolarmente integrato e il giudizio non può essere deciso nel merito.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso per mancata integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 546/1992. Compensa le spese di giudizio, in considerazione della natura processuale della pronuncia.