Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 23/01/2026, n. 998
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata integrazione del contraddittorio

    La Corte ha ritenuto che la mancata integrazione del contraddittorio, nei confronti degli enti titolari del rapporto sostanziale, comporta l'inammissibilità del ricorso, trattandosi di un presupposto processuale indispensabile per la valida instaurazione del giudizio.

  • Inammissibile
    Mancata integrazione del contraddittorio

    La Corte ha ritenuto che la mancata integrazione del contraddittorio, nei confronti degli enti titolari del rapporto sostanziale, comporta l'inammissibilità del ricorso, trattandosi di un presupposto processuale indispensabile per la valida instaurazione del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 23/01/2026, n. 998
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 998
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo