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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/07/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 770 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il CP_1 C.F._1
24/08/1990,
e
, C.F. , nata ad [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Acheampong
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, fissata davanti al Presidente ai sensi
1 degli art. 711 c.p.c. e 158 c.c. la data dell'udienza, voglia tenerla in modalità cartolare ai sensi dell'art. 23 co. 6 del D.L. 28/10/2020 n. 137 convertito con L.176/2021, confermando il presente ricorso e l'impossibilità, allo stato, di riconciliarsi e di ricostruire la comunione materiale e spirituale,
PRONUNCIARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in data 19.05.2019 in PO (VI) con atto trascritto nei registri di stato civile di quel Comune al numero 3, Parte II Serie A dell'anno 2018, tra il Sig. CP_1
nato a [...] il [...] e residente in [...] Via Cisalpina
[...]
n. 55 (c.f. e la Sig.ra nata ad [...] il C.F._1 CP_2
26.04.1988 e residente in [...], (C.f. ), C.F._2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PO (VI) di procedere all'annotazione della emananda sentenza e agli ulteriori incombenti di legge alle seguenti concordate
CONDIZIONI
a) Sull'assegnazione della casa coniugale:
Nulla sull'assegnazione della casa coniugale, di proprietà dei genitori del sig. , CP_1
avendo la sig.ra già rilasciato la casa coniugale, prelevando e portando con sé tutti i CP_2
propri effetti personali prima dell'avvenuta separazione;
b) Sul regime di affidamento della figlia minore:
Affidarsi la figlia minore ai genitori in regime di affidamento condiviso, Persona_1
con collocamento prevalente e residenza della medesima presso la madre;
c) Sulle modalità di visita:
Il padre vedrà e terrà con sé la figlia con le medesime modalità già stabilite in sede di separazione, ovvero:
- due sere alla settimana, individuate nelle sere di martedì e giovedì dalle 17.30 alle 20.00.
In particolare, il lunedì il padre andrà a fare visita alla figlia presso l'abitazione materna,
mentre il mercoledì il padre preleverà la minore dalla madre e la riaccompagnerà dopo aver
2 cenato;
- ogni sabato dalle 9.30 alle 12.30, aggiungendo in maniera graduale il pernotto a weekend alternati fino alla domenica alle 21.00.
Per le vacanze estive, la figlia trascorrerà con il padre15 giorni anche non continuativi;
le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente dove e quando intendono portare la bambina in vacanza entro la prima settimana di maggio di ogni anno;
in ogni caso in cui la minore starà con l'uno o con l'altro genitore, questi si impegnerà a mantenersi reperibile per comunicazioni inerenti la figlia e per permettere il contatto telefonico con la minore e il genitore assente;
per quanto attiene alle festività tradizionali, la minore trascorrerà con i genitori le festività e il compleanno con il criterio dell'alternanza, sette giorni durante le vacanze, alternando di anno in anno il giorno di Natale e Capodanno, 3 giorni durante le vacanze di Pasqua alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e del lunedì in Albis.
Le parti potranno concordare differenti modalità di visita in base alla loro volontà e in base alle necessità legali ai bisogni del figlio;
d) sul contributo di mantenimento:
Porre a carico del sig. un contributo ordinario per il mantenimento della minore CP_1
di € 450,00= mensili, rivalutabili annualmente su base ISTAT, da corrispondersi a Per_1
mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 del mese, oltre al 50% delle spese straordinarie,
da rimborsarsi entro il giorno 10 del mese successivo;
e) Sull'Assegno Unico:
Lo stesso spetterà integralmente alla sig.ra presso cui la minore ha la CP_2 Per_1
residenza.
f) Sul reciproco mantenimento:
Nulla sul reciproco mantenimento, dichiarando i comparenti di essere entrambi autosufficienti e di non aver pretese economiche reciproche da rivolgersi per il proprio mantenimento.
g) I coniugi si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni eventuale cambio di
3 domicilio, residenza o dimora.
h) Con compensazione delle spese e competenze di lite.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 03/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in PO (VI) in data 19.05.2018.
All'esito dell'udienza del 13.05.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del
Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 23/05/2022 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla prevalente collocazione della stessa presso la Per_1
madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
4 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e da in PO (VI) il 19.05.2018 alle condizioni in epigrafe riportate;
CP_2
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di PO (VI) al n. 3, parte II, serie A, anno 2018;
c) nulla per le spese, stante la domanda congiuntamente proposta.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
5 Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 770 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il CP_1 C.F._1
24/08/1990,
e
, C.F. , nata ad [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Acheampong
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, fissata davanti al Presidente ai sensi
1 degli art. 711 c.p.c. e 158 c.c. la data dell'udienza, voglia tenerla in modalità cartolare ai sensi dell'art. 23 co. 6 del D.L. 28/10/2020 n. 137 convertito con L.176/2021, confermando il presente ricorso e l'impossibilità, allo stato, di riconciliarsi e di ricostruire la comunione materiale e spirituale,
PRONUNCIARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in data 19.05.2019 in PO (VI) con atto trascritto nei registri di stato civile di quel Comune al numero 3, Parte II Serie A dell'anno 2018, tra il Sig. CP_1
nato a [...] il [...] e residente in [...] Via Cisalpina
[...]
n. 55 (c.f. e la Sig.ra nata ad [...] il C.F._1 CP_2
26.04.1988 e residente in [...], (C.f. ), C.F._2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PO (VI) di procedere all'annotazione della emananda sentenza e agli ulteriori incombenti di legge alle seguenti concordate
CONDIZIONI
a) Sull'assegnazione della casa coniugale:
Nulla sull'assegnazione della casa coniugale, di proprietà dei genitori del sig. , CP_1
avendo la sig.ra già rilasciato la casa coniugale, prelevando e portando con sé tutti i CP_2
propri effetti personali prima dell'avvenuta separazione;
b) Sul regime di affidamento della figlia minore:
Affidarsi la figlia minore ai genitori in regime di affidamento condiviso, Persona_1
con collocamento prevalente e residenza della medesima presso la madre;
c) Sulle modalità di visita:
Il padre vedrà e terrà con sé la figlia con le medesime modalità già stabilite in sede di separazione, ovvero:
- due sere alla settimana, individuate nelle sere di martedì e giovedì dalle 17.30 alle 20.00.
In particolare, il lunedì il padre andrà a fare visita alla figlia presso l'abitazione materna,
mentre il mercoledì il padre preleverà la minore dalla madre e la riaccompagnerà dopo aver
2 cenato;
- ogni sabato dalle 9.30 alle 12.30, aggiungendo in maniera graduale il pernotto a weekend alternati fino alla domenica alle 21.00.
Per le vacanze estive, la figlia trascorrerà con il padre15 giorni anche non continuativi;
le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente dove e quando intendono portare la bambina in vacanza entro la prima settimana di maggio di ogni anno;
in ogni caso in cui la minore starà con l'uno o con l'altro genitore, questi si impegnerà a mantenersi reperibile per comunicazioni inerenti la figlia e per permettere il contatto telefonico con la minore e il genitore assente;
per quanto attiene alle festività tradizionali, la minore trascorrerà con i genitori le festività e il compleanno con il criterio dell'alternanza, sette giorni durante le vacanze, alternando di anno in anno il giorno di Natale e Capodanno, 3 giorni durante le vacanze di Pasqua alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e del lunedì in Albis.
Le parti potranno concordare differenti modalità di visita in base alla loro volontà e in base alle necessità legali ai bisogni del figlio;
d) sul contributo di mantenimento:
Porre a carico del sig. un contributo ordinario per il mantenimento della minore CP_1
di € 450,00= mensili, rivalutabili annualmente su base ISTAT, da corrispondersi a Per_1
mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 del mese, oltre al 50% delle spese straordinarie,
da rimborsarsi entro il giorno 10 del mese successivo;
e) Sull'Assegno Unico:
Lo stesso spetterà integralmente alla sig.ra presso cui la minore ha la CP_2 Per_1
residenza.
f) Sul reciproco mantenimento:
Nulla sul reciproco mantenimento, dichiarando i comparenti di essere entrambi autosufficienti e di non aver pretese economiche reciproche da rivolgersi per il proprio mantenimento.
g) I coniugi si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni eventuale cambio di
3 domicilio, residenza o dimora.
h) Con compensazione delle spese e competenze di lite.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 03/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in PO (VI) in data 19.05.2018.
All'esito dell'udienza del 13.05.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del
Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 23/05/2022 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla prevalente collocazione della stessa presso la Per_1
madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
4 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e da in PO (VI) il 19.05.2018 alle condizioni in epigrafe riportate;
CP_2
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di PO (VI) al n. 3, parte II, serie A, anno 2018;
c) nulla per le spese, stante la domanda congiuntamente proposta.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
5 Dott.ssa Elena Sollazzo
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