Articolo 3 della Legge 27 ottobre 2011, n. 198
Articolo 2Articolo 4
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25 novembre 2011
Art. 3. Copertura finanziaria 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 12.245 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 25 novembre 2011