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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/04/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1920/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1920/2023 promossa da:
, con gli Avv.ti GAETANO RIZZUTI E STEFANIA CRIMI Parte_1
Ricorrente
CONTRO
, con L'AVV. TERESA ANGELA TARSITANO Controparte_1
Resistente
NONCHE'
, con L'AVV. CARLO PAGLIARO Controparte_2
Resistente
OGGETTO: risarcimento danni da investimento pedone
CONCLUSIONE: verbale di causa del 22.4.2025 I procuratori delle parti si riportano alle note depositate ed insistono nelle rispettive conclusioni
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c il sig. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Cosenza, la quale responsabile civile, nonché il sig. , Controparte_3 Controparte_2 quale proprietario e conducente del veicolo Jeep Renegade tg. FN086RZ, per sentirlo dichiarare esclusivo responsabile del sinistro subito in data 24/02/22 alle ore 18,15, nella zona industriale di Rende (CS); condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti dall'attore ammontanti ad euro
37.895,00, pari alla differenza del danno biologico detratto quanto già liquidato in via stragiudiziale, oltre pagina 1 di 7 spese vive sostenute, ovvero a quella maggiore o minore che emergerà dalle risultanze istruttorie oltre interessi e svalutazione monetaria come per legge;
condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
Si costituiva, con comparsa del 19.10.2023, la compagnia assicurativa convenuta la quale impugnava e contestava la domanda attorea, in via principale, chiedendone il rigetto perché infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
in via gradata, accertare e dichiarare il prevalente concorso di colpa del ricorrente sig. nella determinazione del sinistro e, per l'effetto, ridurre il preteso risarcimento Parte_1 come ritenuto di giustizia;
in via ancora più gradata, determinato l'effettivo ammontare dei danni subiti, ridurre il preteso risarcimento. In ogni caso, ritenere congrua e satisfattiva la somma liquidata in fase stragiudiziale dalla convenuta compagnia ammontante a complessive €.17.537,05 ( in essa comprese le somme versate all' ), a titolo di ristoro dei danni, oltre €.500,00 per spese legali. Il tutto con vittoria di CP_4 spese, competenze ed onorari di lite.
Si costituiva, con comparsa del 27.10.2023, il convenuto per chiedere il rigetto della Controparte_2 domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e accogliere la domanda riconvenzionale, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento in suo favore della somma di € 1.050,00, o di quella diversa minore o maggiore somma risultante dall'esito istruttorio e/o che verrà riconosciuta dal giudice anche in via equitativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con decreto del 3.6.2023, il G.I. fissava udienza di comparizione parti.
All'udienza fissata del 7.11.2023 il G.I. ammetteva l'interrogatorio formale del ricorrente.
La causa veniva istruita con il deferito interrogatorio formale nonché con CTU medico legale.
All'udienza del 10.12.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del
22.04.2025 per la discussione orale, concedendo termine di dieci giorni prima della suindicata udienza per il deposito di note difensive.
All'udienza fissata la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc.
La domanda va accolta.
Ed invero, il sig. , dipendente della ditta S.A.J. con mansione di autista, in data 24/02/22, alle Parte_1 ore 18,15, nella zona industriale di Rende (CS) riportava lesioni a seguito di un sinistro stradale nel quale rimaneva coinvolto, allorquando nel mentre stava effettuando a piedi l'attraversamento della strada veniva investito dal veicolo Jeep Renegade tg. FN 086RZ, condotto dal sig. . Controparte_2
A seguito di detto evento sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri della Compagnia di Rende (CS) pagina 2 di 7 ed il sig. veniva trasportato all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza dal personale del 118 accorso Pt_1 sul luogo.
Va premesso che, in sede stragiudiziale, la società assicuratrice risarciva il per l'invalidità Pt_1
CP_ temporanea e le spese mediche per un totale € 4.167,00 mentre l' dopo aver sottoposto il suddetto ad apposita visita medico-legale, riconosceva a titolo di invalidità permanente una percentuale del 6,5%, erogandogli a tale titolo la somma di € 9.389,00.
Nel presente giudizio il chiede che il convenuto sia riconosciuto unico ed esclusivo responsabile Pt_1 dell'occorso e chiede la condanna dei resistenti al risarcimento del danno biologico differenziale pari all'11%, che previa applicazione della personalizzazione massima del 48% quantifica in complessive €
51.451,00 e conseguentemente, detratta la somma di € 13.556,31 ricevuta nella fase stragiudiziale, determinata e richiede nella misura di € 37.895,00.
Orbene, in punto di diritto, deve ritenersi applicabile alla fattispecie in esame la presunzione di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., in base alla quale il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
La responsabilità del conducente si presume, salvo questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l'evento o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esaustivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell'incidente.
Nell'ipotesi di investimento di un pedone, in particolare, deve escludersi la responsabilità del conducente ai sensi dall'art. 2054 c.c. ove risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento in termini di prevedibilità ed evitabilità.
Si tratta del caso in cui il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anomala, tale da sorprendere il conducente, sicché l'automobilista si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso, dovendo pertanto escludersi la responsabilità del conducente ove risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento (in questo senso cfr., ex multis, Cass.
25.09.2014 n. 20307).
Il dovere di attenzione del conducente si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare cfr., sul punto, Cass. pen., 12.10.2005 n. 44651; Cass. pen., pagina 3 di 7 13.10.2005 n. 40908).
Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, siano essi genericamente imprudenti o violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 d.lgs. 285/1992.
Il conducente, infatti, ha anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui (cfr. Cass. civ., 30.11.1992, n.
1207).
Ove venga accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa dello stesso concorre con quella presunta del conducente, di cui all'art. 2054 c.c. (in tal senso, cfr., ex plurimis, Cass. 13.11.2014
n. 24204; Cass. 13.03.2012, n. 3966, inedita;
Cass., 11.06.2010, n. 14064; Cass., 24.11.2009, n. 24689).
Deve infine rilevarsi che l'accertamento del comportamento colposo del pedone non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore superi la presunzione di colpa più volte citata, posta a suo carico, dimostrando così di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. 22.01.2015, n. 1135).
Fatta tale premessa, nel caso di specie deve ritenersi che non sia stata superata la presunzione di colpa del conducente, prevista dall'art. 2054, comma I, c.c., e che non si profila ipotesi di concorso di responsabilità della vittima nel determinismo dell'evento.
Il fatto storico è provato, nella sua materialità, oltrechè incontestato, sulla scorta della relazione di incidente stradale redatta dai Carabinieri di Rende e dell'istruttoria espletata nel corso di questo giudizio.
Nella relazione del sinistro in atti, gli agenti intervenuti, a circa 25 minuti dall'incidente, accertano: che le condizioni meteorologiche erano serene, le condizioni di traffico normale, il tratto interessato in rettilineo, il suolo era asciutto e privo di tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo investitore, sulla carreggiata non erano presenti attraversamenti o passaggi pedonali.
Dalle foto versate in atti emerge, altresì, che il punto in cui è avvenuto il sinistro è sufficientemente illuminato dalla luci pubbliche e dalle luci della concessionaria Carlomagno srl poiché il punto in cui è avvenuto l'attraversamento si trova in corrispondenza dell'uscita dalla concessionaria.
Per come riferito dal ricorrente in sede di interrogatorio formale del 27.02.2024, al momento Parte_1 dell'impatto con la Jeep Renegade, egli aveva quasi terminato l'attraversamento della corsia e che non vi era nebbia quel pomeriggio, come rilevato dagli stessi agenti che intervengono sul luogo e che il punto di attraversamento non ha strisce pedonali ma è ivi presente un cartello di attraversamento pedonale ritratto dalla foto in atti.
pagina 4 di 7 Quanto alla condotta di guida del va messo in rilievo che lo stesso percorreva il tratto di strada a 48 CP_2
Km/h quindi superiore al limite consentito di 30 km/h e che non sono state rilevate tracce di frenata sul manto stradale.
Rimangono sfornite di prova le circostanze dell'accadimento dedotte da parte convenuta ovvero una condotta di attraversamento improvvisa del pedone e la non evitabilità della collisione, oltre che la oggettiva impossibilità di avvistamento per le condizioni di tempo e luogo.
La mera violazione, da parte del pedone, dell'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli in transito al momento dell'attraversamento della strada al di fuori dei passaggi pedonali, non basta di per sé ad escludere la colpa del conducente.
Pertanto, come efficacemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. 24472 del 2014, est. Per_1 conf. da Cass. civ. 2173/2016 e Cass. civ. 2241/2019): (a) il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria del veicolo;
(b) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sé sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest'ultimo; (c) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone è però sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stesso, ex articolo 1227 c.c., nella causazione del sinistro.
Pertanto, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario la prova, nel caso non sussistente, che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (cfr. Cass. civ. 9856/2022).
In ordine al quantum debeatur.
Le conclusioni del CTU, che peraltro non risultano specificamente contestate dalle parti vanno certamente recepite in questa sede, in quanto frutto di metodo di indagine serio e razionale e immuni da censure di ordine logico.
Quanto alle modalità di liquidazione dei postumi sopra descritti, occorre osservare che, trattandosi di lesioni micropermanenti, devono trovare applicazione, nel caso di specie, i criteri di cui all'art. 139 c.d.a.
Per come si legge nell'elaborato peritale, il sig. , a seguito dell'evento traumatico occorsogli in Parte_1 data 24/02/22, ha riportato un: “Trauma addominale con lacerazione splenica (Grado 2 . Trauma del bacino: CP_5 frattura parcellare della porzione inferiore dell'ala del sacro (a livello di S3/S4), Frattura minimamente scomposta della branca ischio-pubica di sx, Frattura composta del pilastro anteriore dell'acetabolo di sx”.
Lo stato di malattia e convalescenza conseguenti all'infortunio di che trattasi ha comportato un periodo di pagina 5 di 7 Inabilità Temporanea Totale di giorni 40, un periodo di Inabilità Temporanea parziale al 75% di giorni 40, di Inabilità Temporanea Parziale al 50% di almeno 40 giorni e di Inabilità Temporanea Parziale al 25% di almeno 30 giorni.
La compromissione dell'integrità psico-fisica del periziato, tenuto conto dello stato pregresso, dell'età, delle condizioni di vita e della prognosi, ha determinato un danno biologico pari all' 8%.
Sono presenti in atti spese sanitarie ritenute congrue per €. 1.364,16.
Pertanto, sulla base della tabella di riferimento (Tribunale di Milano 2024) in base all'età del danneggiato alla data del sinistro (34 anni) ed al punto di percentuale di invalidità permanente 8% (Punto danno biologico € 947,30), indennità giornaliera 55,24, per il danno biologico risarcibile € 14.004,88. Invalidità temporanea totale € 2.209,60, Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.657,20. Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.104,80. Invalidità temporanea parziale al 25% € 414,30. Totale danno biologico temporaneo € 5.385,90. Spese mediche € 1.365,00. Per un totale generale: € 20.755,78.
Trattandosi di danno stimato all'attualità, su esso non dovrà computarsi rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito, ma andranno riconosciuti gli interessi sulla somma alla data dell'illecito devalutata e annualmente rivalutata fino al momento della presente decisione (cfr. Cass. 24.10.2008, n. 25734; Cass. S.U.
17.02.1995, n. 1712), oltre interessi ulteriori dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
La somma desumibile dall'applicazione delle tabelle milanesi e sopra indicata, come già detto, é espressa in termini standardizzati e tiene conto delle conseguenze solitamente prodotte dal tipo di lesione in persone della stessa età della vittima. Grava per contro sul danneggiato che invochi la “personalizzazione” (in misura percentuale rispetto all'importo dovuto per l'invalidità permanente), l'onere di allegare
(tempestivamente) e provare circostanze specifiche ed eccezionali che abbiano in concreto reso più grave, vuoi sotto il profilo dinamico-relazionale esteriore, vuoi sotto il profilo della sofferenza interiore, il pregiudizio subito. Così non è nel caso di specie.
E' inoltre pacifico che, per il trauma riportato in occasione del sinistro, l'attore ha beneficiato di indennizzo CP_ erogatogli dall' onde il credito risarcitorio, per effetto del pagamento da parte dell'assicuratore sociale, si trasferisce ope legis dal danneggiato all'assicuratore, secondo le norme che disciplinano nel caso concreto l'istituto della surrogazione.
In tal caso il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) andrà determinato col criterio c.d. "per poste" (o "voci") di danno: vale a dire CP_ sottraendo l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (cfr., tra le altre, Cass. 26117/21). E in proposito deve considerarsi che l'art. 13 del D.L.vo 38/00 include nell'indennizzo erogato dall' esclusivamente il danno biologico, inteso CP_4 pagina 6 di 7 come "lesione - pari o superiore al 6% all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona" valutata secondo una specifica Tabella delle menomazioni "comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali", ma non le lesioni all'integrità psicofisica di natura transitoria (il danno biologico temporaneo) e il danno morale (cfr. Cass. 9112/19).
Pertanto, dal credito risarcitorio va detratta unicamente la somma corrisposta a titolo di “indennizzo danno biologico”, escludendosi invece le altre voci dell'indennizzo e, in particolare, quella relativa all'”indennità di temporanea”, che, in quanto avente una valenza solo patrimoniale, non trova rispondenza in omogenee poste di danno accertate e liquidate in questa sede.
Dal che ne discende che dal credito riconosciuto di € 20.755,78 va detratto l'importo di danno biologico di CP_
€ 9.389,31 di cui alla raccomandata (all. n. 5 fascicolo parte convenuta) in atti per un importo di
€11.366,47.
Va, su tali basi, accolta la domanda.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano ai sensi del DM n. 147/2022 ai parametri medi per la fase studio, introduttiva, istruttoria, decisoria stante la natura della controversia e non essendovi ragioni per derogare al criterio della soccombenza in ragione dell'offerta fatta dalla convenuta compagnia di assicurazione ante causam, essendo risultata la stessa non pienamente satisfattiva delle ragioni del danneggiato, con conseguente giustificazione dell'iniziativa giudiziaria intrapresa da quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e per l'effetto accerta e dichiara il Sig. esclusivo responsabile del Controparte_2 sinistro per cui è processo e condanna i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore ammontanti ad €11.366,47 oltre l'importo a titolo di spese di €. 1.364,16 oltre accessori come in parte motiva detratto quanto già liquidato in fase stragiudiziale;
-condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077 per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a.
-pone definitivamente a carico delle parti convenute in solido le spese di cui al decreto ctu del 20.11.2024;
-distrae le spese come sopra liquidate, ai sensi dell'art. 93 cpc, in favore degli avv.ti Gaetano Rizzuti e Stefania Crimi, procuratori antistatari.
Cosenza, 26 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Ceci
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1920/2023 promossa da:
, con gli Avv.ti GAETANO RIZZUTI E STEFANIA CRIMI Parte_1
Ricorrente
CONTRO
, con L'AVV. TERESA ANGELA TARSITANO Controparte_1
Resistente
NONCHE'
, con L'AVV. CARLO PAGLIARO Controparte_2
Resistente
OGGETTO: risarcimento danni da investimento pedone
CONCLUSIONE: verbale di causa del 22.4.2025 I procuratori delle parti si riportano alle note depositate ed insistono nelle rispettive conclusioni
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c il sig. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Cosenza, la quale responsabile civile, nonché il sig. , Controparte_3 Controparte_2 quale proprietario e conducente del veicolo Jeep Renegade tg. FN086RZ, per sentirlo dichiarare esclusivo responsabile del sinistro subito in data 24/02/22 alle ore 18,15, nella zona industriale di Rende (CS); condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti dall'attore ammontanti ad euro
37.895,00, pari alla differenza del danno biologico detratto quanto già liquidato in via stragiudiziale, oltre pagina 1 di 7 spese vive sostenute, ovvero a quella maggiore o minore che emergerà dalle risultanze istruttorie oltre interessi e svalutazione monetaria come per legge;
condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
Si costituiva, con comparsa del 19.10.2023, la compagnia assicurativa convenuta la quale impugnava e contestava la domanda attorea, in via principale, chiedendone il rigetto perché infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
in via gradata, accertare e dichiarare il prevalente concorso di colpa del ricorrente sig. nella determinazione del sinistro e, per l'effetto, ridurre il preteso risarcimento Parte_1 come ritenuto di giustizia;
in via ancora più gradata, determinato l'effettivo ammontare dei danni subiti, ridurre il preteso risarcimento. In ogni caso, ritenere congrua e satisfattiva la somma liquidata in fase stragiudiziale dalla convenuta compagnia ammontante a complessive €.17.537,05 ( in essa comprese le somme versate all' ), a titolo di ristoro dei danni, oltre €.500,00 per spese legali. Il tutto con vittoria di CP_4 spese, competenze ed onorari di lite.
Si costituiva, con comparsa del 27.10.2023, il convenuto per chiedere il rigetto della Controparte_2 domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e accogliere la domanda riconvenzionale, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento in suo favore della somma di € 1.050,00, o di quella diversa minore o maggiore somma risultante dall'esito istruttorio e/o che verrà riconosciuta dal giudice anche in via equitativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con decreto del 3.6.2023, il G.I. fissava udienza di comparizione parti.
All'udienza fissata del 7.11.2023 il G.I. ammetteva l'interrogatorio formale del ricorrente.
La causa veniva istruita con il deferito interrogatorio formale nonché con CTU medico legale.
All'udienza del 10.12.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del
22.04.2025 per la discussione orale, concedendo termine di dieci giorni prima della suindicata udienza per il deposito di note difensive.
All'udienza fissata la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc.
La domanda va accolta.
Ed invero, il sig. , dipendente della ditta S.A.J. con mansione di autista, in data 24/02/22, alle Parte_1 ore 18,15, nella zona industriale di Rende (CS) riportava lesioni a seguito di un sinistro stradale nel quale rimaneva coinvolto, allorquando nel mentre stava effettuando a piedi l'attraversamento della strada veniva investito dal veicolo Jeep Renegade tg. FN 086RZ, condotto dal sig. . Controparte_2
A seguito di detto evento sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri della Compagnia di Rende (CS) pagina 2 di 7 ed il sig. veniva trasportato all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza dal personale del 118 accorso Pt_1 sul luogo.
Va premesso che, in sede stragiudiziale, la società assicuratrice risarciva il per l'invalidità Pt_1
CP_ temporanea e le spese mediche per un totale € 4.167,00 mentre l' dopo aver sottoposto il suddetto ad apposita visita medico-legale, riconosceva a titolo di invalidità permanente una percentuale del 6,5%, erogandogli a tale titolo la somma di € 9.389,00.
Nel presente giudizio il chiede che il convenuto sia riconosciuto unico ed esclusivo responsabile Pt_1 dell'occorso e chiede la condanna dei resistenti al risarcimento del danno biologico differenziale pari all'11%, che previa applicazione della personalizzazione massima del 48% quantifica in complessive €
51.451,00 e conseguentemente, detratta la somma di € 13.556,31 ricevuta nella fase stragiudiziale, determinata e richiede nella misura di € 37.895,00.
Orbene, in punto di diritto, deve ritenersi applicabile alla fattispecie in esame la presunzione di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., in base alla quale il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
La responsabilità del conducente si presume, salvo questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l'evento o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esaustivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell'incidente.
Nell'ipotesi di investimento di un pedone, in particolare, deve escludersi la responsabilità del conducente ai sensi dall'art. 2054 c.c. ove risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento in termini di prevedibilità ed evitabilità.
Si tratta del caso in cui il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anomala, tale da sorprendere il conducente, sicché l'automobilista si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso, dovendo pertanto escludersi la responsabilità del conducente ove risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento (in questo senso cfr., ex multis, Cass.
25.09.2014 n. 20307).
Il dovere di attenzione del conducente si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare cfr., sul punto, Cass. pen., 12.10.2005 n. 44651; Cass. pen., pagina 3 di 7 13.10.2005 n. 40908).
Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, siano essi genericamente imprudenti o violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 d.lgs. 285/1992.
Il conducente, infatti, ha anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui (cfr. Cass. civ., 30.11.1992, n.
1207).
Ove venga accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa dello stesso concorre con quella presunta del conducente, di cui all'art. 2054 c.c. (in tal senso, cfr., ex plurimis, Cass. 13.11.2014
n. 24204; Cass. 13.03.2012, n. 3966, inedita;
Cass., 11.06.2010, n. 14064; Cass., 24.11.2009, n. 24689).
Deve infine rilevarsi che l'accertamento del comportamento colposo del pedone non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore superi la presunzione di colpa più volte citata, posta a suo carico, dimostrando così di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. 22.01.2015, n. 1135).
Fatta tale premessa, nel caso di specie deve ritenersi che non sia stata superata la presunzione di colpa del conducente, prevista dall'art. 2054, comma I, c.c., e che non si profila ipotesi di concorso di responsabilità della vittima nel determinismo dell'evento.
Il fatto storico è provato, nella sua materialità, oltrechè incontestato, sulla scorta della relazione di incidente stradale redatta dai Carabinieri di Rende e dell'istruttoria espletata nel corso di questo giudizio.
Nella relazione del sinistro in atti, gli agenti intervenuti, a circa 25 minuti dall'incidente, accertano: che le condizioni meteorologiche erano serene, le condizioni di traffico normale, il tratto interessato in rettilineo, il suolo era asciutto e privo di tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo investitore, sulla carreggiata non erano presenti attraversamenti o passaggi pedonali.
Dalle foto versate in atti emerge, altresì, che il punto in cui è avvenuto il sinistro è sufficientemente illuminato dalla luci pubbliche e dalle luci della concessionaria Carlomagno srl poiché il punto in cui è avvenuto l'attraversamento si trova in corrispondenza dell'uscita dalla concessionaria.
Per come riferito dal ricorrente in sede di interrogatorio formale del 27.02.2024, al momento Parte_1 dell'impatto con la Jeep Renegade, egli aveva quasi terminato l'attraversamento della corsia e che non vi era nebbia quel pomeriggio, come rilevato dagli stessi agenti che intervengono sul luogo e che il punto di attraversamento non ha strisce pedonali ma è ivi presente un cartello di attraversamento pedonale ritratto dalla foto in atti.
pagina 4 di 7 Quanto alla condotta di guida del va messo in rilievo che lo stesso percorreva il tratto di strada a 48 CP_2
Km/h quindi superiore al limite consentito di 30 km/h e che non sono state rilevate tracce di frenata sul manto stradale.
Rimangono sfornite di prova le circostanze dell'accadimento dedotte da parte convenuta ovvero una condotta di attraversamento improvvisa del pedone e la non evitabilità della collisione, oltre che la oggettiva impossibilità di avvistamento per le condizioni di tempo e luogo.
La mera violazione, da parte del pedone, dell'obbligo di concedere la precedenza ai veicoli in transito al momento dell'attraversamento della strada al di fuori dei passaggi pedonali, non basta di per sé ad escludere la colpa del conducente.
Pertanto, come efficacemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. 24472 del 2014, est. Per_1 conf. da Cass. civ. 2173/2016 e Cass. civ. 2241/2019): (a) il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria del veicolo;
(b) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sé sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest'ultimo; (c) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone è però sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stesso, ex articolo 1227 c.c., nella causazione del sinistro.
Pertanto, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario la prova, nel caso non sussistente, che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (cfr. Cass. civ. 9856/2022).
In ordine al quantum debeatur.
Le conclusioni del CTU, che peraltro non risultano specificamente contestate dalle parti vanno certamente recepite in questa sede, in quanto frutto di metodo di indagine serio e razionale e immuni da censure di ordine logico.
Quanto alle modalità di liquidazione dei postumi sopra descritti, occorre osservare che, trattandosi di lesioni micropermanenti, devono trovare applicazione, nel caso di specie, i criteri di cui all'art. 139 c.d.a.
Per come si legge nell'elaborato peritale, il sig. , a seguito dell'evento traumatico occorsogli in Parte_1 data 24/02/22, ha riportato un: “Trauma addominale con lacerazione splenica (Grado 2 . Trauma del bacino: CP_5 frattura parcellare della porzione inferiore dell'ala del sacro (a livello di S3/S4), Frattura minimamente scomposta della branca ischio-pubica di sx, Frattura composta del pilastro anteriore dell'acetabolo di sx”.
Lo stato di malattia e convalescenza conseguenti all'infortunio di che trattasi ha comportato un periodo di pagina 5 di 7 Inabilità Temporanea Totale di giorni 40, un periodo di Inabilità Temporanea parziale al 75% di giorni 40, di Inabilità Temporanea Parziale al 50% di almeno 40 giorni e di Inabilità Temporanea Parziale al 25% di almeno 30 giorni.
La compromissione dell'integrità psico-fisica del periziato, tenuto conto dello stato pregresso, dell'età, delle condizioni di vita e della prognosi, ha determinato un danno biologico pari all' 8%.
Sono presenti in atti spese sanitarie ritenute congrue per €. 1.364,16.
Pertanto, sulla base della tabella di riferimento (Tribunale di Milano 2024) in base all'età del danneggiato alla data del sinistro (34 anni) ed al punto di percentuale di invalidità permanente 8% (Punto danno biologico € 947,30), indennità giornaliera 55,24, per il danno biologico risarcibile € 14.004,88. Invalidità temporanea totale € 2.209,60, Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.657,20. Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.104,80. Invalidità temporanea parziale al 25% € 414,30. Totale danno biologico temporaneo € 5.385,90. Spese mediche € 1.365,00. Per un totale generale: € 20.755,78.
Trattandosi di danno stimato all'attualità, su esso non dovrà computarsi rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito, ma andranno riconosciuti gli interessi sulla somma alla data dell'illecito devalutata e annualmente rivalutata fino al momento della presente decisione (cfr. Cass. 24.10.2008, n. 25734; Cass. S.U.
17.02.1995, n. 1712), oltre interessi ulteriori dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
La somma desumibile dall'applicazione delle tabelle milanesi e sopra indicata, come già detto, é espressa in termini standardizzati e tiene conto delle conseguenze solitamente prodotte dal tipo di lesione in persone della stessa età della vittima. Grava per contro sul danneggiato che invochi la “personalizzazione” (in misura percentuale rispetto all'importo dovuto per l'invalidità permanente), l'onere di allegare
(tempestivamente) e provare circostanze specifiche ed eccezionali che abbiano in concreto reso più grave, vuoi sotto il profilo dinamico-relazionale esteriore, vuoi sotto il profilo della sofferenza interiore, il pregiudizio subito. Così non è nel caso di specie.
E' inoltre pacifico che, per il trauma riportato in occasione del sinistro, l'attore ha beneficiato di indennizzo CP_ erogatogli dall' onde il credito risarcitorio, per effetto del pagamento da parte dell'assicuratore sociale, si trasferisce ope legis dal danneggiato all'assicuratore, secondo le norme che disciplinano nel caso concreto l'istituto della surrogazione.
In tal caso il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) andrà determinato col criterio c.d. "per poste" (o "voci") di danno: vale a dire CP_ sottraendo l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (cfr., tra le altre, Cass. 26117/21). E in proposito deve considerarsi che l'art. 13 del D.L.vo 38/00 include nell'indennizzo erogato dall' esclusivamente il danno biologico, inteso CP_4 pagina 6 di 7 come "lesione - pari o superiore al 6% all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona" valutata secondo una specifica Tabella delle menomazioni "comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali", ma non le lesioni all'integrità psicofisica di natura transitoria (il danno biologico temporaneo) e il danno morale (cfr. Cass. 9112/19).
Pertanto, dal credito risarcitorio va detratta unicamente la somma corrisposta a titolo di “indennizzo danno biologico”, escludendosi invece le altre voci dell'indennizzo e, in particolare, quella relativa all'”indennità di temporanea”, che, in quanto avente una valenza solo patrimoniale, non trova rispondenza in omogenee poste di danno accertate e liquidate in questa sede.
Dal che ne discende che dal credito riconosciuto di € 20.755,78 va detratto l'importo di danno biologico di CP_
€ 9.389,31 di cui alla raccomandata (all. n. 5 fascicolo parte convenuta) in atti per un importo di
€11.366,47.
Va, su tali basi, accolta la domanda.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano ai sensi del DM n. 147/2022 ai parametri medi per la fase studio, introduttiva, istruttoria, decisoria stante la natura della controversia e non essendovi ragioni per derogare al criterio della soccombenza in ragione dell'offerta fatta dalla convenuta compagnia di assicurazione ante causam, essendo risultata la stessa non pienamente satisfattiva delle ragioni del danneggiato, con conseguente giustificazione dell'iniziativa giudiziaria intrapresa da quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e per l'effetto accerta e dichiara il Sig. esclusivo responsabile del Controparte_2 sinistro per cui è processo e condanna i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore ammontanti ad €11.366,47 oltre l'importo a titolo di spese di €. 1.364,16 oltre accessori come in parte motiva detratto quanto già liquidato in fase stragiudiziale;
-condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077 per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a.
-pone definitivamente a carico delle parti convenute in solido le spese di cui al decreto ctu del 20.11.2024;
-distrae le spese come sopra liquidate, ai sensi dell'art. 93 cpc, in favore degli avv.ti Gaetano Rizzuti e Stefania Crimi, procuratori antistatari.
Cosenza, 26 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Ceci
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