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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/10/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2173/2024
Tribunale Ordinario di Vicenza
I SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2173/2024 tra
Parte_1
ATTORE OPPONENTE
e
Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 10 ottobre 2025 il Giudice, dott. VI TT,
lette le note scritte delle parti ex art. 127 ter c.p.c. e le conclusioni ivi rassegnate;
pronuncia la seguente sentenza, dandone lettura ai sensi degli artt. 127 ter, comma 5, 128 e 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. VI TT
pagina 1 di 8
N. R.G. 2173/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica ex art. 50 ter c.p.c., nella persona del Giudice dott.
VI TT ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2173/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 PAGNIN MASSIMO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. CANILLI RICCARDO e dall'avv. CAMAZZINI P.IVA_1 ALESSIO
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 650 c.p.c.. Fideiussione e contratti bancari.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, sospendere, ai sensi di legge, l'esecutorietà del D.I. essendoci gravi motivi (il sig. rischia di perdere Parte_1 la prima casa);
pagina 2 di 8 per le ragioni tutte esposte in narrativa, revocarsi e/o dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso:
- spese e competenze di causa rifuse, con accessori.
Per parte convenuta:
Ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinta o disattesa,
IN VIA PRELIMINARE, respingersi l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà decreto ingiuntivo opposto, in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto, attesa
l'insufficiente indicazione, e comunque l'insussistenza, dei gravi motivi richiesti ex art. 649
c.p.c.;
NEL MERITO: In via principale, rigettarsi l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'attore opponente, perché inammissibile e/o comunque infondata in fatto e in diritto, per tutti
i motivi dedotti in narrativa del presente atto e, conseguentemente, confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, n. 614/2023 R. Ing., emesso dal Tribunale di Vicenza in data 9-
10.3.2023 e successivamente corretto ex art. 287 c.p.c. in data 13.3.2023; In subordine, dichiararsi tenuto e conseguentemente condannarsi il sig. a pagare alla Parte_1 [...]
la Controparte_2 somma di €. 134.274,18=, ovvero la diversa, anche minore, che risulterà di giustizia, per le causali esposte nelle premesse del ricorso monitorio, oltre agli interessi convenzionali al tasso moratorio del 9,15%, sulla quota capitale di €. 132.305,60=, fermi i limiti della L. 108/96, con decorrenza dal 1.1.2023 fino al saldo effettivo;
In ogni caso, rigettarsi tutte le domande proposte dall'attore opponente, perché inammissibili, generiche e/o comunque infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi dedotti in atti;
IN OGNI CASO: i) condannarsi l'attore opponente alla refusione integrale delle spese e competenze di procuratore del presente giudizio, con la maggiorazione fino al 30% ai sensi D.M.
n. 55/2014, art. 4, comma 1-bis, attesa la redazione del presente atto mediante collegamenti ipertestuali;
ii) condannarsi il medesimo attore al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c., stante il carattere abusivo, temerario e comunque dilatorio dell'iniziativa assunta;
iii) disporsi, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione della seguente espressione, offensiva o comunque sconveniente: «potrebbe ravvisarsi anche una responsabilità penale per truffa e per violazione della verifica del merito creditizio del cliente», contenuta a
pagina 3 di 8 pag. 3) dell'atto introduttivo di controparte, con ogni ulteriore conseguente provvedimento di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 614/2023 non opposto e dichiarato definitivo emesso dal
Tribunale di Vicenza in data 9.3.2023, in base alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite n. 9479/2023, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di
[...] dell'importo di Euro 134.274,18, oltre interessi come da domanda, spese e Controparte_2 compensi della procedura di ingiunzione, quale fideiussore del credito residuo derivante da un contratto di mutuo chirografario stipulato da A fondamento dell'opposizione Parte_2 eccepiva: l'intervenuta liberazione dall'obbligazione fideiussoria ex art. 1956 cod. civ. in quanto l'opposta, pur avendo consapevolezza del progressivo peggioramento delle condizioni patrimoniali della correntista, aveva continuato a far credito alla debitrice, senza informare il garante, né richiedere alcuna autorizzazione;
la violazione dell'art. 1284 c.c. e dell'art 117 TUB, commi 4 e 6, in ragione dell'indeterminatezza dei tassi applicati nonché la mancata consegna di una copia del contratto di mutuo.
Concludeva, pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, per il rigetto o la declaratoria di improcedibilità della domanda di pagamento formulata dall'opposta.
2. Costituitasi in giudizio eccepiva: la nullità dell'atto di citazione Controparte_2 perché privo dei requisiti minimi di cui all'art. 163, n. 3) e n. 4) c.p.c.; l'inammissibilità dell'opposizione tardiva in quanto l'opponente era stato legale rappresentante e socio di
[...]
e dunque non era consumatore;
l'inapplicabilità dell'art. 1956 c.c., nonché Parte_2
l'infondatezza e la genericità delle altre eccezioni di nullità per contrasto con la normativa bancaria.
Concludeva, chiedendo, previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo, la declaratoria di inammissibilità della proposta opposizione o, in via subordinata, il suo rigetto nel merito.
3. Seguiva lo scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.
pagina 4 di 8 Alla prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, nonché le istanze istruttorie formulate, disponendo il rinvio all'udienza del 09.10.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale ex art. 127 ter c.p.c., viene pronunciata la presente sentenza.
4. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza del petitum e causa petendi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164, comma 4, c.p.c., sollevata dalla parte convenuta opposta.
Sul punto, giova rilevare che, secondo l'orientamento di legittimità prevalente, la nullità può essere dichiarata soltanto "allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza" (Cass. civ. sez. un., 22/05/2012, n.8077). La nullità dell'atto di citazione per petitum omesso o assolutamente incerto postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (Cass. civ. sez. II, 29/01/2015, n. 1681).
Nel caso di specie, anche alla luce delle difese svolte dalla parte opponente, non può ritenersi l'atto introduttivo affetto da incertezza assoluta, con conseguente infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata.
5. Al di là di tale aspetto preliminare, occorre in ogni caso osservare che l'opposizione tardiva non è ammissibile alla lue della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
9479/2023, non rivestendo al tempo del rilascio della fideiussione, la Parte_1 qualifica di consumatore.
5.1. Dai documenti versati in atti risulta, infatti, che alla stipula del mutuo Parte_1 chirografario n. 6786 erogato in data 6.3.2019 a favore della società e dallo Parte_2 stesso garantito giusta fideiussione rilasciata in data pari data, oltre a detenere una partecipazione pagina 5 di 8 pari al 33 % del capitale sociale, era direttamente coinvolto nella gestione della società come legale rappresentante.
Come è noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9479/2023 hanno riconosciuto al consumatore la facoltà di proporre opposizione tardiva ai sensi dell'articolo 650
c.p.c., qualora il credito oggetto di ingiunzione si fondi su un contratto contenente clausole abusive ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13/CEE, in un'ottica di tutela effettiva del consumatore.
Nel caso di specie, invece, l'attore opponente non ha agito in veste di consumatore (ovvero “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale
o professionale eventualmente svolta”), bensì per scopi attinenti alla propria attività imprenditoriale, nei termini sopra esposti e in tale veste ha sottoscritto la garanzia personale azionata.
5.2. La prestazione della fideiussione non risulta pertanto estranea all'attività imprenditoriale svolta da e quindi non può ritenersi che quest'ultimo abbia agito in veste di Parte_1 consumatore. È evidente, infatti, che la stipula di una fideiussione da parte di una persona fisica a garanzia di debiti contratti nell'ambito dell'attività imprenditoriale svolta non possa ricondursi ad un atto del consumatore, che invece agisce per scopi del tutto estranei alla sfera professionale, per esigenze personali e/o familiari, come ricordato da Cass. n. 13643/2006.
Ne consegue che l'attore opponente non può giovarsi della tutela offerta dalla pronuncia a
Sezioni Unite n. 9479/2023, che riguarda i soli consumatori di fronte a clausole abusive e, pertanto, l'opposizione tardiva spiegata risulta inammissibile.
5.3. A ciò si aggiunga, inoltre, che l'attore non ha dedotto né la sussistenza di clausole vessatorie della fideiussione né soprattutto la loro incidenza sul debito oggetto della domanda monitoria, non avendo sollevato eccezioni di nullità di natura consumeristica con riguardo alla fideiussione rilasciata in favore della Banca, limitandosi a muovere delle contestazioni sulla modalità di tenuta dei rapporti bancari già in capo a e sull'applicazione di oneri e spese Parte_2 illegittimi che dovevano essere proposte con tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo.
6. Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo formulata dall'attore opponente.
7. Occorre ora disaminare l'eccezione sollevata dalla convenuta opposta, la quale ha richiesto ai sensi dell'art 89 c.p.c la cancellazione delle espressioni indicate nelle pagg. 3 e ss della comparsa pagina 6 di 8 di costituzione e risposta («potrebbe ravvisarsi anche una responsabilità penale per truffa e per violazione della verifica del merito creditizio del cliente).
Al riguardo va premesso che: a) come chiarito da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la sussistenza dei presupposti per la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute negli scritti difensivi prevista dall'alt. 89 cod. proc. Civ., va esclusa allorquando le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalla esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue tesi e affermazioni (v, Cass. n. 805/04, Cass. n. 12309/04, Cass. 10288/09, Cass. n.
26195/11); b) in questa prospettiva la Suprema Corte, ad esempio, ha escluso l'applicabilità dell'alt. 89 c.p.c. per le seguenti espressioni, ritenute non esulanti dalla materia del contendere e dalle esigenze difensive: “un'incredibile persecuzione giudiziaria”, “persecuzione”, “invenzioni processuali”, “tendenziose”, “abili manovre”, “gratuite affermazioni”, “frode” (Cass. n. 805/04);
c) del resto, l'art. 89 c.p.c. rivela in modo evidente l'intenzione del legislatore di privilegiare il diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo ed insindacabile rispetto al diritto della controparte al decoro ed all'onore (v., da ultimo, Cass. n. 14552/09).
Applicando tali parametri alla fattispecie in esame, deve escludersi la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza e della domanda proposta da parte convenuta, in quanto i periodi censurati dell'atto di citazione hanno ad oggetto affermazioni finalizzate a dimostrare la supposta erronea condotta della banca rispetto alle comunicazioni asseritamente non fornite al terzo garante (in rapporto diretto con l'oggetto della controversia), attraverso una valorizzazione negativa del comportamento della banca.
8. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nella misura di cui in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa portato dal d.i. opposto al parametro minimo per tutte le fasi previste dal citato D.M. - esclusa la fase istruttoria
(essendo la causa soggetta al vecchio rito) - e la linearità delle questioni dedotte.
Nonostante l'inammissibilità della opposizione tardiva svolta non sussistano i presupposti per la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. non apparendo che lo stesso abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave o abusato della tutela giurisdizionale stante la controvertibilità della pagina 7 di 8 sussistenza in capo allo stesso della qualifica di consumatore alla luce della giurisprudenza eurounitaria e di legittimità sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, nella suindicata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6273/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dichiara inammissibilità dell'opposizione proposta da Parte_1 condanna alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, liquidate Parte_1 in Euro 4.217,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, CPA e IVA ex lege.
Vicenza, lì 10 ottobre 2025
Il Giudice
VI TT
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