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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/04/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1549/2014
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1549/2014, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. FORTUNATO COSIMO DAMIANO in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- OPPONENTE - contro
, in persona del procuratore speciale (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE TRAMONTANA, in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- OPPOSTA- con
, Controparte_2 CP_3 Parte_2
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
RAFFAELLA GRECO, dall'Avv. SIMONA BOGNANNI e dall'avv. SALVATORE FICARRA ed elettivamente domiciliati come in atti
- INTERVENTUTO -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti
Con atto di citazione, regolarmente notificato ed iscritto a ruolo il 16.05.2014, Parte_1 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 195/2014, notificatogli il 25.03.2014 ed emesso dal
Tribunale di Castrovillari il 17.03.2014, per il pagamento della somma di €.13.116,47, oltre interessi convenzionali e spese del procedimento di ingiunzione in favore della società
[...]
. Controparte_1
In sede monitoria, la società ha dedotto: di vantare il credito in virtù Controparte_1 del contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della pensione mensile nr.
178220, avente ad oggetto l'erogazione di un finanziamento di € 11.282,51 da rifondere in nr. 120 rate mensili di € 174,00 cadauna;
che il contratto è stato stipulato da , Controparte_1
Gruppo Bancario Veneto Banca, rappresenta da TE S.p.a.; che la parte resistente si è resa morosa nel pagamento delle rate mensili di rimborso ed è stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine, ai sensi di legge e di contratto, intimando l'integrale adempimento;
che l'esposizione debitoria ammonta pagina 1 di 7 attualmente a complessivi € 13.116,47, come da certificazione ex art. 50 del Testo Unico Bancario e come da piano di ammortamento, di cui € 11,882,24 per quota capitale scaduta e a scadere, € 412,96 per quota interessi corrispettivi sulle rate scadute e non pagate, ed € 821,27 per interessi di mora sulla quota capitale delle rate scadute e a scadere a tutto il 22/10/2013; oltre agli ulteriori interessi al tasso convenzionale pari al 3,40% annuo sulla sola quota capitale di € 11.882,24 dal 23/10/2013 sino all'effettivo soddisfo;
che sul sig. gravano nr. 11 protesti;
che il credito è altresì Parte_1 fondato su documentazione sottoscritta dal debitore e comprovante il diritto fatto valere.
La parte opponente ha dedotto:
- in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva dell'odierna opposta, avendo il contratto Pt_1 rapporti con la TE s.p.a;
- che dalla narrativa del ricorso parrebbe che per il finanziamento accordato non è stata corrisposta alcuna rata, tant'è che l'importo originario sarebbe rimasto immutato e per esso, maggiorato dei relativi interessi, viene richiesta l'emissione del decreto ingiuntivo;
- che, per come emerge dallo stesso estratto conto della TE il ha versato 24 rate, si presume Pt_1 con ritenuta sulla pensione ed altre a mezzo di bollettini di versamento che si producono;
- che appare, pertanto, destituita di ogni fondamento la richiesta formulata con il ricorso per ingiunzione.
- che, nel ricorso introduttivo, l'odierna opposta afferma che il finanziamento è stato erogato con cessione del quinto della pensione del Filomia, il quale risulta, tra l'altro, avere subito 11 protesti;
- che è da supporre che la finanziaria abbia valutato al momento dell'erogazione del finanziamento i requisiti di idoneità del cliente ad essere beneficiario del credito, altrimenti si versa in ipotesi di incauto affidamento del credito che, di fatto e nel tempo, arreca un grave danno al mutuato;
né è dato capire perché non sia possibile trattenere l'importo della pensione.
Tanto precisato, ha chiesto a questo Tribunale: “(..) “previa revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto, dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'opposta; nel merito, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare infondata la richiesta dell'opposta in relazione al quantum;
in via subordinata dichiarare illegittimo il comportamento dell'opposta per violazione delle regole sulla concessione dei prestiti con conseguente sua condanna al risarcimento danni da liquidarsi in via equitativa”.
Con comparsa di costituzione depositata in data 9.2.2015 si è costituita in giudizio la società
[...]
. deducendo che: Controparte_1
- il nell'opporsi al decreto ingiuntivo, eccepisce la carenza di legittimazione attiva di Pt_1 [...]
l'eccezione, non solo si appalesa meramente defatigatoria ma risulta altresì Controparte_1 contraria alle risultanze documentali essendo espressamente indicato nel contratto de quo il potere di rappresentanza conferito da a TE S.p.A.; Controparte_1
- il contratto di mutuo è stato stipulato tramite l'intermediazione della TE S.p.A. sulla scorta del mandato a rogito Notaio in San Severo 09/06/2005 rep. 129000, rac. 30294; Per_1
- la legittimazione attiva dell'odierna convenuta opposta risulta quindi provata per tabulas;
- sulle contestazioni relative al pagamento delle rate di rimborso, controparte ricostruisce in modo confuso e fuorviante la vicenda, sostenendo genericamente di avere versato "nr. 24 rate si presume con ritenuta sulla pensione e altre a mezzo di bollettini di versamento";
- nr. 24 rate (con scadenza dal 31.10.2007 sino al 31.12.2008) risultano trattenute e versate dall'amministrazione terza ceduta alla TE S.p.a.; pagina 2 di 7 - nr. 20 rate (con scadenza dal 31/01/2009 sino al 31/08/2010), risultano pagate in quanto versate ad dalla società TE S.p.A. sulla base del "patto riscosso per non riscosso" (v. art. 4 procura CP_1
a rogito Notaio rep. n. 129000- rep. 30294 prodotta sub doc. 5); Persona_2
- sulla scorta di quanto sopra rilevato risulta evidente la fumosità ed infondatezza delle eccezioni avversarie volte unicamente a procrastinare il pagamento del dovuto;
- la prova documentale del credito è già stata fornita in sede monitoria a mezzo dell'allegazione del contratto sottoscritto dal debitore, nonché dell'estratto conto certificato ex art. 50 Testo Unico
Bancario;
- in questa sede, ad abundatiam, si produce ulteriore documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il credito di ed attestante l'erogazione del finanziamento;
Controparte_1
- Si precisa che l'assegno allegato all'atto di quietanza sottoscritto dal debitore riporta la somma di €
4.967,10 e tale somma è pari alla differenza tra € 11.282,52 ed € 6.315,41, questi ultimi utilizzati per l'estinzione di un precedente finanziamento con EuroFiditalia S.p.A., come documentato nella comunicazione 4/10/2006, inviata all'opponente e all' di Cosenza, relativa alla richiesta di CP_4 estinzione anticipata.
Tanto premesso, la parte opposta ha chiesto:
“In via preliminare
Concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 co. c.p.c..
In via principale e nel merito
Rigettare la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata nel merito
Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del sig. Controparte_1 Pt_1
nato a [...] il [...], codice fiscale , via Pollino, 106,
[...] C.F._1
87012 Castrovillari CS, della somma di € 13.166,47, oltre agli ulteriori interessi al tasso convenzionale del 3,40% annuo, comunque contenuto entro i limiti del tasso-soglia, sulla quota capitale di € 11.882,24 dal 23/10/2013 sino all'effettivo soddisfo e per l'effetto, emettere sentenza di condanna al pagamento di detta somma o di quella ritenuta di giustizia all'esito della espletanda istruttoria.
(..)
In ogni caso con vittoria spese e compensi, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende.”.
All'esito della prima udienza del 16.2.2025 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, in assenza di richiesta dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 19.1.2022 ha spiegato intervento , in qualità di Controparte_5 acquirente di ramo di azienda di riportandosi agli atti e alle produzioni Controparte_1 documentali già depositati dalla cedente, facendo altresì proprie domande, eccezioni, deduzioni ed istanze dalla stessa già formulate.
All'udienza del 19.3.2024 la causa è stata trattenuta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo per lo smarrimento del fascicolo d'ufficio.
All'udienza del 7.11.2024, all'esito del ritrovamento del fascicolo d'ufficio, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. pagina 3 di 7 190 c.p.c..
2. Il merito
2.1 Giova premettere i principi valevoli nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Va ricordato, infatti, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav.
13/7/2009 n. 16340); sicché l'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova.
Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927).
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
2.2 Tanto precisato, l'opposta ha assolto all'onere della prova sulla stessa gravante.
E infatti, è stato prodotto il contratto di mutuo rimborsabile mediante “cessione pro-solvendo di quote della pensione mensile” n. 178220, stipulato il 15.9.2006 tra l'opponente e la società
[...]
rappresentata da TE S.p.A - che ha sottoscritto quale mandataria della Banca Controparte_1 mutuante (cfr. contratto in atti) - ed avente ad oggetto l'erogazione in favore del della Pt_1 complessiva somma di €.20.880,00, da restituirsi mediante il pagamento di n. 120 rate mensili di € 174,00 ciascuna, a mezzo di cessione del quinto della pensione.
L'opposta ha altresì allegato l'inadempimento del al pagamento delle rate versate dal 30.9.2010, Pt_1 nonché l'avvenuta comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, con raccomandata ricevuta dal il 24.11.2011, stante la presenza di n. 13 rate insolute (cfr. doc. allegati al fascicolo di parte Pt_1 ricorrente in monitorio), né alcuna contestazione è sorta sul punto.
Dal ricorso monitorio e dalla documentazione allegata emerge altresì la quantificazione del credito, con richiamo anche alla documentazione allegata, ossia il contratto, il piano di ammortamento, la certificazione ex art. 50 T.U.B. (documento che ha rilevanza probatoria ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo).
Per l'effetto, v'è prova dell'esistenza del contratto, del pagamento da parte dell'opposta, né alcuna contestazione è sorta al riguardo.
È stato, dunque, provato il titolo, ed è stato allegato l'inadempimento di controparte (sul riparto degli oneri probatori v. Cass. S.U., n. 13533/2001).
Era onere del debitore, dunque, dimostrare di aver adempiuto o che l'inadempimento è dovuto a causa non imputabile (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
2.3 Va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'opponente.
In primo luogo, occorre ricordare che ciò che rileva ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire o a contraddire è la prospettazione, nella domanda attorea, di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio, a differenza della titolarità del diritto sostanziale che attiene, invece, alla fondatezza della medesima domanda (cfr. Cass,
Sez. UU., sent. n. 2951/2016) e, dunque, al merito. pagina 4 di 7 La sussistenza o meno della legittimazione ad causam deve essere verificata dal giudice soltanto sulla base di quanto esposto dalle parti, indipendentemente dalla prova della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto.
La legittimazione ad agire e contraddire, la cui sussistenza può essere accertata in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dev'essere, dunque, verificata sulla sola base delle allegazioni delle parti. Il diverso profilo della titolarità del rapporto controverso, invece, attiene al successivo momento della prova della fondatezza della domanda, che ciascuna delle parti è onerata di assolvere (da ultimo, si veda Cass., Sez. II, sent. n. 15500/2022).
Nella specie, invero, ricondotta l'eccezione al perimetro della titolarità della pretesa, la stessa si appalesa infondata, atteso che dalla stessa documentazione contrattuale emerge che la società TE S.p.A ha stipulato il contratto di mutuo quale mandataria della società Parte_3
[...
. Del tutto generica è altresì l'allegazione circa il presunto mancato calcolo della 24 rate versate.
La documentazione prodotta dall'opponente si riferisce al periodo compreso tra il 31.1.2007 ed
31.3.2010, mentre l'inadempimento contestato riguarda il pagamento delle rate dalla successiva scadenza del 30.9.2010.
Anche i “bollettini di versamento” prodotti hanno tutti data antecedente al dedotto inadempimento.
Per l'effetto, il debitore non ha assolto all'onere della prova del fatto estintivo dedotto.
In definitiva, l'opposizione va rigettata.
2.5 Del tutto generica, infine, è la richiesta di risarcimento del danno per il presunto illegittimo
“comportamento dell'opposta per violazione delle regole sulla concessione dei prestiti”, che è stata motivata sulla base del fatto che il credito sarebbe stato concesso pur essendo il destinatario di Pt_1
n. 11 protesti.
Sul punto giova osservare che i protesti oggetto di allegazione della parte opposta e ricorrente in monitorio sono tutti successivi alla data di stipula del contratto dal quale sorge il credito ingiunto.
L'allegazione posta a base della domanda, a tacer d'altro, è dunque priva di alcun riscontro probatorio.
Neppure, risulta altra allegazione circa la situazione di difficoltà economico-finanziaria al momento del finanziamento e del dolo o della colpa del finanziatore.
3. Inammissibilità dell'intervento della . Controparte_5
3.1 Come già accennato, con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. - così espressamente qualificata dalla parte - si è costituita in giudizio la , nella qualità spiegata. Controparte_5
La prova dell'avvenuta cessione è stata contestata da parte opponente.
In rito, è opportuno precisare semplicemente che l'intervento del successore non rientra in alcuno di quelli previsti dall'art. 105 c.p.c.; esso non è qualificabile come intervento adesivo dipendente, poiché l'interventore è posto nella stessa situazione giuridica del dante causa (v. Cass. Civ. n. 15674 del 2007 nonché Cass. Civ. n. 18767 del 20017).
Ovviamente, il successore che interviene non può proporre domande nuove e la sua attività processuale si deve limitare all'originario oggetto del processo, come da pacifica giurisprudenza della Suprema Corte.
Quanto al negozio di cessione, la parte intervenuta ha solo dedotto che con contratto del 26/06/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte II, nr. 79 del 06/07/2019, la Controparte_5 ha acquistato da un ramo di azienda comprensivo, tra le altre, dei crediti
[...] Controparte_1 alla data del 30/06/2019, tra i quali rientra il credito vantato nei confronti del Pt_1
In assenza di produzione del negozio di cessione allegato, ed in presenza della contestazione non si può arguire l'effettivo oggetto del trasferimento, essendo a tal fine insufficiente la mera pubblicazione - pagina 5 di 7 neppure prodotta - in Gazzetta ai sensi dell'art. 58 T.U.B., spiegando il proprio rilievo in ordine all'efficacia della cessione e alla comunicazione della stessa, in deroga alle norme di diritto comune. La stessa non vale, tuttavia, a fornire prova della cessione stessa e del suo oggetto, in assenza di riconoscimenti impliciti o espliciti dell'altra parte.
Come noto, la norma richiamata, al fine di agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, ha previsto, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale e l'iscrizione nel registro delle imprese, dispensando così la Banca Cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione. Più precisamente, la pubblicazione dell'atto di cessione sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 cc, realizzandone di fatto il medesimo effetto di pubblicità.
Quindi, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso,
o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede solo la prova che la cessione sia pubblicata in Gazzetta
Ufficiale (Cfr., Cass. civ. n. 13954 del 2006).
Ma al fine di verificare la titolarità del rapporto e l'oggetto dello stesso (cessione del credito o del contratto) non può prescindersi dall'allegazione del negozio traslativo. Onere non assolto dalla parte intervenuta.
Ed infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 17944 del 2023), con affermazioni applicabili anche al caso in esame, ha ritenuto che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs.
n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione.
In altri termini, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs.
n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. n. 24798 del 2020).
3.2. Dal tutto destituita di fondamento è l'eccezione di cessazione della materia del contendere formulata dall'opponente in ragione della rinuncia al mandato da parte del difensore dell'opposta.
In primo luogo, va osservato che l'opposta si è costituita in giudizio con due difensori e solo uno ha formulato tale rinuncia.
Ma anche se l'unico difensore avesse rinunciato al mandato, invero, la circostanza non comporterebbe la cessazione della materia del contendere.
Ed infatti, la cessazione della materia del contendere ricomprende quelle fattispecie caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un evento di indole fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o inattuale.
Alcuna di tale evenienze di revoca della procura o la rinuncia al mandato da parte del difensore, le quali, peraltro, nei rapporti con l'altra parte non hanno effetto fino alla sostituzione del difensore ai sensi dell'art. 85 c.p.c.. pagina 6 di 7
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra opponente ed opposta e si liquidano come da dispositivo.
Le spese tra l'opponente e l'intervenuto possono integralmente compensarsi dalla luce delle ragioni della decisione, essendo fondata su orientamenti della giurisprudenza di legittimità formatisi in epoca successiva all'introduzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione proposta da parte opponente avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 195/2014 emesso dal Tribunale di Castrovillari il 17.03.2014;
- CONDANNA la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta Parte_1 delle spese di giudizio che si liquidano in € 2540,00, per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali come per legge;
- COMPENSA le spese di lite tra la parte opponente e la parte intervenuta.
- MANDA alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso il 15/04/2025.
Il Giudice
dott. Eduardo Bucciarelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1549/2014, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. FORTUNATO COSIMO DAMIANO in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- OPPONENTE - contro
, in persona del procuratore speciale (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE TRAMONTANA, in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- OPPOSTA- con
, Controparte_2 CP_3 Parte_2
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
RAFFAELLA GRECO, dall'Avv. SIMONA BOGNANNI e dall'avv. SALVATORE FICARRA ed elettivamente domiciliati come in atti
- INTERVENTUTO -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti
Con atto di citazione, regolarmente notificato ed iscritto a ruolo il 16.05.2014, Parte_1 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 195/2014, notificatogli il 25.03.2014 ed emesso dal
Tribunale di Castrovillari il 17.03.2014, per il pagamento della somma di €.13.116,47, oltre interessi convenzionali e spese del procedimento di ingiunzione in favore della società
[...]
. Controparte_1
In sede monitoria, la società ha dedotto: di vantare il credito in virtù Controparte_1 del contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della pensione mensile nr.
178220, avente ad oggetto l'erogazione di un finanziamento di € 11.282,51 da rifondere in nr. 120 rate mensili di € 174,00 cadauna;
che il contratto è stato stipulato da , Controparte_1
Gruppo Bancario Veneto Banca, rappresenta da TE S.p.a.; che la parte resistente si è resa morosa nel pagamento delle rate mensili di rimborso ed è stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine, ai sensi di legge e di contratto, intimando l'integrale adempimento;
che l'esposizione debitoria ammonta pagina 1 di 7 attualmente a complessivi € 13.116,47, come da certificazione ex art. 50 del Testo Unico Bancario e come da piano di ammortamento, di cui € 11,882,24 per quota capitale scaduta e a scadere, € 412,96 per quota interessi corrispettivi sulle rate scadute e non pagate, ed € 821,27 per interessi di mora sulla quota capitale delle rate scadute e a scadere a tutto il 22/10/2013; oltre agli ulteriori interessi al tasso convenzionale pari al 3,40% annuo sulla sola quota capitale di € 11.882,24 dal 23/10/2013 sino all'effettivo soddisfo;
che sul sig. gravano nr. 11 protesti;
che il credito è altresì Parte_1 fondato su documentazione sottoscritta dal debitore e comprovante il diritto fatto valere.
La parte opponente ha dedotto:
- in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva dell'odierna opposta, avendo il contratto Pt_1 rapporti con la TE s.p.a;
- che dalla narrativa del ricorso parrebbe che per il finanziamento accordato non è stata corrisposta alcuna rata, tant'è che l'importo originario sarebbe rimasto immutato e per esso, maggiorato dei relativi interessi, viene richiesta l'emissione del decreto ingiuntivo;
- che, per come emerge dallo stesso estratto conto della TE il ha versato 24 rate, si presume Pt_1 con ritenuta sulla pensione ed altre a mezzo di bollettini di versamento che si producono;
- che appare, pertanto, destituita di ogni fondamento la richiesta formulata con il ricorso per ingiunzione.
- che, nel ricorso introduttivo, l'odierna opposta afferma che il finanziamento è stato erogato con cessione del quinto della pensione del Filomia, il quale risulta, tra l'altro, avere subito 11 protesti;
- che è da supporre che la finanziaria abbia valutato al momento dell'erogazione del finanziamento i requisiti di idoneità del cliente ad essere beneficiario del credito, altrimenti si versa in ipotesi di incauto affidamento del credito che, di fatto e nel tempo, arreca un grave danno al mutuato;
né è dato capire perché non sia possibile trattenere l'importo della pensione.
Tanto precisato, ha chiesto a questo Tribunale: “(..) “previa revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto, dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'opposta; nel merito, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare infondata la richiesta dell'opposta in relazione al quantum;
in via subordinata dichiarare illegittimo il comportamento dell'opposta per violazione delle regole sulla concessione dei prestiti con conseguente sua condanna al risarcimento danni da liquidarsi in via equitativa”.
Con comparsa di costituzione depositata in data 9.2.2015 si è costituita in giudizio la società
[...]
. deducendo che: Controparte_1
- il nell'opporsi al decreto ingiuntivo, eccepisce la carenza di legittimazione attiva di Pt_1 [...]
l'eccezione, non solo si appalesa meramente defatigatoria ma risulta altresì Controparte_1 contraria alle risultanze documentali essendo espressamente indicato nel contratto de quo il potere di rappresentanza conferito da a TE S.p.A.; Controparte_1
- il contratto di mutuo è stato stipulato tramite l'intermediazione della TE S.p.A. sulla scorta del mandato a rogito Notaio in San Severo 09/06/2005 rep. 129000, rac. 30294; Per_1
- la legittimazione attiva dell'odierna convenuta opposta risulta quindi provata per tabulas;
- sulle contestazioni relative al pagamento delle rate di rimborso, controparte ricostruisce in modo confuso e fuorviante la vicenda, sostenendo genericamente di avere versato "nr. 24 rate si presume con ritenuta sulla pensione e altre a mezzo di bollettini di versamento";
- nr. 24 rate (con scadenza dal 31.10.2007 sino al 31.12.2008) risultano trattenute e versate dall'amministrazione terza ceduta alla TE S.p.a.; pagina 2 di 7 - nr. 20 rate (con scadenza dal 31/01/2009 sino al 31/08/2010), risultano pagate in quanto versate ad dalla società TE S.p.A. sulla base del "patto riscosso per non riscosso" (v. art. 4 procura CP_1
a rogito Notaio rep. n. 129000- rep. 30294 prodotta sub doc. 5); Persona_2
- sulla scorta di quanto sopra rilevato risulta evidente la fumosità ed infondatezza delle eccezioni avversarie volte unicamente a procrastinare il pagamento del dovuto;
- la prova documentale del credito è già stata fornita in sede monitoria a mezzo dell'allegazione del contratto sottoscritto dal debitore, nonché dell'estratto conto certificato ex art. 50 Testo Unico
Bancario;
- in questa sede, ad abundatiam, si produce ulteriore documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il credito di ed attestante l'erogazione del finanziamento;
Controparte_1
- Si precisa che l'assegno allegato all'atto di quietanza sottoscritto dal debitore riporta la somma di €
4.967,10 e tale somma è pari alla differenza tra € 11.282,52 ed € 6.315,41, questi ultimi utilizzati per l'estinzione di un precedente finanziamento con EuroFiditalia S.p.A., come documentato nella comunicazione 4/10/2006, inviata all'opponente e all' di Cosenza, relativa alla richiesta di CP_4 estinzione anticipata.
Tanto premesso, la parte opposta ha chiesto:
“In via preliminare
Concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 co. c.p.c..
In via principale e nel merito
Rigettare la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata nel merito
Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del sig. Controparte_1 Pt_1
nato a [...] il [...], codice fiscale , via Pollino, 106,
[...] C.F._1
87012 Castrovillari CS, della somma di € 13.166,47, oltre agli ulteriori interessi al tasso convenzionale del 3,40% annuo, comunque contenuto entro i limiti del tasso-soglia, sulla quota capitale di € 11.882,24 dal 23/10/2013 sino all'effettivo soddisfo e per l'effetto, emettere sentenza di condanna al pagamento di detta somma o di quella ritenuta di giustizia all'esito della espletanda istruttoria.
(..)
In ogni caso con vittoria spese e compensi, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende.”.
All'esito della prima udienza del 16.2.2025 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, in assenza di richiesta dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 19.1.2022 ha spiegato intervento , in qualità di Controparte_5 acquirente di ramo di azienda di riportandosi agli atti e alle produzioni Controparte_1 documentali già depositati dalla cedente, facendo altresì proprie domande, eccezioni, deduzioni ed istanze dalla stessa già formulate.
All'udienza del 19.3.2024 la causa è stata trattenuta in decisione e successivamente rimessa sul ruolo per lo smarrimento del fascicolo d'ufficio.
All'udienza del 7.11.2024, all'esito del ritrovamento del fascicolo d'ufficio, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. pagina 3 di 7 190 c.p.c..
2. Il merito
2.1 Giova premettere i principi valevoli nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Va ricordato, infatti, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav.
13/7/2009 n. 16340); sicché l'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova.
Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927).
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
2.2 Tanto precisato, l'opposta ha assolto all'onere della prova sulla stessa gravante.
E infatti, è stato prodotto il contratto di mutuo rimborsabile mediante “cessione pro-solvendo di quote della pensione mensile” n. 178220, stipulato il 15.9.2006 tra l'opponente e la società
[...]
rappresentata da TE S.p.A - che ha sottoscritto quale mandataria della Banca Controparte_1 mutuante (cfr. contratto in atti) - ed avente ad oggetto l'erogazione in favore del della Pt_1 complessiva somma di €.20.880,00, da restituirsi mediante il pagamento di n. 120 rate mensili di € 174,00 ciascuna, a mezzo di cessione del quinto della pensione.
L'opposta ha altresì allegato l'inadempimento del al pagamento delle rate versate dal 30.9.2010, Pt_1 nonché l'avvenuta comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, con raccomandata ricevuta dal il 24.11.2011, stante la presenza di n. 13 rate insolute (cfr. doc. allegati al fascicolo di parte Pt_1 ricorrente in monitorio), né alcuna contestazione è sorta sul punto.
Dal ricorso monitorio e dalla documentazione allegata emerge altresì la quantificazione del credito, con richiamo anche alla documentazione allegata, ossia il contratto, il piano di ammortamento, la certificazione ex art. 50 T.U.B. (documento che ha rilevanza probatoria ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo).
Per l'effetto, v'è prova dell'esistenza del contratto, del pagamento da parte dell'opposta, né alcuna contestazione è sorta al riguardo.
È stato, dunque, provato il titolo, ed è stato allegato l'inadempimento di controparte (sul riparto degli oneri probatori v. Cass. S.U., n. 13533/2001).
Era onere del debitore, dunque, dimostrare di aver adempiuto o che l'inadempimento è dovuto a causa non imputabile (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
2.3 Va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'opponente.
In primo luogo, occorre ricordare che ciò che rileva ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire o a contraddire è la prospettazione, nella domanda attorea, di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio, a differenza della titolarità del diritto sostanziale che attiene, invece, alla fondatezza della medesima domanda (cfr. Cass,
Sez. UU., sent. n. 2951/2016) e, dunque, al merito. pagina 4 di 7 La sussistenza o meno della legittimazione ad causam deve essere verificata dal giudice soltanto sulla base di quanto esposto dalle parti, indipendentemente dalla prova della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto.
La legittimazione ad agire e contraddire, la cui sussistenza può essere accertata in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dev'essere, dunque, verificata sulla sola base delle allegazioni delle parti. Il diverso profilo della titolarità del rapporto controverso, invece, attiene al successivo momento della prova della fondatezza della domanda, che ciascuna delle parti è onerata di assolvere (da ultimo, si veda Cass., Sez. II, sent. n. 15500/2022).
Nella specie, invero, ricondotta l'eccezione al perimetro della titolarità della pretesa, la stessa si appalesa infondata, atteso che dalla stessa documentazione contrattuale emerge che la società TE S.p.A ha stipulato il contratto di mutuo quale mandataria della società Parte_3
[...
. Del tutto generica è altresì l'allegazione circa il presunto mancato calcolo della 24 rate versate.
La documentazione prodotta dall'opponente si riferisce al periodo compreso tra il 31.1.2007 ed
31.3.2010, mentre l'inadempimento contestato riguarda il pagamento delle rate dalla successiva scadenza del 30.9.2010.
Anche i “bollettini di versamento” prodotti hanno tutti data antecedente al dedotto inadempimento.
Per l'effetto, il debitore non ha assolto all'onere della prova del fatto estintivo dedotto.
In definitiva, l'opposizione va rigettata.
2.5 Del tutto generica, infine, è la richiesta di risarcimento del danno per il presunto illegittimo
“comportamento dell'opposta per violazione delle regole sulla concessione dei prestiti”, che è stata motivata sulla base del fatto che il credito sarebbe stato concesso pur essendo il destinatario di Pt_1
n. 11 protesti.
Sul punto giova osservare che i protesti oggetto di allegazione della parte opposta e ricorrente in monitorio sono tutti successivi alla data di stipula del contratto dal quale sorge il credito ingiunto.
L'allegazione posta a base della domanda, a tacer d'altro, è dunque priva di alcun riscontro probatorio.
Neppure, risulta altra allegazione circa la situazione di difficoltà economico-finanziaria al momento del finanziamento e del dolo o della colpa del finanziatore.
3. Inammissibilità dell'intervento della . Controparte_5
3.1 Come già accennato, con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. - così espressamente qualificata dalla parte - si è costituita in giudizio la , nella qualità spiegata. Controparte_5
La prova dell'avvenuta cessione è stata contestata da parte opponente.
In rito, è opportuno precisare semplicemente che l'intervento del successore non rientra in alcuno di quelli previsti dall'art. 105 c.p.c.; esso non è qualificabile come intervento adesivo dipendente, poiché l'interventore è posto nella stessa situazione giuridica del dante causa (v. Cass. Civ. n. 15674 del 2007 nonché Cass. Civ. n. 18767 del 20017).
Ovviamente, il successore che interviene non può proporre domande nuove e la sua attività processuale si deve limitare all'originario oggetto del processo, come da pacifica giurisprudenza della Suprema Corte.
Quanto al negozio di cessione, la parte intervenuta ha solo dedotto che con contratto del 26/06/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte II, nr. 79 del 06/07/2019, la Controparte_5 ha acquistato da un ramo di azienda comprensivo, tra le altre, dei crediti
[...] Controparte_1 alla data del 30/06/2019, tra i quali rientra il credito vantato nei confronti del Pt_1
In assenza di produzione del negozio di cessione allegato, ed in presenza della contestazione non si può arguire l'effettivo oggetto del trasferimento, essendo a tal fine insufficiente la mera pubblicazione - pagina 5 di 7 neppure prodotta - in Gazzetta ai sensi dell'art. 58 T.U.B., spiegando il proprio rilievo in ordine all'efficacia della cessione e alla comunicazione della stessa, in deroga alle norme di diritto comune. La stessa non vale, tuttavia, a fornire prova della cessione stessa e del suo oggetto, in assenza di riconoscimenti impliciti o espliciti dell'altra parte.
Come noto, la norma richiamata, al fine di agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, ha previsto, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale e l'iscrizione nel registro delle imprese, dispensando così la Banca Cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione. Più precisamente, la pubblicazione dell'atto di cessione sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 cc, realizzandone di fatto il medesimo effetto di pubblicità.
Quindi, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso,
o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede solo la prova che la cessione sia pubblicata in Gazzetta
Ufficiale (Cfr., Cass. civ. n. 13954 del 2006).
Ma al fine di verificare la titolarità del rapporto e l'oggetto dello stesso (cessione del credito o del contratto) non può prescindersi dall'allegazione del negozio traslativo. Onere non assolto dalla parte intervenuta.
Ed infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 17944 del 2023), con affermazioni applicabili anche al caso in esame, ha ritenuto che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs.
n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione.
In altri termini, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs.
n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. n. 24798 del 2020).
3.2. Dal tutto destituita di fondamento è l'eccezione di cessazione della materia del contendere formulata dall'opponente in ragione della rinuncia al mandato da parte del difensore dell'opposta.
In primo luogo, va osservato che l'opposta si è costituita in giudizio con due difensori e solo uno ha formulato tale rinuncia.
Ma anche se l'unico difensore avesse rinunciato al mandato, invero, la circostanza non comporterebbe la cessazione della materia del contendere.
Ed infatti, la cessazione della materia del contendere ricomprende quelle fattispecie caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un evento di indole fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o inattuale.
Alcuna di tale evenienze di revoca della procura o la rinuncia al mandato da parte del difensore, le quali, peraltro, nei rapporti con l'altra parte non hanno effetto fino alla sostituzione del difensore ai sensi dell'art. 85 c.p.c.. pagina 6 di 7
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra opponente ed opposta e si liquidano come da dispositivo.
Le spese tra l'opponente e l'intervenuto possono integralmente compensarsi dalla luce delle ragioni della decisione, essendo fondata su orientamenti della giurisprudenza di legittimità formatisi in epoca successiva all'introduzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione proposta da parte opponente avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 195/2014 emesso dal Tribunale di Castrovillari il 17.03.2014;
- CONDANNA la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta Parte_1 delle spese di giudizio che si liquidano in € 2540,00, per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali come per legge;
- COMPENSA le spese di lite tra la parte opponente e la parte intervenuta.
- MANDA alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso il 15/04/2025.
Il Giudice
dott. Eduardo Bucciarelli
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