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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/02/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4412/2022 R.G. promossa da:
, nato ad [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a Lentini (SR) in via Cefalù n. 18 presso lo studio dell'avv. Francesco
Nigroli che lo rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) elettivamente domiciliata ad Augusta in via Marzabotto n. 7 presso lo studio C.F._2 dell'avv. Maurizio Firrincieli che la rappresenta e difende come da procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto
All'udienza del 31 ottobre 2024 sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella massima estensione veniva decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso l'atto di Parte_1
precetto notificato in data 16/09/2022 da con il quale gli veniva intimato il Controparte_1
pagamento della complessiva somma di euro 26.635,88 ( meglio specificata in seguito) così distinta:
€. 115,50 per rivalutazione assegno mantenimento periodico gennaio/novembre 2012, € 710,50 assegno mantenimento mese dicembre 2012, €. 8.713,56 mantenimento periodo gennaio/dicembre
2013 (somma mensile rivalutata € 726.13, € 8765,88 mantenimento periodo gennaio /dicembre 2014
(somma mensile rivalutata € 730,49) €.
6.000 mantenimento periodo gennaio/dicembre 2015, €.
2.006,00 mantenimento periodo gennaio/aprile 2016 (somma rivalutata €. 501,50), €. 269,10 per compensi, spese generali e CPA atto di precetto del 13.09.2013, €. 269.10 per compensi, spese generali e CPA atto di precetto del 22.01.2015, €. 315,00 per compensi professionali dell'atto di precetto del 14/03/2022, €. 63.00 per spese generali 15% sui detti compensi professionali (ex D.M. 55/2014), €. 15.12 per CPA 4%, €. 315,00 per compensi professionali del presente atto, €. 63.00 per spese generali 15% sui detti compensi professionali (ex D.M. 55/2014), €. 15.12 per CPA 4% sui detti compensi professionali, già detratta la somma di €. 1.000,00 già percepita dall'opposta.
Deduceva l'opponente che il titolo azionato era costituito dal decreto n. 318/2011 con cui il Tribunale di Siracusa aveva omologato la separazione consensuale dei soggetti in causa, prevedendo che l'opponente, in ossequio al dovere di solidarietà, si assumeva l'obbligo di versare, mensilmente, a la somma di €.700,00 oltre rivalutazione, nonché dall'ordinanza del Controparte_1
10/12/2014 con la quale era stato rideterminato l'assegno in €. 500,00 oltre rivalutazione.
Lamentava l'opponente di versare in condizioni economiche disagiate, anche in ragione della gravosa crisi aziendale che aveva coinvolto la società della quale era dipendente e quindi, previa sospensione della esecutività del titolo, chiedeva con riferimento di ridurre l'importo dovuto a CP_1
prevedendo altresì una rateizzazione.
[...]
Si costituiva in giudizio deducendo l'inammissibilità dell'opposizione atteso Controparte_1 che, contrariamente a quanto previsto dall'art. 615 c.p.c, non veniva contestato il diritto di parte istante a procedere ad esecuzione forzata ma solo l'impossibilità del versamento delle somme precettate a causa del mutamento dello status vitae.
Chiedeva pertanto, previo rigetto della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la condanna alle spese di lite oltre all'ulteriore somma, pari a €. 5.000,00, a titolo di risarcimento per lite temeraria.
All'udienza del 31 ottobre 2024 sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella massima estensione veniva decisa come da dispositivo che segue
*****
L'opposizione a precetto non è fondata e va rigettata per le ragioni di seguito espresse.
In punto di diritto si osserva che il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo, attraverso il quale l'opponente contesta il diritto della parte istante ad agire in via esecutiva adducendo un difetto, originario o sopravvenuto, del titolo esecutivo.
Ora non vi è dubbio che l'odierno opponente nel proporre la odierna opposizione non ha formulato alcuna contestazione in ordine all'ammontare del credito, e omesso di individuare presupposti idonei a paralizzare la pretesa creditoria, limitandosi ad addurre unicamente una serie di elementi fattuali di carattere estraneo al titolo contestato ma inerenti unicamente all'ambito meta giuridico della propria sfera di interessi, ovvero le proprie difficoltà economiche Tale argomenti non rivestono alcuna idoneità a paralizzare la efficacia del titolo esecutivo azionato anche alla luce della consolidata giurisprudenza secondo cui “…con l'opposizione al precetto relativo
a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento o di divorzio o di contributo al mantenimento del figlio in sede di separazione o divorzio o di cessazione della convivenza tra i genitori, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c o di revisione delle condizioni di divorzio” (Cass. Civ.
11157/2023).
In definitiva quindi a sostegno della proposta opposizione sono stati addotti argomenti del tutto irrilevanti, che avrebbero eventualmente potuto rivestire importanza solo in sede di modifica degli accordi separatori ovvero del decreto di omologa e della ordinanza presidenziale del 10/12/2014 secondo le modalità previste dal codice di rito, titoli rimasti immodificati anche dopo la pronuncia della sentenza n. 858/2016 del 19/04/2016 di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La opposizione va quindi rigettata, non essendovi elementi per affermare la insussistenza del diritto di a precedere ad esecuzione forzata nei confronti di Controparte_1 Parte_1 in virtù del titolo esecutivo azionato e per l'intera somma stimata, né tantomeno per riscontrare la richiesta, invero anomala e inammissibile in questa sede, di pagamento rateale del debito pregresso.
Le spese di lite seguono la evidente soccombenza di parte opponente e vanno liquidate, come da dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciandosi nel giudizio iscritto al R.G. n.
4412/2022 r.g. rigetta la opposizione a precetto come in atti proposta condannando l'opponente al rimborso delle spese processuali in favore della liquidandole nella somma di euro 3.809,00 CP_1
oltre al rimborso spese processuali, IVA e CPA.
Siracusa 19 febbraio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4412/2022 R.G. promossa da:
, nato ad [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a Lentini (SR) in via Cefalù n. 18 presso lo studio dell'avv. Francesco
Nigroli che lo rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) elettivamente domiciliata ad Augusta in via Marzabotto n. 7 presso lo studio C.F._2 dell'avv. Maurizio Firrincieli che la rappresenta e difende come da procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto
All'udienza del 31 ottobre 2024 sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella massima estensione veniva decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso l'atto di Parte_1
precetto notificato in data 16/09/2022 da con il quale gli veniva intimato il Controparte_1
pagamento della complessiva somma di euro 26.635,88 ( meglio specificata in seguito) così distinta:
€. 115,50 per rivalutazione assegno mantenimento periodico gennaio/novembre 2012, € 710,50 assegno mantenimento mese dicembre 2012, €. 8.713,56 mantenimento periodo gennaio/dicembre
2013 (somma mensile rivalutata € 726.13, € 8765,88 mantenimento periodo gennaio /dicembre 2014
(somma mensile rivalutata € 730,49) €.
6.000 mantenimento periodo gennaio/dicembre 2015, €.
2.006,00 mantenimento periodo gennaio/aprile 2016 (somma rivalutata €. 501,50), €. 269,10 per compensi, spese generali e CPA atto di precetto del 13.09.2013, €. 269.10 per compensi, spese generali e CPA atto di precetto del 22.01.2015, €. 315,00 per compensi professionali dell'atto di precetto del 14/03/2022, €. 63.00 per spese generali 15% sui detti compensi professionali (ex D.M. 55/2014), €. 15.12 per CPA 4%, €. 315,00 per compensi professionali del presente atto, €. 63.00 per spese generali 15% sui detti compensi professionali (ex D.M. 55/2014), €. 15.12 per CPA 4% sui detti compensi professionali, già detratta la somma di €. 1.000,00 già percepita dall'opposta.
Deduceva l'opponente che il titolo azionato era costituito dal decreto n. 318/2011 con cui il Tribunale di Siracusa aveva omologato la separazione consensuale dei soggetti in causa, prevedendo che l'opponente, in ossequio al dovere di solidarietà, si assumeva l'obbligo di versare, mensilmente, a la somma di €.700,00 oltre rivalutazione, nonché dall'ordinanza del Controparte_1
10/12/2014 con la quale era stato rideterminato l'assegno in €. 500,00 oltre rivalutazione.
Lamentava l'opponente di versare in condizioni economiche disagiate, anche in ragione della gravosa crisi aziendale che aveva coinvolto la società della quale era dipendente e quindi, previa sospensione della esecutività del titolo, chiedeva con riferimento di ridurre l'importo dovuto a CP_1
prevedendo altresì una rateizzazione.
[...]
Si costituiva in giudizio deducendo l'inammissibilità dell'opposizione atteso Controparte_1 che, contrariamente a quanto previsto dall'art. 615 c.p.c, non veniva contestato il diritto di parte istante a procedere ad esecuzione forzata ma solo l'impossibilità del versamento delle somme precettate a causa del mutamento dello status vitae.
Chiedeva pertanto, previo rigetto della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la condanna alle spese di lite oltre all'ulteriore somma, pari a €. 5.000,00, a titolo di risarcimento per lite temeraria.
All'udienza del 31 ottobre 2024 sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella massima estensione veniva decisa come da dispositivo che segue
*****
L'opposizione a precetto non è fondata e va rigettata per le ragioni di seguito espresse.
In punto di diritto si osserva che il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo, attraverso il quale l'opponente contesta il diritto della parte istante ad agire in via esecutiva adducendo un difetto, originario o sopravvenuto, del titolo esecutivo.
Ora non vi è dubbio che l'odierno opponente nel proporre la odierna opposizione non ha formulato alcuna contestazione in ordine all'ammontare del credito, e omesso di individuare presupposti idonei a paralizzare la pretesa creditoria, limitandosi ad addurre unicamente una serie di elementi fattuali di carattere estraneo al titolo contestato ma inerenti unicamente all'ambito meta giuridico della propria sfera di interessi, ovvero le proprie difficoltà economiche Tale argomenti non rivestono alcuna idoneità a paralizzare la efficacia del titolo esecutivo azionato anche alla luce della consolidata giurisprudenza secondo cui “…con l'opposizione al precetto relativo
a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento o di divorzio o di contributo al mantenimento del figlio in sede di separazione o divorzio o di cessazione della convivenza tra i genitori, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c o di revisione delle condizioni di divorzio” (Cass. Civ.
11157/2023).
In definitiva quindi a sostegno della proposta opposizione sono stati addotti argomenti del tutto irrilevanti, che avrebbero eventualmente potuto rivestire importanza solo in sede di modifica degli accordi separatori ovvero del decreto di omologa e della ordinanza presidenziale del 10/12/2014 secondo le modalità previste dal codice di rito, titoli rimasti immodificati anche dopo la pronuncia della sentenza n. 858/2016 del 19/04/2016 di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La opposizione va quindi rigettata, non essendovi elementi per affermare la insussistenza del diritto di a precedere ad esecuzione forzata nei confronti di Controparte_1 Parte_1 in virtù del titolo esecutivo azionato e per l'intera somma stimata, né tantomeno per riscontrare la richiesta, invero anomala e inammissibile in questa sede, di pagamento rateale del debito pregresso.
Le spese di lite seguono la evidente soccombenza di parte opponente e vanno liquidate, come da dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciandosi nel giudizio iscritto al R.G. n.
4412/2022 r.g. rigetta la opposizione a precetto come in atti proposta condannando l'opponente al rimborso delle spese processuali in favore della liquidandole nella somma di euro 3.809,00 CP_1
oltre al rimborso spese processuali, IVA e CPA.
Siracusa 19 febbraio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore