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Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1452-1/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
Il Giudice nel procedimento n. 1452-1/2024 R.G., avente ad oggetto: Ricorso per sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. promosso da con gli Avv.ti Tommaso Ubertazzi, Francesco Bonaccorso Parte_1
Seracini, Claudia De Cesare e Patrycja Szwed;
PARTE ATTRICE - RICORRENTE nei confronti di
e , con gli Avv.ti Lorenzo Balestra Controparte_1 Controparte_2
e Francesco Coli;
PARTI CONVENUTE - RESISTENTI
esaminati gli atti e i documenti di causa;
sciogliendo la riserva che precede;
ha emesso la seguente ORDINANZA
In corso di giudizio ordinario (R.G. n. 1452/2024) - avente ad oggetto l'accertamento e la declaratoria di nullità ex artt. 1418 e/o 458 c.c. nonché l'inefficacia per intervenuta simulazione o, in via alternativa, l'inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti di donazione conclusi tra e con atti del Controparte_2 Controparte_1
19.7.2024 a rogito del Notaio dott. -, parte attrice, Persona_1 Parte_1
, ha presentato, in data 16.8.2024, ricorso per sequestro giudiziario ex art.
[...]
670, n. 1, c.p.c., della quota pari ad 1/3 della partecipazione nella società Ranocchi S.r.l., costituente l'80% del capitale sociale di detta società, donata da CP_2
a con atto notarile del 19.7.2024, rep. n. 80210 e racc.
[...] Controparte_1
n. 52113, e della partecipazione nella medesima società Ranocchi S.r.l., rappresentativa del 20% del capitale sociale di tale società, donata da CP_2
che ne deteneva la titolarità esclusiva, a con atto
[...] Controparte_1 notarile del 19.7.2024, rep. n. 80212 e racc. 52115, con contestuale richiesta di nomina di soggetto incaricato della custodia del bene. A fondamento della domanda cautelare, parte attrice-ricorrente ha dedotto, sotto il profilo del fumus boni iuris, la nullità del primo atto di donazione, per avere la donante disposto di un bene indiviso, oltre alla nullità di entrambe le donazioni per violazione dei patti successori ex art. 458 c.c. e per ritenuta dissimulazione di patti successori intervenuti tra le parti convenute-resistenti; quanto al periculum in mora, la ricorrente ha sostenuto che la dedotta invalidità degli atti di donazione comporta il rischio del compimento di atti di alienazione e/o di disposizione delle quote in commento, ritenendo con ciò opportuno provvedere alla custodia e/o alla gestione temporanea del bene. Ritenuta l'insussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento inaudita altera parte ed instaurato il contraddittorio, con fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, le parti convenute-resistenti si sono costituite nella presente fase cautelare, contestando la sussistenza delle esigenze cautelari e chiedendo il rigetto del ricorso. Le odierne convenute-resistenti hanno eccepito, preliminarmente, il difetto di legittimazione ad agire della ricorrente essendo la donante Controparte_2 ancora in vita, oltre alla carenza di interesse ad agire e l'insussistenza dei requisiti fondanti il fumus boni iuris della pretesa cautelare, così come del periculum in mora, in considerazione: dell'esistenza di un'obbligazione diretta, intesa come onere in senso tecnico, della donataria in favore della ricorrente;
della mancata ricorrenza di una lesione attuale del diritto del legittimario, che potrebbe ricorrere solo alla morte del donante;
dell'esistenza di un diritto di prelazione in favore dei soci avente natura reale per l'ipotesi del compimento di atti di disposizione da parte della donataria;
e, da ultimo, della ricorrenza di un diritto di prelazione ereditaria in capo a Parte_1 ai sensi dell'art. 732 c.c. Espletato senza esito il tentativo di conciliazione, articolatosi in più udienze, questo giudice si è riservato di decidere sul ricorso cautelare all'esito dell'udienza del 12.3.2025. Ritiene il giudicante che, ad una delibazione sommaria, quale è quella richiesta nell'odierna sede, non sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare richiesto. Come è noto, il primo indefettibile requisito richiesto ai fini della concessione del sequestro giudiziario è la sussistenza di una controversia (insorta o in procinto di insorgere) tra le parti sulla proprietà o sul possesso di un dato bene che si intende sottoporre a sequestro, per effetto della quale siano state esperite le opportune azioni di natura reale (c.d. iura in rem) o anche di tipo personale-obbligatorio, tendenti a ottenere, quali effetto secondario e consequenziale, una statuizione di condanna alla restituzione o al rilascio del bene pervenuto nella disponibilità di altri (azioni c.d. iura ad rem). Quindi, ben possono rientrare nell'ambito di applicazione della norma anche le azioni volte, come nel caso di specie, a far valere la nullità o la simulazione dell'atto contrattuale, purché a tali azioni sia collegata la pretesa di ottenere la restituzione del bene oggetto del contratto ritenuto nullo o simulato (cfr. Cass. Civ., Sez. Prima, n. 6301/1985; Cass. Civ., Sez. Seconda, n. 10333/1993). Ne deriva che la controversia sulla proprietà o sul possesso del bene deve naturalmente vertere tra la parte ricorrente e quella nei cui confronti la misura cautelare è richiesta ed essere di natura tale da attribuire alla medesima parte che ha formulato l'istanza cautelare, in caso di esito vittorioso, il diritto alla restituzione del bene controverso. In ragione di ciò, non è quindi sufficiente la mera sussistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso della res, ma si impone una sia pur sommaria valutazione in ordine alla fondatezza della stessa e della correlativa pretesa restitutoria (v. Cass. Civ., Sez. Terza, n. 3831/1982). A tale requisito si aggiunge, attesa la natura cautelare del provvedimento richiesto, quello del periculum in mora, costituito dall'opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea del bene controverso in ragione del riscontro di un pericolo, anche solo astratto, in relazione al bene dal quale possa rimanere pregiudicata l'attuazione del diritto controverso. Passando all'esame della fattispecie concreta, per quanto attiene prettamente all'aspetto del fumus boni iuris, ritiene questo giudice il difetto del presupposto di applicazione dell'invocata tutela, i.e. l'interesse ad agire - che si identifica con l'utilità che la pronuncia, in questo caso di nullità, simulazione o inefficacia, può determinare nella sfera giuridica della parte istante - della parte attrice-ricorrente Parte_1
, rispetto alla quale non è possibile sostenere la sussistenza del requisito della
[...]
“titolarità controversa” delle quote sociali di cui trattasi. Invero, come prospettato dalla difesa delle parti convenute-resistenti, dall'eventuale accoglimento delle domande attoree con cui è stata eccepita l'invalidità o il carattere simulato degli atti di donazione de quibus, non deriverebbe alcun effetto restitutorio in favore della ricorrente, : nell'ipotesi di accertamento della ritenuta nullità degli Parte_1 atti di donazione o, in via alternativa, di loro revoca ex art. 2901 e ss. c.c., le quote delle partecipazioni sociali oggetto degli impugnati atti donatori (e, quindi, la partecipazione del 20% e la quota indivisa di 1/3 nella comunione societaria) sarebbero da considerare come mai uscite dal patrimonio della donante, CP_2
. Mentre, in caso di rigetto delle richieste attoree, detti beni rimarrebbero di
[...] titolarità della donataria, . Controparte_1
In ogni caso, nei soli ed esclusivi confronti di non si produrrebbe Parte_1 alcun effetto. Ulteriormente, dall'atto di donazione in commento e dalle risultanze documentali agli atti si rileva, avuto riguardo al sopra dedotto profilo richiesto ai fini della concessione del provvedimento di sequestro giudiziario, che non ricorre, in realtà, incertezza sulla proprietà dei beni: invero, rappresenta fatto pacifico, documentato e incontestato che tra le parti è attualmente pendente e prossimo alla sua definizione il giudizio di divisione introdotto innanzi all'intestato ufficio giudiziario da , avente Parte_1 ad oggetto proprio le quote in comproprietà indivisa detenute nella società Ranocchi S.r.l. qui sub iudice (R.G. n. 414/2024), così come consta per via documentale che le parti ivi convenute, e , hanno aderito a tale Controparte_2 Controparte_1 domanda di divisione (v. docc. 9 e 10 fasc. res.), dichiarando (anche nel ridetto atto di donazione) la loro volontà di dividere dette quote. Una volta ottenuta la divisione in natura, trattandosi di bene divisibile, le suddette quote sociali ricadranno ciascuna in misura paritaria (per 1/3 ciascuna) nel patrimonio delle parti e, quindi, anche della donante, che potrà così dare piena efficacia alla disposta liberalità in favore di
, allo stato qualificabile come “donazione obbligatoria di dare” Controparte_1 recante espressamente e diffusamente al suo interno la menzione della circostanza circa la natura, in comproprietà indivisa in quote uguali, del bene donato e l'assunzione dell'obbligo da parte della donante di porre in essere tutto quanto necessario per procurare il definitivo acquisto del bene alla donataria (v., in particolare, art. 4 del doc. 2 fasc. ric. e doc. 23.2 fasc. res.). Tanto esposto in tema di fumus boni iuris, non pare sussistere neppure il requisito del periculum in mora, requisito che, per quanto attiene alla fattispecie del sequestro giudiziario, è da intendersi nel senso della opportunità di custodire o gestire temporaneamente il bene oggetto del ricorso nelle more della definizione del contenzioso tra le parti, e che, nell'interpretazione estensiva fornita da dottrina e giurisprudenza, non richiede che il pericolo sia necessariamente “attuale”, ben potendo essere semplicemente “potenziale”, purché adeguatamente supportato da sufficienti e concreti elementi indiziari. Pertanto, anche se il concetto di “opportunità” menzionato ex art. 670 c.p.c. si presenta in termini diversi e meno pregnanti rispetto al periculum attinente ad altri provvedimenti cautelari, nondimeno le ragioni di opportunità della custodia devono sussistere in concreto ed emergere da specifici elementi fattuali (v. Trib. Venezia, 10.3.2017). Ciò posto, gli elementi su cui parte attrice-ricorrente fonda il prospettato timore che la convenuta-resistente compia atti di alienazione e/o di disposizione Controparte_1 delle quote di partecipazione ricevute in donazione dalla di lei madre, ossia la ritenuta illegittimità e/o illiceità delle decisioni assunte dalle convenute-resistenti riguardanti le società Ranocchi S.r.l. e e il timore che la medesima Controparte_3 donataria eserciti i diritti derivanti dalla quota di 1/3 donata in maniera tale da arrecare pregiudizio alla quota stessa o ai diritti di legittima di , sono, Parte_1 allo stato, del tutto ipotetici e non dimostrati. Inoltre, fermo restando il fatto che, ad oggi, non può ritenersi integrata alcuna lesione del diritto ereditario alla legittima della ricorrente, considerato che la di lei madre, , donante, è, Controparte_2 ovviamente, ancora in vita, occorre comunque evidenziare che in entrambi gli atti di donazione della cui legittimità si controverte è disciplinata anche un'obbligazione diretta in capo a e in favore di . Si tratta della Controparte_1 Parte_1 previsione di cui all'art. 2, ultimo capoverso, per effetto della quale entrambe le donazioni sono gravate dall'onere modale a carico della parte donataria di corrispondere in favore della di lei sorella, parte attrice-ricorrente nell'odierno giudizio, il valore di 1/3 delle quote oggetto di donazione non prima di cinque anni e non oltre sei anni dalla data di stipula, con ciò attuando la donante, non solo due liberalità
“dirette” nei confronti di ma anche, per il tramite del suddetto Controparte_1 onere pecuniario, due liberalità “indirette” in favore di (v. doc. 2 e Parte_1
28 fasc. ric.). Peraltro, allo stato e per ciò che concerne la presente fase di cognizione sommaria, l'insussistenza del paventato possibile pregiudizio ai diritti successori della parte attrice-ricorrente emerge anche dalla ricorrenza di diritti di prelazione sulle quote societarie della Ranocchi S.r.l., da un lato, in favore dei soci - e, quindi, della ricorrente – avente natura reale, in forza dell'art. 6 dello statuto della Ranocchi S.r.l. (v. doc. 3 fasc. res.) e, dall'altro, sempre in favore della ricorrente, in forza dell'istituto della prelazione ereditaria ex art. 732 c.c., trattandosi di quote ereditate in seguito alla successione ereditaria di coniuge e padre delle odierne Controparte_1 parti processuali. Alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite, dovendo le stesse essere regolate in sede di decisione definitiva.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- spese al definitivo. Pesaro, 2.4.2025
IL GIUDICE
Maria Rosaria Pietropaolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
Il Giudice nel procedimento n. 1452-1/2024 R.G., avente ad oggetto: Ricorso per sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. promosso da con gli Avv.ti Tommaso Ubertazzi, Francesco Bonaccorso Parte_1
Seracini, Claudia De Cesare e Patrycja Szwed;
PARTE ATTRICE - RICORRENTE nei confronti di
e , con gli Avv.ti Lorenzo Balestra Controparte_1 Controparte_2
e Francesco Coli;
PARTI CONVENUTE - RESISTENTI
esaminati gli atti e i documenti di causa;
sciogliendo la riserva che precede;
ha emesso la seguente ORDINANZA
In corso di giudizio ordinario (R.G. n. 1452/2024) - avente ad oggetto l'accertamento e la declaratoria di nullità ex artt. 1418 e/o 458 c.c. nonché l'inefficacia per intervenuta simulazione o, in via alternativa, l'inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti di donazione conclusi tra e con atti del Controparte_2 Controparte_1
19.7.2024 a rogito del Notaio dott. -, parte attrice, Persona_1 Parte_1
, ha presentato, in data 16.8.2024, ricorso per sequestro giudiziario ex art.
[...]
670, n. 1, c.p.c., della quota pari ad 1/3 della partecipazione nella società Ranocchi S.r.l., costituente l'80% del capitale sociale di detta società, donata da CP_2
a con atto notarile del 19.7.2024, rep. n. 80210 e racc.
[...] Controparte_1
n. 52113, e della partecipazione nella medesima società Ranocchi S.r.l., rappresentativa del 20% del capitale sociale di tale società, donata da CP_2
che ne deteneva la titolarità esclusiva, a con atto
[...] Controparte_1 notarile del 19.7.2024, rep. n. 80212 e racc. 52115, con contestuale richiesta di nomina di soggetto incaricato della custodia del bene. A fondamento della domanda cautelare, parte attrice-ricorrente ha dedotto, sotto il profilo del fumus boni iuris, la nullità del primo atto di donazione, per avere la donante disposto di un bene indiviso, oltre alla nullità di entrambe le donazioni per violazione dei patti successori ex art. 458 c.c. e per ritenuta dissimulazione di patti successori intervenuti tra le parti convenute-resistenti; quanto al periculum in mora, la ricorrente ha sostenuto che la dedotta invalidità degli atti di donazione comporta il rischio del compimento di atti di alienazione e/o di disposizione delle quote in commento, ritenendo con ciò opportuno provvedere alla custodia e/o alla gestione temporanea del bene. Ritenuta l'insussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento inaudita altera parte ed instaurato il contraddittorio, con fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, le parti convenute-resistenti si sono costituite nella presente fase cautelare, contestando la sussistenza delle esigenze cautelari e chiedendo il rigetto del ricorso. Le odierne convenute-resistenti hanno eccepito, preliminarmente, il difetto di legittimazione ad agire della ricorrente essendo la donante Controparte_2 ancora in vita, oltre alla carenza di interesse ad agire e l'insussistenza dei requisiti fondanti il fumus boni iuris della pretesa cautelare, così come del periculum in mora, in considerazione: dell'esistenza di un'obbligazione diretta, intesa come onere in senso tecnico, della donataria in favore della ricorrente;
della mancata ricorrenza di una lesione attuale del diritto del legittimario, che potrebbe ricorrere solo alla morte del donante;
dell'esistenza di un diritto di prelazione in favore dei soci avente natura reale per l'ipotesi del compimento di atti di disposizione da parte della donataria;
e, da ultimo, della ricorrenza di un diritto di prelazione ereditaria in capo a Parte_1 ai sensi dell'art. 732 c.c. Espletato senza esito il tentativo di conciliazione, articolatosi in più udienze, questo giudice si è riservato di decidere sul ricorso cautelare all'esito dell'udienza del 12.3.2025. Ritiene il giudicante che, ad una delibazione sommaria, quale è quella richiesta nell'odierna sede, non sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare richiesto. Come è noto, il primo indefettibile requisito richiesto ai fini della concessione del sequestro giudiziario è la sussistenza di una controversia (insorta o in procinto di insorgere) tra le parti sulla proprietà o sul possesso di un dato bene che si intende sottoporre a sequestro, per effetto della quale siano state esperite le opportune azioni di natura reale (c.d. iura in rem) o anche di tipo personale-obbligatorio, tendenti a ottenere, quali effetto secondario e consequenziale, una statuizione di condanna alla restituzione o al rilascio del bene pervenuto nella disponibilità di altri (azioni c.d. iura ad rem). Quindi, ben possono rientrare nell'ambito di applicazione della norma anche le azioni volte, come nel caso di specie, a far valere la nullità o la simulazione dell'atto contrattuale, purché a tali azioni sia collegata la pretesa di ottenere la restituzione del bene oggetto del contratto ritenuto nullo o simulato (cfr. Cass. Civ., Sez. Prima, n. 6301/1985; Cass. Civ., Sez. Seconda, n. 10333/1993). Ne deriva che la controversia sulla proprietà o sul possesso del bene deve naturalmente vertere tra la parte ricorrente e quella nei cui confronti la misura cautelare è richiesta ed essere di natura tale da attribuire alla medesima parte che ha formulato l'istanza cautelare, in caso di esito vittorioso, il diritto alla restituzione del bene controverso. In ragione di ciò, non è quindi sufficiente la mera sussistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso della res, ma si impone una sia pur sommaria valutazione in ordine alla fondatezza della stessa e della correlativa pretesa restitutoria (v. Cass. Civ., Sez. Terza, n. 3831/1982). A tale requisito si aggiunge, attesa la natura cautelare del provvedimento richiesto, quello del periculum in mora, costituito dall'opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea del bene controverso in ragione del riscontro di un pericolo, anche solo astratto, in relazione al bene dal quale possa rimanere pregiudicata l'attuazione del diritto controverso. Passando all'esame della fattispecie concreta, per quanto attiene prettamente all'aspetto del fumus boni iuris, ritiene questo giudice il difetto del presupposto di applicazione dell'invocata tutela, i.e. l'interesse ad agire - che si identifica con l'utilità che la pronuncia, in questo caso di nullità, simulazione o inefficacia, può determinare nella sfera giuridica della parte istante - della parte attrice-ricorrente Parte_1
, rispetto alla quale non è possibile sostenere la sussistenza del requisito della
[...]
“titolarità controversa” delle quote sociali di cui trattasi. Invero, come prospettato dalla difesa delle parti convenute-resistenti, dall'eventuale accoglimento delle domande attoree con cui è stata eccepita l'invalidità o il carattere simulato degli atti di donazione de quibus, non deriverebbe alcun effetto restitutorio in favore della ricorrente, : nell'ipotesi di accertamento della ritenuta nullità degli Parte_1 atti di donazione o, in via alternativa, di loro revoca ex art. 2901 e ss. c.c., le quote delle partecipazioni sociali oggetto degli impugnati atti donatori (e, quindi, la partecipazione del 20% e la quota indivisa di 1/3 nella comunione societaria) sarebbero da considerare come mai uscite dal patrimonio della donante, CP_2
. Mentre, in caso di rigetto delle richieste attoree, detti beni rimarrebbero di
[...] titolarità della donataria, . Controparte_1
In ogni caso, nei soli ed esclusivi confronti di non si produrrebbe Parte_1 alcun effetto. Ulteriormente, dall'atto di donazione in commento e dalle risultanze documentali agli atti si rileva, avuto riguardo al sopra dedotto profilo richiesto ai fini della concessione del provvedimento di sequestro giudiziario, che non ricorre, in realtà, incertezza sulla proprietà dei beni: invero, rappresenta fatto pacifico, documentato e incontestato che tra le parti è attualmente pendente e prossimo alla sua definizione il giudizio di divisione introdotto innanzi all'intestato ufficio giudiziario da , avente Parte_1 ad oggetto proprio le quote in comproprietà indivisa detenute nella società Ranocchi S.r.l. qui sub iudice (R.G. n. 414/2024), così come consta per via documentale che le parti ivi convenute, e , hanno aderito a tale Controparte_2 Controparte_1 domanda di divisione (v. docc. 9 e 10 fasc. res.), dichiarando (anche nel ridetto atto di donazione) la loro volontà di dividere dette quote. Una volta ottenuta la divisione in natura, trattandosi di bene divisibile, le suddette quote sociali ricadranno ciascuna in misura paritaria (per 1/3 ciascuna) nel patrimonio delle parti e, quindi, anche della donante, che potrà così dare piena efficacia alla disposta liberalità in favore di
, allo stato qualificabile come “donazione obbligatoria di dare” Controparte_1 recante espressamente e diffusamente al suo interno la menzione della circostanza circa la natura, in comproprietà indivisa in quote uguali, del bene donato e l'assunzione dell'obbligo da parte della donante di porre in essere tutto quanto necessario per procurare il definitivo acquisto del bene alla donataria (v., in particolare, art. 4 del doc. 2 fasc. ric. e doc. 23.2 fasc. res.). Tanto esposto in tema di fumus boni iuris, non pare sussistere neppure il requisito del periculum in mora, requisito che, per quanto attiene alla fattispecie del sequestro giudiziario, è da intendersi nel senso della opportunità di custodire o gestire temporaneamente il bene oggetto del ricorso nelle more della definizione del contenzioso tra le parti, e che, nell'interpretazione estensiva fornita da dottrina e giurisprudenza, non richiede che il pericolo sia necessariamente “attuale”, ben potendo essere semplicemente “potenziale”, purché adeguatamente supportato da sufficienti e concreti elementi indiziari. Pertanto, anche se il concetto di “opportunità” menzionato ex art. 670 c.p.c. si presenta in termini diversi e meno pregnanti rispetto al periculum attinente ad altri provvedimenti cautelari, nondimeno le ragioni di opportunità della custodia devono sussistere in concreto ed emergere da specifici elementi fattuali (v. Trib. Venezia, 10.3.2017). Ciò posto, gli elementi su cui parte attrice-ricorrente fonda il prospettato timore che la convenuta-resistente compia atti di alienazione e/o di disposizione Controparte_1 delle quote di partecipazione ricevute in donazione dalla di lei madre, ossia la ritenuta illegittimità e/o illiceità delle decisioni assunte dalle convenute-resistenti riguardanti le società Ranocchi S.r.l. e e il timore che la medesima Controparte_3 donataria eserciti i diritti derivanti dalla quota di 1/3 donata in maniera tale da arrecare pregiudizio alla quota stessa o ai diritti di legittima di , sono, Parte_1 allo stato, del tutto ipotetici e non dimostrati. Inoltre, fermo restando il fatto che, ad oggi, non può ritenersi integrata alcuna lesione del diritto ereditario alla legittima della ricorrente, considerato che la di lei madre, , donante, è, Controparte_2 ovviamente, ancora in vita, occorre comunque evidenziare che in entrambi gli atti di donazione della cui legittimità si controverte è disciplinata anche un'obbligazione diretta in capo a e in favore di . Si tratta della Controparte_1 Parte_1 previsione di cui all'art. 2, ultimo capoverso, per effetto della quale entrambe le donazioni sono gravate dall'onere modale a carico della parte donataria di corrispondere in favore della di lei sorella, parte attrice-ricorrente nell'odierno giudizio, il valore di 1/3 delle quote oggetto di donazione non prima di cinque anni e non oltre sei anni dalla data di stipula, con ciò attuando la donante, non solo due liberalità
“dirette” nei confronti di ma anche, per il tramite del suddetto Controparte_1 onere pecuniario, due liberalità “indirette” in favore di (v. doc. 2 e Parte_1
28 fasc. ric.). Peraltro, allo stato e per ciò che concerne la presente fase di cognizione sommaria, l'insussistenza del paventato possibile pregiudizio ai diritti successori della parte attrice-ricorrente emerge anche dalla ricorrenza di diritti di prelazione sulle quote societarie della Ranocchi S.r.l., da un lato, in favore dei soci - e, quindi, della ricorrente – avente natura reale, in forza dell'art. 6 dello statuto della Ranocchi S.r.l. (v. doc. 3 fasc. res.) e, dall'altro, sempre in favore della ricorrente, in forza dell'istituto della prelazione ereditaria ex art. 732 c.c., trattandosi di quote ereditate in seguito alla successione ereditaria di coniuge e padre delle odierne Controparte_1 parti processuali. Alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite, dovendo le stesse essere regolate in sede di decisione definitiva.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- spese al definitivo. Pesaro, 2.4.2025
IL GIUDICE
Maria Rosaria Pietropaolo