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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/04/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
Riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 217/2024 r. g. Sez. Lav. vertente
TRA
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Enrico Parte_1
D'Ambrosio del Foro di Urbino
Appellante
E in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per Controparte_1 procura in atti dall' Avv. Gabriele Chiarini
Appellata
in persona del legale rappresentante, rappresentata Controparte_2
e difesa per procura in atti dagli Avv.ti Mario Scaloni e Alessandro Scaloni
Appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 19 giugno 2024 ha proposto appello nei confronti Parte_1
di e ed avverso la sentenza del 21 settembre 2023, Controparte_1 Controparte_3
pubblicata il 21 dicembre 2023, con cui il Tribunale di Urbino, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto solo in parte la domanda di esso ricorrente, intesa ad ottenere da Controparte_1
convenuta quale utilizzatrice della sue energie lavorative, il risarcimento del danno patito a seguito dell'infortunio occorsogli in data 19 dicembre 2018 mentre, intento a svolgere le proprie mansioni, era stato colpito al capo da un pesante involucro posto su una scaffalatura e contenente alcune specchiere, la cui improvvisa caduta era stata provocata dall'urto di un muletto guidato da un collega nella corsia sovrastante, così riportando trauma cranio-facciale e lievi contusioni polidistrettuali. L'appellante ha dedotto l'errore del Tribunale nell'essersi limitato a liquidare, ai titoli dedotti in causa, l'importo di euro 7.448,38, corrispondente alla differenza tra il danno biologico permanente risarcibile in sede civilistica e l'indennizzo già liquidato dall' nella CP_4 misura di euro 4.123,62 a titolo di danno biologico;
in particolare, ha censurato l'omessa liquidazione del danno biologico temporaneo, che secondo le tabelle di Milano del 2021 avrebbe dovuto essere riconosciuto, nella misura di euro 940,50, in aggiunta al danno biologico c.d.
“differenziale”. L'appellante ha, inoltre, criticato la scelta del Tribunale di non riconoscere il danno odontoiatrico, pure accertato dal CTU nominato in primo grado, sulla scorta del mero preventivo elaborato dal dr. in seno al quale figurava la spesa di euro 17.480,00 per eseguire gli Per_1
interventi necessari a ripristinare la funzionalità del cavo orale, in assenza delle fatture attestanti che tali costi fossero già stati sostenuti;
in proposito, l'appellante ha invocato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la "perdita subita", di cui all' art. 1223 c.c., non potesse considerarsi indicativa dei soli esborsi monetari materialmente già intervenuti, ma includesse ogni posta passiva del patrimonio del danneggiato, direttamente ricollegabile all'evento lesivo. L'appellante ha chiesto, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannarsi parte convenuta al risarcimento in proprio favore del danno patito a titolo di invalidità temporanea (€ 940,50) nonché a titolo di spese odontoiatriche da sostenere (€
17.480,00), per un totale di euro 18.420,50, salva ogni diversa valutazione di giustizia, se del caso anche mediante ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c., con vittoria di spese di spese di lite.
e - quest'ultima chiamata in causa dall'originaria Controparte_1 Controparte_3
convenuta a titolo di manleva e in tale veste attinta da relativa condanna - con distinte memorie hanno resistito al gravame e ne hanno chiesto il rigetto.
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'appello è ammissibile, in quanto sufficientemente chiaro e specifico sia nell'individuazione delle parti di sentenza censurate, sia nell'enunciazione dei motivi a base della ritenuta loro erroneità.
Nel merito, l'appello è fondato nei termini di seguito precisati.
Stante l'acquiescenza prestata alla decisione del Tribunale da entrambe le Società attinte dalla condanna giudiziale ai rispettivi titoli di responsabilità dedotti in causa, in questa sede l'indagine è circoscritta ai criteri di quantificazione del danno risarcibile in favore del lavoratore originario ricorrente, nei limiti delle istanze da quest'ultimo avanzate.
Ciò detto, la liquidazione in discorso difetta palesemente della componente del c.d. danno biologico temporaneo, senz'altro riconoscibile, alla stregua dei principi civilistici correttamente riconosciuti dal primo giudice come operanti nel caso di specie in forza delle disposizioni di cui agli artt. 2087 e 2043 c.c., ed in forza di un ormai consolidato orientamento dei Giudici di legittimità, secondo cui “… il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste CP_4
omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e CP_4
alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare CP_4
il danno biologico permanente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur accogliendo il criterio della comparazione tra poste omogenee, non aveva liquidato il danno per invalidità temporanea ed aveva calcolato il danno differenziale detraendo il valore della rendita dall spettante a titolo di danno biologico, senza riconoscere la CP_5
maggiorazione dovuta alla personalizzazione del danno stesso). (per tutte, Cass.n.9112/2019).
Alla stregua di quanto innanzi chiarito, va riconosciuta all'odierno appellante, in aggiunta a quanto liquidato dal Tribunale, la componente risarcitoria del danno biologico “temporaneo” nella misura richiesta di euro 940,50, espressamente parametrata alle tabelle milanesi dell'anno 2021 secondo il calcolo redatto in seno al gravame, che appare corretto, e che del resto non ha formato oggetto di particolari osservazioni dalla controparte.
Quanto al danno derivante dalle occorrende spese per ripristinare funzionalità ed estetica dell'apparato dentale, il Collegio ritiene di poter aderire all'invocato principio affermato dalla
Suprema Corte riguardo alla nozione di “perdita subita” valevole ad integrare la voce di danno emergente indicata dall'art. 1223 c.c., che “….non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche
l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il "vinculum iuris", nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare. (Nella specie, relativa ad una ipotesi di responsabilità per ingiustificata interruzione di trattative concernenti la vendita di un immobile, la S.C. ha ritenuto suscettibile di ristoro l'impegno di spesa, assunto dalla parte che aveva fatto ragionevole affidamento sul buon esito dell'affare, comprovato dai preavvisi di parcella del tecnico e del fiscalista, pur non risultando avvenuto il pagamento delle somme ivi documentate)….”.(Cass.n.4718/2016).
Occorre, tuttavia, considerare come nel caso di specie il CTU nominato in primo grado abbia adeguatamente chiarito che il trauma interessante le arcate dentarie dell'originario ricorrente è intervenuto rispetto ad una conclamata preesistente condizione odontopatica, peraltro minuziosamente descritta dallo stesso medico, dr. che ebbe a redigere la relazione Persona_2 prodotta dall'infortunato.
Ne discende che non può formare oggetto di integrale risarcimento in questa sede la perdita degli elementi dentali a carico del lavoratore, poiché sull'entità del fenomeno, come riscontrato all'indomani dell'incidente, ha inciso in maniera rilevante la pregressa parodontopatia, né il CTU è stato in grado di isolare, alla stregua di elementi di oggettiva valenza, la percentuale di danno ricollegabile all'infortunio come alla causa efficiente della perdita stessa, nel senso che non ha potuto accertare l'esatta misura entro cui la pregressa parodontopatia abbia inciso sulla natura, tipologia ed entità degli interventi resisi nel complesso necessari al ripristino degli elementi dentali.
Deve, dunque, operare il criterio equitativo di liquidazione del danno patrimoniale ricollegabile alla “perdita subita” degli elementi dentali, intesa come il costo necessario al loro ripristino, in base alla ragionevole considerazione che almeno la metà della spesa “preventivata” dal medico specialista sarebbe in ogni caso occorsa al fine suddetto, ove all'epoca dell'infortunio le condizioni dell'arcata dentale del ricorrente fossero state “normali” e non affette da patologia.
In definitiva, è possibile liquidare in favore dell'appellante, a titolo di danno patrimoniale da perdita dell'arcata dentale ed in via equitativa la somma di euro 8.740,00, riferita all'attualità.
La sentenza impugnata va, dunque, riformata nel senso innanzi chiarito.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, disponendosene la compensazione tra le Società appellate;
ciò in virtù dell'acquiescenza prestata da Controparte_1
a tutte le statuizioni del Tribunale a sé sfavorevoli, inclusa quella che, disponendo la compensazione delle spese di lite tra assicurata e assicuratrice, ha implicitamente escluso che tra costoro operasse il principio della manleva anche rispetto agli oneri processuali
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della somma complessiva di euro 17.128,88 (euro 7.448,38 + euro 940,50 + Parte_1 euro 8.740,00), liquidata all'attualità, a titolo di risarcimento del danno patito in conseguenza dell'infortunio dedotto in causa, oltre interessi come per legge dalla data della sentenza;
dispone che sia tenuta a manlevare la Società convenuta nei limiti delle maggiori somme Controparte_3
suindicate; 2) condanna le Società appellate in solido al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore dell'appellante in complessivi euro 3.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge, con distrazione;
3)compensa le spese di lite tra le appellate
Ancona, 24 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
Riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 217/2024 r. g. Sez. Lav. vertente
TRA
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Enrico Parte_1
D'Ambrosio del Foro di Urbino
Appellante
E in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per Controparte_1 procura in atti dall' Avv. Gabriele Chiarini
Appellata
in persona del legale rappresentante, rappresentata Controparte_2
e difesa per procura in atti dagli Avv.ti Mario Scaloni e Alessandro Scaloni
Appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 19 giugno 2024 ha proposto appello nei confronti Parte_1
di e ed avverso la sentenza del 21 settembre 2023, Controparte_1 Controparte_3
pubblicata il 21 dicembre 2023, con cui il Tribunale di Urbino, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto solo in parte la domanda di esso ricorrente, intesa ad ottenere da Controparte_1
convenuta quale utilizzatrice della sue energie lavorative, il risarcimento del danno patito a seguito dell'infortunio occorsogli in data 19 dicembre 2018 mentre, intento a svolgere le proprie mansioni, era stato colpito al capo da un pesante involucro posto su una scaffalatura e contenente alcune specchiere, la cui improvvisa caduta era stata provocata dall'urto di un muletto guidato da un collega nella corsia sovrastante, così riportando trauma cranio-facciale e lievi contusioni polidistrettuali. L'appellante ha dedotto l'errore del Tribunale nell'essersi limitato a liquidare, ai titoli dedotti in causa, l'importo di euro 7.448,38, corrispondente alla differenza tra il danno biologico permanente risarcibile in sede civilistica e l'indennizzo già liquidato dall' nella CP_4 misura di euro 4.123,62 a titolo di danno biologico;
in particolare, ha censurato l'omessa liquidazione del danno biologico temporaneo, che secondo le tabelle di Milano del 2021 avrebbe dovuto essere riconosciuto, nella misura di euro 940,50, in aggiunta al danno biologico c.d.
“differenziale”. L'appellante ha, inoltre, criticato la scelta del Tribunale di non riconoscere il danno odontoiatrico, pure accertato dal CTU nominato in primo grado, sulla scorta del mero preventivo elaborato dal dr. in seno al quale figurava la spesa di euro 17.480,00 per eseguire gli Per_1
interventi necessari a ripristinare la funzionalità del cavo orale, in assenza delle fatture attestanti che tali costi fossero già stati sostenuti;
in proposito, l'appellante ha invocato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la "perdita subita", di cui all' art. 1223 c.c., non potesse considerarsi indicativa dei soli esborsi monetari materialmente già intervenuti, ma includesse ogni posta passiva del patrimonio del danneggiato, direttamente ricollegabile all'evento lesivo. L'appellante ha chiesto, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannarsi parte convenuta al risarcimento in proprio favore del danno patito a titolo di invalidità temporanea (€ 940,50) nonché a titolo di spese odontoiatriche da sostenere (€
17.480,00), per un totale di euro 18.420,50, salva ogni diversa valutazione di giustizia, se del caso anche mediante ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c., con vittoria di spese di spese di lite.
e - quest'ultima chiamata in causa dall'originaria Controparte_1 Controparte_3
convenuta a titolo di manleva e in tale veste attinta da relativa condanna - con distinte memorie hanno resistito al gravame e ne hanno chiesto il rigetto.
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'appello è ammissibile, in quanto sufficientemente chiaro e specifico sia nell'individuazione delle parti di sentenza censurate, sia nell'enunciazione dei motivi a base della ritenuta loro erroneità.
Nel merito, l'appello è fondato nei termini di seguito precisati.
Stante l'acquiescenza prestata alla decisione del Tribunale da entrambe le Società attinte dalla condanna giudiziale ai rispettivi titoli di responsabilità dedotti in causa, in questa sede l'indagine è circoscritta ai criteri di quantificazione del danno risarcibile in favore del lavoratore originario ricorrente, nei limiti delle istanze da quest'ultimo avanzate.
Ciò detto, la liquidazione in discorso difetta palesemente della componente del c.d. danno biologico temporaneo, senz'altro riconoscibile, alla stregua dei principi civilistici correttamente riconosciuti dal primo giudice come operanti nel caso di specie in forza delle disposizioni di cui agli artt. 2087 e 2043 c.c., ed in forza di un ormai consolidato orientamento dei Giudici di legittimità, secondo cui “… il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste CP_4
omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e CP_4
alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare CP_4
il danno biologico permanente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur accogliendo il criterio della comparazione tra poste omogenee, non aveva liquidato il danno per invalidità temporanea ed aveva calcolato il danno differenziale detraendo il valore della rendita dall spettante a titolo di danno biologico, senza riconoscere la CP_5
maggiorazione dovuta alla personalizzazione del danno stesso). (per tutte, Cass.n.9112/2019).
Alla stregua di quanto innanzi chiarito, va riconosciuta all'odierno appellante, in aggiunta a quanto liquidato dal Tribunale, la componente risarcitoria del danno biologico “temporaneo” nella misura richiesta di euro 940,50, espressamente parametrata alle tabelle milanesi dell'anno 2021 secondo il calcolo redatto in seno al gravame, che appare corretto, e che del resto non ha formato oggetto di particolari osservazioni dalla controparte.
Quanto al danno derivante dalle occorrende spese per ripristinare funzionalità ed estetica dell'apparato dentale, il Collegio ritiene di poter aderire all'invocato principio affermato dalla
Suprema Corte riguardo alla nozione di “perdita subita” valevole ad integrare la voce di danno emergente indicata dall'art. 1223 c.c., che “….non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche
l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il "vinculum iuris", nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare. (Nella specie, relativa ad una ipotesi di responsabilità per ingiustificata interruzione di trattative concernenti la vendita di un immobile, la S.C. ha ritenuto suscettibile di ristoro l'impegno di spesa, assunto dalla parte che aveva fatto ragionevole affidamento sul buon esito dell'affare, comprovato dai preavvisi di parcella del tecnico e del fiscalista, pur non risultando avvenuto il pagamento delle somme ivi documentate)….”.(Cass.n.4718/2016).
Occorre, tuttavia, considerare come nel caso di specie il CTU nominato in primo grado abbia adeguatamente chiarito che il trauma interessante le arcate dentarie dell'originario ricorrente è intervenuto rispetto ad una conclamata preesistente condizione odontopatica, peraltro minuziosamente descritta dallo stesso medico, dr. che ebbe a redigere la relazione Persona_2 prodotta dall'infortunato.
Ne discende che non può formare oggetto di integrale risarcimento in questa sede la perdita degli elementi dentali a carico del lavoratore, poiché sull'entità del fenomeno, come riscontrato all'indomani dell'incidente, ha inciso in maniera rilevante la pregressa parodontopatia, né il CTU è stato in grado di isolare, alla stregua di elementi di oggettiva valenza, la percentuale di danno ricollegabile all'infortunio come alla causa efficiente della perdita stessa, nel senso che non ha potuto accertare l'esatta misura entro cui la pregressa parodontopatia abbia inciso sulla natura, tipologia ed entità degli interventi resisi nel complesso necessari al ripristino degli elementi dentali.
Deve, dunque, operare il criterio equitativo di liquidazione del danno patrimoniale ricollegabile alla “perdita subita” degli elementi dentali, intesa come il costo necessario al loro ripristino, in base alla ragionevole considerazione che almeno la metà della spesa “preventivata” dal medico specialista sarebbe in ogni caso occorsa al fine suddetto, ove all'epoca dell'infortunio le condizioni dell'arcata dentale del ricorrente fossero state “normali” e non affette da patologia.
In definitiva, è possibile liquidare in favore dell'appellante, a titolo di danno patrimoniale da perdita dell'arcata dentale ed in via equitativa la somma di euro 8.740,00, riferita all'attualità.
La sentenza impugnata va, dunque, riformata nel senso innanzi chiarito.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, disponendosene la compensazione tra le Società appellate;
ciò in virtù dell'acquiescenza prestata da Controparte_1
a tutte le statuizioni del Tribunale a sé sfavorevoli, inclusa quella che, disponendo la compensazione delle spese di lite tra assicurata e assicuratrice, ha implicitamente escluso che tra costoro operasse il principio della manleva anche rispetto agli oneri processuali
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della somma complessiva di euro 17.128,88 (euro 7.448,38 + euro 940,50 + Parte_1 euro 8.740,00), liquidata all'attualità, a titolo di risarcimento del danno patito in conseguenza dell'infortunio dedotto in causa, oltre interessi come per legge dalla data della sentenza;
dispone che sia tenuta a manlevare la Società convenuta nei limiti delle maggiori somme Controparte_3
suindicate; 2) condanna le Società appellate in solido al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore dell'appellante in complessivi euro 3.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge, con distrazione;
3)compensa le spese di lite tra le appellate
Ancona, 24 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente