Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 24/03/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3360/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Giusy Ciampa GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3360/2024 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. CP_1
DALMASSO ILENIA che la rappresenta e difende per procura in atti;
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Controparte_2
l'Avv. BONINO LIVIA che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e hanno CP_1 Controparte_2
congiuntamente richiesto la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e
Per_ mantenimento della figlia minore nata a [...] il [...] dalla loro relazione more uxorio alle seguenti condizioni: Per_
“La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre.
- La residenza anagrafica seguirà quella materna. - Per l'effetto, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
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- La sig.ra avrà la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di trasferire altrove la propria CP_1
Per_ residenza e quella della figlia , purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza, la sig.ra sarà tenuta a darne notizia al sig. CP_1 [...]
con congruo preavviso. CP_2
- Il sig. , compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della Controparte_2
minore e fatti salvi ulteriori e diversi accordi tra le parti, potrà tenere con sé la figlia nelle seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dal sabato alle ore 10:00 alla domenica alle ore 21:00; infrasettimanalmente: nella settimana con week-end pertoccante al padre, il mercoledì dalle 16:00
(allorquando il padre preleverà la minore all'uscita da scuola) sino alle 21:00 (allorquando il padre riaccompagnerà la minore presso l'abitazione materna); nella settimana con weed – end pertoccante alla madre, il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 (allorquando il padre preleverà la minore all'uscita da scuola) sino alle ore 21:00 (allorquando il padre riaccompagnerà la minore presso l'abitazione materna).
- Le festività natalizie verranno alternate tra le parti: la minore trascorrerà, ad anni alterni con un genitore il Natale e il giorno di Santo Stefano e con l'altro genitore il capodanno e il 1 gennaio, con previsione che il genitore che non trascorrerà il Natale con la figlia potrà comunque festeggiare la predetta festività alla vigilia (24 dicembre). Medesima alternanza annuale verrà rispettata per la festività della Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
- Tutte le altre festività andranno alternate tra le parti di anno in anno.
- Nel corso delle vacanze estive: entrambi i genitori potranno trascorrere un periodo di due settimane
(anche non consecutive) con la minore, periodo che dovrà essere concordato tra le parti entro il 31 maggio di ciascun anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo e il recapito telefonico della struttura ove trascorreranno la vacanza con la figlia e medesima comunicazione avverrà anche qualora il soggiorno dovesse interessare anche solo il weekend pertoccante ad uno dei due genitori.
- Le parti si concedono reciproca e preventiva autorizzazione all'espatrio della minore.
- Il sig. si impegna a organizzare sin da subito presso la propria abitazione uno Controparte_2 spazio idoneo ad accogliere la minore nei momenti in cui starà e pernotterà presso l'abitazione paterna (cameretta con armadio, letto e scrivania e tutto quanto si ravviserà come necessario).
2 - Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia, sino alla sua piena Controparte_2
autosufficienza economica, corrispondendo a decorrere dalla data del predetto ricorso ed entro il giorno 20 di ogni mese, alla moglie a mezzo bonifico bancario alle coordinate note, la somma di €
250,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di carattere medico e scolastico, sportive e ricreative, secondo le regole contenute nel
Protocollo stilato d'intesa dagli Avvocati di Torino ed i Magistrati dello stesso Foro, che qui si allega
(doc. n. 2) e che è accettato da ambo le parti.
- L'assegno Unico corrisposto dall'Inps verrà percepito integralmente dalla madre;
- I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso può trovare accoglimento in quanto le condizioni concordate sono conformi alla legge e
Per_ rispondenti agli interessi della figlia minore nata a [...] il [...] dalla relazione non coniugale tra le parti, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo (art. 473 bis. 4
c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando:
1) Dispone sull'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della figlia minore Per_ nata a [...] il [...], nonché sulle ulteriori questioni connesse, in conformità alle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso, ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni sopra integralmente riportate e che qui si hanno per integralmente trascritte;
2) Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 13/03/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaud
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