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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1915/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1915/2024 v.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
SANT'ANTONINO DI SUSA, 30 10138 TORINO presso lo studio dell'avv. CARLINI SILVIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
(C.F. elettivamente domiciliato in CORSO Controparte_1 C.F._2
VINZAGLIO 15 TORINO presso lo studio dell'avv. DAMATO CLAUDIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Controparte_1 in TORINO il 30/01/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 00112 parte I serie – uff 1° del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
pagina 1 di 3 Dal matrimonio sono nati i figli: e il 10.01.2004; il 12/2/2005; Persona_1 Persona_2 Per_3
il 18/4/2007; il 23/11/2010. Per_4 Per_5
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 24/3/2023
Con ricorso depositato il 23/01/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
Con ordinanza del 9/10/2024 il giudice relatore fissava nuova udienza ai sensi del 127 ter cpc chiedendo integrazione documentale e chiarimenti con riguardo alla condizione in punto di affidamento dei figli;
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., depositando la documentazione mancante, prendendo posizioni in punto di modalità affidamento dei figli, nonché insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge. a far tempo dall'udienza a trattazione scritta di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
La clausola sub d) delle condizioni non può essere recepita, neppure con una semplice presa d'atto, in quanto relativa a mere valutazioni, come tali irrilevanti nel presente giudizio.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
pagina 2 di 3 -i figli ancora minorenni saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e, le figlie e Per_4 resteranno presso la casa coniugale insieme alla madre, mentre i figli e resteranno Per_2 Per_3 Per_5 presso la residenza paterna.
DÀ ATTO che:
Per_ la figlia già maggiorenne, ha una sistemazione abitativa autonoma;
DISPONE che:
- il mantenimento sarà diretto e rivolto ai figli che ognuno accudisce, mentre le spese straordinarie saranno suddivise nella misura del 50% ciascuno, se preventivamente accordate;
NULLA sulle spese di lite tra le parti
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/01/2025
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1915/2024 v.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
SANT'ANTONINO DI SUSA, 30 10138 TORINO presso lo studio dell'avv. CARLINI SILVIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
(C.F. elettivamente domiciliato in CORSO Controparte_1 C.F._2
VINZAGLIO 15 TORINO presso lo studio dell'avv. DAMATO CLAUDIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Controparte_1 in TORINO il 30/01/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 00112 parte I serie – uff 1° del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
pagina 1 di 3 Dal matrimonio sono nati i figli: e il 10.01.2004; il 12/2/2005; Persona_1 Persona_2 Per_3
il 18/4/2007; il 23/11/2010. Per_4 Per_5
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 24/3/2023
Con ricorso depositato il 23/01/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
Con ordinanza del 9/10/2024 il giudice relatore fissava nuova udienza ai sensi del 127 ter cpc chiedendo integrazione documentale e chiarimenti con riguardo alla condizione in punto di affidamento dei figli;
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., depositando la documentazione mancante, prendendo posizioni in punto di modalità affidamento dei figli, nonché insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge. a far tempo dall'udienza a trattazione scritta di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
La clausola sub d) delle condizioni non può essere recepita, neppure con una semplice presa d'atto, in quanto relativa a mere valutazioni, come tali irrilevanti nel presente giudizio.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 CP_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
pagina 2 di 3 -i figli ancora minorenni saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e, le figlie e Per_4 resteranno presso la casa coniugale insieme alla madre, mentre i figli e resteranno Per_2 Per_3 Per_5 presso la residenza paterna.
DÀ ATTO che:
Per_ la figlia già maggiorenne, ha una sistemazione abitativa autonoma;
DISPONE che:
- il mantenimento sarà diretto e rivolto ai figli che ognuno accudisce, mentre le spese straordinarie saranno suddivise nella misura del 50% ciascuno, se preventivamente accordate;
NULLA sulle spese di lite tra le parti
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/01/2025
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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