Art. 1.
Presso il Ministero della difesa sono istituite le seguenti Direzioni generali rette da impiegati civili:
Esercito: Direzione generale delle pensioni, in sostituzione dell'Ispettorato delle pensioni;
Marina: Direzione generale delle pensioni;
Aeronautica: Direzione generale dei servizi amministrativi.
Alla Direzione generale dei Servizi amministrativi dell'Aeronautica sono demandate le funzioni ispettive che le vigenti norme non riservino al personale militare, il servizio contenzioso amministrativo e quello della determinazione degli stipendi e degli assegni del personale militare e civile.
Presso il Ministero della difesa sono istituite le seguenti Direzioni generali rette da impiegati civili:
Esercito: Direzione generale delle pensioni, in sostituzione dell'Ispettorato delle pensioni;
Marina: Direzione generale delle pensioni;
Aeronautica: Direzione generale dei servizi amministrativi.
Alla Direzione generale dei Servizi amministrativi dell'Aeronautica sono demandate le funzioni ispettive che le vigenti norme non riservino al personale militare, il servizio contenzioso amministrativo e quello della determinazione degli stipendi e degli assegni del personale militare e civile.