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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 04/06/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
TRIBUNALE DI MATERA Modifica delle
Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno 4 condizioni di giugno 2025, nelle persone dei magistrati: divorzio dott. Riccardo Greco Presidente rel. (contenzioso) dott. Gaetano Catalani Giudice dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1807/2023 R.G., sulla domanda proposta da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato PAOLICELLI EUSTACHIO WALTER, C.F._1
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), con l'avvocato GALETTA ANGELA, C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14 dicembre 2023, chiedeva la modifica Parte_1
delle condizioni stabilite in sede di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio che aveva contratto con . Controparte_1
Premesso in fatto l'iter processuale che aveva condotto al divorzio, nonchè le clausole concordate sulla base delle quali era stata emessa la decisione, la ricorrente deduceva che vi era stato mutamento dei presupposti, e li ravvisava nell'acquisizione di una stabilità lavorativa da parte di lei, nello stabilimento dell'abitazione del CP_1 e della figlia presso la madre di lui, e nel desiderio della minore di una maggior continuità dei rapporti con essa ricorrente. Chiedeva, pertanto, la modifica del collocamento della minore con alternanza fra essi genitori, nonché, in via conseguenziale, la corresponsione di un contributo di mantenimento, oltre che la restituzione di arretrati che il aveva percepito a titolo di assegno unico CP_1
universale.
Il non si costituiva tempestivamente, ma vi provvedeva solo il giorno CP_1
precedente l'udienza di comparizione delle parti, adducendo l'inammissibilità della domanda di modifica per inesistenza di elementi di novità rispetto alla precedente decisione, e comunque per l'infondatezza nel merito. Negava comunque di aver ricevuto quote indebite di assegno unico universale.
All'udienza di comparizione, la eccepiva la tardività del deposito della Pt_1
comparsa di costituzione e chiedeva che fossero dichiarati inammissibili tanto le domande che il deposito documentale. Insisteva per essere rimessa in termini nel deposito di controdeduzioni.
Ammessa la ZZ al deposito di memoria difensiva, vi provvedeva con apposito atto.
In seguito, il Presidente istruttore disponeva l'ascolto della minore e dopo alcuni rinvii, rimetteva la causa a sentenza all'udienza del 23 maggio 2025.
Il P.M. rassegnava le sue conclusioni come da nota del 26 maggio 2025.
Osserva la Corte che la tardività della costituzione del non adduce CP_1
sanzioni di inammissibilità né della memoria, né delle produzioni documentali ai sensi dell'art. 473bis n. 19 c.p.c., tenuto conto che il thema decidendum è relativo al regime di esecuzione dell'affidamento della prole con un diverso collocamento presso l'uno e l'altro genitore.
Esaminando, così, le eccezioni del è rilevabile anche d'ufficio la CP_1
questione relativa all'estraneità al presente giudizio della domanda di restituzione delle presunte maggiori somme che il resistente avrebbe percepito a titolo di assegno unico universale, prima della sentenza di divorzio. Va osservato in proposito che, trattandosi di un'obbligazione assunta dal CP_1
con l'accordo diretto alla pronuncia divorzile, l'ZZ ha già un titolo per la riscossione del credito con valore di giudicato;
resta piuttosto controversa l'esistenza e quindi la liquidazione delle somme eventualmente dovute, che sono negate dal ma questo è oggetto di un giudizio ordinario di cognizione, estraneo alla CP_1
domanda di modifica qui pendente e disciplinata con forme procedurali specifiche.
Il ha eccepito anche l'inammissibilità della domanda di modifica delle CP_1
condizioni assunte con la convenzione di divorzio, per assenza di novità rispetto ai presupposti che l'avrebbero dovuta legittimare, ma è eccezione che va disattesa non solo perché ricorre una modifica del rapporto di lavoro di cui ora gode la ma Pt_1
anche in base a un diverso sentire della minore e a un suo maggior bisogno di relazioni con la madre.
Su questo aspetto, dunque, il giudizio si sposta sul profilo di meritevolezza della domanda, in base alle acquisizioni di merito del processo.
Indubbiamente, risulta centrale l'ascolto della minore.
Va subito detto che lo screen shot di messaggi telefonici depositato dal CP_1
non è fondante, per l'incertezza del mittente: se è vero, infatti, che quelli risultano trasmessi dall'utenza telefonica della minore, non è sicura la scritturazione da parte di lei, in assenza di una prova indiscutibile che possa ascriverli alla sua volontà e autografia.
Ad ogni modo, è stata sufficientemente espressiva di sentimenti ed Pt_2
emotività in sede di ascolto, consentendo la formazione di un convincimento adeguato sul suo migliore interesse.
Le sue parole inducono a ravvisare una sicura serenità nel modo in cui ora si sono assestati i rapporti dei genitori fra loro e di lei con entrambi;
ha descritto con attenzione e pacatezza, ma anche con soddisfazione, la routine quotidiana che vede alternata la sua presenza rispettivamente presso la nonna materna e paterna, le quali costituiscono un sicuro riferimento accuditivo e vengono apprezzate per la stabilità familiare che riescono a infondere. I ricordi di offuscano in parte il suo senso di affidamento verso la madre, Pt_2
perché memore delle dimore precarie, dell'avvicendamento dei compagni, di pregresse intemperanze scadute in percosse. La presenza di un nuovo convivente, con cui pure la minore trascorre giornate allegre descrivendo le gite al mare fatte da tutti loro, è visto però come un male necessario (“non mi piace che abbia un compagno, ma capisco questo suo desiderio”).
Ad ogni modo, lei desidera gli incontri con la e li persegue, assumendosi Pt_1
l'iniziativa di chiamarla per incontrarsi e passeggiare insieme.
Ugualmente, quando parla del padre, lo dice comprensivo e accudente, e descrive con appropriatezza l'impegno del genitore nell'accudirla, specie la sera, quando finisce il lavoro.
Il racconto è complessivamente coerente con la disciplina di divorzio, che assomma il collocamento presso il padre e l'esercizio di un diritto di visita e di incontro con la madre in forme libere, senza previsione di modalità rigorose che introducano limitazioni ostative al desiderio della minore.
A ragione di ciò, la domanda della è infondata. E d'altra parte, un Pt_1
collocamento presso la madre, sia pure alternato a quello paterno, esporrebbe la minore a una stretta convivenza con il compagno della madre, che lei non gradisce e che è per lei pregiudizievole perché suscettibile di introdurre elementi disarmonici rispetto all'attuale condizione di serenità.
In definitiva può solo ravvisarsi opportuno che il collegio si avvalga dei poteri officiosi in favore della prole minorenne, per rimettere ai servizi sociali territoriali lo svolgimento di un'attività informativa e, poi, eventualmente di sostegno, ove se ne ravvisi la necessità, che dia garanzia di esercizio effettivo degli incontri della minore con la madre, prevedendosi, ove corrispondenti al desiderio della minore, una maggiore condivisione di tempi e di luoghi con la madre e anche pernotti.
L'incarico dei servizi sociali potrà riferirsi anche al padre, per un sostegno alle condizioni abitative che consenta di superare la contingenza dell'unico letto a disposizione della minore e del CP_1 L'esito del giudizio che definisce la domanda sul collocamento alternato della minore con una decisione di merito, ma anche l'opportunità dell'incarico ai servizi sociali, come pure l'aspetto propriamente processuale riferibile alla tardività della costituzione del resistente, giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 14/12/2023 da e Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1) Rigetta la domanda;
2) Incarica il servizio sociale di Matera delle attività informative e di sostegno di cui in motivazione;
3) dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito e per la trasmissione di copia del presente provvedimento ai servizi sociali di Matera per quanto di competenza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 4 giugno 2025 .
Il Presidente est.
Dott. Riccardo Greco