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Ordinanza 25 marzo 2025
Ordinanza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 140 / 2025
TRIBUNALE di BIELLA
Nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. pendente tra
sito in Biella, alla via Rosmini n. 13/15, in persona Parte_1 dell'amministratore legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Calogero Palmeri
Parte ricorrente e
, c.f. , res. in Biella via Rosmini n. 13 Controparte_1 C.F._1
Parte resistente contumace
***
Il Giudice designato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.3.2025,
premesso che
- parte ricorrente ha esposto che:
• il sig. è “proprietario di un'unità immobiliare facente parte del Controparte_1
” sito nel comune di Biella, via Rosmini n. 13/15, e si è reso moroso Parte_1
nel pagamento degli oneri condominiali, in particolare per spese del servizio di riscaldamento afferenti alla predetta unità abitativa e per quelle meglio descritte nel rendiconto consuntivo 2023/2024 e nel preventivo di spesa 2024/2025;
• tale situazione sta arrecando un pregiudizio all'ordinaria gestione del condominio, anche in ragione dell'avvenuta corresponsione alla società fornitrice della quota relativa alle spese per il riscaldamento dell'unità abitativa di parte resistente;
• per tali ragioni è necessario ottenere un provvedimento giudiziale al fine di procedere alla sospensione del servizio di riscaldamento e degli ulteriori servizi suscettibili di separato godimento “quali ascensore e impianto TV”;
- parte resistente, cui il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione d'udienza sono stati ritualmente notificati entro il termine assegnato, non si è costituita ed è stata pertanto dichiarata contumace;
considerato che
Pagina 1 - come noto, l'art. 63 disp. att. c.p.c. consente all'amministrazione condominiale “in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre” di sospendere il condomino moroso dalla “fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato”;
- secondo quanto poi riconosciuto dalla giurisprudenza di merito, al fine dell'applicazione della citata disposizione “unico requisito richiesto per la legittima sospensione della fruizione dei servizi
è il protrarsi della morosità nel pagamento dei contributi condominiali per almeno un semestre”1;
- ciò posto, la domanda della parte ricorrente può essere accolta per le seguenti ragioni;
A) quanto al requisito del fumus boni iuris, parte ricorrente ha fornito plurimi elementi documentali attestanti la morosità della parte resistente nel pagamento degli oneri condominiali per un periodo superiore al semestre, come infatti evincibile da:
a.1. provvedimento monitorio e atti di precetto (cfr. doc. n. 1, 2 e 3);
a.2. intimazione stragiudiziale della società fornitrice del riscaldamento condominiale e contabile del pagamento, effettuato dal ricorrente, della quota di Parte_1
riscaldamento afferente all'unità immobiliare della parte resistente (cfr. doc. n. 4 e 5);
a.3. bilancio consuntivo gestione condominiale 2023 e 2024 e bilancio di previsione gestione condominiale 2024 e 2025 (cfr. doc. n. 7 a 8);
B) quanto al periculum in mora, parte ricorrente ha dato atto che la morosità persiste e che il debito
è ormai di entità rilevante da non permettere la regolare fruizione dei servizi condominiali;
- tali elementi, unitamente al fondato rischio di iniziative giudiziarie nei confronti dello stesso e a danno anche dei condomini non morosi, consentono di ravvisare l'imminenza e Parte_1 irreparabilità del pregiudizio richiesto dall'art. 700 c.p.c.;
- non risultano poi rimedi cautelari tipici per porre rimedio alla situazione evidenziata dal ricorrente;
- per quanto concerne infine l'ambito della richiesta sospensione, in via cautelare, dei servizi condominiali, può darsi in questa sede continuità al principio, affermato dalla giurisprudenza di merito, secondo cui la disposizione di cui al citato art. 63 disp. att. c.p.c. “non consente di ravvisare alcun nesso di corrispettività fra il servizio di cui si chiede l'autorizzazione alla sospensione e la natura dei servizi per il quale il condominio risulti moroso. La regola, infatti, istituisce una forma di autotutela del , funzionale al recupero degli oneri nel suo complesso, senza invocare Parte_1 un rapporto sinallagmatico tra prestazione inadempiuta e prestazione sospesa”2;
- ritiene questo Tribunale che siano quindi suscettibili di sospensione ex art. 63 disp. att. c.c. dalla fruizione da parte del condomino moroso anche i servizi relativi agli impianti di ascensore e dell'antenna TV centralizzata, le spese di gestione e manutenzione dei quali gravano del resto sui
Pagina 2 singoli condomini in ragione del valore delle singole unità immobiliari e delle ulteriori specifiche disposizioni previste dalla disciplina civilistica, quali ad es. quelle previste dagli artt. 1122 bis, 1123
e 1124 c.c.;
- per tutte le ragioni svolte, in accoglimento della domanda cautelare, può concedersi l'autorizzazione all'amministratore del condominio ricorrente a sospendere, con ogni mezzo idoneo del caso e anche con l'ausilio della forza pubblica se necessario, il servizio di riscaldamento afferente all'unità immobiliare di proprietà del sig. , meglio individuata nel Controparte_1
ricorso introduttivo, e ad accedere alla predetta abitazione unitamente al personale tecnico incaricato, nonché gli ulteriori servizi suscettibili di godimento separato tra i condomini e relativi agli impianti dell'ascensore e dell'antenna TV centralizzata;
- parte resistente deve infine essere condannata al pagamento delle spese di lite della presente fase che si liquidano, in considerazione della non eccessiva difficoltà delle questioni trattate e tenuto conto del valore del procedimento indicato da parte ricorrente (€ 1.100,00), in € 210,00 per la fase di studio, € 142,00 per la fase introduttiva ed € 105,00 per la fase decisionale e quindi per complessivi € 457,00 per compensi, oltre 48,50 € per spese non imponibili, 15 % ex art. 2 comma secondo, del D.M. n. 55/2014, come modif. dal DM n. 147/2022, CPA e IVA di legge.
P.Q.M.
- visto l'art. 700 c.p.c., autorizza l'Amministratore del condominio sito in Biella, via Parte_1
Rosmini n. 13/15, a sospendere, con ogni mezzo idoneo del caso e anche con l'ausilio della forza pubblica se necessario, il servizio di riscaldamento afferente all'unità immobiliare di proprietà del sig. , meglio individuata nel ricorso introduttivo, e ad accedere alla predetta Controparte_1
abitazione unitamente al personale tecnico incaricato, nonché gli ulteriori servizi suscettibili di godimento separato tra i condomini e relativi agli impianti dell'ascensore e dell'antenna TV centralizzata;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in € 457,00 per compensi, oltre 48,50 € per spese non imponibili, 15 % ex art. 2 comma secondo, del D.M. n. 55/2014, CPA e IVA di legge.
Biella, 24.3.2025
Il Giudice
Emanuele Migliore
Pagina 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. ad es. Trib. Treviso, 21.7.2017, rep. su De Iure, banca dati on line. 2 Cfr. Trib. Brescia, 21.5.2015, re. su De Iure, banca dati on line.
TRIBUNALE di BIELLA
Nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. pendente tra
sito in Biella, alla via Rosmini n. 13/15, in persona Parte_1 dell'amministratore legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Calogero Palmeri
Parte ricorrente e
, c.f. , res. in Biella via Rosmini n. 13 Controparte_1 C.F._1
Parte resistente contumace
***
Il Giudice designato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.3.2025,
premesso che
- parte ricorrente ha esposto che:
• il sig. è “proprietario di un'unità immobiliare facente parte del Controparte_1
” sito nel comune di Biella, via Rosmini n. 13/15, e si è reso moroso Parte_1
nel pagamento degli oneri condominiali, in particolare per spese del servizio di riscaldamento afferenti alla predetta unità abitativa e per quelle meglio descritte nel rendiconto consuntivo 2023/2024 e nel preventivo di spesa 2024/2025;
• tale situazione sta arrecando un pregiudizio all'ordinaria gestione del condominio, anche in ragione dell'avvenuta corresponsione alla società fornitrice della quota relativa alle spese per il riscaldamento dell'unità abitativa di parte resistente;
• per tali ragioni è necessario ottenere un provvedimento giudiziale al fine di procedere alla sospensione del servizio di riscaldamento e degli ulteriori servizi suscettibili di separato godimento “quali ascensore e impianto TV”;
- parte resistente, cui il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione d'udienza sono stati ritualmente notificati entro il termine assegnato, non si è costituita ed è stata pertanto dichiarata contumace;
considerato che
Pagina 1 - come noto, l'art. 63 disp. att. c.p.c. consente all'amministrazione condominiale “in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre” di sospendere il condomino moroso dalla “fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato”;
- secondo quanto poi riconosciuto dalla giurisprudenza di merito, al fine dell'applicazione della citata disposizione “unico requisito richiesto per la legittima sospensione della fruizione dei servizi
è il protrarsi della morosità nel pagamento dei contributi condominiali per almeno un semestre”1;
- ciò posto, la domanda della parte ricorrente può essere accolta per le seguenti ragioni;
A) quanto al requisito del fumus boni iuris, parte ricorrente ha fornito plurimi elementi documentali attestanti la morosità della parte resistente nel pagamento degli oneri condominiali per un periodo superiore al semestre, come infatti evincibile da:
a.1. provvedimento monitorio e atti di precetto (cfr. doc. n. 1, 2 e 3);
a.2. intimazione stragiudiziale della società fornitrice del riscaldamento condominiale e contabile del pagamento, effettuato dal ricorrente, della quota di Parte_1
riscaldamento afferente all'unità immobiliare della parte resistente (cfr. doc. n. 4 e 5);
a.3. bilancio consuntivo gestione condominiale 2023 e 2024 e bilancio di previsione gestione condominiale 2024 e 2025 (cfr. doc. n. 7 a 8);
B) quanto al periculum in mora, parte ricorrente ha dato atto che la morosità persiste e che il debito
è ormai di entità rilevante da non permettere la regolare fruizione dei servizi condominiali;
- tali elementi, unitamente al fondato rischio di iniziative giudiziarie nei confronti dello stesso e a danno anche dei condomini non morosi, consentono di ravvisare l'imminenza e Parte_1 irreparabilità del pregiudizio richiesto dall'art. 700 c.p.c.;
- non risultano poi rimedi cautelari tipici per porre rimedio alla situazione evidenziata dal ricorrente;
- per quanto concerne infine l'ambito della richiesta sospensione, in via cautelare, dei servizi condominiali, può darsi in questa sede continuità al principio, affermato dalla giurisprudenza di merito, secondo cui la disposizione di cui al citato art. 63 disp. att. c.p.c. “non consente di ravvisare alcun nesso di corrispettività fra il servizio di cui si chiede l'autorizzazione alla sospensione e la natura dei servizi per il quale il condominio risulti moroso. La regola, infatti, istituisce una forma di autotutela del , funzionale al recupero degli oneri nel suo complesso, senza invocare Parte_1 un rapporto sinallagmatico tra prestazione inadempiuta e prestazione sospesa”2;
- ritiene questo Tribunale che siano quindi suscettibili di sospensione ex art. 63 disp. att. c.c. dalla fruizione da parte del condomino moroso anche i servizi relativi agli impianti di ascensore e dell'antenna TV centralizzata, le spese di gestione e manutenzione dei quali gravano del resto sui
Pagina 2 singoli condomini in ragione del valore delle singole unità immobiliari e delle ulteriori specifiche disposizioni previste dalla disciplina civilistica, quali ad es. quelle previste dagli artt. 1122 bis, 1123
e 1124 c.c.;
- per tutte le ragioni svolte, in accoglimento della domanda cautelare, può concedersi l'autorizzazione all'amministratore del condominio ricorrente a sospendere, con ogni mezzo idoneo del caso e anche con l'ausilio della forza pubblica se necessario, il servizio di riscaldamento afferente all'unità immobiliare di proprietà del sig. , meglio individuata nel Controparte_1
ricorso introduttivo, e ad accedere alla predetta abitazione unitamente al personale tecnico incaricato, nonché gli ulteriori servizi suscettibili di godimento separato tra i condomini e relativi agli impianti dell'ascensore e dell'antenna TV centralizzata;
- parte resistente deve infine essere condannata al pagamento delle spese di lite della presente fase che si liquidano, in considerazione della non eccessiva difficoltà delle questioni trattate e tenuto conto del valore del procedimento indicato da parte ricorrente (€ 1.100,00), in € 210,00 per la fase di studio, € 142,00 per la fase introduttiva ed € 105,00 per la fase decisionale e quindi per complessivi € 457,00 per compensi, oltre 48,50 € per spese non imponibili, 15 % ex art. 2 comma secondo, del D.M. n. 55/2014, come modif. dal DM n. 147/2022, CPA e IVA di legge.
P.Q.M.
- visto l'art. 700 c.p.c., autorizza l'Amministratore del condominio sito in Biella, via Parte_1
Rosmini n. 13/15, a sospendere, con ogni mezzo idoneo del caso e anche con l'ausilio della forza pubblica se necessario, il servizio di riscaldamento afferente all'unità immobiliare di proprietà del sig. , meglio individuata nel ricorso introduttivo, e ad accedere alla predetta Controparte_1
abitazione unitamente al personale tecnico incaricato, nonché gli ulteriori servizi suscettibili di godimento separato tra i condomini e relativi agli impianti dell'ascensore e dell'antenna TV centralizzata;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in € 457,00 per compensi, oltre 48,50 € per spese non imponibili, 15 % ex art. 2 comma secondo, del D.M. n. 55/2014, CPA e IVA di legge.
Biella, 24.3.2025
Il Giudice
Emanuele Migliore
Pagina 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. ad es. Trib. Treviso, 21.7.2017, rep. su De Iure, banca dati on line. 2 Cfr. Trib. Brescia, 21.5.2015, re. su De Iure, banca dati on line.