Ordinanza cautelare 24 marzo 2017
Sentenza 4 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 04/05/2021, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/05/2021
N. 00580/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00258/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 258 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Pampaloni, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Leoncavallo 8;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento amministrativo -OMISSIS-Area IV emesso dal Prefetto di-OMISSIS-in data 23.1.2017, notificato a mani dell'interessato in data 23.1.2017, di revoca della misura di accoglienza sulla base di segnalazione da parte del responsabile dell'Ente gestore della struttura di -OMISSIS-. e di intimazione di allontanamento dalla struttura di accoglienza medesima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con provvedimento prot. 236/2017, Area IV del 23.1.2017 il Prefetto di-OMISSIS-ha revocato al ricorrente la misura di accoglienza intimandogli di allontanarsi dalla struttura.
Ciò sulla scorta della segnalazione fatta pervenire in data 4.1.2017 dal responsabile della struttura e sulla scorta della motivazione secondo la quale il richiedente asilo:
- << ha preso parte, con atteggiamenti -OMISSIS-, ad una animata manifestazione di protesta che solo l'intervento dei Carabinieri ha impedito di degenerare>>;
- ha preso parte, in precedenza, ad altri episodi di -OMISSIS-, con richiamo a due diffide per comportamenti in contrasto con le regole di convivenza delle strutture nelle quali era ospitato.
Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 7 marzo 2017 sulla scorta dei seguenti motivi:
1. il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, l. n. 241 del 1990, in mancanza di ragioni di urgenza qualificata e non trattandosi di provvedimento a contenuto vincolato;
2. il provvedimento sarebbe carente sotto il profilo motivazionale, in quanto fondato solo sulla segnalazione del responsabile dell'Ente gestore della struttura di accoglienza, nonché, in modo asseritamente generico e indeterminato, ad altri episodi di -OMISSIS- e a due diffide per comportamenti in contrasto con le regole di convivenza delle strutture; inoltre, nel provvedimento impugnato non si farebbe cenno ad alcun parametro legale della decisione, se non ad una norma abrogata – l’art. 12, comma 1, lett. e), d.lgs. 30.5.2005, n. 140;
3. non si sarebbe verificato alcun episodio di -OMISSIS-, ma il ricorrente avrebbe manifestato solo una certa animosità, in occasione della protesta determinata dalle gravi condizioni in cui i migranti erano costretti a vivere nella struttura di accoglienza; quindi, non si sarebbero realizzati i presupposti previsti ex lege , in particolare quei "comportamenti gravemente -OMISSIS-" indicati dall'art. 23, lett. e), d.lgs. n. 142/2015, per la revoca della misura di accoglienza e l’intimazione di allontanarsi dalla relativa struttura; quanto alle due precedenti diffide richiamate nel provvedimento di revoca, secondo il ricorrente con esse probabilmente ci si riferisce a due episodi: un primo per aver partecipato all'apertura dei -OMISSIS- ove era ospitato uscendo di notte (diffida Prefetti 17.6.2016) e un’altra per avere avuto una colluttazione con un suo compagno (diffida 30.6.2016); secondo parte ricorrente, egli non avrebbe partecipato al primo episodio, mentre per quanto riguarda il secondo episodio, avrebbe ricevuto un -OMISSIS- da un compagno senza porre in atto comportamenti -OMISSIS-.
Si è costituito in giudizio il Ministero contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza del 28 aprile 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Sul primo motivo di ricorso.
Al riguardo, è sufficiente sottolineare come dagli atti (doc. 6 parte resistente) risulti in realtà regolarmente avvenuta la comunicazione di avvio del procedimento, la cui notifica è stata rifiutata dall’odierno ricorrente in analogia, quindi, a quanto previsto in materia di notifica dall’art. 139 c.p.c., il rifiuto del destinatario deve essere equiparato alla consegna personale ex art. 8, l. n. 241 del 1990.
Pertanto, il motivo deve essere respinto.
2. Sul secondo e terzo motivo di impugnazione.
Ancorché il provvedimento impugnato rechi il riferimento all’art. 12, d.lgs. n. 140 del 2005, detta disposizione è stata abrogata dall’art. 24, l. n. 142 del 2015, che alla predetta norma ha di fatto sostituito, in punto revoca delle condizioni di accoglienza l’art. 23, applicabile ratione temporis alla fattispecie in oggetto, ai sensi del quale il Prefetto, con proprio motivato decreto, dispone la revoca delle misure d'accoglienza, per quanto in questa sede di interesse, in caso di <<e) violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il -OMISSIS- di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente -OMISSIS->>.
Tale disposizione, comunque, sostanzialmente riproduce il precedente art. 12, lett. e), citato nel provvedimento impugnato.
Parte ricorrente, come accennato, denuncia una carenza di motivazione e istruttoria e ha dedotto elementi asseritamente idonei a giustificare una differente ricostruzione dei fatti.
Il provvedimento impugnato, d’altronde, è puntualmente e sufficientemente motivato e istruito, in quanto l’episodio che, da ultimo, ha visto coinvolto il ricorrente non è stato considerato nella sua isolata verificazione, ma in quanto ulteriore episodio, denotante aggressività e non rispetto delle regole da parte del ricorrente, successivo a fatti precedenti, anche più gravi, che avevano condotto all’emissione di ben due diffide, puntualmente citate dal provvedimento impugnato.
Posto che rispetto alle circostanze relative a tali due diffide le contestazioni sollevate da parte ricorrente sono sostanzialmente generiche e prive di elementi di prova sufficienti a supporto, l’ulteriore manifestazione di aggressività posta in essere dal ricorrente – occorsa, peraltro, nell’ambito di una manifestazione di protesta che <<solo l’intervento dei Carabinieri ha impedito di degenerare>> - nonostante i tentativi di parte ricorrente di “minimizzarne” la portata, deve ritenersi, idonea, unitamente ai precedenti fatti compiuti, a giustificare la sanzione comminata e, quindi, il provvedimento impugnato.
Va sottolineato, infine, che non è fondata nemmeno la doglianza di parte ricorrente volta a censurare la mancata “messa a disposizione” dei suddetti atti cui il provvedimento impugnato fa riferimento per relationem .
Infatti, si rammenta l’insegnamento secondo il quale <<l'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 sancisce la legittimità del richiamo ad altro provvedimento a fini motivazionali, purché ne siano indicati gli estremi e sia garantita all'interessato la possibilità di prenderne visione, di richiederne e ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 12 agosto 2019, n. 5672, e Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 6 marzo 2019, n. 1544)>> (C. Stato, sez. II, 31 gennaio 2020, n. 817).
Nel caso di specie parte ricorrente non ha specificamente dedotto e lamentato l’omessa ingiustificata ostensione dei documenti da parte della P.a. rispetto ad una sua richiesta di accesso agli atti, né comunque di aver subito qualche specifico impedimento per ottenere la documentazione medesima.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, anche tali motivi devono essere respinti.
3. Conclusioni e spese.
Conseguentemente, il ricorso deve essere respinto.
Spese di lite integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.