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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6571/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05.06.2024 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], Milano
E
2) Parte_2
nato a [...], l'[...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...].
pagina 1 di 4 Entrambi con l'Avv. Laura Latini, presso la quale hanno eletto domicilio telematico in Milano Corso
XXII Marzo n. 4.
I quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 03.09.2005 con atto n. 1401 Parte 1 anno
2005.
In separazione dei beni.
Separati con sentenza n. 1313/2024 pubbl. il 24/09/2024, dal Tribunale di Milano, Sez. IX Civile,
Presidente Dott. Anna Cattaneo, nella causa avente N.R.G. 6571/2024.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.06.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e divorzio alle seguenti condizioni:
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) La casa coniugale sita in Milano, Via Baldo degli Ubaldi n. 6, di proprietà della sig.ra rimarrà nella disponibilità della stessa con tutti Parte_1
gli arredi e corredi che la compongono, le spese condominiali ordinarie e straordinarie e le utenze relative alla casa familiare saranno integralmente a carico della moglie.
c) Il sig. ha già lasciato l'abitazione a far Pt_2
data dal 28.06.2022 e asportato i propri effetti personali ed i beni di sua esclusiva proprietà presenti presso l'abitazione;
d) La cagnolina BE intestata al sig. Pt_2
sarà affidata ad entrambi i coniugi i quali si impegnano, di comune accordo, a tenerla a settimane alterne, secondo una programmazione definita mese per mese, salvo necessità ed impegni lavorativi delle parti. Ciascuno dei due coniugi si farà carico dei costi di mantenimento della cagnolina (spese mediche, cibo, toelettatura ecc.) per il tempo in cui la terrà con sé;
e) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano, pertanto, a qualsivoglia tipo di mantenimento reciproco;
pagina 2 di 4 f) I coniugi dichiarano che hanno provveduto
a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c. hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. zsxRilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano, il 03.09.2005 trascritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Milano con atto n. 1401 Parte 1 anno 2005, tra la
Sig.ra ed il Sig. Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni pagina 3 di 4 e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05.06.2024 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], Milano
E
2) Parte_2
nato a [...], l'[...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...].
pagina 1 di 4 Entrambi con l'Avv. Laura Latini, presso la quale hanno eletto domicilio telematico in Milano Corso
XXII Marzo n. 4.
I quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 03.09.2005 con atto n. 1401 Parte 1 anno
2005.
In separazione dei beni.
Separati con sentenza n. 1313/2024 pubbl. il 24/09/2024, dal Tribunale di Milano, Sez. IX Civile,
Presidente Dott. Anna Cattaneo, nella causa avente N.R.G. 6571/2024.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.06.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e divorzio alle seguenti condizioni:
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) La casa coniugale sita in Milano, Via Baldo degli Ubaldi n. 6, di proprietà della sig.ra rimarrà nella disponibilità della stessa con tutti Parte_1
gli arredi e corredi che la compongono, le spese condominiali ordinarie e straordinarie e le utenze relative alla casa familiare saranno integralmente a carico della moglie.
c) Il sig. ha già lasciato l'abitazione a far Pt_2
data dal 28.06.2022 e asportato i propri effetti personali ed i beni di sua esclusiva proprietà presenti presso l'abitazione;
d) La cagnolina BE intestata al sig. Pt_2
sarà affidata ad entrambi i coniugi i quali si impegnano, di comune accordo, a tenerla a settimane alterne, secondo una programmazione definita mese per mese, salvo necessità ed impegni lavorativi delle parti. Ciascuno dei due coniugi si farà carico dei costi di mantenimento della cagnolina (spese mediche, cibo, toelettatura ecc.) per il tempo in cui la terrà con sé;
e) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano, pertanto, a qualsivoglia tipo di mantenimento reciproco;
pagina 2 di 4 f) I coniugi dichiarano che hanno provveduto
a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c. hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. zsxRilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano, il 03.09.2005 trascritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Milano con atto n. 1401 Parte 1 anno 2005, tra la
Sig.ra ed il Sig. Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni pagina 3 di 4 e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 4