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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 19/11/2024, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
N. 790/2023 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Paola Elefante pronuncia la seguente
SENTENZA
dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al N. 790/2023 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
STEFANO CAVALLITO e dell'avv. ALESSANDRO LAMACCHIA, per procura speciale alle liti in atti, elettivamente domiciliato in Torino, via
Avogadro, 24, presso i difensori
RICORRENTE contro
P.I. Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
oggetto: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduceva di avere lavorato alle dipendenze della Parte_1 convenuta con sede in Priero, dal 1/6/2023 al Controparte_1
31/8/2023, data in cui il rapporto di lavoro si è interrotto per recesso unilaterale della società, inquadrato nel I livello del Contratto Artigiani Edili con qualifica di Operaio Manovale Edile, in forza di contratto a tempo pieno e determinato con scadenza al 31/05/2024; di aver subito, in data 27/7/2023, un infortunio sul lavoro, per cui era rimasto in malattia fino al 19/8/2023; che al termine della malattia, il datore di lavoro gli riferiva di rimanere a casa per un preteso calo di lavoro;
di aver ricevuto lettera del 24/8/23, ricevuta il 10/9/23, con cui gli
1 veniva contestata la assenza ingiustificata nei giorni dal 21 al 24 agosto;
che tale contestazione non era seguita da altra comunicazione;
che dalla busta baga di agosto 2023 apprendeva che il rapporto di lavoro risultava cessato, evidentemente per licenziamento, alla data del 31/8/2023; che ritenendolo illegittimo, impugnava il licenziamento, mai comunicato, con lettera pec del
4/10/2023, offrendo la prestazione lavorativa.
Il ricorrente contestava la validità del licenziamento, in quanto privo della forma scritta, e chiedeva la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, commisurato a tutte le mensilità che sarebbero maturate dal giorno della cessazione (31/8/2023) a quello del termine del rapporto, individuato nel contratto al 31/5/2024, oltre agli istituti contrattuali e di legge, e pertanto da liquidarsi nell'importo di euro 20.685,83.
Chiedeva inoltre il pagamento del preavviso indebitamente trattenuto, pari a euro 661,59, nonché dell'importo dovuto a titolo di integrazione TFR, pari a euro 1.581,29.
La società convenuta, nonostante la validità e la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza rimaneva contumace.
All'odierna udienza, sulle conclusioni di parte ricorrente, la causa era decisa.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il rapporto, la sua natura, la durata, l'inquadramento risultano dalla documentazione in atti, e in particolare dal contratto di lavoro e dalle buste paga relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 2023, quest'ultima attestante la data di cessazione del rapporto al 31/8/2023.
Risulta altresì documentato che il ricorrente ha ricevuto una contestazione disciplinare per l'asserita assenza ingiustificata prolungata per più giorni.
Tuttavia, a fronte di tale evidenza documentale, non risulta provato che il datore di lavoro abbia dato seguito alla contestazione disciplinare mediante l'irrogazione di una sanzione. Né tantomeno vi è prova documentale del fatto che al sia stato comminata la sanzione del licenziamento per giusta Pt_1 causa.
Posto che il licenziamento è un atto unilaterale per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, incombeva sul datore di lavoro dimostrare di avere provveduto a licenziare il lavoratore ed a comunicare per iscritto al medesimo l'atto espulsivo.
Il convenuto è rimasto invece contumace, di talché non vi è prova del recesso datoriale nè della modalità della sua comunicazione.
Sulla base delle evidenziate risultanze istruttorie, deve senz'altro affermarsi che
2 il licenziamento risulta nullo per difetto della forma prevista ex lege.
Ne consegue il diritto del ricorrente a percepire la somme oggetto di domanda, pari a tutte le mensilità che sarebbero maturate dal giorno della cessazione
(31/8/2023) a quello del termine del rapporto, individuato nel contratto al
31/5/2024, oltre agli istituti contrattuali e di legge.
Si tratta dunque di nove mensilità, oltre 9/12 di 13a e 14a mensilità, 66 ore di permessi, r.o.l. ed ex festività (sono 88 annuali per il CCNL) e 3 settimane di calendario di ferie (sono 4 annuali per il CCNL), per un ammontare complessivo, sulla base del conteggio offerto dal ricorrente che, nella contumacia di parte convenuta, può essere preso a riferimento, di euro
20.685,83 cui dovrà essere sommato il preavviso indebitamente trattenuto, pari a euro 661,59.
Sull'importo complessivo andrà poi sommato l'importo dovuto a titolo di integrazione TFR, pari a euro 1.581,29 (euro 21.347,42 /13,5).
Il convenuto, pertanto, va condannato a pagare al ricorrente la somma complessiva di € 22.928,62, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Le spese, infine, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità ai parametri previsti dal D.M. 147/22, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi in ragione della non particolare complessità della questione controversa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia di parte convenuta, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara tenuta e condanna la parte convenuta a pagare al ricorrente la somma di € 22.928,71 (di cui euro 1.581,29 a titolo di TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte convenuta a pagare al ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi € 2109,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfetario ed accessori dovuti per legge
Cuneo, 19 novembre 2024
Il Giudice
dott.ssa Paola Elefante
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Paola Elefante pronuncia la seguente
SENTENZA
dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al N. 790/2023 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
STEFANO CAVALLITO e dell'avv. ALESSANDRO LAMACCHIA, per procura speciale alle liti in atti, elettivamente domiciliato in Torino, via
Avogadro, 24, presso i difensori
RICORRENTE contro
P.I. Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
oggetto: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduceva di avere lavorato alle dipendenze della Parte_1 convenuta con sede in Priero, dal 1/6/2023 al Controparte_1
31/8/2023, data in cui il rapporto di lavoro si è interrotto per recesso unilaterale della società, inquadrato nel I livello del Contratto Artigiani Edili con qualifica di Operaio Manovale Edile, in forza di contratto a tempo pieno e determinato con scadenza al 31/05/2024; di aver subito, in data 27/7/2023, un infortunio sul lavoro, per cui era rimasto in malattia fino al 19/8/2023; che al termine della malattia, il datore di lavoro gli riferiva di rimanere a casa per un preteso calo di lavoro;
di aver ricevuto lettera del 24/8/23, ricevuta il 10/9/23, con cui gli
1 veniva contestata la assenza ingiustificata nei giorni dal 21 al 24 agosto;
che tale contestazione non era seguita da altra comunicazione;
che dalla busta baga di agosto 2023 apprendeva che il rapporto di lavoro risultava cessato, evidentemente per licenziamento, alla data del 31/8/2023; che ritenendolo illegittimo, impugnava il licenziamento, mai comunicato, con lettera pec del
4/10/2023, offrendo la prestazione lavorativa.
Il ricorrente contestava la validità del licenziamento, in quanto privo della forma scritta, e chiedeva la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, commisurato a tutte le mensilità che sarebbero maturate dal giorno della cessazione (31/8/2023) a quello del termine del rapporto, individuato nel contratto al 31/5/2024, oltre agli istituti contrattuali e di legge, e pertanto da liquidarsi nell'importo di euro 20.685,83.
Chiedeva inoltre il pagamento del preavviso indebitamente trattenuto, pari a euro 661,59, nonché dell'importo dovuto a titolo di integrazione TFR, pari a euro 1.581,29.
La società convenuta, nonostante la validità e la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza rimaneva contumace.
All'odierna udienza, sulle conclusioni di parte ricorrente, la causa era decisa.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il rapporto, la sua natura, la durata, l'inquadramento risultano dalla documentazione in atti, e in particolare dal contratto di lavoro e dalle buste paga relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 2023, quest'ultima attestante la data di cessazione del rapporto al 31/8/2023.
Risulta altresì documentato che il ricorrente ha ricevuto una contestazione disciplinare per l'asserita assenza ingiustificata prolungata per più giorni.
Tuttavia, a fronte di tale evidenza documentale, non risulta provato che il datore di lavoro abbia dato seguito alla contestazione disciplinare mediante l'irrogazione di una sanzione. Né tantomeno vi è prova documentale del fatto che al sia stato comminata la sanzione del licenziamento per giusta Pt_1 causa.
Posto che il licenziamento è un atto unilaterale per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, incombeva sul datore di lavoro dimostrare di avere provveduto a licenziare il lavoratore ed a comunicare per iscritto al medesimo l'atto espulsivo.
Il convenuto è rimasto invece contumace, di talché non vi è prova del recesso datoriale nè della modalità della sua comunicazione.
Sulla base delle evidenziate risultanze istruttorie, deve senz'altro affermarsi che
2 il licenziamento risulta nullo per difetto della forma prevista ex lege.
Ne consegue il diritto del ricorrente a percepire la somme oggetto di domanda, pari a tutte le mensilità che sarebbero maturate dal giorno della cessazione
(31/8/2023) a quello del termine del rapporto, individuato nel contratto al
31/5/2024, oltre agli istituti contrattuali e di legge.
Si tratta dunque di nove mensilità, oltre 9/12 di 13a e 14a mensilità, 66 ore di permessi, r.o.l. ed ex festività (sono 88 annuali per il CCNL) e 3 settimane di calendario di ferie (sono 4 annuali per il CCNL), per un ammontare complessivo, sulla base del conteggio offerto dal ricorrente che, nella contumacia di parte convenuta, può essere preso a riferimento, di euro
20.685,83 cui dovrà essere sommato il preavviso indebitamente trattenuto, pari a euro 661,59.
Sull'importo complessivo andrà poi sommato l'importo dovuto a titolo di integrazione TFR, pari a euro 1.581,29 (euro 21.347,42 /13,5).
Il convenuto, pertanto, va condannato a pagare al ricorrente la somma complessiva di € 22.928,62, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Le spese, infine, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità ai parametri previsti dal D.M. 147/22, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi in ragione della non particolare complessità della questione controversa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia di parte convenuta, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara tenuta e condanna la parte convenuta a pagare al ricorrente la somma di € 22.928,71 (di cui euro 1.581,29 a titolo di TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte convenuta a pagare al ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi € 2109,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfetario ed accessori dovuti per legge
Cuneo, 19 novembre 2024
Il Giudice
dott.ssa Paola Elefante
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