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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 30/05/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 106/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 106 del ruolo generale per l'anno 2021 promossa da:
nata a [...] il [...], ivi residente, rappresentata e difesa Parte_1
dall'avvocato Mario Silvestro Pittalis, presso il cui studio in Nuoro è elettivamente domiciliata in virtù di procura speciale depositata in atti;
APPELLANTE
CONTRO
con sede Controparte_1
legale in SA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale dell'Ente in Selargius, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Diana in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLATA
All'esito della udienza collegiale del 5 marzo 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
1 Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata n. 231/2020 resa
dal Tribunale di Oristano - Sezione Lavoro nell'ambito della causa civile n. 421/20218 R.G.,
pubblicata il 16.12.2020, non notificata:
1)- accertare e dichiarare che il computo delle assenze per malattia della dottoressa Pt_1
deve essere eseguito sulla base del numero dei giorni di assenza da lavoro e non su
[...]
base oraria e che il periodo di comporto dei trenta mesi stabilito dall'articolo 32 dell' CP_2
deve essere calcolato a ritroso partendo dall'ultimo giorno di malattia usufruito dalla
Dottoressa e precisamente dal 28 agosto 2017; Pt_1
2)- per l'effetto, ordinando alla , quale incorporante della , Controparte_3 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, la restituzione di quanto indebitamente fino
ad ora trattenuto dalla busta paga della dottoressa a far data dal mese di Novembre Pt_1
2017, e di tutto quanto verrà ancora trattenuto a titolo di indennità di malattia fino all'importo di €. 6.237,21;
3)- con pari condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patendi dalla ricorrente, da liquidarsi in misura non inferiore ad €.
6.237,21, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4)- con vittoria di spese e competenze.
Nell'interesse dell'appellata:
Respingere le avverse pretese e per l'effetto rigettare la domanda dell'appellante Parte_1
confermando integralmente la Sentenza n. 231/2020 resa dal Tribunale di Oristano,
[...]
Sez. Lavoro in data 16.12.2020.
Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Oristano il 28 giugno 2018 Parte_1
premesso di essere un medico specialista ambulatoriale nella disciplina endocrinologia, titolare di un rapporto professionale in regime di convenzione con la fin dal 2010, ha Controparte_3
esposto che al rapporto professionale in parola si applica l' per la disciplina degli CP_2
specialisti ambulatoriali interni e segnatamente, per quanto di interesse in causa, l'art. 32 relativamente agli emolumenti dovuti al sanitario assente per malattia.
2 Tale disposizione, in particolare, prevede che Allo specialista ambulatoriale, al veterinario e
al professionista, incaricato a tempo indeterminato, che si assenta per comprovata malattia
o infortunio - anche non continuativamente nell'arco di 30 mesi - l' corrisponde Pt_2
l'intero trattamento economico goduto in attività' di servizio per i primi 6 mesi, al 50% per i
successivi 3 mesi e conserva l'incarico per ulteriori 15 mesi senza retribuzione.
Ha proseguito deducendo che pur essendo vero che la citata disposizione utilizza come parametro temporale i mesi è altrettanto vero che la indennità di malattia ha un carattere giornaliero e non mensile posto che il relativo diritto matura di giorno in giorno.
Difatti l'indennità dovuta per ciascun giorno di malattia corrisponde alla retribuzione media giornaliera che il lavoratore ha percepito nel mese precedente rispetto a quello ove si colloca il giorno di lavoro perso.
Conseguentemente il computo delle assenze per malattia va condotto sulla base dei giorni di assenza dal lavoro e non su base oraria, con calcolo del periodo di comporto di 30 mesi a ritroso a partire dall'ultimo giorno di malattia fruito dal sanitario interessato con il riconoscimento del
100 % del trattamento economico in godimento se non vengono superati i 180 giorni di assenza per malattia.
Tanto premesso sul piano della disciplina applicabile alla vicenda per cui è causa ha sostenuto di essersi assentata per malattia dal 2010 all'attualità per complessivi 129 giorni, anche non consecutivi, e di aver fruito dell'ultimo giorno di assenza per malattia il 28 agosto 2017
(computandosi le assenze per l'anno ancora in corso ossia il 2018).
Ha quindi dettagliato i giorni nei quali è stata assente dal lavoro per malattia calcolati a ritroso nel periodo agosto 2017 – marzo 2015 (61 giorni), febbraio 2015 -settembre 2012 ( 58 giorni)
ed ancora agosto 2012 - marzo 2010 (10 giorni) dai quali non emerge il superamento del periodo di comporto di 180 giorni talchè ella ha correttamente percepito l'intera retribuzione.
A fronte di tale quadro ricostruttivo, nonostante ella, come detto, non abbia mai oltrepassato il limite dei 180 giorni di assenza per malattia nell'arco di ciascun periodo rilevante, la
[...]
di con nota del 24 ottobre 2017 le ha trasmesso un conteggio Controparte_5 CP_4
riepilogativo del periodo di comporto.
3 Tale nota chiarisce che le risultanze del calcolo sono state ottenute ponendo in relazione le ore di incarico assegnate per ogni mese con le rispettive ore di assenza per malattia in applicazione di un criterio di proporzionalità tra le giornate di assenza e le ore di incarico.
Nella stessa missiva si precisa che le assenze per malattia sono state retribuite per intero fino al 24 agosto 2014 ed anche dall'ottobre 2016 le assenze per tale causale in quanto ricomprese nella soglia dei 6 mesi di cui al richiamato art. 32 dell' 2015 non hanno determinato CP_2
alcuna riduzione del trattamento economico.
In forza di detto computo la ha lamentato la ricorrente, sta operando un indebito CP_3
recupero delle somme asseritamente dovutele per il periodo agosto 2014 – ottobre 2016
mediante trattenute mensili di 590,00 euro destinato a protrarsi fino alla percezione del complessivo importo rivendicato a credito pari a 6.237,21 euro.
Ha quindi sostenuto l'erroneità del calcolo della malattia siccome operato da in base CP_3
alle ore lavorative e non ai giorni di assenza dal lavoro, dunque in contrasto con la disciplina contrattuale dianzi richiamata che prevede che il conteggio della malattia si effettuato a giorni
e non ad ore di incarico, criterio peraltro indicato anche dall' nell'ambito degli CP_6
orientamenti applicativi dalla stessa elaborati.
Nello specifico il criterio suggerito dall' revede la somma dei giorni di assenza per CP_6
malattia nell'ultimo triennio (esclusi quelli che non rientrano nel periodo di comporto) oltre a quelli dell'ultimo episodio morboso in atto così da disporre sia del numero complessivo di giorni di assenza di malattia sia di calcolare le percentuali del trattamento economico spettante rispetto a quanto prevede l' opra citato. CP_2
Al contrario l' erroneamente calcola il periodo di comporto sommando le ore di CP_3
servizio svolte nell'arco di 30 mesi per poi dividere tale valore per un non meglio chiarito coefficiente che rappresenterebbe il limite di ore di assenza retribuite al 100 % nell'arco del periodo di riferimento.
Ha poi aggiunto che risulta non corretto anche il conteggio dei giorni di assenza per malattia operato dalla stessa .. CP_3
4 Infatti vi sono giorni di assenza che non corrispondono ai giorni di effettiva malattia secondo l'elencazione dettagliata inserita in atti (in particolare risultano erroneamente computati a tal fine complessivi 17 giorni, meglio individuati in ricorso).
Sotto altro profilo appare erroneo anche il criterio di calcolo adoperato per individuare il periodo di 30 mesi per il computo dei giorni di malattia atteso che occorre partire nella specie dall'agosto 2017, ossia dall'ultimo episodio morboso mentre la non precisa quale sia la CP_3
data di inizio del periodo di comporto.
Da ultimo lamenta la violazione dei principi di correttezza e buona fede posto che il criterio del computo basato sulle ore di assenza e non sulle giornate lavorative risulta arbitrario e del resto nemmeno risulta esser stato utilizzato per casi analoghi.
Risulta quindi addebitabile all' un inadempimento contrattuale dal quale scaturisce un CP_3
danno risarcibile in suo favore, quantomeno in misura corrispondente alle somme indebitamente trattenute.
Ha quindi concluso perché, previo accertamento che il calcolo delle assenze per malattia deve essere eseguito in relazione ai giorni di assenza e non su base oraria, venga ordinata ad CP_3
la restituzione di quanto indebitamente trattenuto dalla busta paga fino alla concorrenza dell'importo di euro 6.237,21, con condanna di controparte al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da liquidarsi nella stessa misura anzidetta, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L' si è ritualmente costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza dell'avversa CP_3
domanda deducendo la correttezza del proprio operato posto che gli specialisti ambulatoriali si accordano con le di riferimento per lo svolgimento di un certo monte orario di lavoro, CP_5
escluso dunque che tali prestazioni siano quantificate in relazione alle giornate lavorative, parametro temporale peraltro nemmeno utilizzato dall' che invece adopera le ore di CP_2
lavoro quale termine di riferimento.
Nel caso di specie la dottoressa ha ottenuto di prestare la sua attività piuttosto che Pt_1
per 4 ore ogni giovedì per 8 ore a mercoledì alternati, ossia due al mese sicchè per ciascuna assenza che cadeva di mercoledì il monte ore di lavoro non svolte veniva caricato sui due mercoledì ove ella non ha prestato servizio.
5 Tale modalità di computo delle giornate di assenza per malattia era stato debitamente comunicato alla stessa la quale, d'altra parte, non aveva svolto alcuna osservazione Pt_1
al riguardo.
L'azienda ha poi sostenuto che è in errore la ricorrente laddove pretende che il conteggio delle assenze non vada fatto per ore ma con riguardo ai giorni di mancato svolgimento del lavoro.
Ha soggiunto che la condotta dell'azienda è stata comunque ispirata, nella vicenda in questione, a correttezza e buona fede nell'interpretazione ed applicazione delle disposizioni normative e contrattuali talchè, anche sotto il profilo della esistenza di un danno risarcibile, il ricorso è privo di fondamento.
Ha quindi concluso per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata decisa con sentenza n. 231/2020
del 16 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro,
ha rigettato la domanda proposta dalla dottoressa in quanto infondata, salva la Pt_1
riduzione dell'importo del debito complessivo maturato in confronto di in ragione di CP_3
739,27 euro, importo che la stessa azienda, all'esito di un ricalcolo delle voci dare/avere, aveva già riconosciuto come non dovuto dalla ricorrente.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il Parte_1
3 maggio 2021 rassegnando le sovrascritte conclusioni.
La Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di subentrata nelle more ad Controparte_3
in forza dell'art. 34 comma 1 lett. b) della legge regionale sarda n. 17/2021, Controparte_3
si è costituita in giudizio ed ha resistito concludendo nei termini sopra esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le varie doglianze avanzate dalla difesa appellante si concentrano sulla interpretazione che il giudice di prime cure ha dato dell'art. 32 dell' el 30 luglio 2015 laddove ha recepito CP_2
l'orientamento seguito dall che, come visto, ha effettuato un riproporzionamento delle CP_3
assenze per malattia utilizzando come parametro temporale di riferimento l'ora di lavoro piuttosto che la giornata lavorativa.
Più in particolare l'appellante ha evidenziato che il predetto art. 32 nel determinare il numero massimo di assenze delle quali può beneficiare il medico specialista ambulatoriale non prevede
6 il frazionamento orario di tali assenze nè impone la base oraria utilizzando, al contrario, il numero di giorni di assenza quale criterio per la determinazione della percentuale via via decrescente della misura del trattamento economico spettante durante il periodo di malattia.
Difatti la norma in questione prevede che al sanitario interessato nell'arco temporale di riferimento di 30 mesi spetta l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio per i
primi 6 mesi, al 50% per i successivi 3 mesi e conserva l'incarico per ulteriori 15 mesi senza
retribuzione.
Ha quindi censurato la sentenza di prime cure posto che la ricostruzione ivi offerta dal giudice,
peraltro in contrasto con altro precedente reso dallo stesso giudicante e relativo ad una fattispecie analoga, non trova alcun riscontro nel dato normativo.
Né, ha soggiunto, la soluzione prospettata nella sentenza impugnata può altrimenti trovare sostegno attraverso il ricorso al procedimento analogico utilizzando quanto dispongono altre norme dell'A.C.N. applicabile.
Tali disposizioni regolano, infatti, prestazioni del tutto distinte rispetto a quella oggetto di causa talchè il criterio della base oraria costituisce un parametro di riferimento che in quanto specificamente riferito proprio a tali istituti non è, per tale ragione, estensibile alla vicenda in disamina.
1.1. Altro profilo di censura, del pari ricompreso nell'unitario motivo di appello, concerne la mancata valorizzazione della risoluzione Controparte_7
istituita con l'art. 52 comma 27 della legge n. 289/2002) del 24 luglio 2017
[...]
liberamente accessibile dal sito internet di tale organismo ove, in risposta a vari quesiti sollevati sulla corretta interpretazione dell'art. 32 dell' n questione, fornisce una interpretazione CP_2
analoga a quella prospettata dalla difesa appellante.
2. Le ragioni poste a sostegno del motivo di appello fin qui esposto ad avviso della Corte sono fondate.
Va osservato preliminarmente che non sono sostanzialmente contestati i giorni nei quali la dottoressa si è assentata dal lavoro per malattia nel periodo che va dal 2010 al 2017, Pt_1
ossia il dato di riferimento sul quale effettuare il calcolo del trattamento economico spettantele a tal titolo.
7 La stessa appellante, infatti, fin dal giudizio di prime cure, ha depositato un prospetto riepilogativo (cfr. doc. 6 produzioni parte appellante fascicolo primo grado) nel quale sono dettagliatamente indicati i giorni di assenza per malattia fino al 2017 suddivisi per mese di riferimento ed giorni per ciascun mese, con il computo finale annuo (ossia 1 nel 2010, 5 nel
2011, 5 nel 2012, 27 nel 2013, 29 nel 2014, 32 nel 205, 20 nel 201 ed 11 nel 2017).
Tale computo è poi suffragato dalle certificazioni mediche, parimenti prodotte in atti nel giudizio di prime cure (cfr. docc. 6, 7 e 8 produzioni parte appellante fascicolo di primo grado).
Sul punto la difesa dell' ha svolto generiche e non persuasive contestazioni ed ha CP_3
prodotto un prospetto (cfr. doc. 5 produzioni parte appellata fascicolo primo grado), privo di sottoscrizione, espressamente richiamato nella memoria difensiva.
All'interno di tale nota riepilogativa sono annotati vari rilievi secondo una elencazione indistinta quanto alle assenze non documentate o non giustificate per malattia o ferie.
Sono altresì presenti annotazioni errate siccome smentite dalla documentazione in atti (ad esempio per il mese di giugno 2015 le certificazioni mediche prodotte dalla Pt_1
riguardano i giorni 3,8,9,12,15 e 22 quindi anche il giorno 12 ivi non computato).
In ogni caso eventuali scostamenti riferibili a giorni di malattia non computati seppur documentati in causa (è il caso ad esempio delle assenze per il mese di agosto 2017, calcolate per i giorni 21 e 28 pur risultando certificata l'assenza per malattia anche per il giorno 22) risultano irrilevanti posto che la appellante ha fruito di assenze per malattia per un monte giornaliero, come si dirà oltre, che risulta al di sotto del limite oltrepassato il quale operano le trattenute previste dal predetto art. 32 dell' 015. CP_2
3. Tanto premesso osserva il Collegio che il punto nodale della controversia concerne, come detto, la corretta interpretazione dell'art. 32 comma 1 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del
d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni del 2015 che recita: Allo
specialista ambulatoriale, al veterinario e al professionista, incaricato a tempo indeterminato,
che si assenta per comprovata malattia o infortunio – anche non continuativamente nell'arco di 30 mesi – l' corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio Pt_2
8 per i primi 6 mesi, al 50% per i successivi 3 mesi e conserva l'incarico per ulteriori 15 mesi
senza retribuzione.
3.1. Sul punto è intervenuta la sentenza n. 40/2022 del 2 marzo 2022, resa da questa Corte di
Appello, che si richiama anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., che ha rigettato l'impugnazione proposta dalla onfermando la sentenza di primo grado di accoglimento CP_3
delle doglianze del sanitario ricorrente.
Il collegio intende dare continuità al percorso interpretativo ivi esposto siccome per un verso rispettoso del dato letterale della disposizione in esame e per altro verso coerente sul piano della ricostruzione sistematica con l'impianto complessivo della disciplina del rapporto dei medici specialisti ambulatoriali.
3.2. La sentenza in discorso, in particolare, ha così testualmente affrontato e deciso la questione qui controversa:
Il collegio non condivide, infatti, l'interpretazione dell'art. 32 dell'ACN del 17 dicembre
2015 dell' appellante. Parte_3
Tale articolo, rubricato “assenze per malattia e gravidanza”, ha previsto, al comma 1, che
“allo specialista ambulatoriale, al veterinario e al professionista, incaricato a tempo indeterminato, che si assenta per comprovata malattia o infortunio - anche non
continuativamente nell'arco di 30 mesi - l' corrisponde l'intero trattamento economico Pt_2
goduto in attività di servizio per i primi sei mesi, al 50% per i successivi tre mesi e conserva
l'incarico per ulteriori 15 mesi senza retribuzione”.
Secondo l'amministrazione appellante il primo giudice, pur partito da un assunto
condivisibile, sarebbe poi giunto a delle errate conclusioni non considerando che tale
previsione, nel computare a mesi e giorni l'assenza per malattia ed infortunio, sarebbe riferita
esclusivamente al rapporto con gli specialisti ambulatoriali assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno e non a coloro che, come l'appellata, avrebbero lavorato per un numero di ore limitato, concentrato soltanto in una giornata lavorativa, per i quali sarebbe
più corretto riparametrare quanto disposto dalla norma pattizia in termini di monte ore
lavorativo.
9 Si tratta di un'interpretazione della norma che non può ritenersi giustificata, in primo luogo,
dal tenore letterale della stessa che, nel prevedere l'erogazione del trattamento economico per
intero nei primi sei mesi di assenza per malattia o infortunio, del 50% per i successivi tre mesi
e la conservazione del posto senza retribuzione per gli ulteriori 15 mesi, non fa riferimento alcuno all'orario lavorativo dello specialista ambulatoriale, tanto da legittimare
l'individuazione di un monte orario come ha fatto l'azienda appellante, introducendo una
proporzione tra i sei mesi previsti dalla norma con riferimento ad un rapporto a tempo pieno
e il suo equivalente orario con riferimento al rapporto a tempo parziale, pur con la
considerazione che nel caso del rapporto a tempo parziale, qual è quello di specie, il
trattamento che verrà erogato dovrà essere correttamente calcolato sulla base del ridotto
orario lavorativo concordato tra le parti.
Non soccorre nel senso invocato dall'amministrazione resistente neppure una lettura
sistematica della norma che voglia considerare, come richiesto, dall'appellante, le peculiarità
del rapporto dello specialista ambulatoriale, non sempre a tempo pieno, se si considera che le
parti sociali avevano ben presente tale peculiarità e la possibilità di parametrare con
riferimento all'apporto orario del singolo specialista ambulatoriale i diritti al medesimo
riconoscibili, come si evince dal tenore del comma 7 del medesimo art. 32 laddove, nel
disciplinare l'applicazione dell'art. 33, comma 3, della l. n. 104/1992 agli specialisti ambulatoriali, hanno previsto un'applicazione “in proporzione all'orario settimanale di attività”, specificando che il limite di tre giorni/mese era da considerare maturato esclusivamente in caso di raggiungimento del massimale orario di cui all'art. 26, comma 1 e che i permessi potevano essere fruiti “solo per giornate intere e ridotti in proporzione al numero delle ore di incarico settimanale”.
Ancora, con riferimento ai permessi annuali retribuiti, nell'art. 31 di ACN, sono sempre le parti sociali a fare riferimento alle ore di incarico settimanale, evidentemente disciplinando
diversamente, e in modo speciale, tale materia.
In tal senso, seppure non vincolanti, depongono inoltre le interpretazioni del controverso art.
32 contenute sia nel parere SA (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati) del
25/07/2017 allegato agli atti, pubblicato il 17 novembre successivo, sia in quello ottenuto
10 proprio dalla ricorrente dal MA (Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana) in data
2/11/2017.
Va premesso che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli CP_7
accordi riguardanti il personale sanitario con rapporto convenzionale, istituita con la legge
27 dicembre 2002, n. 289, art. 52, comma 27 (con accordo in sede di Conferenza Permanente,
in data 5/12/2013, è stato disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva ai sensi degli
articoli 40 e ss. del D. lg. n. 165/2001) e che, a seguito di specifico atto di indirizzo disposto
dal Comitato di Settore della Sanità, svolge il ruolo di rappresentante negoziale delle Regioni
e delle Province Autonome per i rinnovi degli accordi collettivi nazionali (ACN), tra gli altri,
della Medicina Generale e della Medicina Specialistica Ambulatoriale, Veterinaria ed altre
Professionalità.
Fornisce, inoltre, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 46, comma 1, del D. lg. n.
165/2001, in combinato disposto con l'art. 52, comma 27, della legge 289/2002, assistenza alle
pubbliche amministrazioni per il tramite di pareri di carattere generale, in risposta a quesiti
posti per iscritto secondo precise formalità dai competenti uffici degli assessorati regionali
alla salute e dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative e firmatarie degli ACN.
Al pari del MA, che è il sindacato che rappresenta i medici specialisti ambulatoriali, anche
è soggetto firmatario dell'ACN del 17 dicembre 2015 in rappresentanza della parte CP_7
pubblica ed i pareri espressi da entrambi, peraltro del tutto concordanti nel caso di specie
nonostante le diverse parti tutelate, possono di conseguenza ritenersi particolarmente rilevanti
Contr quale guida nell'interpretazione del controverso .
Ebbene la , firmataria del controverso ACN 2015, nell'offrire risposta al quesito posto CP_7
da alcune aziende sanitarie in merito all'applicazione dell'art. 32 ACN 2015 per la medicina
specialistica (art. 83 ACN medicina generale) al medico convenzionato titolare di un incarico
per un numero di ore inferiore alle 38 settimanali previste, e specificamente ad un medico
specialista impegnato un solo giorno a settimana, proprio come l'appellata, ha chiarito che,
considerata la peculiarità del rapporto di convenzionamento con il servizio sanitario nazionale
dello specialista ambulatoriale, caratterizzato dall'essere in rapporto orario in base
all'incarico ricevuto, che ordinariamente può essere anche inferiore alle 38 ore e articolarsi
11 nella settimana in conformità a quanto previsto dall'incarico, in ogni caso ”il rapporto orario
di incarico nulla ha a che fare con il termine di mesi (6/3/15) indicato al primo comma
dell'articolo in esame”.
Ha poi aggiunto che “non vi è alcuna connessione tra i due termini indicati e la consistenza oraria dell'incarico; qualunque sia l'articolazione oraria dello stesso l'azienda corrisponde
l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio per i primi sei mesi, al 50% per
i successivi tre mesi e conserva l'incarico per ulteriori 15 mesi senza retribuzione. Non vi è alcuna parametrazione da effettuare circa il computo del cd. “periodo di comporto” e dunque, in aderenza al Vs esempio, l'azienda retribuirà l'incaricato che avrebbe dovuto
prestare servizio un solo giorno a settimana per sei mesi con l'intero trattamento economico
che avrebbe dovuto erogare in caso di attività di servizio, per i successivi tre mesi al 50% e
conserverà eventualmente l'incarico, senza retribuzione, per gli ulteriori 15 mesi.
Ancora il MA, investito della questione proprio dalla dopo avere precisato di avere Pt_4
letto il ricorso giurisdizionale inoltrato dal suo legale e la memoria difensiva dell'odierna
appellante, ha rilevato che, pur considerando la differenza tra il rapporto a convenzione dello
specialista ambulatoriale e quello del dipendente, proprio in ragione della specificità che lo
caratterizza, e cioè la strutturazione in ore settimanali e non semplicemente in ore, ha rilevato che l'impegno orario settimanale, “con variabilità di svolgimento oraria e giornaliera diversa da caso a caso” deve essere considerato “periodo temporale” sul quale procedere per il computo corretto di tutti gli istituti giuridici ed economici contrattualmente previsti.
In applicazione di tale principio, ha precisato il MA, “il computo dei singoli giorni di
assenza è certamente applicabile quando si tratta di assenza parziale del proprio impegno
orario settimanale” e quando si tratta, invece, “di assenza integrale del proprio impegno
orario settimanale (comunque risulti organizzato l'orario proprio per la suddetta variabilità
dei giorni di servizio) si deve procedere alla valutazione dell'intero periodo di
assenza/settimanale nel pieno rispetto del principio normativo contrattuale il quale trae
fondamento dalla valutazione congiunta dei due elementi inscindibili tra loro: ore/settimana, così come storicamente disciplinato nonché confermato in sede giudiziaria”.
12 Procedendo, pertanto, con la valutazione di una settimana di assenza, allorché lo specialista
non adempia completamente al proprio impegno orario settimanale, anche qualora questo sia costituito da un solo giorno di servizio, ha soggiunto il MA, è infatti “pienamente in linea” Contr con quanto disposto dall'art. 32 dell' vigente, che ha previsto un computo temporale/mensile dei periodi di assenza per malattia (6 mesi al 100%, tre mesi al 50% e sei
mesi senza retribuzione con conservazione dell'incarico).
Concludendo con specifico riferimento al caso della ricorrente, che aveva operato per otto
ore settimanali concentrate in un unico giorno della settimana e si era assentata tutti i giorni
lavorativi durante un anno di servizio, in attuazione dei criteri esplicitati, ha chiarito il MA,
che lo specialista risultava indiscutibilmente assente dal servizio per 52 settimane, rilevando
l'erroneità a monte del presupposto dal quale era derivato l'errore di tutto il computo delle
assenze adottato dall'azienda appellante.
A tali già esaustive considerazioni deve, altresì, aggiungersi come la difesa appellata abbia,
fin dal giudizio di primo grado, rilevato e documentato, senza contestazione alcuna
dell'azienda appellante, che al criterio individuato da MA e , si era attenuta anche la CP_7
cui la era all'epoca legata da analogo rapporto di convenzionamento. Parte_5 Pt_4
Quest'ultima, infatti, per il periodo di assenza per malattia, aveva appunto fatto applicazione del criterio spiegato da e MA, soggetti firmatari dell'ACN del 2015, e così pure CP_7
l , come si evince dalla nota acquisita agli atti del 7 novembre 2018, prot. 0113426, nel CP_8
quale è riportato sia per la che per quella di SA un conteggio per numero Controparte_4
di giorni e non di ore di assenza, come peraltro ben spiegato nella seconda pagina di tale nota,
nella quale è riportato il principio stabilito dall'articolo unico disposto in attuazione dell'art.
54, comma 2, del regolamento del fondo della medicina convenzionale, entrato in vigore il 13 settembre 2017, che si pone appunto in linea con l'interpretazione sopra riportata dell'articolo Contr 32 dell' 2017.
Depongono, infine, in tal senso anche le registrazioni effettuate dal sistema informatico di
Ats che rilevano le presenze dello specialista, prodotte in causa dalla difesa della che Pt_4
mostrano chiaramente come le assenze per malattia siano state computate in giorni,
circostanza questa che ben spiega come inizialmente l'azienda appellante avesse proceduto a
13 Contr fare applicazione dell'art. 32 di 2015 nel senso interpretato dal primo giudice, salvo poi procedere a calcolare diversamente e con riferimento ad un monte orario non contemplato
dalla norma pattizia gli importi dovuti nel periodo di assenza per malattia della dipendente.
La sentenza censurata, alla luce del quadro normativo così come sopra ricostruito, appare
quindi avere fatto corretta applicazione del dettato dell'art. 32, da ritenersi correttamente
interpretato con riferimento alle modalità attraverso le quali arrivare al calcolo del dovuto,
che è poi il punto della controversia, che attiene ai criteri da utilizzare per arrivare a tale
dovuto e non al quantum dello stesso, come correttamente inteso dal primo giudice, che ha
escluso la correttezza della trasformazione del dato giornaliero e mensile in ore operata
dall'azienda resistente.
4. Con riguardo alla vicenda lavorativa della dottoressa merita di essere precisato Pt_1
che non risulta che ella avesse sistematicamente ed in modo continuativo fruito di assenze per malattia per l'intero monte ore lavorativo settimanale assegnatole, con conseguente computo ai fini del comporto di una assenza per l'intera settimana secondo il criterio ermeneutico contenuto nella sentenza richiamata.
Difatti ella prestava servizio non per un singolo giorno alla settimana ma per diversi giorni
(cfr. doc. 9, e 14 produzioni parte appellata nel fascicolo di primo grado), ossia CP_9
dapprima, per un breve tempo, solo il giovedì poi anche il venerdì, quindi in seguito il lunedì,
mercoledì ed il venerdì con orari comunque non rigidamente predeterminati.
Va aggiunto che la diversamente da quanto prospettato dalla difesa appellata Pt_1
svolgeva il suo servizio su un complessivo monte ore pari a 34 ore settimanali a partire dal marzo 2013 (poi ridotto a 19 ore, come da conforme determinazione n. 488 del 21 febbraio
2013 del pari in atti) e dunque non concentrava il suo impegno solo su due mercoledì al mese
(cfr. doc. 4 bis produzioni parte appellante nel fascicolo di primo grado).
Che il suo impegno lavorativo non riguardasse una sola giornata, se non per alcuni periodi oggetto di controversia, è d'altronde espressamente ammesso dalla stessa difesa appellata che ne ha dato atto nella memoria di costituzione e difensiva (cfr. pag. 7 della memoria depositata in grado di appello).
14 4.1 Dunque escluso, siccome non previsto dalle norme pattizie, l'utilizzo di un criterio di calcolo volto a riparametrare le assenze su base oraria piuttosto che computarle su base giornaliera, deve concludersi nel senso della insussistenza del credito azionato dalla azienda datrice di lavoro con conseguente diritto del sanitario appellante di ottenere la restituzione di quanto indebitamente trattenuto.
4.2. Osserva in ogni caso la Corte che anche valorizzando il criterio di calcolo che prevede il computo ai fini del superamento del comporto di una intera settimana, ove l'assenza per malattia ricomprenda tutto il relativo monte ore assegnato, non risulta dimostrato dalla CP_3
il superamento da parte dell'appellante del periodo di comporto oltre il quale non è più dovuto il trattamento economico in misura pari al 100 % della retribuzione.
L'esistenza di assenze per l'intero monte ore settimanale cui si correla, come visto, il computo della intera settimana ai fini del superamento del comporto per il periodo di interesse in causa, ossia da settembre 2014 ad ottobre 2016, costituisce tema di prova a carico dell'azienda appellante la quale sul punto non ha svolto apposite e puntuali deduzioni onde comprovare la titolarità del diritto di ripetere le somme in contestazione.
Conseguentemente non vi è prova in causa del superamento del periodo di comporto ove virtualmente calcolato nel rispetto del criterio anzidetto.
Pertanto anche sotto tale ulteriore profilo la sentenza gravata appare viziata avendo l'A,T.S.
indebitamente operato le trattenute nei confronti della dottoressa n difetto di un titolo Per_1
legittimante.
In definitiva la datrice di lavoro ha provveduto al recupero di somme, nella misura quantificata in causa, che l'appellante aveva invece regolarmente maturato a credito.
5. Va ulteriormente soggiunto, per completezza, che contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa appellata, la dottoressa non si è assentata in modo continuativo sempre Pt_1
all'interno del giorno lavorativo settimanale.
Da una parte ella non concentrava affatto il suo impegno lavorativo settimanale su un solo giorno, come già si è avuto modo di evidenziare e come risulta dalla documentazione in atti
(cfr. docc. 9, 10, 11,12, 13 e 14, fascicolo di primo grado parte appellata), mentre da un'altra parte tale condotta, quandanche ipotizzabile nei termini prospettati dalla difesa appellata, ben
15 avrebbe potuto costituire oggetto di apposite verifiche da parte dell'azienda circa la genuinità delle certificazioni mediche inviate dalla (cfr. art. 32 comma 6 dell'A.C.N. 2015 che Pt_1
prevede proprio questo tipo di accertamenti), approfondimenti che, invece, non risulta siano stati effettuati.
6. In conclusione, accertato che il criterio di computo delle assenze per malattia ai fini del calcolo del superamento del periodo di comporto non deve essere condotto su base oraria come prospettato dalla ma sulla base delle giornate di lavoro correlate all'orario settimanale, CP_3
ossia al monte ore settimanali di servizio assegnate, deve dichiararsi non dovuta, siccome legittimamente percepita dalla dottoressa la somma pari ad euro 6.237,21, Parte_1
oggetto quindi di indebita ripetizione da parte della azienda appellata.
7. Alla luce delle complessive argomentazioni che precedono va quindi accolto il motivo di appello formulato da con il conseguente accoglimento, in riforma della Parte_1
sentenza impugnata, della domanda avanzata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, cui segue la condanna dell'appellata alla restituzione in favore della appellante della somma trattenuta a tal titolo fino alla concorrenza di 6.237,21, maggiorata con gli interessi legali, o la rivalutazione monetaria se maggiore, maturati e maturandi sino al saldo effettivo.
8. Le spese del giudizio di primo grado possono essere compensate tenuto conto della particolarità della questione controversa sulla quale non constano invero precedenti specifici e della esistenza di obiettivi margini di incertezza quanto alla compiuta ricostruzione ed interpretazione del quadro normativo di riferimento.
Quanto alle spese del giudizio di appello le stesse seguono la soccombenza talchè vanno poste a carico della parte appellata e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014,
come successivamente modificato, facendo applicazione dei valori previsti per le cause di valore fino a 26.000,00, con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi nella sostanza, ed applicazione di parametri monetari medi, tenuto conto del livello di complessità della lite e dell'attività processuale svolta dalle parti.
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
16 1. Accoglie l'appello proposto da ed in riforma della sentenza n. 231/2020 Parte_1
accoglie il ricorso e condanna la e delle Controparte_1
Cont Con soppresse alla restituzione delle somme trattenute fino alla concorrenza di 6.237,21
euro, oltre interessi legali, o rivalutazione monetaria se maggiore, maturati e maturandi fino al saldo;
2. Compensa le spese di lite relativamente al primo grado di giudizio e condanna la CP_1
Cont Cont Con Regionale Sanitaria Liquidatoria dell' e delle soppresse alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore di che liquida in complessivi 3.966,00 euro, Parte_1
oltre spese forfettarie in misura del 15%, rimborso del contributo unificato, ove corrisposto, e accessori dovuti per legge.
Così deciso in Cagliari il 30 maggio 2025.
L'Estensore La Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 106 del ruolo generale per l'anno 2021 promossa da:
nata a [...] il [...], ivi residente, rappresentata e difesa Parte_1
dall'avvocato Mario Silvestro Pittalis, presso il cui studio in Nuoro è elettivamente domiciliata in virtù di procura speciale depositata in atti;
APPELLANTE
CONTRO
con sede Controparte_1
legale in SA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale dell'Ente in Selargius, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Diana in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLATA
All'esito della udienza collegiale del 5 marzo 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
1 Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata n. 231/2020 resa
dal Tribunale di Oristano - Sezione Lavoro nell'ambito della causa civile n. 421/20218 R.G.,
pubblicata il 16.12.2020, non notificata:
1)- accertare e dichiarare che il computo delle assenze per malattia della dottoressa Pt_1
deve essere eseguito sulla base del numero dei giorni di assenza da lavoro e non su
[...]
base oraria e che il periodo di comporto dei trenta mesi stabilito dall'articolo 32 dell' CP_2
deve essere calcolato a ritroso partendo dall'ultimo giorno di malattia usufruito dalla
Dottoressa e precisamente dal 28 agosto 2017; Pt_1
2)- per l'effetto, ordinando alla , quale incorporante della , Controparte_3 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, la restituzione di quanto indebitamente fino
ad ora trattenuto dalla busta paga della dottoressa a far data dal mese di Novembre Pt_1
2017, e di tutto quanto verrà ancora trattenuto a titolo di indennità di malattia fino all'importo di €. 6.237,21;
3)- con pari condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patendi dalla ricorrente, da liquidarsi in misura non inferiore ad €.
6.237,21, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4)- con vittoria di spese e competenze.
Nell'interesse dell'appellata:
Respingere le avverse pretese e per l'effetto rigettare la domanda dell'appellante Parte_1
confermando integralmente la Sentenza n. 231/2020 resa dal Tribunale di Oristano,
[...]
Sez. Lavoro in data 16.12.2020.
Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Oristano il 28 giugno 2018 Parte_1
premesso di essere un medico specialista ambulatoriale nella disciplina endocrinologia, titolare di un rapporto professionale in regime di convenzione con la fin dal 2010, ha Controparte_3
esposto che al rapporto professionale in parola si applica l' per la disciplina degli CP_2
specialisti ambulatoriali interni e segnatamente, per quanto di interesse in causa, l'art. 32 relativamente agli emolumenti dovuti al sanitario assente per malattia.
2 Tale disposizione, in particolare, prevede che Allo specialista ambulatoriale, al veterinario e
al professionista, incaricato a tempo indeterminato, che si assenta per comprovata malattia
o infortunio - anche non continuativamente nell'arco di 30 mesi - l' corrisponde Pt_2
l'intero trattamento economico goduto in attività' di servizio per i primi 6 mesi, al 50% per i
successivi 3 mesi e conserva l'incarico per ulteriori 15 mesi senza retribuzione.
Ha proseguito deducendo che pur essendo vero che la citata disposizione utilizza come parametro temporale i mesi è altrettanto vero che la indennità di malattia ha un carattere giornaliero e non mensile posto che il relativo diritto matura di giorno in giorno.
Difatti l'indennità dovuta per ciascun giorno di malattia corrisponde alla retribuzione media giornaliera che il lavoratore ha percepito nel mese precedente rispetto a quello ove si colloca il giorno di lavoro perso.
Conseguentemente il computo delle assenze per malattia va condotto sulla base dei giorni di assenza dal lavoro e non su base oraria, con calcolo del periodo di comporto di 30 mesi a ritroso a partire dall'ultimo giorno di malattia fruito dal sanitario interessato con il riconoscimento del
100 % del trattamento economico in godimento se non vengono superati i 180 giorni di assenza per malattia.
Tanto premesso sul piano della disciplina applicabile alla vicenda per cui è causa ha sostenuto di essersi assentata per malattia dal 2010 all'attualità per complessivi 129 giorni, anche non consecutivi, e di aver fruito dell'ultimo giorno di assenza per malattia il 28 agosto 2017
(computandosi le assenze per l'anno ancora in corso ossia il 2018).
Ha quindi dettagliato i giorni nei quali è stata assente dal lavoro per malattia calcolati a ritroso nel periodo agosto 2017 – marzo 2015 (61 giorni), febbraio 2015 -settembre 2012 ( 58 giorni)
ed ancora agosto 2012 - marzo 2010 (10 giorni) dai quali non emerge il superamento del periodo di comporto di 180 giorni talchè ella ha correttamente percepito l'intera retribuzione.
A fronte di tale quadro ricostruttivo, nonostante ella, come detto, non abbia mai oltrepassato il limite dei 180 giorni di assenza per malattia nell'arco di ciascun periodo rilevante, la
[...]
di con nota del 24 ottobre 2017 le ha trasmesso un conteggio Controparte_5 CP_4
riepilogativo del periodo di comporto.
3 Tale nota chiarisce che le risultanze del calcolo sono state ottenute ponendo in relazione le ore di incarico assegnate per ogni mese con le rispettive ore di assenza per malattia in applicazione di un criterio di proporzionalità tra le giornate di assenza e le ore di incarico.
Nella stessa missiva si precisa che le assenze per malattia sono state retribuite per intero fino al 24 agosto 2014 ed anche dall'ottobre 2016 le assenze per tale causale in quanto ricomprese nella soglia dei 6 mesi di cui al richiamato art. 32 dell' 2015 non hanno determinato CP_2
alcuna riduzione del trattamento economico.
In forza di detto computo la ha lamentato la ricorrente, sta operando un indebito CP_3
recupero delle somme asseritamente dovutele per il periodo agosto 2014 – ottobre 2016
mediante trattenute mensili di 590,00 euro destinato a protrarsi fino alla percezione del complessivo importo rivendicato a credito pari a 6.237,21 euro.
Ha quindi sostenuto l'erroneità del calcolo della malattia siccome operato da in base CP_3
alle ore lavorative e non ai giorni di assenza dal lavoro, dunque in contrasto con la disciplina contrattuale dianzi richiamata che prevede che il conteggio della malattia si effettuato a giorni
e non ad ore di incarico, criterio peraltro indicato anche dall' nell'ambito degli CP_6
orientamenti applicativi dalla stessa elaborati.
Nello specifico il criterio suggerito dall' revede la somma dei giorni di assenza per CP_6
malattia nell'ultimo triennio (esclusi quelli che non rientrano nel periodo di comporto) oltre a quelli dell'ultimo episodio morboso in atto così da disporre sia del numero complessivo di giorni di assenza di malattia sia di calcolare le percentuali del trattamento economico spettante rispetto a quanto prevede l' opra citato. CP_2
Al contrario l' erroneamente calcola il periodo di comporto sommando le ore di CP_3
servizio svolte nell'arco di 30 mesi per poi dividere tale valore per un non meglio chiarito coefficiente che rappresenterebbe il limite di ore di assenza retribuite al 100 % nell'arco del periodo di riferimento.
Ha poi aggiunto che risulta non corretto anche il conteggio dei giorni di assenza per malattia operato dalla stessa .. CP_3
4 Infatti vi sono giorni di assenza che non corrispondono ai giorni di effettiva malattia secondo l'elencazione dettagliata inserita in atti (in particolare risultano erroneamente computati a tal fine complessivi 17 giorni, meglio individuati in ricorso).
Sotto altro profilo appare erroneo anche il criterio di calcolo adoperato per individuare il periodo di 30 mesi per il computo dei giorni di malattia atteso che occorre partire nella specie dall'agosto 2017, ossia dall'ultimo episodio morboso mentre la non precisa quale sia la CP_3
data di inizio del periodo di comporto.
Da ultimo lamenta la violazione dei principi di correttezza e buona fede posto che il criterio del computo basato sulle ore di assenza e non sulle giornate lavorative risulta arbitrario e del resto nemmeno risulta esser stato utilizzato per casi analoghi.
Risulta quindi addebitabile all' un inadempimento contrattuale dal quale scaturisce un CP_3
danno risarcibile in suo favore, quantomeno in misura corrispondente alle somme indebitamente trattenute.
Ha quindi concluso perché, previo accertamento che il calcolo delle assenze per malattia deve essere eseguito in relazione ai giorni di assenza e non su base oraria, venga ordinata ad CP_3
la restituzione di quanto indebitamente trattenuto dalla busta paga fino alla concorrenza dell'importo di euro 6.237,21, con condanna di controparte al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da liquidarsi nella stessa misura anzidetta, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L' si è ritualmente costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza dell'avversa CP_3
domanda deducendo la correttezza del proprio operato posto che gli specialisti ambulatoriali si accordano con le di riferimento per lo svolgimento di un certo monte orario di lavoro, CP_5
escluso dunque che tali prestazioni siano quantificate in relazione alle giornate lavorative, parametro temporale peraltro nemmeno utilizzato dall' che invece adopera le ore di CP_2
lavoro quale termine di riferimento.
Nel caso di specie la dottoressa ha ottenuto di prestare la sua attività piuttosto che Pt_1
per 4 ore ogni giovedì per 8 ore a mercoledì alternati, ossia due al mese sicchè per ciascuna assenza che cadeva di mercoledì il monte ore di lavoro non svolte veniva caricato sui due mercoledì ove ella non ha prestato servizio.
5 Tale modalità di computo delle giornate di assenza per malattia era stato debitamente comunicato alla stessa la quale, d'altra parte, non aveva svolto alcuna osservazione Pt_1
al riguardo.
L'azienda ha poi sostenuto che è in errore la ricorrente laddove pretende che il conteggio delle assenze non vada fatto per ore ma con riguardo ai giorni di mancato svolgimento del lavoro.
Ha soggiunto che la condotta dell'azienda è stata comunque ispirata, nella vicenda in questione, a correttezza e buona fede nell'interpretazione ed applicazione delle disposizioni normative e contrattuali talchè, anche sotto il profilo della esistenza di un danno risarcibile, il ricorso è privo di fondamento.
Ha quindi concluso per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata decisa con sentenza n. 231/2020
del 16 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro,
ha rigettato la domanda proposta dalla dottoressa in quanto infondata, salva la Pt_1
riduzione dell'importo del debito complessivo maturato in confronto di in ragione di CP_3
739,27 euro, importo che la stessa azienda, all'esito di un ricalcolo delle voci dare/avere, aveva già riconosciuto come non dovuto dalla ricorrente.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il Parte_1
3 maggio 2021 rassegnando le sovrascritte conclusioni.
La Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di subentrata nelle more ad Controparte_3
in forza dell'art. 34 comma 1 lett. b) della legge regionale sarda n. 17/2021, Controparte_3
si è costituita in giudizio ed ha resistito concludendo nei termini sopra esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le varie doglianze avanzate dalla difesa appellante si concentrano sulla interpretazione che il giudice di prime cure ha dato dell'art. 32 dell' el 30 luglio 2015 laddove ha recepito CP_2
l'orientamento seguito dall che, come visto, ha effettuato un riproporzionamento delle CP_3
assenze per malattia utilizzando come parametro temporale di riferimento l'ora di lavoro piuttosto che la giornata lavorativa.
Più in particolare l'appellante ha evidenziato che il predetto art. 32 nel determinare il numero massimo di assenze delle quali può beneficiare il medico specialista ambulatoriale non prevede
6 il frazionamento orario di tali assenze nè impone la base oraria utilizzando, al contrario, il numero di giorni di assenza quale criterio per la determinazione della percentuale via via decrescente della misura del trattamento economico spettante durante il periodo di malattia.
Difatti la norma in questione prevede che al sanitario interessato nell'arco temporale di riferimento di 30 mesi spetta l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio per i
primi 6 mesi, al 50% per i successivi 3 mesi e conserva l'incarico per ulteriori 15 mesi senza
retribuzione.
Ha quindi censurato la sentenza di prime cure posto che la ricostruzione ivi offerta dal giudice,
peraltro in contrasto con altro precedente reso dallo stesso giudicante e relativo ad una fattispecie analoga, non trova alcun riscontro nel dato normativo.
Né, ha soggiunto, la soluzione prospettata nella sentenza impugnata può altrimenti trovare sostegno attraverso il ricorso al procedimento analogico utilizzando quanto dispongono altre norme dell'A.C.N. applicabile.
Tali disposizioni regolano, infatti, prestazioni del tutto distinte rispetto a quella oggetto di causa talchè il criterio della base oraria costituisce un parametro di riferimento che in quanto specificamente riferito proprio a tali istituti non è, per tale ragione, estensibile alla vicenda in disamina.
1.1. Altro profilo di censura, del pari ricompreso nell'unitario motivo di appello, concerne la mancata valorizzazione della risoluzione Controparte_7
istituita con l'art. 52 comma 27 della legge n. 289/2002) del 24 luglio 2017
[...]
liberamente accessibile dal sito internet di tale organismo ove, in risposta a vari quesiti sollevati sulla corretta interpretazione dell'art. 32 dell' n questione, fornisce una interpretazione CP_2
analoga a quella prospettata dalla difesa appellante.
2. Le ragioni poste a sostegno del motivo di appello fin qui esposto ad avviso della Corte sono fondate.
Va osservato preliminarmente che non sono sostanzialmente contestati i giorni nei quali la dottoressa si è assentata dal lavoro per malattia nel periodo che va dal 2010 al 2017, Pt_1
ossia il dato di riferimento sul quale effettuare il calcolo del trattamento economico spettantele a tal titolo.
7 La stessa appellante, infatti, fin dal giudizio di prime cure, ha depositato un prospetto riepilogativo (cfr. doc. 6 produzioni parte appellante fascicolo primo grado) nel quale sono dettagliatamente indicati i giorni di assenza per malattia fino al 2017 suddivisi per mese di riferimento ed giorni per ciascun mese, con il computo finale annuo (ossia 1 nel 2010, 5 nel
2011, 5 nel 2012, 27 nel 2013, 29 nel 2014, 32 nel 205, 20 nel 201 ed 11 nel 2017).
Tale computo è poi suffragato dalle certificazioni mediche, parimenti prodotte in atti nel giudizio di prime cure (cfr. docc. 6, 7 e 8 produzioni parte appellante fascicolo di primo grado).
Sul punto la difesa dell' ha svolto generiche e non persuasive contestazioni ed ha CP_3
prodotto un prospetto (cfr. doc. 5 produzioni parte appellata fascicolo primo grado), privo di sottoscrizione, espressamente richiamato nella memoria difensiva.
All'interno di tale nota riepilogativa sono annotati vari rilievi secondo una elencazione indistinta quanto alle assenze non documentate o non giustificate per malattia o ferie.
Sono altresì presenti annotazioni errate siccome smentite dalla documentazione in atti (ad esempio per il mese di giugno 2015 le certificazioni mediche prodotte dalla Pt_1
riguardano i giorni 3,8,9,12,15 e 22 quindi anche il giorno 12 ivi non computato).
In ogni caso eventuali scostamenti riferibili a giorni di malattia non computati seppur documentati in causa (è il caso ad esempio delle assenze per il mese di agosto 2017, calcolate per i giorni 21 e 28 pur risultando certificata l'assenza per malattia anche per il giorno 22) risultano irrilevanti posto che la appellante ha fruito di assenze per malattia per un monte giornaliero, come si dirà oltre, che risulta al di sotto del limite oltrepassato il quale operano le trattenute previste dal predetto art. 32 dell' 015. CP_2
3. Tanto premesso osserva il Collegio che il punto nodale della controversia concerne, come detto, la corretta interpretazione dell'art. 32 comma 1 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del
d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni del 2015 che recita: Allo
specialista ambulatoriale, al veterinario e al professionista, incaricato a tempo indeterminato,
che si assenta per comprovata malattia o infortunio – anche non continuativamente nell'arco di 30 mesi – l' corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio Pt_2
8 per i primi 6 mesi, al 50% per i successivi 3 mesi e conserva l'incarico per ulteriori 15 mesi
senza retribuzione.
3.1. Sul punto è intervenuta la sentenza n. 40/2022 del 2 marzo 2022, resa da questa Corte di
Appello, che si richiama anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., che ha rigettato l'impugnazione proposta dalla onfermando la sentenza di primo grado di accoglimento CP_3
delle doglianze del sanitario ricorrente.
Il collegio intende dare continuità al percorso interpretativo ivi esposto siccome per un verso rispettoso del dato letterale della disposizione in esame e per altro verso coerente sul piano della ricostruzione sistematica con l'impianto complessivo della disciplina del rapporto dei medici specialisti ambulatoriali.
3.2. La sentenza in discorso, in particolare, ha così testualmente affrontato e deciso la questione qui controversa:
Il collegio non condivide, infatti, l'interpretazione dell'art. 32 dell'ACN del 17 dicembre
2015 dell' appellante. Parte_3
Tale articolo, rubricato “assenze per malattia e gravidanza”, ha previsto, al comma 1, che
“allo specialista ambulatoriale, al veterinario e al professionista, incaricato a tempo indeterminato, che si assenta per comprovata malattia o infortunio - anche non
continuativamente nell'arco di 30 mesi - l' corrisponde l'intero trattamento economico Pt_2
goduto in attività di servizio per i primi sei mesi, al 50% per i successivi tre mesi e conserva
l'incarico per ulteriori 15 mesi senza retribuzione”.
Secondo l'amministrazione appellante il primo giudice, pur partito da un assunto
condivisibile, sarebbe poi giunto a delle errate conclusioni non considerando che tale
previsione, nel computare a mesi e giorni l'assenza per malattia ed infortunio, sarebbe riferita
esclusivamente al rapporto con gli specialisti ambulatoriali assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno e non a coloro che, come l'appellata, avrebbero lavorato per un numero di ore limitato, concentrato soltanto in una giornata lavorativa, per i quali sarebbe
più corretto riparametrare quanto disposto dalla norma pattizia in termini di monte ore
lavorativo.
9 Si tratta di un'interpretazione della norma che non può ritenersi giustificata, in primo luogo,
dal tenore letterale della stessa che, nel prevedere l'erogazione del trattamento economico per
intero nei primi sei mesi di assenza per malattia o infortunio, del 50% per i successivi tre mesi
e la conservazione del posto senza retribuzione per gli ulteriori 15 mesi, non fa riferimento alcuno all'orario lavorativo dello specialista ambulatoriale, tanto da legittimare
l'individuazione di un monte orario come ha fatto l'azienda appellante, introducendo una
proporzione tra i sei mesi previsti dalla norma con riferimento ad un rapporto a tempo pieno
e il suo equivalente orario con riferimento al rapporto a tempo parziale, pur con la
considerazione che nel caso del rapporto a tempo parziale, qual è quello di specie, il
trattamento che verrà erogato dovrà essere correttamente calcolato sulla base del ridotto
orario lavorativo concordato tra le parti.
Non soccorre nel senso invocato dall'amministrazione resistente neppure una lettura
sistematica della norma che voglia considerare, come richiesto, dall'appellante, le peculiarità
del rapporto dello specialista ambulatoriale, non sempre a tempo pieno, se si considera che le
parti sociali avevano ben presente tale peculiarità e la possibilità di parametrare con
riferimento all'apporto orario del singolo specialista ambulatoriale i diritti al medesimo
riconoscibili, come si evince dal tenore del comma 7 del medesimo art. 32 laddove, nel
disciplinare l'applicazione dell'art. 33, comma 3, della l. n. 104/1992 agli specialisti ambulatoriali, hanno previsto un'applicazione “in proporzione all'orario settimanale di attività”, specificando che il limite di tre giorni/mese era da considerare maturato esclusivamente in caso di raggiungimento del massimale orario di cui all'art. 26, comma 1 e che i permessi potevano essere fruiti “solo per giornate intere e ridotti in proporzione al numero delle ore di incarico settimanale”.
Ancora, con riferimento ai permessi annuali retribuiti, nell'art. 31 di ACN, sono sempre le parti sociali a fare riferimento alle ore di incarico settimanale, evidentemente disciplinando
diversamente, e in modo speciale, tale materia.
In tal senso, seppure non vincolanti, depongono inoltre le interpretazioni del controverso art.
32 contenute sia nel parere SA (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati) del
25/07/2017 allegato agli atti, pubblicato il 17 novembre successivo, sia in quello ottenuto
10 proprio dalla ricorrente dal MA (Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana) in data
2/11/2017.
Va premesso che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli CP_7
accordi riguardanti il personale sanitario con rapporto convenzionale, istituita con la legge
27 dicembre 2002, n. 289, art. 52, comma 27 (con accordo in sede di Conferenza Permanente,
in data 5/12/2013, è stato disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva ai sensi degli
articoli 40 e ss. del D. lg. n. 165/2001) e che, a seguito di specifico atto di indirizzo disposto
dal Comitato di Settore della Sanità, svolge il ruolo di rappresentante negoziale delle Regioni
e delle Province Autonome per i rinnovi degli accordi collettivi nazionali (ACN), tra gli altri,
della Medicina Generale e della Medicina Specialistica Ambulatoriale, Veterinaria ed altre
Professionalità.
Fornisce, inoltre, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 46, comma 1, del D. lg. n.
165/2001, in combinato disposto con l'art. 52, comma 27, della legge 289/2002, assistenza alle
pubbliche amministrazioni per il tramite di pareri di carattere generale, in risposta a quesiti
posti per iscritto secondo precise formalità dai competenti uffici degli assessorati regionali
alla salute e dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative e firmatarie degli ACN.
Al pari del MA, che è il sindacato che rappresenta i medici specialisti ambulatoriali, anche
è soggetto firmatario dell'ACN del 17 dicembre 2015 in rappresentanza della parte CP_7
pubblica ed i pareri espressi da entrambi, peraltro del tutto concordanti nel caso di specie
nonostante le diverse parti tutelate, possono di conseguenza ritenersi particolarmente rilevanti
Contr quale guida nell'interpretazione del controverso .
Ebbene la , firmataria del controverso ACN 2015, nell'offrire risposta al quesito posto CP_7
da alcune aziende sanitarie in merito all'applicazione dell'art. 32 ACN 2015 per la medicina
specialistica (art. 83 ACN medicina generale) al medico convenzionato titolare di un incarico
per un numero di ore inferiore alle 38 settimanali previste, e specificamente ad un medico
specialista impegnato un solo giorno a settimana, proprio come l'appellata, ha chiarito che,
considerata la peculiarità del rapporto di convenzionamento con il servizio sanitario nazionale
dello specialista ambulatoriale, caratterizzato dall'essere in rapporto orario in base
all'incarico ricevuto, che ordinariamente può essere anche inferiore alle 38 ore e articolarsi
11 nella settimana in conformità a quanto previsto dall'incarico, in ogni caso ”il rapporto orario
di incarico nulla ha a che fare con il termine di mesi (6/3/15) indicato al primo comma
dell'articolo in esame”.
Ha poi aggiunto che “non vi è alcuna connessione tra i due termini indicati e la consistenza oraria dell'incarico; qualunque sia l'articolazione oraria dello stesso l'azienda corrisponde
l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio per i primi sei mesi, al 50% per
i successivi tre mesi e conserva l'incarico per ulteriori 15 mesi senza retribuzione. Non vi è alcuna parametrazione da effettuare circa il computo del cd. “periodo di comporto” e dunque, in aderenza al Vs esempio, l'azienda retribuirà l'incaricato che avrebbe dovuto
prestare servizio un solo giorno a settimana per sei mesi con l'intero trattamento economico
che avrebbe dovuto erogare in caso di attività di servizio, per i successivi tre mesi al 50% e
conserverà eventualmente l'incarico, senza retribuzione, per gli ulteriori 15 mesi.
Ancora il MA, investito della questione proprio dalla dopo avere precisato di avere Pt_4
letto il ricorso giurisdizionale inoltrato dal suo legale e la memoria difensiva dell'odierna
appellante, ha rilevato che, pur considerando la differenza tra il rapporto a convenzione dello
specialista ambulatoriale e quello del dipendente, proprio in ragione della specificità che lo
caratterizza, e cioè la strutturazione in ore settimanali e non semplicemente in ore, ha rilevato che l'impegno orario settimanale, “con variabilità di svolgimento oraria e giornaliera diversa da caso a caso” deve essere considerato “periodo temporale” sul quale procedere per il computo corretto di tutti gli istituti giuridici ed economici contrattualmente previsti.
In applicazione di tale principio, ha precisato il MA, “il computo dei singoli giorni di
assenza è certamente applicabile quando si tratta di assenza parziale del proprio impegno
orario settimanale” e quando si tratta, invece, “di assenza integrale del proprio impegno
orario settimanale (comunque risulti organizzato l'orario proprio per la suddetta variabilità
dei giorni di servizio) si deve procedere alla valutazione dell'intero periodo di
assenza/settimanale nel pieno rispetto del principio normativo contrattuale il quale trae
fondamento dalla valutazione congiunta dei due elementi inscindibili tra loro: ore/settimana, così come storicamente disciplinato nonché confermato in sede giudiziaria”.
12 Procedendo, pertanto, con la valutazione di una settimana di assenza, allorché lo specialista
non adempia completamente al proprio impegno orario settimanale, anche qualora questo sia costituito da un solo giorno di servizio, ha soggiunto il MA, è infatti “pienamente in linea” Contr con quanto disposto dall'art. 32 dell' vigente, che ha previsto un computo temporale/mensile dei periodi di assenza per malattia (6 mesi al 100%, tre mesi al 50% e sei
mesi senza retribuzione con conservazione dell'incarico).
Concludendo con specifico riferimento al caso della ricorrente, che aveva operato per otto
ore settimanali concentrate in un unico giorno della settimana e si era assentata tutti i giorni
lavorativi durante un anno di servizio, in attuazione dei criteri esplicitati, ha chiarito il MA,
che lo specialista risultava indiscutibilmente assente dal servizio per 52 settimane, rilevando
l'erroneità a monte del presupposto dal quale era derivato l'errore di tutto il computo delle
assenze adottato dall'azienda appellante.
A tali già esaustive considerazioni deve, altresì, aggiungersi come la difesa appellata abbia,
fin dal giudizio di primo grado, rilevato e documentato, senza contestazione alcuna
dell'azienda appellante, che al criterio individuato da MA e , si era attenuta anche la CP_7
cui la era all'epoca legata da analogo rapporto di convenzionamento. Parte_5 Pt_4
Quest'ultima, infatti, per il periodo di assenza per malattia, aveva appunto fatto applicazione del criterio spiegato da e MA, soggetti firmatari dell'ACN del 2015, e così pure CP_7
l , come si evince dalla nota acquisita agli atti del 7 novembre 2018, prot. 0113426, nel CP_8
quale è riportato sia per la che per quella di SA un conteggio per numero Controparte_4
di giorni e non di ore di assenza, come peraltro ben spiegato nella seconda pagina di tale nota,
nella quale è riportato il principio stabilito dall'articolo unico disposto in attuazione dell'art.
54, comma 2, del regolamento del fondo della medicina convenzionale, entrato in vigore il 13 settembre 2017, che si pone appunto in linea con l'interpretazione sopra riportata dell'articolo Contr 32 dell' 2017.
Depongono, infine, in tal senso anche le registrazioni effettuate dal sistema informatico di
Ats che rilevano le presenze dello specialista, prodotte in causa dalla difesa della che Pt_4
mostrano chiaramente come le assenze per malattia siano state computate in giorni,
circostanza questa che ben spiega come inizialmente l'azienda appellante avesse proceduto a
13 Contr fare applicazione dell'art. 32 di 2015 nel senso interpretato dal primo giudice, salvo poi procedere a calcolare diversamente e con riferimento ad un monte orario non contemplato
dalla norma pattizia gli importi dovuti nel periodo di assenza per malattia della dipendente.
La sentenza censurata, alla luce del quadro normativo così come sopra ricostruito, appare
quindi avere fatto corretta applicazione del dettato dell'art. 32, da ritenersi correttamente
interpretato con riferimento alle modalità attraverso le quali arrivare al calcolo del dovuto,
che è poi il punto della controversia, che attiene ai criteri da utilizzare per arrivare a tale
dovuto e non al quantum dello stesso, come correttamente inteso dal primo giudice, che ha
escluso la correttezza della trasformazione del dato giornaliero e mensile in ore operata
dall'azienda resistente.
4. Con riguardo alla vicenda lavorativa della dottoressa merita di essere precisato Pt_1
che non risulta che ella avesse sistematicamente ed in modo continuativo fruito di assenze per malattia per l'intero monte ore lavorativo settimanale assegnatole, con conseguente computo ai fini del comporto di una assenza per l'intera settimana secondo il criterio ermeneutico contenuto nella sentenza richiamata.
Difatti ella prestava servizio non per un singolo giorno alla settimana ma per diversi giorni
(cfr. doc. 9, e 14 produzioni parte appellata nel fascicolo di primo grado), ossia CP_9
dapprima, per un breve tempo, solo il giovedì poi anche il venerdì, quindi in seguito il lunedì,
mercoledì ed il venerdì con orari comunque non rigidamente predeterminati.
Va aggiunto che la diversamente da quanto prospettato dalla difesa appellata Pt_1
svolgeva il suo servizio su un complessivo monte ore pari a 34 ore settimanali a partire dal marzo 2013 (poi ridotto a 19 ore, come da conforme determinazione n. 488 del 21 febbraio
2013 del pari in atti) e dunque non concentrava il suo impegno solo su due mercoledì al mese
(cfr. doc. 4 bis produzioni parte appellante nel fascicolo di primo grado).
Che il suo impegno lavorativo non riguardasse una sola giornata, se non per alcuni periodi oggetto di controversia, è d'altronde espressamente ammesso dalla stessa difesa appellata che ne ha dato atto nella memoria di costituzione e difensiva (cfr. pag. 7 della memoria depositata in grado di appello).
14 4.1 Dunque escluso, siccome non previsto dalle norme pattizie, l'utilizzo di un criterio di calcolo volto a riparametrare le assenze su base oraria piuttosto che computarle su base giornaliera, deve concludersi nel senso della insussistenza del credito azionato dalla azienda datrice di lavoro con conseguente diritto del sanitario appellante di ottenere la restituzione di quanto indebitamente trattenuto.
4.2. Osserva in ogni caso la Corte che anche valorizzando il criterio di calcolo che prevede il computo ai fini del superamento del comporto di una intera settimana, ove l'assenza per malattia ricomprenda tutto il relativo monte ore assegnato, non risulta dimostrato dalla CP_3
il superamento da parte dell'appellante del periodo di comporto oltre il quale non è più dovuto il trattamento economico in misura pari al 100 % della retribuzione.
L'esistenza di assenze per l'intero monte ore settimanale cui si correla, come visto, il computo della intera settimana ai fini del superamento del comporto per il periodo di interesse in causa, ossia da settembre 2014 ad ottobre 2016, costituisce tema di prova a carico dell'azienda appellante la quale sul punto non ha svolto apposite e puntuali deduzioni onde comprovare la titolarità del diritto di ripetere le somme in contestazione.
Conseguentemente non vi è prova in causa del superamento del periodo di comporto ove virtualmente calcolato nel rispetto del criterio anzidetto.
Pertanto anche sotto tale ulteriore profilo la sentenza gravata appare viziata avendo l'A,T.S.
indebitamente operato le trattenute nei confronti della dottoressa n difetto di un titolo Per_1
legittimante.
In definitiva la datrice di lavoro ha provveduto al recupero di somme, nella misura quantificata in causa, che l'appellante aveva invece regolarmente maturato a credito.
5. Va ulteriormente soggiunto, per completezza, che contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa appellata, la dottoressa non si è assentata in modo continuativo sempre Pt_1
all'interno del giorno lavorativo settimanale.
Da una parte ella non concentrava affatto il suo impegno lavorativo settimanale su un solo giorno, come già si è avuto modo di evidenziare e come risulta dalla documentazione in atti
(cfr. docc. 9, 10, 11,12, 13 e 14, fascicolo di primo grado parte appellata), mentre da un'altra parte tale condotta, quandanche ipotizzabile nei termini prospettati dalla difesa appellata, ben
15 avrebbe potuto costituire oggetto di apposite verifiche da parte dell'azienda circa la genuinità delle certificazioni mediche inviate dalla (cfr. art. 32 comma 6 dell'A.C.N. 2015 che Pt_1
prevede proprio questo tipo di accertamenti), approfondimenti che, invece, non risulta siano stati effettuati.
6. In conclusione, accertato che il criterio di computo delle assenze per malattia ai fini del calcolo del superamento del periodo di comporto non deve essere condotto su base oraria come prospettato dalla ma sulla base delle giornate di lavoro correlate all'orario settimanale, CP_3
ossia al monte ore settimanali di servizio assegnate, deve dichiararsi non dovuta, siccome legittimamente percepita dalla dottoressa la somma pari ad euro 6.237,21, Parte_1
oggetto quindi di indebita ripetizione da parte della azienda appellata.
7. Alla luce delle complessive argomentazioni che precedono va quindi accolto il motivo di appello formulato da con il conseguente accoglimento, in riforma della Parte_1
sentenza impugnata, della domanda avanzata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, cui segue la condanna dell'appellata alla restituzione in favore della appellante della somma trattenuta a tal titolo fino alla concorrenza di 6.237,21, maggiorata con gli interessi legali, o la rivalutazione monetaria se maggiore, maturati e maturandi sino al saldo effettivo.
8. Le spese del giudizio di primo grado possono essere compensate tenuto conto della particolarità della questione controversa sulla quale non constano invero precedenti specifici e della esistenza di obiettivi margini di incertezza quanto alla compiuta ricostruzione ed interpretazione del quadro normativo di riferimento.
Quanto alle spese del giudizio di appello le stesse seguono la soccombenza talchè vanno poste a carico della parte appellata e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014,
come successivamente modificato, facendo applicazione dei valori previsti per le cause di valore fino a 26.000,00, con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi nella sostanza, ed applicazione di parametri monetari medi, tenuto conto del livello di complessità della lite e dell'attività processuale svolta dalle parti.
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
16 1. Accoglie l'appello proposto da ed in riforma della sentenza n. 231/2020 Parte_1
accoglie il ricorso e condanna la e delle Controparte_1
Cont Con soppresse alla restituzione delle somme trattenute fino alla concorrenza di 6.237,21
euro, oltre interessi legali, o rivalutazione monetaria se maggiore, maturati e maturandi fino al saldo;
2. Compensa le spese di lite relativamente al primo grado di giudizio e condanna la CP_1
Cont Cont Con Regionale Sanitaria Liquidatoria dell' e delle soppresse alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore di che liquida in complessivi 3.966,00 euro, Parte_1
oltre spese forfettarie in misura del 15%, rimborso del contributo unificato, ove corrisposto, e accessori dovuti per legge.
Così deciso in Cagliari il 30 maggio 2025.
L'Estensore La Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
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