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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/05/2025, n. 2687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2687 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9847/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di OR, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n.r.g. 22533/2023 promossa da:
nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Andrea Vittorio Umberto Costa, presso il quale ha eletto domicilio in OR, in Via delle Alpi n. 3
-ricorrente-
CONTRO
OR (C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di OR (C.F.
– , domiciliataria in via Arsenale n. 21; P.IVA_2 Email_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“DISPORRE l'accoglimento dell'istanza intesa alla concessione del Permesso di Soggiorno in capo alla Sig.ra sia in considerazione del suo ruolo incolpevole in tutta la vicenda”. Parte_1
– Questura di OR ha così concluso: Controparte_1
“Rigettare il ricorso perché infondato.
Con vittoria di spese di lite.”
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO
1. Con ricorso ex art. 281-decies e ss. c.p.c. depositato presso il Tribunale di OR in 03.06.2024, ritualmente notificato, la sig.ra cittadina algerina, ha impugnato il provvedimento Parte_1 di diniego della Questura di OR con riferimento all'istanza di rilascio della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'Unione Europea ai sensi del D.lgs. 30/2007, presentata in data 03.10.2022.
Si è costituito in giudizio il , in persona del pro tempore, mediante la Controparte_1 CP_2 difesa tecnica dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di OR, depositando comparsa di costituzione e risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 30.01.2025, il difensore ha ribadito le conclusioni di cui al ricorso, tenuto conto della documentazione allegata e di quanto riferito nel corso dell'udienza. Quindi la causa è stata trattenuta a decisione.
MOTIVI IN DIRITTO
2. Il 03.10.2022 la sig.ra cittadina algerina, ha presentato domanda di rilascio della Parte_1 carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'Unione Europea ai sensi del D.Lgs.
30/2007.
Dopo la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90, il ricorrente ha integrato la propria domanda con la documentazione richiesta dall'Amministrazione. Tuttavia, il Questore ha ritenuto che “l'interessata ad integrazione della suindicata comunicazione ha prodotto lo stato di famiglia rilasciato dal paese di origine e tradotto dall'Autorità consolare italiana nel paese di origine, senza nulla integrare in merito a quanto contestato, pertanto non è possibile definire favorevolmente
l'istanza di rilascio dell'autorizzazione al soggiorno richiesta”.
L'Amministrazione, con il provvedimento Prot. nr. 1690/2023 emesso in data 29.12.2023 ha rigettato l'istanza di rilascio della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'Unione
Europea ai sensi del D.Lgs. 30/2007, notificato al ricorrente in data 08.05.2024 (doc. Provvedimento impugnato).
3. Ciò posto, alla fattispecie in esame la normativa applicabile è quella vigente al momento della presentazione della domanda: infatti, il ricorrente ha chiesto alla PA di valutare la sussistenza del suo diritto alla carta di soggiorno, ex art. 10 d.lgs. 30/2007, in data 03.10.2022.
In particolare, l'art. 10 del D.Lgs 30/2007 stabilisce che: “I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel
pagina 2 di 6 territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione.”
Il provvedimento del Questore motiva il diniego rilevando che “ non risulta documentata da parte del figlio, la condizione di familiare a carico mediante l'esibizione di copia di eventuali bollettini o rimesse a dimostrazione del costante invio di denaro da parte del figlio verso il richiedente o mediante
l'esibizione di dichiarazione dei redditi ove il nominativo dei richiedenti compare come familiare a carico nell'apposito riquadro;
inoltre il richiedente non ha documentato il certificato di nascita con specificata la maternità e la paternità del presunto figlio”
4.Rispetto alle criticità individuate nel provvedimento di rigetto il difensore replica: “In queste condizioni si offrono in comunicazione: Attestato Consolare 10 gennaio 2023 (Doc. 2); Copia Atto di
Nascita 26 novembre 2023, che verrà reso disponibile il giorno 11 febbraio 2024 (Doc. 3);
Dichiarazione dei redditi del sig. (Doc. 4); Dichiarazione sottoscritta dal Sig. CP_3 [...]
dalla quale si evince che i genitori sono in toto a suo carico (Doc. 5). CP_3
Infine, per quanto riguarda i bollettini, le ricevute di invio di somme di danaro, come anche i biglietti aerei, sono andati perduti poiché non ritenevano fossero ancora di qualche utilità dopo due anni”.
Conclude chiedendo di accogliersi la richiesta del permesso di soggiorno in considerazione del ruolo incolpevole del ricorrente in tutta la vicenda.
5.Replica il nella comparsa di costituzione che non risulta provata la vivenza a carico del CP_1
figlio, del cittadino comunitario che non può essere dimostrata con una mera dichiarazione e che, in ogni caso, deve sussistere nel paese di provenienza del familiare interessato, non solo nel momento in cui egli domanda di raggiungere il cittadino dell'Unione di cui è a carico ma anche per un congruo periodo pregresso, in modo da dimostrare che effettivamente lo straniero è a carico di chi soggiorna in
Italia e che la sua presenza in Italia è un continuum rispetto alla vita condotta in patria. Contesta poi che tale prova possa essere fornita con mere dichiarazioni, neppure in sede di udienza.
Contesta poi che la vivenza a carico, quale elemento costitutivo del diritto al rilascio del titolo richiesto, non era stata allegata durante l'istruttoria amministrativa.
Infine, quanto al figlio, eccepisce come costui non produca, né abbia in passato prodotto, un reddito tale da mantenere entrambi i genitori: dal prospetto telematico dell'Agenzia delle Entrate (doc. 4) emerge infatti la produzione di reddito unicamente nel 2022, non successivamente;
tale circostanza è confermata anche dal prospetto dell'INPS, ente presso il quale il figlio è del tutto sconosciuto (doc. 5).
pagina 3 di 6 6. Tutto ciò premesso, tenuto conto delle difese delle parti, si rileva che il punto in contestazione, che deve essere valutato ed apprezzato ai fini della decisione, è la situazione di vivenza a carico del figlio dei genitori.
E' invece provato documentalmente, fin dalla fase amministrativa, il rapporto genitoriale tra la ricorrente ( e anche del marito, ricorrente in separato procedimento) e il figlio ( docc. 2 e 3).
Si può ritenere provata sia dalla documentazione reddituale che dalle dichiarazioni rese in udienza dal figlio la attuale vivenza a carico in Italia: i redditi relativi al 2023 percepiti dal figlio sono idonei al mantenimento dei bisogni dei genitori, l'intero nucleo familiare vive in via F.lli Piol n. 56 a Giaveno
(OR) e non consta che il ricorrente svolga attività lavorativa.
In udienza – figlio del ricorrente – ha dichiarato: CP_3
“Sono figlio del ricorrente;
mio padre è arrivato nel 2022 dall'Algeria. Io sono francese dal 2019. Io sono venuto in Italia per lavoro;
sono artigiano decoratore.
Viviamo a Giaveno. Sono divorziato e ho due figli che vivono con la mia ex moglie in Francia.
Io mantengo i miei genitori e anche i miei figli che hanno 10 anni e 7 anni;
sono maschio e femmina.
Io ho mantenuto i miei genitori anche prima ma non inviando denaro con bollettino ma dando loro del denaro in occasione delle visite che mi facevano in Italia.
Mi occupo io dei miei genitori e pago tutte le spese di casa.
All'udienza del 30.01.2025, il marito della ricorrente, esprimendosi in un buon italiano, ha dichiarato:
“Vivo in Giaveno con mia moglie e mio figlio che è cittadino francese. Ho solo un figlio che è artigiano;
lui non ha famiglia. È lui che ci mantiene con il suo lavoro. Mia moglie non è venuta perché domani deve essere operata al ginocchio e quindi non riesce a deambulare.
7. La circostanza che la PA contesta non essere provata è quella relativa alla vivenza a carico nel paese di origine prima dell'arrivo in Italia e prima della presentazione della domanda. Trattasi di tema del quale in più occasioni si è occupata la giurisprudenza europea.
Da ultimo proprio la CGUE del 10.4.2025, nell'interpretare la direttiva 2004/38/CE e in particolare l'art. 2 punto 2 lett d) ( di cui l'art. 2 comma lett.b) n. 4 del dlgs 30/2007 costituisce letterale trasposizione) proprio nei suoi presupposti soggettivi, ha avuto modo di chiarire che la vivenza a carico anche per gli ascendenti deve sussistere già con riguardo al paese di origine.
Più in particolare la Corte ha chiarito come segue:
“ se l'autorità nazionale competente, in sede di esame della domanda di carta di soggiorno, non verificasse che l'ascendente diretto del partner di un cittadino dell'Unione, che ha raggiunto fisicamente quest'ultimo nello Stato membro ospitante alcuni anni prima della presentazione di tale
pagina 4 di 6 domanda, sia, al momento della presentazione di quest'ultima, a carico di tale cittadino dell'Unione
e/o di tale partner, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera d), ai sensi della direttiva 2004/38, sussisterebbe il rischio che a tale ascendente sia concessa, conformemente all'articolo 10 di tale direttiva, una carta di soggiorno, mentre egli non soddisfa le condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 2, di detta direttiva per beneficiare di un diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi e quindi di una siffatta carta di soggiorno (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, Chief
Appeals Officer e a., C-488/21, EU:C:2023:1013, punti 60 e 62).
….Da quanto precede risulta che, al momento della presentazione della domanda di carta di soggiorno, il cittadino di un paese terzo deve dimostrare di rientrare in tale nozione e quindi, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, di disporre della qualità di "ascendente diretto a carico", ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera d), della direttiva 2004/38.
…In secondo luogo, occorre considerare che, in una situazione in cui l'ascendente diretto del partner di un cittadino dell'Unione presenta una domanda di carta di soggiorno, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 10 della direttiva 2004/38, diversi anni dopo aver raggiunto fisicamente il cittadino dell'Unione e il partner di quest'ultimo nello Stato membro ospitante, tale ascendente deve fornire la prova, da un lato, di essere a carico di tale cittadino e/o di tale partner in tale Stato membro alla data di presentazione di tale domanda e, dall'altro, che egli era a carico di detto cittadino e/o partner, nel suo paese d'origine, alla data del suo arrivo nel territorio di detto Stato membro.
Nel caso non può ritenersi raggiunta la prova che già nel paese di origine – Algeria – i genitori fossero mantenuti dal figlio.
In primo luogo, in assenza di un documento rilasciato dall'autorità del Paese di origine che attesti la qualità di familiare a carico ex art. 10 comma 3 lett. b), non vi è documentazione reddituale autonoma sufficiente a dimostrare il figlio fosse in grado di mantenere i propri genitori prima del 2022; in secondo luogo non vi è prova che siano state eseguite delle rimesse e d'altro canto lo stesso figlio ha dichiarato di averle mai effettuate.
Le modalità del mantenimento sarebbero costituite dai denari elargiti brevi manu nelle occasioni in cui i genitori venivano a fare visita al figlio in Italia;
ma in effetti al di là della dichiarazione del medesimo non vi è alcuna evidenza che i genitori siano venuti prima in Italia, né la frequenza delle visite stesse che possa rendere verosimile un mantenimento effettivo.
Non sono stati prodotti neppure i passaporti da cui possano risultare gli ingressi pregressi in Italia.
In questo contesto non possono ritenersi provati i presupposti minimi per concludere che il ricorrente abbia diritto alla carta di soggiorno ai sensi degli artt. 10 e 23, d.lgs. n. 30/2007, nella sua qualità di pagina 5 di 6 genitore a carico del figlio, cittadino dell'Unione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), n. 3) d.lgs.
30/2007.
Il ricorso pertanto viene rigettato.
8. Tenuto conto dei pregressi dubbi interpretativi in ordine al concetto della cd vivenza a carico sussistono giusti motivi per compensare le spese di causa.
P.Q.M.
visti gli artt. 281 decies e segg. c.p.c. respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese di causa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di OR in data 30.5.2025
Il Giudice
Roberta Dotta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di OR, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n.r.g. 22533/2023 promossa da:
nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Andrea Vittorio Umberto Costa, presso il quale ha eletto domicilio in OR, in Via delle Alpi n. 3
-ricorrente-
CONTRO
OR (C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di OR (C.F.
– , domiciliataria in via Arsenale n. 21; P.IVA_2 Email_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“DISPORRE l'accoglimento dell'istanza intesa alla concessione del Permesso di Soggiorno in capo alla Sig.ra sia in considerazione del suo ruolo incolpevole in tutta la vicenda”. Parte_1
– Questura di OR ha così concluso: Controparte_1
“Rigettare il ricorso perché infondato.
Con vittoria di spese di lite.”
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO
1. Con ricorso ex art. 281-decies e ss. c.p.c. depositato presso il Tribunale di OR in 03.06.2024, ritualmente notificato, la sig.ra cittadina algerina, ha impugnato il provvedimento Parte_1 di diniego della Questura di OR con riferimento all'istanza di rilascio della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'Unione Europea ai sensi del D.lgs. 30/2007, presentata in data 03.10.2022.
Si è costituito in giudizio il , in persona del pro tempore, mediante la Controparte_1 CP_2 difesa tecnica dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di OR, depositando comparsa di costituzione e risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 30.01.2025, il difensore ha ribadito le conclusioni di cui al ricorso, tenuto conto della documentazione allegata e di quanto riferito nel corso dell'udienza. Quindi la causa è stata trattenuta a decisione.
MOTIVI IN DIRITTO
2. Il 03.10.2022 la sig.ra cittadina algerina, ha presentato domanda di rilascio della Parte_1 carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'Unione Europea ai sensi del D.Lgs.
30/2007.
Dopo la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90, il ricorrente ha integrato la propria domanda con la documentazione richiesta dall'Amministrazione. Tuttavia, il Questore ha ritenuto che “l'interessata ad integrazione della suindicata comunicazione ha prodotto lo stato di famiglia rilasciato dal paese di origine e tradotto dall'Autorità consolare italiana nel paese di origine, senza nulla integrare in merito a quanto contestato, pertanto non è possibile definire favorevolmente
l'istanza di rilascio dell'autorizzazione al soggiorno richiesta”.
L'Amministrazione, con il provvedimento Prot. nr. 1690/2023 emesso in data 29.12.2023 ha rigettato l'istanza di rilascio della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'Unione
Europea ai sensi del D.Lgs. 30/2007, notificato al ricorrente in data 08.05.2024 (doc. Provvedimento impugnato).
3. Ciò posto, alla fattispecie in esame la normativa applicabile è quella vigente al momento della presentazione della domanda: infatti, il ricorrente ha chiesto alla PA di valutare la sussistenza del suo diritto alla carta di soggiorno, ex art. 10 d.lgs. 30/2007, in data 03.10.2022.
In particolare, l'art. 10 del D.Lgs 30/2007 stabilisce che: “I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel
pagina 2 di 6 territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione.”
Il provvedimento del Questore motiva il diniego rilevando che “ non risulta documentata da parte del figlio, la condizione di familiare a carico mediante l'esibizione di copia di eventuali bollettini o rimesse a dimostrazione del costante invio di denaro da parte del figlio verso il richiedente o mediante
l'esibizione di dichiarazione dei redditi ove il nominativo dei richiedenti compare come familiare a carico nell'apposito riquadro;
inoltre il richiedente non ha documentato il certificato di nascita con specificata la maternità e la paternità del presunto figlio”
4.Rispetto alle criticità individuate nel provvedimento di rigetto il difensore replica: “In queste condizioni si offrono in comunicazione: Attestato Consolare 10 gennaio 2023 (Doc. 2); Copia Atto di
Nascita 26 novembre 2023, che verrà reso disponibile il giorno 11 febbraio 2024 (Doc. 3);
Dichiarazione dei redditi del sig. (Doc. 4); Dichiarazione sottoscritta dal Sig. CP_3 [...]
dalla quale si evince che i genitori sono in toto a suo carico (Doc. 5). CP_3
Infine, per quanto riguarda i bollettini, le ricevute di invio di somme di danaro, come anche i biglietti aerei, sono andati perduti poiché non ritenevano fossero ancora di qualche utilità dopo due anni”.
Conclude chiedendo di accogliersi la richiesta del permesso di soggiorno in considerazione del ruolo incolpevole del ricorrente in tutta la vicenda.
5.Replica il nella comparsa di costituzione che non risulta provata la vivenza a carico del CP_1
figlio, del cittadino comunitario che non può essere dimostrata con una mera dichiarazione e che, in ogni caso, deve sussistere nel paese di provenienza del familiare interessato, non solo nel momento in cui egli domanda di raggiungere il cittadino dell'Unione di cui è a carico ma anche per un congruo periodo pregresso, in modo da dimostrare che effettivamente lo straniero è a carico di chi soggiorna in
Italia e che la sua presenza in Italia è un continuum rispetto alla vita condotta in patria. Contesta poi che tale prova possa essere fornita con mere dichiarazioni, neppure in sede di udienza.
Contesta poi che la vivenza a carico, quale elemento costitutivo del diritto al rilascio del titolo richiesto, non era stata allegata durante l'istruttoria amministrativa.
Infine, quanto al figlio, eccepisce come costui non produca, né abbia in passato prodotto, un reddito tale da mantenere entrambi i genitori: dal prospetto telematico dell'Agenzia delle Entrate (doc. 4) emerge infatti la produzione di reddito unicamente nel 2022, non successivamente;
tale circostanza è confermata anche dal prospetto dell'INPS, ente presso il quale il figlio è del tutto sconosciuto (doc. 5).
pagina 3 di 6 6. Tutto ciò premesso, tenuto conto delle difese delle parti, si rileva che il punto in contestazione, che deve essere valutato ed apprezzato ai fini della decisione, è la situazione di vivenza a carico del figlio dei genitori.
E' invece provato documentalmente, fin dalla fase amministrativa, il rapporto genitoriale tra la ricorrente ( e anche del marito, ricorrente in separato procedimento) e il figlio ( docc. 2 e 3).
Si può ritenere provata sia dalla documentazione reddituale che dalle dichiarazioni rese in udienza dal figlio la attuale vivenza a carico in Italia: i redditi relativi al 2023 percepiti dal figlio sono idonei al mantenimento dei bisogni dei genitori, l'intero nucleo familiare vive in via F.lli Piol n. 56 a Giaveno
(OR) e non consta che il ricorrente svolga attività lavorativa.
In udienza – figlio del ricorrente – ha dichiarato: CP_3
“Sono figlio del ricorrente;
mio padre è arrivato nel 2022 dall'Algeria. Io sono francese dal 2019. Io sono venuto in Italia per lavoro;
sono artigiano decoratore.
Viviamo a Giaveno. Sono divorziato e ho due figli che vivono con la mia ex moglie in Francia.
Io mantengo i miei genitori e anche i miei figli che hanno 10 anni e 7 anni;
sono maschio e femmina.
Io ho mantenuto i miei genitori anche prima ma non inviando denaro con bollettino ma dando loro del denaro in occasione delle visite che mi facevano in Italia.
Mi occupo io dei miei genitori e pago tutte le spese di casa.
All'udienza del 30.01.2025, il marito della ricorrente, esprimendosi in un buon italiano, ha dichiarato:
“Vivo in Giaveno con mia moglie e mio figlio che è cittadino francese. Ho solo un figlio che è artigiano;
lui non ha famiglia. È lui che ci mantiene con il suo lavoro. Mia moglie non è venuta perché domani deve essere operata al ginocchio e quindi non riesce a deambulare.
7. La circostanza che la PA contesta non essere provata è quella relativa alla vivenza a carico nel paese di origine prima dell'arrivo in Italia e prima della presentazione della domanda. Trattasi di tema del quale in più occasioni si è occupata la giurisprudenza europea.
Da ultimo proprio la CGUE del 10.4.2025, nell'interpretare la direttiva 2004/38/CE e in particolare l'art. 2 punto 2 lett d) ( di cui l'art. 2 comma lett.b) n. 4 del dlgs 30/2007 costituisce letterale trasposizione) proprio nei suoi presupposti soggettivi, ha avuto modo di chiarire che la vivenza a carico anche per gli ascendenti deve sussistere già con riguardo al paese di origine.
Più in particolare la Corte ha chiarito come segue:
“ se l'autorità nazionale competente, in sede di esame della domanda di carta di soggiorno, non verificasse che l'ascendente diretto del partner di un cittadino dell'Unione, che ha raggiunto fisicamente quest'ultimo nello Stato membro ospitante alcuni anni prima della presentazione di tale
pagina 4 di 6 domanda, sia, al momento della presentazione di quest'ultima, a carico di tale cittadino dell'Unione
e/o di tale partner, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera d), ai sensi della direttiva 2004/38, sussisterebbe il rischio che a tale ascendente sia concessa, conformemente all'articolo 10 di tale direttiva, una carta di soggiorno, mentre egli non soddisfa le condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 2, di detta direttiva per beneficiare di un diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi e quindi di una siffatta carta di soggiorno (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2023, Chief
Appeals Officer e a., C-488/21, EU:C:2023:1013, punti 60 e 62).
….Da quanto precede risulta che, al momento della presentazione della domanda di carta di soggiorno, il cittadino di un paese terzo deve dimostrare di rientrare in tale nozione e quindi, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, di disporre della qualità di "ascendente diretto a carico", ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera d), della direttiva 2004/38.
…In secondo luogo, occorre considerare che, in una situazione in cui l'ascendente diretto del partner di un cittadino dell'Unione presenta una domanda di carta di soggiorno, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 10 della direttiva 2004/38, diversi anni dopo aver raggiunto fisicamente il cittadino dell'Unione e il partner di quest'ultimo nello Stato membro ospitante, tale ascendente deve fornire la prova, da un lato, di essere a carico di tale cittadino e/o di tale partner in tale Stato membro alla data di presentazione di tale domanda e, dall'altro, che egli era a carico di detto cittadino e/o partner, nel suo paese d'origine, alla data del suo arrivo nel territorio di detto Stato membro.
Nel caso non può ritenersi raggiunta la prova che già nel paese di origine – Algeria – i genitori fossero mantenuti dal figlio.
In primo luogo, in assenza di un documento rilasciato dall'autorità del Paese di origine che attesti la qualità di familiare a carico ex art. 10 comma 3 lett. b), non vi è documentazione reddituale autonoma sufficiente a dimostrare il figlio fosse in grado di mantenere i propri genitori prima del 2022; in secondo luogo non vi è prova che siano state eseguite delle rimesse e d'altro canto lo stesso figlio ha dichiarato di averle mai effettuate.
Le modalità del mantenimento sarebbero costituite dai denari elargiti brevi manu nelle occasioni in cui i genitori venivano a fare visita al figlio in Italia;
ma in effetti al di là della dichiarazione del medesimo non vi è alcuna evidenza che i genitori siano venuti prima in Italia, né la frequenza delle visite stesse che possa rendere verosimile un mantenimento effettivo.
Non sono stati prodotti neppure i passaporti da cui possano risultare gli ingressi pregressi in Italia.
In questo contesto non possono ritenersi provati i presupposti minimi per concludere che il ricorrente abbia diritto alla carta di soggiorno ai sensi degli artt. 10 e 23, d.lgs. n. 30/2007, nella sua qualità di pagina 5 di 6 genitore a carico del figlio, cittadino dell'Unione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), n. 3) d.lgs.
30/2007.
Il ricorso pertanto viene rigettato.
8. Tenuto conto dei pregressi dubbi interpretativi in ordine al concetto della cd vivenza a carico sussistono giusti motivi per compensare le spese di causa.
P.Q.M.
visti gli artt. 281 decies e segg. c.p.c. respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese di causa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di OR in data 30.5.2025
Il Giudice
Roberta Dotta
pagina 6 di 6