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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 6396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6396 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
PROC. N. 3582/2019 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
composta dai Magistrati:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera rel.
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3582/2019 R.G. cui è stata riunita la causa iscritta al n. 6327/2019 vertente tra
rappresentata e difesa dall'avv. Federico D'Andrea, Parte_1
Appellante nella causa n. 3582/2019
E
rappresentato e difeso dall'avv.to Carlo Romita, Parte_2
Appellante nella causa n. 6327/2019
E
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Andriola Controparte_1
Appellata
Pagina 1 E
avv. CE IN (C.F. ), anche difensore di sé medesimo ai sensi dell'art. C.F._1
86 c.p.c., e (C.F. ) , (C.F. Controparte_2 CodiceFiscale_2 Controparte_3
), (C.F. ), nella qualità di eredi di CodiceFiscale_3 CP_4 CodiceFiscale_4
, rappresentati e difesi dall'avv. CE IN Persona_1
Appellati
E
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio D'Alessio Controparte_5
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del n. 6149/2019 pubblicata in data 22 marzo 2019.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato, e CE IN, rispettivamente Parte_3 usufruttuario e nudo proprietario di un appartamento posto al primo piano di un condominio sito in
Roma, Via M. Malpighi n.12/A, hanno agito in giudizio nei confronti di e della Parte_4 per sentirli condannare, in solido o ciascuno per quanto di ragione, al Parte_1 risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c. occorsi al predetto immobile a seguito di lavori effettuati dalla presso l'appartamento di , Parte_1 Parte_4 posto al secondo piano del medesimo immobile, in corrispondenza di quello dei IN. Gli attori hanno esposto che la sig. nel gennaio 2009 iniziava presso il proprio appartamento lavori Pt_4 di ristrutturazione, protrattisi per tutto il semestre successivo, e consistenti, tra l'altro, nella rimozione della pavimentazione e del massetto, sino alla caldana sottostante. L'esecuzione di tali lavori aveva comportato una serie di danni presso l'appartamento dei IN: lesioni alle pitture e agli intonaci dei soffitti, delle pareti e dei muri perimetrali, con danni visibili soprattutto nella camera da letto (vano 6 dell'immobile). Gli odierni convenuti, compiuti gli accertamenti in loco, riconoscevano la riconducibilità di tali danni ai lavori effettuati, sicché la Parte_1 formalizzava denuncia nei confronti della propria compagnia assicuratrice. Nell'ottobre 2010 la
(poi , assicuratrice della provvedeva a Controparte_6 Controparte_1 Parte_1
Pagina 2 risarcire il danno liquidando l'importo di euro 5.904,18, il quale veniva accettato fatto salvo l'accertamento di eventuale maggior danno. Nel novembre 2010 presso l'appartamento degli attori veniva riscontrata la caduta di materiale edile nel vano 6; gli attori si rivolgevano ad una propria ditta di fiducia la quale segnalava la necessità di interventi urgenti di messa in sicurezza del solaio.
Comunicato ciò alla convenuta, veniva fissato un incontro con i rispettivi tecnici onde verificare lo stato dei luoghi. Interpellato il proprio tecnico di fiducia (ing. ), gli attori inviavano CP_7 la perizia dell'ing. in ordine alle cause ed opere di consolidamento, i preventivi redatti dalla CP_7 ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori nonché, successivamente, una seconda relazione tecnica a cura di altro tecnico di fiducia degli attori (arch. ), in cui veniva indicata la necessità di Per_2 applicare una trave ad ali parallele, da installare parallelamente alle ulteriori travi, per ottenere il miglior livello di consolidamento, pur con una ricaduta estetica dell'immobile in ragione dello
“scalino” che sarebbe venuto a crearsi in corrispondenza della trave posta in opera. Gli attori hanno riferito che, in mancanza di osservazioni e contestazioni da parte dei convenuti, nel marzo
2011 iniziavano i lavori di consolidamento del vano 6 e di fessurazione degli intonaci. All'esito dei lavori, non ottenendo risconti dall'odierna convenuta rispetto alla refusione delle spese per i suddetti lavori, sul presupposto che essi necessari a seguito dei danni scaturiti dalle opere di ristrutturazione eseguite presso l'immobile della convenuta, gli odierni attori hanno agito in giudizio al fine di veder accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. della sig.ra e della Pt_4
in solido o ciascuno per quanto di ragione, e per l'effetto ottenere la condanna Parte_1 degli stessi al risarcimento dei danni subiti, pari ad euro 13.901,06 quali esborsi, al netto di quanto precedentemente ricevuto dalla oltre all'importo dovuto a titolo di Controparte_6 pregiudizio estetico subito nella camera da letto, stimato dall'attore, ing. IN, in un ammontare tra il 5% e il 10% del valore dell'appartamento (euro 2.150.000,00) pari ad euro 215.000,00. In subordine, hanno chiesto l'accertamento della responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 2043
c.c. con condanna al pagamento della suddetta somma o di quanto ritenuto di giustizia, ovvero, in via ulteriormente subordinata, l'accertamento del diritto degli attori ad ottenere dai convenuti, ai sensi dell'art. 1125 c.c., il rimborso della metà delle spese sostenute per gli interventi di consolidamento nonché il risarcimento della metà dei danni subiti per il pregiudizio estetico dell'appartamento. Si sono costituite entrambe le parti convenute, contestando la fondatezza della domanda degli attori sia in ordine alla ricostruzione dei fatti che sui presupposti in diritto. Nello specifico, la convenuta in primo luogo, ha contestato la sussistenza del nesso eziologico Pt_4 tra i lavori di ristrutturazione eseguiti presso il proprio appartamento e quelli di consolidamento posti in essere dagli attori, da imputarsi ad un disallineamento originario tra il divisorio presente al primo piano e quelli sovrastanti ai piani secondo e terzo, affrontato con un errato intervento di
Pagina 3 consolidamento, al quale solo possono imputarsi i danni estetici lamentati dagli attori. In secondo luogo, la ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, alla stregua di Pt_4 quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di appalto, l'autonomia dell'appaltatore, che si concreta nell'esecuzione dell'opera assunta con propria organizzazione ed apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, egli sia unico responsabile dei danni derivanti a terzi dall'esecuzione dell'opera. Peraltro, non avendo provato gli attori alcuna ingerenza nell'esecuzione dell'opera né una culpa in eligendo in capo alla ne veniva Pt_4 chiesta l'estromissione dal giudizio. La convenuta nel costituirsi, ha sostenuto Parte_1
l'esclusiva responsabilità del progettista e direttore dei lavori, a mente di quanto pattuito nel contratto d'appalto, chiedendo per l'effetto autorizzazione alla chiamata in causa dell'Arch.
. Nel merito poi della domanda, la società edile ha osservato come i lavori di Parte_2 consolidamento da costoro effettuati siano stati del tutto arbitrari e non necessari, trattandosi di mere scollature dell'intonaco mentre lo “scalino” sul soffitto sarebbe stato determinato da errori progettuali dei relativi lavori, di cui si è occupata la sola parte attrice, con conseguente infondatezza, anche sotto un profilo giuridico, del lamentato danno cd. estetico. Ad ogni modo, chiedeva altresì autorizzarsi la chiamata in causa in garanzia della propria assicuratrice,
Autorizzata la chiamata della (ora , la Controparte_6 Controparte_6 CP_1 stessa si è costituita aderendo nel merito alle difese spiegate dalla assicurata, rilevando in particolare come, nel corso dei rilievi effettuati in ordine ai danni riconosciuti come cagionati dalla società edile, né il perito della né i tecnici delle parti in causa accertarono il pericolo CP_6 lamentato dagli attori, né il danno destò il minimo dubbio in ordine alla necessità di svolgere successivi approfondimenti, anche in via cautelativa. Infine, si è costituito l'arch. , Parte_2 evocato in giudizio in qualità di progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione presso l'immobile della sig.ra Anch'egli ha contestato la sussistenza di un nesso causale tra i Pt_4 danni lamentati e i lavori di ristrutturazione, di cui gli attori non avrebbero fornito prova. Inoltre, ha contestato quanto sostenuto dalla società edile in ordine alla esclusiva responsabilità nella vicenda de qua del direttore dei lavori, in quanto in nulla supportata da prova e tesa, piuttosto, a spostare sullo stesso il rischio dell'appaltatore, contrattualmente assunto dalla . In Parte_1 relazione alla costituzione delle suddette parti, terze chiamate in causa da parte della Parte_1
gli attori hanno esteso le proprie originarie domande nei confronti delle parti così entrate in
[...] giudizio, ai sensi dell'art. 183, comma sesto n. 1 c.p.c. La causa è stata istruita mediante produzione documentale ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale il
Giudice ha formulato proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., non accolta dalle parti
Pagina 4 convenute. Nelle more del processo, lo stesso è stato interrotto a causa della morte dell'attore con conseguente riassunzione e subentro nel giudizio degli eredi.” Persona_1
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha riconosciuto la fondatezza della domanda di parte attrice condannando in solido al risarcimento del danno la ditta appaltatrice e il direttore dei lavori arch. . È stata inoltre accolta la domanda di manleva Pt_2 spiegata dalla nei confronti della Parte_1 CP_1
§ 1.2 — Il giudice di primo grado ha quindi così statuito : “Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie la domanda proposta da IN CE ed eredi
IN e per l'effetto, condanna la e al pagamento della somma di Parte_1 Parte_2 euro 48.090,00, oltre interessi per ritardato pagamento determinati come indicato in motivazione ed oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo sulla somma complessivamente dovuta;
- Rigetta la domanda proposta dagli attori nei confronti di;
- Condanna la Parte_4
e al pagamento delle spese di giudizio in favore degli attori in solido Parte_1 Parte_2
e della convenuta che si liquidano in euro 7.254,00 per compensi oltre accessori di legge Pt_4 per ciascuna parte, oltre ad euro 689,24 in favore degli attori per esborsi;
- Condanna la a rifondere alla tutte le somme che la stessa provvederà ad CP_1 Parte_1 esborsare in favore degli attori per capitale interessi e spese in esecuzione della presente sentenza;
-
Compensa le spese di lite tra la già e la - Pone in CP_1 Controparte_6 Parte_1 capo alla e le spese di CTU”. Parte_1 Parte_2
§ 2 — Ha proposto appello la (fascicolo iscritto a ruolo al n. 3582.2019); Parte_1 successivamente ha proposto autonomo appello (fascicolo iscritto a ruolo al n. Parte_2
6327.2019); è stata dunque disposta la riunione dei procedimenti.
Hanno resistito IN CE ed eredi IN, e la con distinte Parte_4 Controparte_1 comparse, chiedendo il rigetto degli appelli.
§2.1 ha chiesto di “1) respingere le domande degli attori, in ogni caso con Parte_2 riferimento al concludente Arch. ; 2) nel caso dovesse essere accertata l'esistenza di un Pt_2 qualsiasi danno nell'appartamento degli attori riconducibile causalmente ai lavori svolti nell'appartamento della Sig.ra dalla accertare l'esclusiva Pt_4 Parte_1 responsabilità di quest'ultima nella causazione dei detti danneggiamenti e quindi condannare la eventualmente anche in solido con la committenza, sig.ra a manlevare Parte_1 Pt_4
e mantenere integralmente indenne il terzo chiamato Arch. da qualsivoglia pagamento o Pt_2
Pagina 5 esborso connesso alle domande svolte dagli attori;
3)con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio;
4) in via di estremo subordine, salvo gravame, comunque riformare il capo di condanna del concludente alle spese di lite in favore della convenuta . Pt_4
§ 2.2 La ha chiesto di “così provvedere: - in forza del rapporto di garanzia con la Parte_1
Compagnia convenuta, accertare e dichiarare la debenza da parte di UnipoISAI delle spese di resistenza del giudizio di primo grado in favore di e, per l'effetto, sulla scorta Parte_1 delle tariffe professionali vigenti al momento della pubblicazione della sentenza impugnata, condannare al pagamento di € 7.254,00 oltre accessori di legge in favore di CP_1 CP_8 ovvero di quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare
[...] che in forza del rapporto di garanzia con la Compagnia convenuta, ha diritto di Parte_1 essere manlevata per le spese di CTU poste erroneamente a suo carico dal Giudice di prime cure e, per l'effetto, condannare UnipoISAI a rifondere tali somme in favore di Parte_1
§ 2.3 All'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza cartolare, la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello di direttore dei lavori, che si esamina preliminarmente in quanto Parte_2 relativo all'an del diritto azionato, è articolato in cinque motivi ed è infondato.
§ 3.1 — Col primo motivo viene lamentata la violazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., nonché la violazione dell'art.112 c.p.c per motivazione illogica e contraddittoria.
Secondo l'appellante il giudice non avrebbe chiaramente indicato quali delle domande attoree abbia accolto tra la principale ex art. 2051 e la subordinata ex art. 2043.
In secondo luogo viene contestato il presunto “diverso atteggiarsi di un fatto (illecito) non ragionevolmente prevedibile ed evitabile a seconda che si tratti di custodia del proprietario- committente oppure di attività di (alta) sorveglianza del direttore dei lavori da costui nominato”.
Secondo l'appellante se un fatto non è “prevedibile ed evitabile”, tale da costituire motivo di esonero della responsabilità del proprietario-committente, a maggior ragione lo sarebbe per il direttore dei lavori (il giudice di prime cure ha ritenuto la condotta della ditta appaltatrice idonea a interrompere il nesso causale rispetto alla responsabilità del proprietario).
In subordine, l'appellante chiede che non venga riconosciuto alcun esonero di responsabilità in capo al proprietario-committente e dunque riconoscere la responsabilità dello stesso per cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Pagina 6 Il motivo è infondato.
Il tribunale, esaminate analiticamente le differenze tra la responsabilità ex art. 2051 e quella ex art. 2043 c.c., ricostruisce minuziosamente gli eventi che possono interrompere il nesso causale ai fini dell'art. 2051 c.c. ed esonerare il proprietario-committente dalla responsabilità delle cose in custodia. Dopo tale disamina normativa si concentra sulla ricostruzione dei fatti affermando che
“pertanto, sulla scorta delle emergenze in atti deve ritenersi che le cause dei danni presenti nell'appartamento degli attori vanno imputate alla negligenza e imperizia usate dalla ditta appaltatrice nel realizzare i lavori di ristrutturazione del sovrastante appartamento”.
In particolare, il primo giudice rileva che la accertata condotta della ditta appaltatrice integri gli estremi del caso fortuito, in quanto tale atto a “spezzare” il nesso di riconducibilità tra i danni e la mancata custodia della cosa da parte della proprietaria nei cui confronti la domanda Pt_4
è stata infatti respinta.
La domanda è stata accolta invece nei confronti della ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 2043 c.c. , avendo ravvisato imperizia e negligenza nella esecuzione dei lavori loro commissionati.
Secondo l'appellante lo stesso evento, costituente il fatto fortuito per il proprietario (vale a dire la condotta negligente della ditta), dovrebbe costituire caso fortuito anche rispetto alla propria posizione di direttore dei lavori: la censura è del tutto infondata, atteso che, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, “la responsabilità per fatto illecito del direttore dei lavori per un fatto dannoso cagionato ad un terzo durante o a causa dell'esecuzione di essi esula dai limiti del rapporto contrattuale con il committente o l'appaltatore e può concorrere con quella di costoro se le rispettive azioni o omissioni, costituenti autonomi illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, hanno contribuito in modo efficiente a produrlo, con la conseguenza che, indipendentemente dalla graduazione delle colpe nei rapporti interni, tutti possono essere chiamati a risarcire integralmente il danno derivato ad un terzo (Cass. civ., sez. III, 22 ottobre 2003, n.
15789)”.
Il direttore dei lavori, quindi, avrebbe dovuto dimostrare che, nonostante la sua diligenza nella supervisione dei lavori effettuati e delle indicazioni impartite, la ditta appaltatrice avrebbe eseguito delle condotte contrarie a quanto previsto dal progetto. E infatti, come statuito dalla Cassazione,
“nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune
Pagina 7 disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente” (Cass, civ., Sez. II, Ordinanza n. 27045 del 18/10/2024).
Infine, risulta priva di pregio la contestazione che concerne l'esclusione della responsabilità della committente, poiché la sentenza risulta correttamente motivata in ordine alla ricostruzione dell'interruzione del nesso causale, così come analizzato supra.
§ 3.2 — Col secondo motivo, l'appellante lamenta un'errata ricostruzione e una falsa percezione dei fatti oggetto di causa e dunque la violazione degli artt. 2043 e 2055 c.c. In particolare risulterebbe carente la ricostruzione delle responsabilità del direttore dei lavori per il generico riferimento ai “documenti versati in atti”, senza che vi sia stata una compiuta ricostruzione delle attività svolte dallo stesso. In secondo luogo, viene contestata l'attribuzione della responsabilità al direttore dei lavori poiché, a detta dell'appellante, sarebbe l'appaltatore, di sua libera iniziativa, ad avere effettuato la materiale esecuzione dei lavori con strumenti inadatti. Per tale motivo, viene reiterata la richiesta di ammissione della prova testimoniale (come già proposta in primo grado con le memorie ex art.183, co.6, n.2 c.p.c.).
Il motivo è infondato.
Va rilevato infatti preliminarmente che la Suprema Corte ha anche recentemente statuito che
“rientrano, … , nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Non si sottrae, perciò, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo” (Cass. Civ., sez. III,Ordinanza n. 16987 del 24/06/2025).
Tanto premesso, nel caso in esame il professionista, per un verso non può andare esente da responsabilità rilevando che l'appaltatore ha fatto uso di strumenti non idonei (il che rientrava nei suoi obblighi di controllo), e per altro verso non ha né dedotto né provato di aver dato indicazioni diverse. Per cui deve ritenersi provato che il abbia omesso di vigilare sul corretto svolgimento dei lavori e di impartire le corrette indicazioni per un'esecuzione a regola d'arte.
In tal senso, è anche infondata la censura sulla mancata ammissione della prova testimoniale:
l'appellante infatti avrebbe dovuto dimostrare in primo grado che, nonostante la propria vigilanza, la ditta appaltatrice avrebbe autonomamente intrapreso un'azione difforme dalle indicazioni da lui impartite. Al contrario l'ammissione della prova testimoniale sarebbe risultata irrilevante, in quanto non sarebbe stata idonea a dimostrare tale circostanza.
Pagina 8 § 3.3 — Col terzo motivo l'appellante contesta l'an e il quantum del risarcimento riconosciuto per i lavori di consolidamento del solaio e per il danno estetico conseguente con relativa violazione dell'art. 2056 c.c. Infatti il tribunale si sarebbe limitato ad un mero richiamo alla relazione della
CTU senza motivare adeguatamente. Nello specifico viene rilevato come i lavori “sarebbero potuti essere svolti in altra maniera e senza abbassare la quota del soffitto nell'angolo”, che avrebbe consentito di evitare un maggior esborso a carico della parte attrice. Viene infine richiesta una revisione del quantum.
Il motivo è infondato.
Premesso che anche secondo la giurisprudenza della Cassazione il giudice può motivare anche aderendo “alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte” (Cass. Civ., sez. I, Ordinanza n. 33742 del
16/11/2022), nel caso in esame risulta dalla lettura della relazione peritale che il CTU aveva già ben valutato le osservazioni del CTP sul punto dedotto, osservando che non risultava provata (né, aggiunge la Corte, dedotta) alcuna disponibilità della proprietaria dell'immobile sovrastante a far effettuare i lavori dalla sua abitazione, per ridurre eventualmente i costi di ripristini dell'appartamento sottostante (e fermo restando che i lavori di consolidamento effettuati erano indiscutibilmente necessari).
Sulla possibilità che i lavori venissero svolti con una modalità differente bisogna anche sottolineare come, l'odierno appellante peraltro non ha specificamente provato come tali operazioni dovessero essere effettuate. Ciò è specificamente ravvisabile anche nella consulenza tecnica depositata: il consulente tecnico di parte si limita a esplicitare in modo vago tale possibilità, senza proporre applicazioni concrete che possano essere confrontate con i lavori effettivamente svolti.
Senza una specifica prova sul costo della modalità alternativa dei lavori non è dunque possibile verificare se, effettivamente, vi sarebbe stato un esborso minore.
Per quanto concerne il quantum liquidato si deve confermare la correttezza di quanto statuito dal primo giudice: con riguardo ai lavori di consolidamento della struttura appare corretto liquidare i costi sostenuti dall'attore; per il danno estetico il ragionamento del consulente tecnico d'ufficio, così come ripreso dal tribunale, risulta congruo, essendo stato effettuato in relazione a criteri oggettivi fondati sulle quotazioni immobiliari in rapporto alla estensione della camera interessata dal danno, correttamente non condividendo la valutazione del CTP fondata sostanzialmente sul volume della trave, incidendo detto danno “estetico” sul valore dell'intera porzione di immobile.
Pagina 9 § 3.4 — Col quarto motivo viene lamentata l'omessa pronuncia con riguardo alla domanda di con la quale si chiedeva il riconoscimento della responsabilità esclusiva della ditta Pt_2 appaltatrice e, in subordine, la graduazione della responsabilità interna tra ed Pt_2 Parte_1
[...]
Il motivo è infondato, per quanto già detto sopra sulla responsabilità anche del direttore lavori.
In subordine, l'appellante chiede la graduazione della responsabilità interna. Anche tale doglianza risulta priva di pregio in quanto viola il divieto di nova in appello. avrebbe dovuto richiedere Pt_2 specificamente l'accertamento delle relative colpe per la ripartizione interna della responsabilità in primo grado, al contrario egli ha chiesto esclusivamente la condanna in solido dell'impresa. Tale orientamento è stato condiviso anche recentemente dalla Cassazione che ha sottolineato come “in tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere esaminata dal giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, ha chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna tra i corresponsabili, sicché la relativa domanda non può essere proposta, ex novo, in grado d'appello” (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 7332 del 19/03/2025).
§ 3.5 — Col quinto motivo, viene lamentata la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in quanto la sentenza appellata non rispetterebbe le regole sulle spese di lite, poiché non dovrebbe essere possibile che il terzo chiamato in causa paghi le spese di soccombenza dell'attore verso il convenuto.
Il motivo non è fondato. La liquidazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza. La condanna alle spese del soccombente risponde all'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per veder riconosciuto un proprio diritto.
In questo caso anche risulta soccombente nel merito ed è condannato in solido con l'impresa Pt_2 appaltatrice. Proprio per tale ragione la condanna alle spese risulta corretta.
§ 4 L'appello della è fondato. Parte_1
§ 4.1 Con il primo motivo l'appellante chiede di accertare la debenza da parte della di CP_1 tutte le spese di lite ai sensi dell'art. 1917 c.c. Il giudice di prime cure ha riconosciuto all'odierna appellante di essere manlevata solamente dalle spese di soccombenza, ma, compensando le spese per il resto, ha escluso le spese di resistenza.
Il motivo è fondato. L'art. 1917 c.c., terzo comma, afferma testualmente che “le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del
Pagina 10 quarto della somma assicurata”. L'assicurato deve quindi essere tenuto indenne da tutte le spese del giudizio. E infatti la giurisprudenza ha sottolineato come “nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, giustificata dall'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obbiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo. Pertanto, anche nel caso in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione, l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dal terzo comma dell'art. 1917 cod. civ. (Nella specie la Corte ha cassato la statuizione relativa alla compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti, nonostante il rigetto della domanda risarcitoria)”. (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 28/02/2008,
n. 5300).
§ 4.2 Con il secondo motivo l'appellante lamenta che le siano state addebitate le spese per il consulente tecnico d'ufficio in solido con nonostante fosse stata manlevata da Pt_2 CP_1 da tutte le spese che avrebbe dovuto esborsare nei confronti degli attori.
[...]
Il motivo è fondato. Infatti, pur essendo la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, nel caso di specie l'odierno appellante deve essere manlevato anche rispetto a tali spese ai sensi dell'art. 1917 c.c.
Tra esse rientrano anche le spese di CTU (per la parte a carico di ). CP_9
§ 5 Le spese del grado seguono la soccombenza di nei confronti di e delle Pt_2 Parte_1 altre parti appellate IN e nonché la soccombenza di nei confronti di Pt_4 CP_10 [...]
Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'appello di Parte_2
accoglie l'appello di per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma Parte_1 della sentenza impugnata, condanna alle spese del giudizio di primo grado nei Controparte_1 confronti di liquidate in euro 4.200,00 per compensi, oltre accessori di legge, Parte_1 nonché al pagamento delle spese di CTU nella misura a carico di Parte_1
condanna al pagamento delle spese del grado nei confronti di e Parte_2 Parte_1 delle altre parti appellate IN e liquidate per ciascuna delle tre parti appellate in euro Pt_4
4.500,00, oltre accessori di legge,
Pagina 11 condanna al pagamento delle spese del grado nei confronti di Controparte_1 Parte_1 liquidate in euro 4.500,00 oltre accessori di legge.
Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante Parte_2
Roma, 23 ottobre 2025
La Cons. est. La Presidente
dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
SENTENZA REDATTA CON LA COLLABORAZIONE DEL MAGISTRATO ORDINARIO IN TIROCINIO DR. FRANCESCO GRASSELLI
Pagina 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
composta dai Magistrati:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera rel.
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3582/2019 R.G. cui è stata riunita la causa iscritta al n. 6327/2019 vertente tra
rappresentata e difesa dall'avv. Federico D'Andrea, Parte_1
Appellante nella causa n. 3582/2019
E
rappresentato e difeso dall'avv.to Carlo Romita, Parte_2
Appellante nella causa n. 6327/2019
E
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Andriola Controparte_1
Appellata
Pagina 1 E
avv. CE IN (C.F. ), anche difensore di sé medesimo ai sensi dell'art. C.F._1
86 c.p.c., e (C.F. ) , (C.F. Controparte_2 CodiceFiscale_2 Controparte_3
), (C.F. ), nella qualità di eredi di CodiceFiscale_3 CP_4 CodiceFiscale_4
, rappresentati e difesi dall'avv. CE IN Persona_1
Appellati
E
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio D'Alessio Controparte_5
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del n. 6149/2019 pubblicata in data 22 marzo 2019.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato, e CE IN, rispettivamente Parte_3 usufruttuario e nudo proprietario di un appartamento posto al primo piano di un condominio sito in
Roma, Via M. Malpighi n.12/A, hanno agito in giudizio nei confronti di e della Parte_4 per sentirli condannare, in solido o ciascuno per quanto di ragione, al Parte_1 risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c. occorsi al predetto immobile a seguito di lavori effettuati dalla presso l'appartamento di , Parte_1 Parte_4 posto al secondo piano del medesimo immobile, in corrispondenza di quello dei IN. Gli attori hanno esposto che la sig. nel gennaio 2009 iniziava presso il proprio appartamento lavori Pt_4 di ristrutturazione, protrattisi per tutto il semestre successivo, e consistenti, tra l'altro, nella rimozione della pavimentazione e del massetto, sino alla caldana sottostante. L'esecuzione di tali lavori aveva comportato una serie di danni presso l'appartamento dei IN: lesioni alle pitture e agli intonaci dei soffitti, delle pareti e dei muri perimetrali, con danni visibili soprattutto nella camera da letto (vano 6 dell'immobile). Gli odierni convenuti, compiuti gli accertamenti in loco, riconoscevano la riconducibilità di tali danni ai lavori effettuati, sicché la Parte_1 formalizzava denuncia nei confronti della propria compagnia assicuratrice. Nell'ottobre 2010 la
(poi , assicuratrice della provvedeva a Controparte_6 Controparte_1 Parte_1
Pagina 2 risarcire il danno liquidando l'importo di euro 5.904,18, il quale veniva accettato fatto salvo l'accertamento di eventuale maggior danno. Nel novembre 2010 presso l'appartamento degli attori veniva riscontrata la caduta di materiale edile nel vano 6; gli attori si rivolgevano ad una propria ditta di fiducia la quale segnalava la necessità di interventi urgenti di messa in sicurezza del solaio.
Comunicato ciò alla convenuta, veniva fissato un incontro con i rispettivi tecnici onde verificare lo stato dei luoghi. Interpellato il proprio tecnico di fiducia (ing. ), gli attori inviavano CP_7 la perizia dell'ing. in ordine alle cause ed opere di consolidamento, i preventivi redatti dalla CP_7 ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori nonché, successivamente, una seconda relazione tecnica a cura di altro tecnico di fiducia degli attori (arch. ), in cui veniva indicata la necessità di Per_2 applicare una trave ad ali parallele, da installare parallelamente alle ulteriori travi, per ottenere il miglior livello di consolidamento, pur con una ricaduta estetica dell'immobile in ragione dello
“scalino” che sarebbe venuto a crearsi in corrispondenza della trave posta in opera. Gli attori hanno riferito che, in mancanza di osservazioni e contestazioni da parte dei convenuti, nel marzo
2011 iniziavano i lavori di consolidamento del vano 6 e di fessurazione degli intonaci. All'esito dei lavori, non ottenendo risconti dall'odierna convenuta rispetto alla refusione delle spese per i suddetti lavori, sul presupposto che essi necessari a seguito dei danni scaturiti dalle opere di ristrutturazione eseguite presso l'immobile della convenuta, gli odierni attori hanno agito in giudizio al fine di veder accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. della sig.ra e della Pt_4
in solido o ciascuno per quanto di ragione, e per l'effetto ottenere la condanna Parte_1 degli stessi al risarcimento dei danni subiti, pari ad euro 13.901,06 quali esborsi, al netto di quanto precedentemente ricevuto dalla oltre all'importo dovuto a titolo di Controparte_6 pregiudizio estetico subito nella camera da letto, stimato dall'attore, ing. IN, in un ammontare tra il 5% e il 10% del valore dell'appartamento (euro 2.150.000,00) pari ad euro 215.000,00. In subordine, hanno chiesto l'accertamento della responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 2043
c.c. con condanna al pagamento della suddetta somma o di quanto ritenuto di giustizia, ovvero, in via ulteriormente subordinata, l'accertamento del diritto degli attori ad ottenere dai convenuti, ai sensi dell'art. 1125 c.c., il rimborso della metà delle spese sostenute per gli interventi di consolidamento nonché il risarcimento della metà dei danni subiti per il pregiudizio estetico dell'appartamento. Si sono costituite entrambe le parti convenute, contestando la fondatezza della domanda degli attori sia in ordine alla ricostruzione dei fatti che sui presupposti in diritto. Nello specifico, la convenuta in primo luogo, ha contestato la sussistenza del nesso eziologico Pt_4 tra i lavori di ristrutturazione eseguiti presso il proprio appartamento e quelli di consolidamento posti in essere dagli attori, da imputarsi ad un disallineamento originario tra il divisorio presente al primo piano e quelli sovrastanti ai piani secondo e terzo, affrontato con un errato intervento di
Pagina 3 consolidamento, al quale solo possono imputarsi i danni estetici lamentati dagli attori. In secondo luogo, la ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, alla stregua di Pt_4 quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di appalto, l'autonomia dell'appaltatore, che si concreta nell'esecuzione dell'opera assunta con propria organizzazione ed apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, egli sia unico responsabile dei danni derivanti a terzi dall'esecuzione dell'opera. Peraltro, non avendo provato gli attori alcuna ingerenza nell'esecuzione dell'opera né una culpa in eligendo in capo alla ne veniva Pt_4 chiesta l'estromissione dal giudizio. La convenuta nel costituirsi, ha sostenuto Parte_1
l'esclusiva responsabilità del progettista e direttore dei lavori, a mente di quanto pattuito nel contratto d'appalto, chiedendo per l'effetto autorizzazione alla chiamata in causa dell'Arch.
. Nel merito poi della domanda, la società edile ha osservato come i lavori di Parte_2 consolidamento da costoro effettuati siano stati del tutto arbitrari e non necessari, trattandosi di mere scollature dell'intonaco mentre lo “scalino” sul soffitto sarebbe stato determinato da errori progettuali dei relativi lavori, di cui si è occupata la sola parte attrice, con conseguente infondatezza, anche sotto un profilo giuridico, del lamentato danno cd. estetico. Ad ogni modo, chiedeva altresì autorizzarsi la chiamata in causa in garanzia della propria assicuratrice,
Autorizzata la chiamata della (ora , la Controparte_6 Controparte_6 CP_1 stessa si è costituita aderendo nel merito alle difese spiegate dalla assicurata, rilevando in particolare come, nel corso dei rilievi effettuati in ordine ai danni riconosciuti come cagionati dalla società edile, né il perito della né i tecnici delle parti in causa accertarono il pericolo CP_6 lamentato dagli attori, né il danno destò il minimo dubbio in ordine alla necessità di svolgere successivi approfondimenti, anche in via cautelativa. Infine, si è costituito l'arch. , Parte_2 evocato in giudizio in qualità di progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione presso l'immobile della sig.ra Anch'egli ha contestato la sussistenza di un nesso causale tra i Pt_4 danni lamentati e i lavori di ristrutturazione, di cui gli attori non avrebbero fornito prova. Inoltre, ha contestato quanto sostenuto dalla società edile in ordine alla esclusiva responsabilità nella vicenda de qua del direttore dei lavori, in quanto in nulla supportata da prova e tesa, piuttosto, a spostare sullo stesso il rischio dell'appaltatore, contrattualmente assunto dalla . In Parte_1 relazione alla costituzione delle suddette parti, terze chiamate in causa da parte della Parte_1
gli attori hanno esteso le proprie originarie domande nei confronti delle parti così entrate in
[...] giudizio, ai sensi dell'art. 183, comma sesto n. 1 c.p.c. La causa è stata istruita mediante produzione documentale ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale il
Giudice ha formulato proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., non accolta dalle parti
Pagina 4 convenute. Nelle more del processo, lo stesso è stato interrotto a causa della morte dell'attore con conseguente riassunzione e subentro nel giudizio degli eredi.” Persona_1
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha riconosciuto la fondatezza della domanda di parte attrice condannando in solido al risarcimento del danno la ditta appaltatrice e il direttore dei lavori arch. . È stata inoltre accolta la domanda di manleva Pt_2 spiegata dalla nei confronti della Parte_1 CP_1
§ 1.2 — Il giudice di primo grado ha quindi così statuito : “Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie la domanda proposta da IN CE ed eredi
IN e per l'effetto, condanna la e al pagamento della somma di Parte_1 Parte_2 euro 48.090,00, oltre interessi per ritardato pagamento determinati come indicato in motivazione ed oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo sulla somma complessivamente dovuta;
- Rigetta la domanda proposta dagli attori nei confronti di;
- Condanna la Parte_4
e al pagamento delle spese di giudizio in favore degli attori in solido Parte_1 Parte_2
e della convenuta che si liquidano in euro 7.254,00 per compensi oltre accessori di legge Pt_4 per ciascuna parte, oltre ad euro 689,24 in favore degli attori per esborsi;
- Condanna la a rifondere alla tutte le somme che la stessa provvederà ad CP_1 Parte_1 esborsare in favore degli attori per capitale interessi e spese in esecuzione della presente sentenza;
-
Compensa le spese di lite tra la già e la - Pone in CP_1 Controparte_6 Parte_1 capo alla e le spese di CTU”. Parte_1 Parte_2
§ 2 — Ha proposto appello la (fascicolo iscritto a ruolo al n. 3582.2019); Parte_1 successivamente ha proposto autonomo appello (fascicolo iscritto a ruolo al n. Parte_2
6327.2019); è stata dunque disposta la riunione dei procedimenti.
Hanno resistito IN CE ed eredi IN, e la con distinte Parte_4 Controparte_1 comparse, chiedendo il rigetto degli appelli.
§2.1 ha chiesto di “1) respingere le domande degli attori, in ogni caso con Parte_2 riferimento al concludente Arch. ; 2) nel caso dovesse essere accertata l'esistenza di un Pt_2 qualsiasi danno nell'appartamento degli attori riconducibile causalmente ai lavori svolti nell'appartamento della Sig.ra dalla accertare l'esclusiva Pt_4 Parte_1 responsabilità di quest'ultima nella causazione dei detti danneggiamenti e quindi condannare la eventualmente anche in solido con la committenza, sig.ra a manlevare Parte_1 Pt_4
e mantenere integralmente indenne il terzo chiamato Arch. da qualsivoglia pagamento o Pt_2
Pagina 5 esborso connesso alle domande svolte dagli attori;
3)con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio;
4) in via di estremo subordine, salvo gravame, comunque riformare il capo di condanna del concludente alle spese di lite in favore della convenuta . Pt_4
§ 2.2 La ha chiesto di “così provvedere: - in forza del rapporto di garanzia con la Parte_1
Compagnia convenuta, accertare e dichiarare la debenza da parte di UnipoISAI delle spese di resistenza del giudizio di primo grado in favore di e, per l'effetto, sulla scorta Parte_1 delle tariffe professionali vigenti al momento della pubblicazione della sentenza impugnata, condannare al pagamento di € 7.254,00 oltre accessori di legge in favore di CP_1 CP_8 ovvero di quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare
[...] che in forza del rapporto di garanzia con la Compagnia convenuta, ha diritto di Parte_1 essere manlevata per le spese di CTU poste erroneamente a suo carico dal Giudice di prime cure e, per l'effetto, condannare UnipoISAI a rifondere tali somme in favore di Parte_1
§ 2.3 All'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza cartolare, la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello di direttore dei lavori, che si esamina preliminarmente in quanto Parte_2 relativo all'an del diritto azionato, è articolato in cinque motivi ed è infondato.
§ 3.1 — Col primo motivo viene lamentata la violazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., nonché la violazione dell'art.112 c.p.c per motivazione illogica e contraddittoria.
Secondo l'appellante il giudice non avrebbe chiaramente indicato quali delle domande attoree abbia accolto tra la principale ex art. 2051 e la subordinata ex art. 2043.
In secondo luogo viene contestato il presunto “diverso atteggiarsi di un fatto (illecito) non ragionevolmente prevedibile ed evitabile a seconda che si tratti di custodia del proprietario- committente oppure di attività di (alta) sorveglianza del direttore dei lavori da costui nominato”.
Secondo l'appellante se un fatto non è “prevedibile ed evitabile”, tale da costituire motivo di esonero della responsabilità del proprietario-committente, a maggior ragione lo sarebbe per il direttore dei lavori (il giudice di prime cure ha ritenuto la condotta della ditta appaltatrice idonea a interrompere il nesso causale rispetto alla responsabilità del proprietario).
In subordine, l'appellante chiede che non venga riconosciuto alcun esonero di responsabilità in capo al proprietario-committente e dunque riconoscere la responsabilità dello stesso per cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Pagina 6 Il motivo è infondato.
Il tribunale, esaminate analiticamente le differenze tra la responsabilità ex art. 2051 e quella ex art. 2043 c.c., ricostruisce minuziosamente gli eventi che possono interrompere il nesso causale ai fini dell'art. 2051 c.c. ed esonerare il proprietario-committente dalla responsabilità delle cose in custodia. Dopo tale disamina normativa si concentra sulla ricostruzione dei fatti affermando che
“pertanto, sulla scorta delle emergenze in atti deve ritenersi che le cause dei danni presenti nell'appartamento degli attori vanno imputate alla negligenza e imperizia usate dalla ditta appaltatrice nel realizzare i lavori di ristrutturazione del sovrastante appartamento”.
In particolare, il primo giudice rileva che la accertata condotta della ditta appaltatrice integri gli estremi del caso fortuito, in quanto tale atto a “spezzare” il nesso di riconducibilità tra i danni e la mancata custodia della cosa da parte della proprietaria nei cui confronti la domanda Pt_4
è stata infatti respinta.
La domanda è stata accolta invece nei confronti della ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 2043 c.c. , avendo ravvisato imperizia e negligenza nella esecuzione dei lavori loro commissionati.
Secondo l'appellante lo stesso evento, costituente il fatto fortuito per il proprietario (vale a dire la condotta negligente della ditta), dovrebbe costituire caso fortuito anche rispetto alla propria posizione di direttore dei lavori: la censura è del tutto infondata, atteso che, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, “la responsabilità per fatto illecito del direttore dei lavori per un fatto dannoso cagionato ad un terzo durante o a causa dell'esecuzione di essi esula dai limiti del rapporto contrattuale con il committente o l'appaltatore e può concorrere con quella di costoro se le rispettive azioni o omissioni, costituenti autonomi illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, hanno contribuito in modo efficiente a produrlo, con la conseguenza che, indipendentemente dalla graduazione delle colpe nei rapporti interni, tutti possono essere chiamati a risarcire integralmente il danno derivato ad un terzo (Cass. civ., sez. III, 22 ottobre 2003, n.
15789)”.
Il direttore dei lavori, quindi, avrebbe dovuto dimostrare che, nonostante la sua diligenza nella supervisione dei lavori effettuati e delle indicazioni impartite, la ditta appaltatrice avrebbe eseguito delle condotte contrarie a quanto previsto dal progetto. E infatti, come statuito dalla Cassazione,
“nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune
Pagina 7 disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente” (Cass, civ., Sez. II, Ordinanza n. 27045 del 18/10/2024).
Infine, risulta priva di pregio la contestazione che concerne l'esclusione della responsabilità della committente, poiché la sentenza risulta correttamente motivata in ordine alla ricostruzione dell'interruzione del nesso causale, così come analizzato supra.
§ 3.2 — Col secondo motivo, l'appellante lamenta un'errata ricostruzione e una falsa percezione dei fatti oggetto di causa e dunque la violazione degli artt. 2043 e 2055 c.c. In particolare risulterebbe carente la ricostruzione delle responsabilità del direttore dei lavori per il generico riferimento ai “documenti versati in atti”, senza che vi sia stata una compiuta ricostruzione delle attività svolte dallo stesso. In secondo luogo, viene contestata l'attribuzione della responsabilità al direttore dei lavori poiché, a detta dell'appellante, sarebbe l'appaltatore, di sua libera iniziativa, ad avere effettuato la materiale esecuzione dei lavori con strumenti inadatti. Per tale motivo, viene reiterata la richiesta di ammissione della prova testimoniale (come già proposta in primo grado con le memorie ex art.183, co.6, n.2 c.p.c.).
Il motivo è infondato.
Va rilevato infatti preliminarmente che la Suprema Corte ha anche recentemente statuito che
“rientrano, … , nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Non si sottrae, perciò, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo” (Cass. Civ., sez. III,Ordinanza n. 16987 del 24/06/2025).
Tanto premesso, nel caso in esame il professionista, per un verso non può andare esente da responsabilità rilevando che l'appaltatore ha fatto uso di strumenti non idonei (il che rientrava nei suoi obblighi di controllo), e per altro verso non ha né dedotto né provato di aver dato indicazioni diverse. Per cui deve ritenersi provato che il abbia omesso di vigilare sul corretto svolgimento dei lavori e di impartire le corrette indicazioni per un'esecuzione a regola d'arte.
In tal senso, è anche infondata la censura sulla mancata ammissione della prova testimoniale:
l'appellante infatti avrebbe dovuto dimostrare in primo grado che, nonostante la propria vigilanza, la ditta appaltatrice avrebbe autonomamente intrapreso un'azione difforme dalle indicazioni da lui impartite. Al contrario l'ammissione della prova testimoniale sarebbe risultata irrilevante, in quanto non sarebbe stata idonea a dimostrare tale circostanza.
Pagina 8 § 3.3 — Col terzo motivo l'appellante contesta l'an e il quantum del risarcimento riconosciuto per i lavori di consolidamento del solaio e per il danno estetico conseguente con relativa violazione dell'art. 2056 c.c. Infatti il tribunale si sarebbe limitato ad un mero richiamo alla relazione della
CTU senza motivare adeguatamente. Nello specifico viene rilevato come i lavori “sarebbero potuti essere svolti in altra maniera e senza abbassare la quota del soffitto nell'angolo”, che avrebbe consentito di evitare un maggior esborso a carico della parte attrice. Viene infine richiesta una revisione del quantum.
Il motivo è infondato.
Premesso che anche secondo la giurisprudenza della Cassazione il giudice può motivare anche aderendo “alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte” (Cass. Civ., sez. I, Ordinanza n. 33742 del
16/11/2022), nel caso in esame risulta dalla lettura della relazione peritale che il CTU aveva già ben valutato le osservazioni del CTP sul punto dedotto, osservando che non risultava provata (né, aggiunge la Corte, dedotta) alcuna disponibilità della proprietaria dell'immobile sovrastante a far effettuare i lavori dalla sua abitazione, per ridurre eventualmente i costi di ripristini dell'appartamento sottostante (e fermo restando che i lavori di consolidamento effettuati erano indiscutibilmente necessari).
Sulla possibilità che i lavori venissero svolti con una modalità differente bisogna anche sottolineare come, l'odierno appellante peraltro non ha specificamente provato come tali operazioni dovessero essere effettuate. Ciò è specificamente ravvisabile anche nella consulenza tecnica depositata: il consulente tecnico di parte si limita a esplicitare in modo vago tale possibilità, senza proporre applicazioni concrete che possano essere confrontate con i lavori effettivamente svolti.
Senza una specifica prova sul costo della modalità alternativa dei lavori non è dunque possibile verificare se, effettivamente, vi sarebbe stato un esborso minore.
Per quanto concerne il quantum liquidato si deve confermare la correttezza di quanto statuito dal primo giudice: con riguardo ai lavori di consolidamento della struttura appare corretto liquidare i costi sostenuti dall'attore; per il danno estetico il ragionamento del consulente tecnico d'ufficio, così come ripreso dal tribunale, risulta congruo, essendo stato effettuato in relazione a criteri oggettivi fondati sulle quotazioni immobiliari in rapporto alla estensione della camera interessata dal danno, correttamente non condividendo la valutazione del CTP fondata sostanzialmente sul volume della trave, incidendo detto danno “estetico” sul valore dell'intera porzione di immobile.
Pagina 9 § 3.4 — Col quarto motivo viene lamentata l'omessa pronuncia con riguardo alla domanda di con la quale si chiedeva il riconoscimento della responsabilità esclusiva della ditta Pt_2 appaltatrice e, in subordine, la graduazione della responsabilità interna tra ed Pt_2 Parte_1
[...]
Il motivo è infondato, per quanto già detto sopra sulla responsabilità anche del direttore lavori.
In subordine, l'appellante chiede la graduazione della responsabilità interna. Anche tale doglianza risulta priva di pregio in quanto viola il divieto di nova in appello. avrebbe dovuto richiedere Pt_2 specificamente l'accertamento delle relative colpe per la ripartizione interna della responsabilità in primo grado, al contrario egli ha chiesto esclusivamente la condanna in solido dell'impresa. Tale orientamento è stato condiviso anche recentemente dalla Cassazione che ha sottolineato come “in tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere esaminata dal giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, ha chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna tra i corresponsabili, sicché la relativa domanda non può essere proposta, ex novo, in grado d'appello” (Cass. Civ. Sez. III, Ordinanza n. 7332 del 19/03/2025).
§ 3.5 — Col quinto motivo, viene lamentata la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in quanto la sentenza appellata non rispetterebbe le regole sulle spese di lite, poiché non dovrebbe essere possibile che il terzo chiamato in causa paghi le spese di soccombenza dell'attore verso il convenuto.
Il motivo non è fondato. La liquidazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza. La condanna alle spese del soccombente risponde all'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per veder riconosciuto un proprio diritto.
In questo caso anche risulta soccombente nel merito ed è condannato in solido con l'impresa Pt_2 appaltatrice. Proprio per tale ragione la condanna alle spese risulta corretta.
§ 4 L'appello della è fondato. Parte_1
§ 4.1 Con il primo motivo l'appellante chiede di accertare la debenza da parte della di CP_1 tutte le spese di lite ai sensi dell'art. 1917 c.c. Il giudice di prime cure ha riconosciuto all'odierna appellante di essere manlevata solamente dalle spese di soccombenza, ma, compensando le spese per il resto, ha escluso le spese di resistenza.
Il motivo è fondato. L'art. 1917 c.c., terzo comma, afferma testualmente che “le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del
Pagina 10 quarto della somma assicurata”. L'assicurato deve quindi essere tenuto indenne da tutte le spese del giudizio. E infatti la giurisprudenza ha sottolineato come “nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, giustificata dall'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obbiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo. Pertanto, anche nel caso in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione, l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dal terzo comma dell'art. 1917 cod. civ. (Nella specie la Corte ha cassato la statuizione relativa alla compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti, nonostante il rigetto della domanda risarcitoria)”. (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 28/02/2008,
n. 5300).
§ 4.2 Con il secondo motivo l'appellante lamenta che le siano state addebitate le spese per il consulente tecnico d'ufficio in solido con nonostante fosse stata manlevata da Pt_2 CP_1 da tutte le spese che avrebbe dovuto esborsare nei confronti degli attori.
[...]
Il motivo è fondato. Infatti, pur essendo la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, nel caso di specie l'odierno appellante deve essere manlevato anche rispetto a tali spese ai sensi dell'art. 1917 c.c.
Tra esse rientrano anche le spese di CTU (per la parte a carico di ). CP_9
§ 5 Le spese del grado seguono la soccombenza di nei confronti di e delle Pt_2 Parte_1 altre parti appellate IN e nonché la soccombenza di nei confronti di Pt_4 CP_10 [...]
Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'appello di Parte_2
accoglie l'appello di per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma Parte_1 della sentenza impugnata, condanna alle spese del giudizio di primo grado nei Controparte_1 confronti di liquidate in euro 4.200,00 per compensi, oltre accessori di legge, Parte_1 nonché al pagamento delle spese di CTU nella misura a carico di Parte_1
condanna al pagamento delle spese del grado nei confronti di e Parte_2 Parte_1 delle altre parti appellate IN e liquidate per ciascuna delle tre parti appellate in euro Pt_4
4.500,00, oltre accessori di legge,
Pagina 11 condanna al pagamento delle spese del grado nei confronti di Controparte_1 Parte_1 liquidate in euro 4.500,00 oltre accessori di legge.
Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante Parte_2
Roma, 23 ottobre 2025
La Cons. est. La Presidente
dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
SENTENZA REDATTA CON LA COLLABORAZIONE DEL MAGISTRATO ORDINARIO IN TIROCINIO DR. FRANCESCO GRASSELLI
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