Decreto cautelare 23 agosto 2024
Ordinanza cautelare 25 settembre 2024
Ordinanza cautelare 9 dicembre 2024
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 30/01/2025, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02072/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08906/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8906 del 2024, proposto da PA MA, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Ionà e Valentina Grillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Formez Pa ed il Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Commissione Esaminatrice del Concorso, non costituita in giudizio;
nei confronti
di NC NN e NC MA Ponzio, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) della graduatoria di merito recante la sola indicazione dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia» e del relativo avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia in data 15.06.2024, nella parte in cui non include l’odierno ricorrente per il Distretto della Corte d’Appello di Catanzaro;
b) del provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno u.s., con cui la p.a. ha disposto l’assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, di candidati dichiarati vincitori del concorso in questione, nella parte in cui non include l’odierno ricorrente;
c) dell’Avviso del 19 giugno 2024, recante “Provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione per la scelta della sede”, nella parte in cui non include l’odierno ricorrente;
d) del provvedimento P.D.G. prot. n. prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, pubblicato con avviso del 27 giugno u.s., con cui è stato disposto lo scorrimento delle graduatorie del concorso de quo , nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente;
e) della graduatoria di merito comprensiva degli idonei nonché il relativo decreto di approvazione, sebbene, allo stato, non pubblicata, nelle parti di interesse;
f) ove esistente, del verbale di approvazione della graduatoria degli vincitori e degli idonei alla prova scritta per il Distretto della Corte d’Appello di Catanzaro;
g) dell’elenco dei vincitori, distinti per ciascun Distretto di Corte d’Appello, nella parte in cui è stata omessa l’indicazione delle quote di riserva dei posti, nonché dell’elenco dei candidati idonei per il Distretto di Corte d’Appello di Catanzaro, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente;
h) ove occorra e per quanto di ragione, del Bando di concorso RIPAM per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di addetti ufficio del processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, pubblicato con avviso del 5 aprile 2024;
i) di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o notificati all’odierno ricorrente, anche potenzialmente lesivi degli interessi dello stesso, ivi inclusi (i) il verbale con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori, ivi compresa la graduatoria indicante i punteggi assegnati ai titoli dagli stessi vantati ai fini della partecipazione (ii) il verbale con cui è stata approvata la graduatoria dei degli idonei, ivi compresa la graduatoria indicante i punteggi assegnati ai titoli dagli stessi vantati ai fini della partecipazione (iii) la graduatoria definitiva generale dei vincitori e degli idonei per il medesimo concorso relativo al distretto della Corte d’appello di Catanzaro, ivi compresa la graduatoria indicante i punteggi assegnati ai titoli dagli stessi vantati ai fini della partecipazione, in cui evidentemente parte ricorrente è stato inserito con un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, mai pubblicati dall’Amministrazione resistente, (iv) il verbale con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio di ogni altro avviso e/o provvedimento, i cui estremi non sono conosciuti né conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l’assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso entro e non oltre il 30 giugno u.s., ai fini della partecipazione alla procedura di stabilizzazione già annunciata, nella parte in cui, escludendo l’odierno ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi dello stesso;
Il tutto previa adozione di idonee misure cautelari volte a disporre l’ammissione del ricorrente nel novero dei vincitori del concorso per il Distretto della Corte di Appello di Catanzaro (Codice Concorso CZ), nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, previa rettifica del punteggio per titoli, e/o ogni misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, nonché previo sollevamento della questione di legittimità costituzionale e/o per la disapplicazione del comma 11, dell’art. 14 del d.l. n. 80/2021, conv. in l. n. 113/2021, nella parte in cui prevede che “[...] i bandi di concorso indetti per il Ministero della giustizia possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento” poiché in contrasto con gli artt. 3, 4, 97 e 117 Cost.;
e per l’accertamento
dell’interesse dell’odierno ricorrente ad essere utilmente ricompreso, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Catanzaro (Codice Concorso CZ);
e per la condanna ex art. 30 c.p.a.
delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli conseguito da parte ricorrente e della graduatoria finale di merito e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Catanzaro, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del contratto di lavoro stipulato, a far data dal 20 giugno 2024 e/o in subordine dal 30 giugno 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Formez Pa e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati censurando l’operato dell’Amministrazione sotto molteplici profili.
In particolare, si contesta:
- il mancato riconoscimento del titolo di riserva (espletamento del servizio civile nazionale), inserito dal ricorrente nella sezione errata del format di domanda;
- l’illegittimità dell’art. 6, comma 3, lett. a) del bando nella parte in cui prevede il raddoppio del punteggio relativo al titolo di laurea per l’accesso laddove sia conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione, con conseguente richiesta di sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021;
- la mancata pubblicazione della graduatoria finale di merito comprensiva della collocazione degli idonei non vincitori;
Rilevato che:
- si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti, eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso;
- con ordinanza n. 4357 del 25 settembre 2024, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare del ricorrente, limitatamente al mancato riconoscimento del titolo di riserva disponendo l’obbligo, per l’Amministrazione resistente, di riconoscere al candidato la riserva di cui al menzionato titolo e, all’esito, di aggiornare la graduatoria di merito, e, contestualmente ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, ritualmente e tempestivamente eseguita dal ricorrente;
- la predetta ordinanza, non appellata, non è stata eseguita dall’Amministrazione anche in seguito all’ordinanza n. 5636 del 9 dicembre 2024 resa ai sensi dell’art. 59 c.p.a.;
- all’udienza pubblica del 17 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- è fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come già affermato dalla Sezione in controversie analoghe relative al concorso in oggetto (v., ex multis , sent. n. 14185/24);
- nel merito, il ricorso è meritevole di parziale accoglimento, nei limiti che seguono;
- in primo luogo va dichiarata l’infondatezza della dedotta questione di incostituzionalità dell’art. 14, d.l. n. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021; giova evidenziare che la possibilità, sancita dal legislatore, di prevedere l’aumento fino al doppio del punteggio previsto per il voto di laurea, in caso di conseguimento del titolo non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento, persegue la finalità, in linea con il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’articolo 3, comma 2, della Carta Costituzionale, di rimuovere gli ostacoli che possano pregiudicare l’accesso dei candidati più giovani ai posti di lavoro messi a concorso; la previsione mira infatti a consentire ai neo laureati, peraltro sulla base di un criterio meritocratico rapportato al voto di laurea, di concorrere con chi, avendo conseguito la laurea in anni più addietro, ha potuto, medio tempore, godendo di un maggiore spazio temporale, acquisire ulteriori titoli post laurea (master, diploma di specializzazione, dottorato) per i quali il bando del concorso per cui è contenzioso prevede specifici punteggi che i laureati nel settennio antecedente il concorso potrebbero non avere avuto il tempo di conseguire; tanto al fine di avvicinare le chances competitive dei neolaureati a quelle di quanti abbiano terminato il proprio percorso universitario in epoca più risalente ed in tal modo assicurare che anche i più giovani, pur avendo, per evidenti ragioni di età, un curriculum formativo meno completo, possano accedere nei ruoli della Pubblica Amministrazione;
- è altresì infondata la doglianza con cui si censura la mancata pubblicazione della graduatoria di tutti gli idonei, atteso che la pubblicazione della graduatoria finale di un concorso pubblico, con oscuramento dei nominativi dei candidati idonei non vincitori, è conforme all’art. 19 del d.lgs. n. 33 del 2013, in quanto il dovere di trasparenza si estende anche a tali dati personali solo in caso di effettivo scorrimento della graduatoria;
- quanto, invece, alla riserva prevista per chi abbia svolto il servizio civile universale, va confermato quanto già statuito in sede cautelare, nel senso che i titoli e le esperienze, indicati in ricorso, non considerati dalla Commissione risultano puntualmente indicati nella domanda di partecipazione senza necessità di integrazione alcuna - costituendo il mancato, pedissequo, rispetto del format nulla più che una mera irregolarità - e, come tali, valutabili a prescindere dall’attivazione del soccorso istruttorio;
- infatti, come ribadito anche di recente dal Consiglio di Stato (sez. VII, sentenza 2 settembre 2024, n. 7334), la ragione per cui “ nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio ” poggia (condivisibilmente) sull’argomento secondo cui ciò “ costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione, ovvero del titolo necessario per l'ammissione al concorso ”;
- diversamente, nel caso di specie, non si tratta di consentire un’integrazione postuma della domanda di partecipazione ovvero della documentazione attestante un requisito di accesso alla procedura concorsuale o un titolo di riserva, bensì di prendere atto di quanto compiutamente e tempestivamente dichiarato dal candidato nella domanda (fatta salva, naturalmente, la successiva verifica del possesso effettivo dei titoli e delle esperienze dichiarati da parte dell’amministrazione), sebbene con modalità difformi da quanto prescritto nel format dedicato, ciò che si risolve in una mera irregolarità;
- tale è la ragione per la quale la difesa dell’Amministrazione resistente, secondo la quale l’erronea compilazione della domanda avrebbe impedito alla commissione esaminatrice di avvedersi dell’errore commesso dal candidato e di attivare il soccorso istruttorio, in conseguenza del peculiare sistema di trasmissione dei dati inseriti in modalità telematica, risulta inconferente, poiché ciò che rileva in sede di scrutinio di legittimità della graduatoria è solo e soltanto l’esistenza di una dichiarazione del titolo di riserva non valutato;
- è evidente che le previsioni del bando - stante la sua natura non normativa - invocate dalla difesa erariale (che precludono la valutazione del titolo ove non inserito nell’apposito campo) sono inidonee, da un lato, a comprimere gli spazi di regolarizzazione di meri errori materiali oltre quanto previsto dalle regole in tema di soccorso istruttorio, dall’altro, a pregiudicare il diritto alla tutela giurisdizionale del candidato che abbia dichiarato e sia effettivamente in possesso di un titolo che dia diritto ad un punteggio aggiuntivo o ad una riserva, a detrimento del sovraordinato principio del reclutamento nella pubblica amministrazione dei più capaci e meritevoli, senza che ciò determini una diversità di trattamento rispetto agli altri partecipanti;
- lo stesso vale con riguardo al predetto sistema di “codificazione” delle domande di partecipazione, essendo imputabile al candidato esclusivamente l’errore in sede di compilazione della domanda e non certo la possibilità per la Commissione esaminatrice di visionarla integralmente;
- conseguentemente, il ricorso deve essere accolto in parte qua , con l’obbligo per le parti resistenti, per quanto di competenza, di rivalutare la posizione del ricorrente tenendo conto del titolo di riserva, relativo all’espletamento del servizio civile, indicato nella domanda partecipazione, con ogni conseguente determinazione sull’esito della procedura concorsuale e con salvezza delle verifiche in punto di veridicità di quanto dichiarato dal candidato;
Ritenuto, quanto alla statuizione sulle spese di lite - le cui regole, come è noto, trovano il loro fondamento unitario nel principio di causalità - di dover tener conto dell’aggravamento della posizione processuale del ricorrente (risultato, infine, vittoriosa nel merito) quale conseguenza della condotta delle amministrazioni resistenti, che hanno omesso di dare piena ed esatta esecuzione al disposto dell’ordinanza n. 4357 del 25 settembre 2024, ad onta dell’obbligo istituzionale, su di esse gravante, di eseguire i provvedimenti del giudice amministrativo, a norma dell’art. 112 c.p.a., insistendo sulla non correttezza di tale provvedimento e reiterando, fino alla fase conclusionale del giudizio, la contestazione degli effetti interinali dell’ordinanza rimasta ineseguita per mezzo di un utilizzo distorto delle memorie difensive, trascurando di impugnare il provvedimento con lo strumento tipico dell’appello al Consiglio di Stato (cfr., per analoghe considerazioni sul punto, le ordinanze di questa Sezione n. 5519/2024 e n. 5520/2024);
Ritenuti infine sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra il ricorrente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Condanna le amministrazioni resistenti, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) per compensi, oltre accessori come per legge.
Compensa le spese tra il ricorrente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentino Battiloro | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO