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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/05/2025, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9985/2022 R.G. avente ad oggetto disoccupazione agricola
/disconoscimento di lavoro subordinato in agricoltura
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Pinzone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Messina via Rocca Guelfonia n.6, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il CP_1
Grande n.21, p.iva rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, ed P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Provinciale INPS di Catania, con sede in Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 20.10.2022, ha impugnato il Parte_1 provvedimento con il quale l' ha rigettato la domanda di disoccupazione agricola n. CP_1
Pagina 1 2021878200393 relativa all'anno 2021, periodo 1.01.2020 – 31.12.2020, presentata in data
16.01.2021, con la seguente motivazione: “Risulta iscritto negli elenchi CD/CM”, laddove lo stesso nell'annualità in parola ha reso prestazioni di lavoro subordinato alle dipendenze della
Cooperativa Agricola CR UT per 153 giornate.
A tal fine, in breve, il ricorrente ha dedotto:
- che l'iscrizione negli elenchi CD/CM, quale coadiuvante familiare di un nucleo di coltivatore diretto, che vede come titolare il padre è erroneamente derivata da un Persona_1 accertamento ispettivo condotto dall' , all'esito del quale quest'ultimo ha riqualificato i CP_1
rapporti di lavoro effettuati dai soci della predetta società come rapporti di lavoro autonomo, ritenendo costituito all'interno della predetta società un illegittimo nucleo “familiare” diretto coltivatore, formato da tre soci della Cooperativa, con titolare del suddetto nucleo
[...]
mentre lo stesso è stato inserito come coadiuvante familiare;
Per_1
- che l'equiparazione della società ad un nucleo familiare va esclusa non potendo sussistere un rapporto tra i singoli soci che, al più, ove ne ricorrano i presupposti, possono essere iscritti singolarmente, “ferma, peraltro, la necessità che il fabbisogno lavorativo del fondo di cui agli artt. 3 e 4 di tale legge ed il rapporto fra esso e la prestazione lavorativa di cui al primo comma del citato art. 2 siano apprezzati con riferimento non già al fondo oggetto dell'attività sociale ma alle frazioni di esso corrispondenti alle quote dei singoli soci, le quali, a norma dell'art. 2263, primo comma, cod. civ., si presumono eguali”;
- che non vi è alcuna contezza dei risultati della verifica ispettiva, rimasta incentrata con riferimento ai requisiti soggettivi sulle dichiarazioni raccolte nel 2014 e non dell'assunto accertamento avviato il 3.07.2017, stante che non ha ricevuto la notifica di alcun verbale di primo accesso né essendo stato successivamente convocato;
- che i propri guadagni derivano dalle retribuzioni corrisposte dalla cooperativa per il lavoro dipendente prestato e dalle quote di conferimento dei prodotti e “Dall'esame della documentazione fiscale nel periodo in esame, in ogni caso, il reddito come dipendente è stato sempre maggiore rispetto a quello “autonomo” e pertanto il criterio, così come previsto dall'art. 2, c.3 della legge n. 9/1963, della “maggior fonte di reddito” non può essere avvalorato”;
- che la semplice carenza del requisito del "tempo - lavoro", come previsto dal art. 2 l. n.
9/1963 rende illegittima l'iscrizione del nucleo coltivatore diretto;
- che, peraltro, in occasione di un precedente accertamento eseguito nel 2013, gli ispettori dell' hanno escluso in via assoluta che lo stesso possa essere iscritto come lavoratore CP_1
Pagina 2 autonomo "non sussistendo i requisiti essenziali per l'iscrizione del Sig. quale Parte_1
Coltivatore Diretto o IAP, la pratica viene chiusa allo stato degli atti";
- che, “in effetti, le giornate annuali di raccolta, le sole che avrebbero potuto essere cancellate, sono da conteggiarsi tra 7 e 10 al massimo, … (stante) che i terreni di proprietà e nella conduzione del(lo stesso) sig. sviluppano un fabbisogno di appena 34 giornate Per_1
annue, e che le giornate di raccolta, come qualsiasi tecnico agronomo potrebbe confermare, non sono altro che il 20 - 25% al massimo di tale fabbisogno. … Tale fabbisogno di 34 giornate viene peraltro confermato dalle stesse dichiarazioni presenti nel verbale, allorquando il Sig. riferisce di occuparsi dei propri terreni (in autonomia) per appena 20/30 giorni Per_1
l'anno. Se a queste aggiungiamo, infatti, le "indebite" giornate di raccolta tra (7 e 10) si conferma la piena corrispondenza tra quanto ha dichiarato il Sig. e l'evidenza dei fatti Per_1
(fabbisogno dei terreni). …”;
- che, peraltro, l'iscrizione del suo nominativo negli elenchi dei coltivatori diretti trascura che è proprietario di 1/3 di due particelle in agro Biancavilla generando un fabbisogno di 34 giornate lavorative e non di 104 giornate lavorative previste dalla legge e con un fabbisogno complessivo dei terreni che non supera le 101 giornate di lavoro, per cui lo stesso va ritenuto bracciante agricolo in possesso dei requisiti assicurativi e contributivi necessari per percepire la prestazione a sostegno del reddito, posto che risulta iscritto nell'elenco per l'anno di competenza ed ha maturato una anzianità assicurativa pari a 2 anni con un accredito di n. 316 contributi giornalieri nel biennio.
Conseguentemente, il ricorrente ha chiesto di “1) annullare il provvedimento con cui è stata rigettata la domanda di disoccupazione agricola anno 2021 (periodo 01/01/2020 –
31/12/2020), per i motivi di cui in narrativa;
2) riconoscere, quindi, la 2021 Parte_2
(periodo 01/01/2020 – 31/12/2020); … con vittoria di spese e compensi, da distrarsi a favore del… procuratore …”.
In data 31.05.2023 si è ritualmente costituito in giudizio l' depositando memoria CP_1
difensiva con la quale, in breve, ha eccepito:
- che i lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, richiedenti prestazioni previdenziali, hanno l'onere di provare la sussistenza di uno specifico rapporto lavorativo intercorso nei periodi oggetto di lite con la ditta in questione, oltre i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione, senza che sia consento trarre elementi di valutazione dalla semplice iscrizione del suddetto lavoratore negli elenchi nominativi degli operai agricoli potendo trarsi dalla iscrizione suddetta meri riscontri di natura formale, ma non certo sostanziale
Pagina 3 - che tale onere non è stato assolto dal ricorrente;
- che, nella specie, il mancato riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola scaturisce dal verbale del 3.07.2017, spiccato nei confronti della Società Cooperativa CR
UT e con il quale sono stati disconosciuti i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato denunciati dalla Cooperativa con i soci conferitori, tra cui il ricorrente;
- che, successivamente, è stato redatto altro verbale ispettivo n. 2017015922 del 18.10.2017 riguardante la posizione quale coltivatore diretto titolare di nucleo e l'iscrizione, Persona_1
quali unità attive, dei figli e con data domanda Iscrizione: Parte_3 Parte_1
18.10.2017 e Inizio Attività: 01.10.2012, curando di trascriverne per intero le risultanze;
- che non sussiste prova del rapporto di lavoro subordinato, anche in considerazione del fatto che i soci della cooperativa sono fra di loro in rapporto di parentela –rispettivamente madre, padre e due figli-, la cooperativa non è proprietaria, né dispone, né conduce a qualunque titolo terreni adibiti alla coltivazione di prodotti agricoli ed inoltre dall'atto costitutivo della società cooperativa (a mutualità prevalente) si rileva che la società dei Parte_4
propri fini non speculativi ma mutualistici provvede a reperire e raccogliere, conservare, lavorare , trasformare e collocare i prodotti agricoli conferiti dai soci, nei mercati nazionali ed esteri ed ancora “ ...di macchine agricole per la lavorazione dei terreni, per il trasporto e la lavorazione e trasformazione della produzione dei soci”;
- che non è possibile ravvisare elementi tipici della subordinazione in un azienda di tipo familiare, amministrata da una compagine del tutto familiare, senza assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, risultando carente l'adozione di specifici ordini, l'osservanza di un vincolo dell'orario di lavoro,
l'onerosità e la predeterminazione della prestazione nonché l'assenza del rischio per il lavoratore che impiega i mezzi del datore di lavoro ed è inserito nella sua struttura;
- che del tutto inconferenti sono le avverse difese volte alla contestazione dei requisiti per l'iscrizione del ricorrente quale coltivatore diretto, dal momento che in questa sede non è stata richiesta contribuzione per l'iscrizione a coadiutore familiare coltivatore diretto né è in contestazione l'iscrizione del ricorrente quale coltivatore diretto ma soltanto la sussistenza di un valido rapporto di lavoro subordinato legittimante la percezione dell'indennità di disoccupazione per l'annualità di lite.
Su tali premesse, l'ente previdenziale ha testualmente chiesto “In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ex art. 4,
L. 438/1992 ed ex art. 22, legge n. 83/1970 e/o ex art. 49, D.P.R. n. 639/70, come modificato dall'art. 4, legge n. 438/1992, per avvenuto compimento dei termini decadenziali di legge per
Pagina 4 la proposizione dell'azione giudiziaria, ove non venga fornita prova della sua tempestività. In via principale, dichiarare l'assoluta infondatezza dell'avverso ricorso, e di ogni domanda ivi formulata a qualsiasi titolo nei confronti dell' Spese, competenze ed onorari come per CP_1 legge”.
La presente controversia, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalla parti, all'udienza del 21.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dall'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione codicistica da ultimo richiamata.
____________________
Il ricorrente ha assunto di aver diritto a beneficiare della disoccupazione agricola per l'anno
2021, la cui domanda è stata rigettata dall' in quanto lo stesso “risulta iscritto negli CP_1 elenchi CD/CM”.
L'ente previdenziale, nel costituirsi nel presente giudizio, ha precisato che il mancato riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola è scaturita dal verbale del 3.07.2017, con il quale sono stati disconosciuti i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato denunciati dalla Cooperativa con i soci conferitori, tra cui il ricorrente.
Segnatamente, dalla lettura del verbale unico di accertamento e notificazione n.2014000897/DDL del 3.07.2017 resta accertato che l'azienda CR UT cooperativa agricola “non dispone dell'uso di alcun terreno (né di proprietà, né a qualsivoglia titolo di godimento) … ha usufruito nel periodo in esame di attrezzi agricoli manuali vari, di una motozzappa, di una fresa trincia, di un traspoter, di carrelli e muletti e di n.3 autocarri per il trasporto dei prodotti agricoli … no alleva animali da carne … né da cortile.
Dall'analisi della documentazione contabile e fiscale della ditta (esame fatture acquisto e vendita per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, registro dei corrispettivi, bilanci aziendali
e copia estratti c/c aziendali) emerge che azienda “CR UT cooperativa agricola” asserisce di effettuare un servizio di raccolta dei prodotti ortofrutticoli, conferiti dai soci alla cooperativa stessa per poi provvedere alla commercializzazione degli stessi (insieme ad altre quantità di prodotti acquistati da terzi) attraverso punti vendita fissi o ambulanti, in gestione alla cooperativa stessa, in territorio di RL e località viciniori … non emergono elementi atti
a mettere in dubbio l'effettiva realtà produttiva dei terreni di proprietà dei soci”.
Fermi tali rilievi, ancora, gli ispettori hanno sottolineato che “Dalle dichiarazioni spontanee rese dai soci e dagli Amministratori unici (succedutisi nel tempo), dai sopralluoghi effettuati e dalla documentazione esibita, è stato rilevato che l'attività aziendale della cooperativa si
Pagina 5 caratterizza nell'acquisizione del prodotto conferito dai soci (come da fatture esibite in fase istruttoria) e nella successiva commercializzazione e vendita degli stessi dei punti vendita a
RL … oltre che un punto vendita con forma ambulante. …
Alla gestione di tale attività di commercializzazione, partecipano tutti i soci, alternando la presenza alla vendita, con le proprie prestazioni lavorative prettamente agricole presso i fondi di proprietà degli stessi soci…”.
In considerazione del materiale istruttorio complessivamente raccolto, il personale ispettivo ha concluso che “la cooperativa è iscritta all' quale “impresa senza terra” trattandosi di CP_1
cooperativa costituita da soci proprietari terrieri i quali sono impegnati a conferire i prodotti presso la cooperativa. Quindi, la “ , pur formalmente titolare di Controparte_2
codice attività IVA e/o di iscrizione alla C.C.I.A.A., quale azienda agricola, ha finalizzato le assunzioni esclusivamente ad un successivo distacco di parte del proprio personale (in prevalenza costituito dagli stessi soci) a favore dei soci conferitori. La cooperativa pertanto si
è limitata a fornire manodopera ai soci con lo scopo unico ed esclusivo del distacco, e non in una dimensione di onnicomprensività di beni e servizi offerti ai soci … i quali continuano a mantenere il possesso e la gestione dei propri fondi.
Per quanto concerne i presunti rapporti di lavoro subordinato instaurati fra la cooperativa
e i … soci lavoratori della stessa società cooperativa, si richiama quanto esplicitato dal
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l'attività ispettiva con prot. n.25/I/0003251 del 12/03/2007. (In base al contenuto di tale atto si evince in modo palese che la società coop., così come costituita (con conferimento da parte dei soci, di prodotti agricoli raccolti e lavorati e commercializzati dalla stessa coop.) NON può assumere direttamente lavoratori OTD con lo scopo unico di distaccarli presso le aziende agricole dei soci, di fatto sotto la direzione del socio proprietario, per svolgere attività lavorative che competerebbero allo stesso socio.
Nel caso dell'azienda “ , tale conclusione è rafforzata da quanto Controparte_2
dichiarato dagli stessi soci che hanno affermato di provvedere a tutte le lavorazioni colturali del ciclo biologico da eseguire sui terreni di loro proprietà in prima persona, per poi procedere solo in fase della raccolta dei prodotti dei propri terreni ed in quelli di altri soci, come lavoratori subordinati dalla coop. in esame. Inoltre, va rilevato che il conferimento dato dai soci alla cooperativa riguarda solo il prodotto e non i fondi agricoli che restano nella proprietà o disponibilità esclusiva degli stessi. Non può infatti una cooperativa, svolgere attività di assunzione di personale per l'occupazione presso strutture diverse da quelle
Pagina 6 rientranti nella proprietà o disponibilità della cooperativa destinate alla produzione agricola in proprio della società.
Infatti, come si evince dalla documentazione fiscale e dalle dichiarazioni rese, i singoli soci sviluppano l'intero ciclo colturale sui propri fondi, conferendo il prodotto finito alla cooperativa … (che) Di fatto … si occupa della mera commercializzazione dei prodotti agricoli coltivati e conferiti dai soci produttori. Ne deriva che i singoli soci non espletano alcuna attività lavorativa in favore della cooperativa e men che meno lavoro di tipo subordinato ed eterodiretto.
Inoltre, dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese in corso di accesso ispettivo si evidenzia … un conflitto di interessi in cui versa il sig. … il quale Parte_1
non può essere contemporaneamente dipendente ed amministratore unico della società cooperativa, data ricoperta dallo stesso fino alla data del 29/09/2013 … Il sig. è Per_1
detentore del potere di esprimere da solo la volontà propria dell'ente sociale e i correlati poteri di comando, controllo e disciplina …
… pertanto … (si) provvedono ad annullare in capo alla cooperativa le giornate lavorative effettuate per la raccolta sui fondi dei soci conferitori … con separati verbali si provvederanno alla riqualificazione dei rapporti di lavoro effettuati dagli stessi soci come rapporti di lavoro autonomo”.
Con il successivo verbale di accertamento e notificazione n.2017015922 del 18.10.2017, dopo aver richiamato il verbale del 3.07.2017 sopra richiamato, con il quale –come si è detto- il personale ispettivo ha “provveduto a riqualificare i rapporti di lavoro, denunciati dalla stessa
(cooperativa) come rapporti di lavoro agricolo subordinato in lavoro agricolo autonomo svolto dal nucleo familiare coltivatore diretto … … … Persona_1 Parte_1 Pt_3
”, è stata effettuata la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento
[...] della qualifica di coltivatore diretto e la relativa assicurazione e “con il presente verbale si riconfermano … l'esistenza dei requisiti … per l'iscrizione del nucleo diretto coltivatore …
… … presso la gestione dei coltivatori Persona_1 Parte_1 Parte_5 diretti dell' ”, rimettendo al competente ufficio di Catania di quantificare il debito CP_3 CP_1
per le annualità non prescritte.
Giova evidenziare che secondo il consolidato insegnamento dei giudici di legittimità, gli accertamenti ispettivi condotti da enti pubblici fanno piena prova ex art. 2700 c.c., fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico
Pagina 7 ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti;
per converso, la fede privilegiata di detti accertamenti non è estesa agli apprezzamenti in essi contenuti né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex plurimis, Cass.
7.11.2014 n.23800 che “in applicazione … ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell' i cui funzionari avevano CP_1
personalmente esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n.
244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341”).
In ogni caso, peraltro, il materiale raccolto nel corso dell'inchiesta o in seguito ad ispezione di documenti resta liberamente apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori
(tra le tante, (cfr. Cass., 14.02.2013, n 3705; Cass., 16.03.2011, n 6196: Cass. 02.02.2011, n
2434; Cass. Sez. Unite 24.07.2009, n 17355; Cass., 30.12,2005, n 28939; Cass. 9827/2000).
Alla luce di quanto precede, è inequivoco che l' ha disconosciuto che il ricorrente CP_1
abbia intrattenuto alcun rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa CR UT, tanto da iscriverlo d'ufficio nei registri dei coltivatori diretti, allegando elementi probatori puntuali circa l'effettiva sussistenza di una posizione incompatibile con il diritto alla prestazione richiesta alla luce di quanto emerso nel corso dell'accertamento ispettivo e del rapporto di strettissima parentela intercorrente tra lo stesso e gli altri soci della cooperativa
CR UT.
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, qualora l' , a seguito di un CP_1 controllo ispettivo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro resta onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio, non potendo limitarsi il giudice a risolvere la controversia in base al semplice riscontro della sussistenza del presupposto dell'iscrizione, che resta pur sempre solo un meccanismo di agevolazione probatoria, ma dovendo pervenire alla decisione valutandone liberamente e prudentemente la rispondenza a dati obiettivi al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass.
2.08.2012 n.13877. Conf., tra le tante, Cass. Sez. Unite 26.10.2000 n.
1133; Cass. 23.08.2004 n.16585; Cass.
7.11.2008 n.26816; Cass. 16.05.2018 n.12001).
Pagina 8 In questa prospettiva, secondo il principio della ragione più liquida, può tralasciarsi la disamina dell'art. 38 d.l. n. 98/2011 conv. con legge n.111/2011 che, fino all'entrata in vigore dell'art. 43 comma 7 d. l. n. 76 del 2020 conv. in legge n. 120 del 2020, ha stabilito la notifica ai lavoratori interessati delle variazioni degli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet entro il mese di CP_1
marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso e che, nella specie, non vi è prova in atti che a seguito dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente negli elenchi dei coltivatori diretti lo stesso abbia mantenuto anche l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati.
Infatti, è assorbente ricordare che “il lavoro subordinato in agricoltura è pianamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di specifiche discipline normative di taluni suoi aspetti, dato il tenore dell'articolo citato, peraltro collocato in una ripartizione del codice civile relativa all'"impresa in generale". Può anche ricordarsi che l'art. 2083 c.c. annovera i coltivatori diretti del fondo tra i piccoli imprenditori e che lo stesso statuto dei lavoratori
(legge 20 maggio 1970 n. 300) riguardo alle imprese agricole si limita a prevedere limiti occupazionali diversi (e più bassi) ai fini dell'applicabilità di talune disposizioni (si vedano artt. 18 e 35). Può e deve quindi farsi riferimento alla ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con
l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro” (Cass. 20.03.2001 n. 3975; conf. Cass. 29.09.2003
n. 14513; Cass. 02.04.2001 n. 4824; Cass. 12.10.1996, n. 8935).
La prova di tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, dei requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione, deve essere assolta dalla parte ricorrente in maniera precisa e rigorosa sì da superare le particolari risultanze degli accertamenti ispettivi –allo stesso ben noti, avendo prodotto infra all. 3 copia del verbale ispettivo del 3.07.2017 sopra citato- che hanno condotto il personale ispettivo a concludere per l'artificiosità del rapporto di lavoro denunciato ai fini fiscali nell'annualità oggetto di causa.
Nella fattispecie concreta, non ha fornito alcuna allegazione utile a Parte_1
dimostrare di aver espletato, nel periodo ricompreso tra il mese di gennaio 2020 e il mese di dicembre 2020, attività lavorativa in regime di subordinazione nel previsto numero di giornate nell'anno, limitandosi a richiamare precedenti giurisprudenziali relativi a posizioni lavorative autonome, sì trascurando che il nesso di subordinazione è sussistente solo ove resti esercitata
Pagina 9 dalla parte datoriale, con riferimento a ciascun lavoratore, un'assidua attività di direzione, vigilanza e di controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, concretamente da apprezzarsi con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e alle modalità di attuazione di esso (Cass. 27.07.1999 n. 8132).
Infatti, “Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il quale, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale –, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in relazione ad un rapporto di lavoro intercorso tra una terapista ed una casa di cura, nel quale l'ingerenza del titolare dell'azienda sanitaria era finalizzata esclusivamente al raccordo delle prestazioni libero professionali con la struttura aziendale, aveva ritenuto insussistente la prova rigorosa di deviazione dallo schema contrattuale di opera professionale)” (Cass. 16.11.2018, n.29646).
Nessuna prova è stata articolata in ricorso per inferire la sottoposizione del prestatore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro rispetto alle giornate lavorative pretese dal ricorrente, peraltro cumulativamente riferite in ricorso, sì precludendo ogni verifica da parte di questo giudice dei giorni e dei terreni in cui in concreto si sarebbe sviluppato il rapporto di lavoro ovvero per determinare il contenuto e la tipologia dei dedotti “ordini”, dei tempi e/o della frequenza con cui eventuali direttive sarebbero state impartite dalla parte datoriale, senza che risultino spiegati neanche i meccanismi di controllo adoperati dall'azienda per assoggettare il ricorrente alle determinazioni datoriali, specialmente necessari quando, come nella specie,
l'accertamento ispettivo ha attestato la sussistenza di plurime incongruenze e gravi violazioni a carico dell'azienda apparentemente datrice di lavoro.
Invero, l'analisi economico produttiva dell'azienda condotta dagli ispettori tenendo conto dell'attività in concreto esercitata dalla stessa ha messo in luce che la cooperativa CR
UT “non è proprietaria, né dispone, né conduce, a qualunque titolo, nessun terreno adibito a coltivazione di prodotti agricoli. Dall'atto costitutivo della società cooperativa (a mutualità prevalente) si rileva (art. 4 comma a) che la cooperativa per l'attuazione dei propri fini non speculativi ma mutualistici provvede: “a reperire e raccogliere, conservare, lavorare, trasformare e collocare i prodotti agricoli conferiti dai soci, nei mercati nazionali ed esteri”, ed ancora “… di gestire macchine agricole per la lavorazione dei terreni, per il trasporto e la
Pagina 10 lavorazione e trasformazione della produzione dei soci”. Si rileva fra l'altro che: -la società dovrà utilizzare prevalentemente prodotti conferiti dai soci”.
Rinviando per brevità a quanto già ulteriormente esposto nel verbale ispettivo del 3.07.2017 sopra riportato, non è secondario sottolineare l'attività aziendale della cooperativa si caratterizza per l'acquisizione del prodotto dei soci (per come da fatture esaminate dagli ispettori) e nella successiva commercializzazione e vendita degli stessi da parte di tutti i soci, all'uopo, alternando la presenza alla vendita, con le proprie prestazioni lavorative prettamente agricole presso i fondi di proprietà degli stessi soci, sicché l'attività lavorativa risulta prestata a favore di una “cooperativa senza terra”, finalizzata all'assunzione dei soci esclusivamente per il successivo distacco dei medesimi proprio a favore degli stessi soci conferitori che hanno continuato a mantenere il possesso e la gestione dei propri fondi, senza che il ricorrente abbia allegato alcunché per dimostrare che il distacco operato dalla Cooperativa sia avvenuto nell'interesse della stessa Cooperativa distaccante e non dei singoli soci produttori.
Parimenti, nessun elemento dotato di valenza oggettiva è stato offerto da per Parte_1 ricostruire l'esistenza di una relazione intersoggettiva rispetto alla società datrice di lavoro tale da potersi ritenere sussistente con quest'ultima un rapporto di lavoro eterodiretto.
La rilevanza probatoria del verbale del 3.07.2017, su cui si fonda il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato dedotto dal ricorrente con la cooperativa CR UT, non risulta intaccata dalla sentenza n. 445/2024 resa dal Tribunale di Ravenna il 28.11.2024 avendo curato di sottolineare che proprio l'intestato Tribunale con sentenza n. 1434/2020 ha già acclarato l'esistenza di una interposizione illecita di manodopera tra la cooperativa della quale
è socio il ricorrente e lo stesso, atteso che la prima “si sarebbe limitata a fornire manodopera ai soci con lo scopo unico ed esclusivo del distacco… Nella specie, come accertato dall' la CP_1
società cooperativa ha assunto operai a tempo determinato per compiere la raccolta dei prodotti agricoli sui singoli fondi di proprietà dei soci, così assicurando loro la manodopera necessaria per lo svolgimento di tale operazione. In tal modo, tuttavia, è stata realizzata, di fatto, una somministrazione irregolare di lavoro da parte della società cooperativa”.
Peraltro, come è stato già notato da questo Giudice con sentenza dell'11.02.2024 n. 824 “il diritto alla reiscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato e/o alla disoccupazione è del tutto autonomo e indipendente rispetto ad ogni aspetto correlato alla contribuzione previdenziale derivante dal rapporto di lavoro sotteso alla domanda di reiscrizione o fruizione della disoccupazione, atteso che il riconoscimento di tali diritti compete al lavoratore ove resti puntualmente accertata la sussistenza dei relativi presupposti costitutivi, senza che l'eventuale annullamento del verbale determini alcun effetto automatico
Pagina 11 in favore dell'operaio agricolo a tempo determinato, avendo già spiegato la giurisprudenza che l'“annullamento del verbale non implica di per sé il riconoscimento delle giornate di lavoro in capo al lavoratore agricolo, il quale comunque è tenuto a provare l'effettiva prestazione di un'attività riconducibile allo schema del lavoro subordinato” (di recente, Corte
d'Appello Bari Sez. Lav. sent. 20.06.2023; sent. 25.10.2023)”.
Per completezza, occorre sottolineare che non giova al ricorrente neppur invocare la sentenza del Tribunale di RL con versata in atti, in quanto, come già detto, nella presente controversia si discute della sussistenza di un vincolo di subordinazione tra e la Parte_1
cooperativa CR UT, senza che in questa sede rilevi pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto negoziale sulla base del tipo di attività svolta, stante che in ipotesi di lavoro che può essere svolto sia in regime di autonomia che di subordinazione ben può il lavoratore –su cui grava il relativo onere- fornire, nonostante la diversa qualificazione data al rapporto, la prova della subordinazione intesa come vincolo di natura personale, che assoggetta il prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore, che si deve estrinsecare nella specificazione della prestazione lavorativa richiesta in adempimento delle obbligazioni assunte dal prestatore medesimo;
subordinazione che deve essere in fatto provata nello svolgimento del rapporto di lavoro (ex plurimis, Cass. 22.11.1999 n.12926).
Parimenti, le lacune probatorie dell'esistenza di un vincolo di eterodirezione non possono superarsi attraverso la produzione del verbale di accertamento del 10.04.2013, in quanto, non solo relativo a diverse annualità, ma essendo in esso espressamente sottolineato che gli
“Accertamenti ulteriori rimangono in corso circa la validità del rapporto di lavoro subordinato tra la ditta “CR UT” e il sig. ” (v. pag. 2). Parte_1
E' appena il caso di precisare, infine, che le carenze dell'attività di allegazione e prova non sono sanabili attraverso l'attività di integrazione probatoria ex art. 421 c.p.c., non potendo essa mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto (Cass. Sez. Unite 24.03.2006, n. 6572), in quanto un intervento operato dall'Ufficio per cercare riscontro degli assunti difensivi si risolverebbe in un'irregolare inversione dell'iter processuale e un vulnus nello svolgimento del processo, in pregiudizio dell'altra parte.
Nel contesto complessivamente considerato, allora, in difetto di prova rigorosa di un rapporto di subordinazione tra il ricorrente e la cooperativa CR, gli argomenti avanzati dalla parte ricorrente non valgono a contrastare le risultanze ispettive, essendo stato già affermato il principio di diritto secondo cui “In mancanza di una prova rigorosa dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, le altre considerazioni espresse in ricorso, riguardanti
Pagina 12 l'estensione del terreno ed il tipo di coltivazioni effettuate ed al relativo fabbisogno di giornate lavorative, perdono di qualsiasi rilevanza e decisività” (Cass. 29.09.2003 n. 14513).
In considerazione di quanto precede, pertanto, non sussistendo in atti elementi che legittimano il ricorrente a conseguire la prestazione contestata per la mancanza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto allo stesso dall' (ex multis, CP_1
Cass. 11.02.2016 n.2739), assorbito l'esame di ogni altra questione, il ricorso va rigettato.
In difetto in atti di dichiarazione personalmente sottoscritta dal ricorrente a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese processuali restano regolate dal criterio della soccombenza e, per l'effetto, poste a carico del ricorrente e liquidate, a favore dell' , tenendo conto della natura CP_1
e del valore della causa, del mancato espletamento di istruttoria orale e del mancato apporto di nuovi elementi valutativi in sede di discussione cartolare della controversia, oltre agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 DM n.55/2014 per come modificato dal DM n.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo inter partes la controversia de qua, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
RIGETTA il ricorso
CONDANNA parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell' che CP_1
liquida in euro 1865,00 per compensi professionali, oltre 15 % spese forfettarie ed oneri accessori come per legge
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 22.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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