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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/12/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale di Civitavecchia Sezione Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1263/2025 RG, introdotta da
, cf. , nato a [...]-OA (Satu-Mare) il 09.02.1975 Parte_1 C.F._1
e
cf. , nata a [...], Controparte_1 C.F._2 il 18.01.1985
entrambi residenti in [...], elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Antonella Di Leo del Foro di Rieti, sito in Rieti (RI), via F.lli Sebastiani n. 181, (cf. CodiceFiscale_3 Email_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 8.8.25 le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 06.09.2002 in RE-OA (Romania), trascritto, ex art. 19 dpr 396/00, nei Registri dello Stato civile del Comune di Fiumicino;
che dal matrimonio erano nate due figlie: , nata a [...] il [...] e Persona_1
, nata a [...] il [...]; Persona_2
che la casa coniugale sita in Fiumicino (RM), alla Via Tempio Pausania n. 48 era di proprietà di entrambi i coniugi, acquistata in costanza di matrimonio;
che entrambi i coniugi esercitavano attività lavorativa, disponendo di reddito da lavoro come risultante dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi;
che i coniugi erano titolari, ciascuno per una quota pari al 50%, di diritti reali sul seguente bene immobile: 1) Appartamento sito in Fiumicino (RM) Via Tempio Pausania n. 48, censito al catasto dei fabbricati del Comune di Fiumicino al foglio 307, particella 713, sub 504, Via Tempio Pausania n. 48 Piano S1 – T, cat. A7/, cl. 04, vani 5;
che da tempo i coniugi, pur vivendo nello stesso domicilio, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, non avevano più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, la convivenza era divenuta impossibile;
I ricorrenti hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1.i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori con collocamento Persona_2 prevalente presso la madre;
3. I coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali - con collocamento prevalente presso la madre;
4. La causa coniugale sita nel Comune di Fiumicino, alla Via Tempio Pausania n. 48, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla moglie quale genitore collocatario della minore e il marito, con il consenso della moglie dichiara di essersene già allontanato;
5. In difetto di accordo la frequentazione con la figlia minore viene Persona_2 regolamentata con le seguenti modalità: a) durante la settimana: il padre potrà avere con sé la figlia, una settimana il martedì, prelevandola all'uscita della scuola e riaccompagnandole il giorno stesso a casa alle ore 20.00, la settimana successiva il padre avrà con se la figlia il mercoledì, prelevandole sempre all'uscita della scuola e riaccompagnandola il giorno stesso a casa alle ore 20.00; b) nel fine settimana: il padre potrà avere la figlia con sé dal venerdì all'uscita dalla scuola alle ore 20:00 della domenica a fine settimana alternati;
c) per le vacanze estive: nei mesi di luglio ed agosto ogni genitore potrà avere la figlia con sé per due settimane anche non consecutive. Le settimane di vacanza sopra indicate dovranno essere determinate di comune accordo tra i coniugi entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno;
d) Per le festività Natalizie: i giorni di festività saranno così suddivisi ad anni alterni: con un genitore il 24 ed il 31 dicembre con l'altro genitore il 25 dicembre ed il 1° gennaio. I residui giorni dal 26 al 30 dicembre e dal 2 al 6 gennaio andranno trascorsi alternativamente con ciascuno dei genitori;
e) per le festività pasquali: i genitori potranno tenere la figlia con sé ad anni alterni o la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo per l'intera giornata dalle 10:00 alle ore 21:30; f) Le frequentazioni durante le festività e per le vacanze estive interromperanno l'alternanza della frequentazione settimanale e quella durante i fine settimana che riprenderà regolarmente con il genitore che non ha avuto la figlia con sé il fine settimana precedente all'interruzione.
6. il Sig. a titolo di mantenimento una tantum delle figlie , Parte_1 Persona_1 maggiorenne ma non autosufficiente economicamente e abitante con la madre, e
, minorenne, intesterà alla moglie , entro e Persona_2 Controparte_1 non oltre un mese dall'emissione del provvedimento, la sua quota, pari al 50% dell'immobile sito nel comune di Fiumicino in Via Tempio Pausania n. 48, censito al catasto dei fabbricati del Comune di Fiumicino al foglio 307, particella 713, sub 504, Via Tempio Pausania n. 48 Piano S1 – T, cat. A7/, cl. 04, vani 5; 7. Il Sig. , inoltre, ad integrazione di quanto previsto al punto 6, Parte_1 corrisponderà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e Controparte_1 non oltre il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento delle figlie
[...]
, maggiorenne ma non autosufficiente economicamente e abitante con la Per_1 madre, e , minorenne, la somma di €300,00 pari ad €150,00 per Persona_2 ciascuna figlia, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
8. Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1263/2025 R.G.V.G., così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi , cf. , Parte_1 C.F._1 nato a [...]-OA (Satu-Mare) il 09.02.1975 e cf. Controparte_1
, nata a [...], il [...] relativamente al C.F._2 matrimonio contratto in data 06.09.2002 in RE-OA (Romania), trascritto, ex art. 19 dpr 396/00, nei Registri dello Stato civile del Comune di Fiumicino, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Civitavecchia, 05/12/2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Roberta Nardone
, cf. , nato a [...]-OA (Satu-Mare) il 09.02.1975 Parte_1 C.F._1
e
cf. , nata a [...], Controparte_1 C.F._2 il 18.01.1985
entrambi residenti in [...], elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Antonella Di Leo del Foro di Rieti, sito in Rieti (RI), via F.lli Sebastiani n. 181, (cf. CodiceFiscale_3 Email_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 8.8.25 le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 06.09.2002 in RE-OA (Romania), trascritto, ex art. 19 dpr 396/00, nei Registri dello Stato civile del Comune di Fiumicino;
che dal matrimonio erano nate due figlie: , nata a [...] il [...] e Persona_1
, nata a [...] il [...]; Persona_2
che la casa coniugale sita in Fiumicino (RM), alla Via Tempio Pausania n. 48 era di proprietà di entrambi i coniugi, acquistata in costanza di matrimonio;
che entrambi i coniugi esercitavano attività lavorativa, disponendo di reddito da lavoro come risultante dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi;
che i coniugi erano titolari, ciascuno per una quota pari al 50%, di diritti reali sul seguente bene immobile: 1) Appartamento sito in Fiumicino (RM) Via Tempio Pausania n. 48, censito al catasto dei fabbricati del Comune di Fiumicino al foglio 307, particella 713, sub 504, Via Tempio Pausania n. 48 Piano S1 – T, cat. A7/, cl. 04, vani 5;
che da tempo i coniugi, pur vivendo nello stesso domicilio, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, non avevano più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, la convivenza era divenuta impossibile;
I ricorrenti hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1.i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori con collocamento Persona_2 prevalente presso la madre;
3. I coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali - con collocamento prevalente presso la madre;
4. La causa coniugale sita nel Comune di Fiumicino, alla Via Tempio Pausania n. 48, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla moglie quale genitore collocatario della minore e il marito, con il consenso della moglie dichiara di essersene già allontanato;
5. In difetto di accordo la frequentazione con la figlia minore viene Persona_2 regolamentata con le seguenti modalità: a) durante la settimana: il padre potrà avere con sé la figlia, una settimana il martedì, prelevandola all'uscita della scuola e riaccompagnandole il giorno stesso a casa alle ore 20.00, la settimana successiva il padre avrà con se la figlia il mercoledì, prelevandole sempre all'uscita della scuola e riaccompagnandola il giorno stesso a casa alle ore 20.00; b) nel fine settimana: il padre potrà avere la figlia con sé dal venerdì all'uscita dalla scuola alle ore 20:00 della domenica a fine settimana alternati;
c) per le vacanze estive: nei mesi di luglio ed agosto ogni genitore potrà avere la figlia con sé per due settimane anche non consecutive. Le settimane di vacanza sopra indicate dovranno essere determinate di comune accordo tra i coniugi entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno;
d) Per le festività Natalizie: i giorni di festività saranno così suddivisi ad anni alterni: con un genitore il 24 ed il 31 dicembre con l'altro genitore il 25 dicembre ed il 1° gennaio. I residui giorni dal 26 al 30 dicembre e dal 2 al 6 gennaio andranno trascorsi alternativamente con ciascuno dei genitori;
e) per le festività pasquali: i genitori potranno tenere la figlia con sé ad anni alterni o la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo per l'intera giornata dalle 10:00 alle ore 21:30; f) Le frequentazioni durante le festività e per le vacanze estive interromperanno l'alternanza della frequentazione settimanale e quella durante i fine settimana che riprenderà regolarmente con il genitore che non ha avuto la figlia con sé il fine settimana precedente all'interruzione.
6. il Sig. a titolo di mantenimento una tantum delle figlie , Parte_1 Persona_1 maggiorenne ma non autosufficiente economicamente e abitante con la madre, e
, minorenne, intesterà alla moglie , entro e Persona_2 Controparte_1 non oltre un mese dall'emissione del provvedimento, la sua quota, pari al 50% dell'immobile sito nel comune di Fiumicino in Via Tempio Pausania n. 48, censito al catasto dei fabbricati del Comune di Fiumicino al foglio 307, particella 713, sub 504, Via Tempio Pausania n. 48 Piano S1 – T, cat. A7/, cl. 04, vani 5; 7. Il Sig. , inoltre, ad integrazione di quanto previsto al punto 6, Parte_1 corrisponderà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e Controparte_1 non oltre il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento delle figlie
[...]
, maggiorenne ma non autosufficiente economicamente e abitante con la Per_1 madre, e , minorenne, la somma di €300,00 pari ad €150,00 per Persona_2 ciascuna figlia, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
8. Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1263/2025 R.G.V.G., così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi , cf. , Parte_1 C.F._1 nato a [...]-OA (Satu-Mare) il 09.02.1975 e cf. Controparte_1
, nata a [...], il [...] relativamente al C.F._2 matrimonio contratto in data 06.09.2002 in RE-OA (Romania), trascritto, ex art. 19 dpr 396/00, nei Registri dello Stato civile del Comune di Fiumicino, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Civitavecchia, 05/12/2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Roberta Nardone