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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 14/03/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della trattazione della causa mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 2712/23 R.Gen vertente
T R A
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Cave Parte_1
(RM) via Tito Boccuccia n. 5, presso lo studio dell'Avv. Simone Graziosi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti opponente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano Rocco giusta procura in atti opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato un data 20.5.2023, ha Parte_1
proposto opposizione avverso sia la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202200012678000 sia l'intimazione di pagamento n.
09720229025063142000, entrambe notificate il 20.4.2023, riguardanti plurime cartelle di pagamento ed avvisi di addebito. A sostegno dell'opposizione, ha dedotto che, in relazione a taluni dei titoli sottesi agli atti opposti, aveva presentato, prima della notifica di questi ultimi, istanza di definizione agevolata ai sensi della legge n. 197 del 2022. Ha poi eccepito l'intervenuta
1 prescrizione dei crediti, l'erronea determinazione degli interessi moratori e la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito in contestazione.
Si è costituita in giudizio l' , eccependo Controparte_1
il difetto di giurisdizione del giudice adito in relazione alle cartelle di pagamento in questione (eccetto la n. 0972017012457850100) poiché concernenti crediti di natura tributaria;
l'incompetenza per territorio di questo
Tribunale con riferimento agli avvisi di addebito n. 39720150003238590000,
n. 39720150017342549000, n. 39720150020793859000, n.
39720160014238958000, n. 39720160017674302000, n.
39720170000598366000 e n. 39720170009353714000; l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e per violazione del principio del ne bis in idem;
l'infondatezza della domanda.
Istruito il giudizio mediante l'acquisizione di documenti, la causa è stata rinviata per discussione.
Sostituita l'udienza di discussione del 13.3.2025 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ. e verificato che le parti hanno presentato di dette note, la controversia viene decisa con la presente sentenza.
II. Preliminarmente, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice con riferimento cartelle di pagamento nn. 09720120028394956000,
09720120064742184000, 09720130229603469000, 9720140009248141000,
9720140209221900000, 09720150088136380000, 09720180047868036000,
09720180057198057000,09720190144087334000, 09720200135972356000
09720110300943710000, 09720120028394956000, 09720120064742184000,
09720120206914524000, 09720130152505661000, 09720130229603469000,
09720130336500808000, 09720140009248141000, 09720140209221900000,
09720140269725874000 e 09720150088136380000.
Invero, come puntualmente eccepito dalla difesa dell' e risultante CP_2
dai testi dei provvedimenti opposti, tali titoli concernono crediti di natura tributaria, la cui cognizione è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario.
2 III. Il presente vaglio giudiziale riguarda quindi esclusivamente la cartella di pagamento n. 09720170124578501000 e gli avvisi di addebito nn.
39720120004944185000, 39720120022812119000, 39720130002292759000,
39720130023334013000, 39720140006357650000, 39720140031710763000,
39720150003238590000, 39720150011670155000, 39720150017342549000,
39720150020793859000, 39720150023495614000, 39720160008205076000,
39720160014238958000, 39720160017674302000, 39720160024655160000,
39720170000598366000, 39720170009353714000, 39720170016476605000,
39720180012312309000 e 39720210014401518000, concernenti pretese previdenziali in relazione alle quali sussiste la giurisdizione del giudice del lavoro.
VI. Chiarito ciò, va osservato che l'opponente ha eccepito, tra l'altro,
l'inesigibilità di dette pretese per sopravvenuto annullamento ope legis delle stesse, l'intervenuta estinzione dei crediti per prescrizione e l'erronea determinazione del credito (sotto il profilo della quantificazione degli accessori).
Tali censure involgono vizi di merito delle pretese previdenziali in discussione e pertanto le stesse avrebbero dovuto essere formulate nei confronti degli Enti titolari del credito, ossia l' per quanto riguarda i CP_3
suddetti avvisi di addebito e l' in riferimento alla sopraindicata cartella di CP_4
pagamento.
Invero, con tali doglianze si contesta il merito della pretesa contributiva denunciando fatti estintivi del credito e l'erronea determinazione del medesimo.
Tuttavia, la domanda è stata proposta unicamente nei confronti dell' , la quale è carente di legittimazione a Controparte_1
resistere a tali contestazioni.
In proposito, deve rammentarsi che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 nell'ipotesi di
3 opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (Cass. sez. un. n. 7514/22). La stessa giurisprudenza ha precisato che “ […] limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni
(come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 29 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria. […] Deve ritersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario”.
Nel caso di specie, le censure tendono ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza e/o dell'erronea determinazione delle pretese creditorie, cioè una pronuncia sul merito dei debiti contributivi.
Tuttavia, alla luce dei principi di diritto appena illustrati, la domanda avrebbe dovuto essere proposta contro gli Enti titolari del credito;
il giudizio è
4 stato introdotto, invece, solo nei confronti di un soggetto non legittimato a contraddire su tali questioni, poiché privo la titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
V. Parimenti difetta la legittimazione passiva in capo all'
[...]
con riferimento alla censura riguardante l'omessa notifica Controparte_1
degli avvisi di addebito richiamati negli atti opposti.
Al riguardo, si rammenta che l'art. 30 d.l. n. 78/2010, al comma 1, prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all anche a CP_3
seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo” e al comma 4: “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti CP_3
della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Dunque, a decorrere dall'1.1.2011, il recupero dei crediti avviene CP_3
tramite avviso di addebito che costituisce un titolo esecutivo, direttamente notificato dall' medesimo, senza avvalersi della riscossione tramite CP_5
ruolo.
Ne consegue che le contestazioni afferenti all'omessa notifica degli avvisi di addebito non possono che essere sollevate unicamente nei confronti dell' soggetto deputato alla notifica di tale titolo. CP_3
VI. Per quanto riguarda invece la contestazione relativa alla mancata notifica della cartella di pagamento n. 09720170124578501000, deve rilevarsi l nel costituirsi in giudizio, ha prodotto documentazione dalla quale si CP_2
evince che tale cartella è stata regolarmente notificata ai sensi dell'art. 140
c.p.c. con deposito dell'atto presso la Casa comunale e successivo invio della relativa raccomandata informativa recapitata presso l'indirizzo del destinatario in data 7.6.2019 (vedi doc. 7 fascicolo ). CP_3
5 VII. Rimane da affrontare la censura con la quale il ricorrente ha dedotto l'illegittimità degli atti opposti perché notificati successivamente alla presentazione, da parte sua, dell'istanza di definizione agevolata in riferimento a taluni degli avvisi di addebito ivi richiamati.
Orbene, siffatta doglianza involge un vizio formale della pretesa e, pertanto, la stessa avrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c. entro il termine di 20 giorni dalla ricezione degli atti opposti, consegnati al ricorrente – per sua stessa ammissione - in data 20.4.2023.
Tuttavia, il ricorso è stato depositato in data in 20.5.2023 allorquando detto termine era già spirato con conseguente decadenza dalla possibilità di sollevare eccezioni di carattere formale.
In ogni caso, va osservato che, successivamente alle notifiche della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e dell'intimazione di pagamento qui impugnate, l'agente della riscossione non ha dato seguito all'azione di recupero, né ha notificato ulteriori atti preordinati all'esecuzione forzata del credito. Inoltre, lo stesso agente della riscossione ha dedotto in giudizio che il ricorrente sta provvedendo al versamento delle rate di cui al piano di rateazione della procedura di definizione agevolata e tale deduzione non è stata smentita dal Pt_1
Dunque, sebbene effettivamente gli atti impugnati siano stati notificati successivamente all'accoglimento dell'istanza di definizione agevolata ex art. 1, comma 236, legge n. 197/2022 del 18.2.2023 (vedi nota di deposito di parte convenuta del 22.1.2025), lo sviluppo concreto della vicenda in esame denota che è sopravvenuto un sostanziale difetto di interesse a far valere la censura in questione, atteso che, nelle more del giudizio, la procedura di definizione agevolata sta avendo seguito (vedi nota di parte convenuta del 13.3.2025) e l'agente ha abbandonato ogni tentativo di recupero forzato dei crediti.
VIII. Sussistono eccezionali ragioni per compensare per intero le spese processuali, ravvisabili nel fatto che l'agente della riscossione ha notificato all'odierno ricorrente due atti preordinati alla riscossione coattiva del credito
6 nonostante la parte avesse già aderito con esito positivo alla procedura di definizione agevolata, come riconosciuto dalla stessa parte convenuta.
PQM
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riferimento cartelle di pagamento nn. 09720120028394956000, 09720120064742184000,
09720130229603469000, 9720140009248141000, 9720140209221900000,
09720150088136380000, 09720180047868036000,
09720180057198057000,09720190144087334000, 09720200135972356000,
09720110300943710000, 09720120028394956000, 09720120064742184000,
09720120206914524000, 09720130152505661000, 09720130229603469000,
09720130336500808000, 09720140009248141000, 09720140209221900000,
09720140269725874000 e 09720150088136380000;
- dichiara inammissibile, per il resto, l'opposizione;
- compensa interamente, tra le parti, le spese processuali;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in data 14.3.2025.
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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