Sentenza 2 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2001, n. 4824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4824 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA 048 2 4 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT Oggetto 1 SEZIONE LAVORO Lavoro + Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 20714/98 Consigliere Cron. 10305 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud.29/01/01 Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BO NG, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato PELLEGRINI ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CIPRIANI ROMOLO G, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2001 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 486 rappresentato e difeso dagli avvocati CERIONI -1- VINCENZO, PROSPERI VALENTI FAUSTO MARIA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato - avverso la sentenza n. 40/98 del Tribunale di VIBO VALENTIA, depositata il 19/03/98 R.G.N.445/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato CIPRIANI;
udito l'Avvocato BIONDI per delega CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per ilrigetto del ricorso. 3 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LA RE adiva il Pretore di Vibo Valentia chiedendo la condanna dell'Inps a corrisponderle l'indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria e facoltativa. Alla domanda resisteva l'Inps, deducendo l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Contro la sentenza in data 1 aprile 1996 del Pretore, favorevole alla lavoratrice, proponeva appello l'Inps, che vedeva accolto il gravame dal Tribunale di Vibo Valentia, il quale con la sentenza in data 19 marzo 1998 riteneva che le mansioni espletate dalla medesima a favore della presunta datrice di lavoro, sua zia, erano riconducibili alla figura di un rapporto di spontanea collaborazione familiare, pur in difetto della coabitazione, piuttosto che al lavoro subordinato. Al riguardo, in particolare il giudice d'appello osservava che l'estensione del fondo era piuttosto modesta e faceva dubitare, considerato anche il tipo di coltura, della giustificazione economica di un rapporto lavorativo;
d'altronde i testi escussi si erano limitati a dichiarare di avere visto la RE lavorare, senza precisare il tipo di lavori effettuati, l'eventuale retribuzione e l'orario di lavoro, ed ogni altra modalità specifica. In punto di diritto rilevava che, anche in agricoltura, nonostante la ammissibile maggiore elasticità di contenuti e di modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro, deve pur sempre emergere una forma di disciplina, coordinamento e di continuità dell'attività lavorativa. Contro la sentenza d'appello la RE ha proposto ricorso per cassazione. L'Inps non ha notificato controricorso ma ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE STU 3 La ricorrente lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, osservando che il giudice di secondo grado si è limitato ad affermare che l'istruttoria svolta in primo grado non aveva consentito di acquisire dati idonei a giustificare una diversa qualificazione del rapporto giuridico, senza chiarire le ragioni di una simile valutazione della rigorosa prova testimoniale espletata, e ponendosi in contraddizione con l'affermazione circa la ammissibilità di una maggiore elasticità, in agricoltura, dei rapporti di lavoro subordinato rispetto alle previsioni di cui all'art. 2104 c.c. Il motivo del ricorso rende opportuno un preliminare approfondimento riguardo ai requisiti del lavoro subordinato nello specifico settore e all'incidenza sul piano probatorio della sussistenza di un rapporto di parentela o affinità tra i presunti datore di lavoro e lavoratore. Appare opportuno preliminarmente rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pianamente e direttamente riconducibile al "tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di specifiche discipline normative di taluni suoi aspetti, dato il tenore dell'articolo citato, peraltro collocato in una ripartizione del codice civile relativa all””impresa in generale”. Può anche ricordarsi che l'art. 2083 c.c. annovera i coltivatori diretti del fondo tra i piccoli imprenditori e che lo stesso statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) riguardo alle imprese agricole si limita a prevedere limiti occupazionali diversi (e più bassi) ai fini dell'applicabilità di talune disposizioni (cfr. artt. 18 e 35). Può e deve quindi farsi riferimento alla ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione B retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, mentre non costituiscono in se stessi requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico (cfr., nell'ambito dell'ampia giurisprudenza di questa Corte in argomento, Cass. n. 12033/1992, n. 11178/1996, n. 11502/2000, n. 14414/2000). Né, nello svolgimento concreto del lavoro agricolo, e in particolare di quello bracciantile, appaiono riscontrabili costanti caratterizzazioni, che valgano a far ritenere inapplicabili o non appropriate anche le menzionate circostanze aventi valore sintomatico. Deve però escludersi che nel lavoro agricolo bracciantile la non continuità del rapporto possa costituire, anche solo a livello sintomatico, elemento ostativo della subordinazione, stante il ruolo in esso svolto dai rapporti a termine, anche di breve durata (cfr. Cass. S.U. n. 265/1997 e Cass. n. 2654/1978, n. 7269/1986, n. 5649/1990, n. Cass. n. 1884/2000). Tra gli elementi costitutivi essenziali si è sopra indicato anche il rapporto sinallagmatico tra la prestazione lavorativa e l'obbligazione retributiva del datore di lavoro, anche se esso invece in genere non viene invece menzionato dalla giurisprudenza. Tale omissione da parte della giurisprudenza si spiega con sill 5 l'accoglimento da parte della stessa del principio della presunzione di onerosità delle prestazioni di lavoro subordinato. E' rilevante peraltro puntualizzare subito che la giurisprudenza di questa Corte esprime tale principio di termini circostanziati, ritenendo applicabile detta presunzione nei casi in cui l'attività, per il modo in cui venga estrinsecata, sia oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato (Cass. n. 3290/1998 e, sostanzialmente negli stessi termini, Cass. n. 3304/1999, Cass. n. 1024/1996, Cass. n. 1895/1993, Cass. n. 2915/1989). La giurisprudenza, peraltro, parla anche di presunzione di gratuità in ambito familiare e parentale, soprattutto con riferimento alle prestazioni di tipo domestico svolte nell'ambito di una comunità di tipo familiare, ma talvolta anche riguardo a prestazioni nell'ambito di un'impresa gestita con criteri prevalentemente familiari, in genere richiedendo anche in quest'ultimo caso il concorso del requisito della convivenza (cfr., tra le numerose in materia Cass. n. 1799/1966, n. 49/1968, n. 5496/1977, n. 2290/1978, n. 1880/1980, n. 3096/1980, n. 2660/1984, n. 5221/1987, n. 5197/1995, n. 7185/1996). Prevalentemente, in difetto della convivenza, e particolarmente in caso di costituzione di un nucleo familiare autonomo, non si ritiene operante la presunzione di gratuità, frequentemente sottolineandosi però l'onere dell'interessato di provare, in caso di contestazione, tutti gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e specificamente l'obbligatorietà della prestazione e il vincolo di subordinazione (cfr. Cass. n. 5471/1980, n. 3062/1983, n. 5373/1983, n. 1464/1985, n. 620/1989, n. 7920/1991, n. 14579/1999; contra Cass. n. 10923/2000, che però esclude la necessità della convivenza con riferimento alla specifica ipotesi di prestazioni lavorative di collaborazione familiare ed assistenza) STU Con particolare riferimento all'attività lavorativa prestata in agricoltura a favore di parenti ed affini, soprattutto nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà, e alle controversie con gli istituti assicuratori riguardo all'effettiva sussistenza delle prestazioni di lavoro subordinato che rappresentano presupposti del rapporto previdenziale, la giurisprudenza della Corte è piuttosto rigorosa quanto alla prova dell'onerosità del rapporto, sia pure nella varietà delle formulazioni del principio di diritto. Infatti, alcune pronunce hanno affermato il principio che "ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera ipso iure una presunzione di contrario contenuto, indicativo cioè dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
pertanto, in caso di contestazione, la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione" (Cass. n. 729/1993, n. 3870/1999 e n. 8132/1999; cfr. anche Cass. n. 7438/1997). In altre sentenze invece si è richiamato anche con riferimento a fattispecie in cui non era presente la convivenza - il più generico principio secondo cui "il soggetto che, ai fini del compimento del numero di giornate lavorative annue necessario per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, deduca di avere svolto attività lavorativa retribuita alle dipendenze di persona con esso in rapporto di affinità deve fornire una prova idonea (secondo una valutazione riservata al giudice del merito ma censurabile in sede di legittimità per vizi di motivazione) a vincere la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative eseguite, solitamente affectionis causa, in favore di persone cui si è legati da vincoli di parentela o di STU 7 affinità o di coniugio o di convivenza more uxorio" (Cass. n. 1097/1993, n. 70/1995). Ai fini della corretta impostazione della problematica in esame, appare necessario partire dal rilievo che il rapporto di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione costituisce uno degli elementi costitutivi del contratto di lavoro subordinato come delineato dall'art. 2094 c.c., e vale a distinguerlo, tra l'altro, sia della prestazione di lavoro a titolo gratuito, sia dai rapporti di tipo associativo. Si tratta di un dato sostanzialmente non contestato dalla giurisprudenza, che talvolta non ha mancato di osservare che la c.d. presunzione di onerosità non ha valore assoluto e la sua corrispondenza alla realtà deve essere accertata caso per caso (Cass. n. 2311/1962) e spesso indica tra i requisiti costitutivi del lavoro subordinato, sia pure a proposito della prova dei rapporti di lavoro subordinato tra parenti, la sussistenza di un'obbligazione retributiva. Quindi in linea di principio, nell'ambito di un'impostazione contrattualistica, il consenso tra le parti dovrebbe riguardare anche tale elemento. In tale quadro teorico, la presunzione di onerosità, e viceversa, la presunzione di gratuità relativamente a determinate prestazioni tra congiunti, sembrano in genere ascrivibili alla categoria delle presunzioni di mero fatto, basate su massime di esperienza. In particolare la c.d. presunzione di onerosità è basata, così come in tante altre vicende della vita sociale ed economica, sui criteri della normalità, della apparenza e della buona fede, a tutela del ragionevole e legittimo affidamento della parte interessata. Ed è inutile sottolineare le gravi ragioni che giustificano un affidamento circa la onerosità di prestazioni lavorative, e ne impongono la sua tutela. E' opportuno però rilevare anche che la STU presunzione è tanto più giustificata, quanto più il rapporto assume, per gli altri versi, le caratteristiche tipiche dei rapporti a carattere oneroso. Ed è chiaro che la c.d. presunzione di gratuità è correlata alle situazioni in cui i criteri della normalità e dell'affidamento conducono a una opzione in tal senso (quanto all'incidenza dei vincoli di parentela o affinità nel lavoro domestico, sussiste però un'espressa previsione normativa, con riferimento agli aspetti previdenziali: cfr. l'art. 1, terzo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1403). La natura non normativa delle presunzioni in questione e la loro giustificazione richiedono un loro utilizzo correlato alla specificità dei vari tipi di situazioni e del resto l'articolazione della giurisprudenza in materia ha causa innanzitutto nella costante ricerca di attenersi ad una simile direttiva. Può anche osservarsi che il ruolo della presunzione di onerosità può presentare qualche differenza a seconda che la controversia intervenga tra il lavoratore, che reclama retribuzioni non corrisposte, e il presunto datore di lavoro, oppure, in assenza di conflittualità tra le parti del rapporto, tra il lavoratore e un istituto assicuratore, in relazione alle prestazioni previdenziali di cui il rapporto di lavoro costituisce un presupposto. In particolare, in questo ultimo tipo di controversie, la prova della effettiva corresponsione della retribuzione può assumere sia il valore di elemento anche sintomatico di conferma della subordinazione in un rapporto in cui gli altri elementi non appaiono del tutto netti, sia di strumento di verifica della genuinità di elementi di prova della cui attendibilità invece si dubiterebbe. Collegando le osservazioni svolte a proposito dei requisiti della subordinazione in agricoltura e delle c.d. presunzioni di onerosità o gratuità, può STU affermarsi, con riferimento all'attività lavorativa prestata in agricoltura a favore di parenti ed affini, nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà, che la mera prestazione di un'attività di tal genere non è certo sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato. A parte l'esigenza della prova dei termini quantitativi delle prestazioni, ai fini della verifica della effettiva integrazione del requisito delle cinquantuno giornate lavorative nell'anno (prova la cui attendibilità può essere riscontrata anche sul piano logico, sulla base dell'effettiva consistenza dei terreni e delle lavorazioni necessarie), la dimostrazione della subordinazione e dell'onerosità delle prestazioni richiede, quando difettino gli elementi sintomatici più tipici della subordinazione, come il rispetto di orari precisi, l'inserimento delle prestazioni in una struttura organizzativa aziendale, ecc., che siano forniti altri elementi idonei a dimostrare almeno un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorativa e quella retributiva, entrambe caratterizzate dalla obbligatorietà, e l'esistenza di quel tanto di direttive e controlli in merito alla prestazione lavorativa che valgano a differenziare il rapporto dal lavoro autonomo, pur in un eventuale quadro di elasticità di orari e di altre modalità. Ed è evidente la centralità della prova circa la pattuizione di una vera e propria retribuzione (cioè di un compenso, sia pure in natura, concepito come prestazione obbligatoria direttamente correlata alla prestazione lavorativa), sia a causa della (in ipotesi) scarsa presenza di elementi sintomatici della subordinazione, sia perché in situazioni socio-economiche come quella in esame è configurabile la prestazione di lavoro agricolo in un quadro di collaborazione familiare e di ripartizione dei frutti secondo criteri non di corrispettività e obbligatorietà, anche in difetto della convivenza (e a prescindere dalla sussistenza o meno di tutti gli elementi costitutivi della ipotesi normativa di STU 10 cui all'art. 230-bis c.c.), sicché non può presumersi - in assenza di adeguati altri elementi sintomatici della subordinazione – neanche l'onerosità del rapporto. Del resto anche nella recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 26 ottobre 2000 n. 1133/SU, relativa all'incidenza sul piano della prova della iscrizione del lavoratore nell'elenco annuale dei lavoratori agricoli e delle risultanze in senso contrario degli accertamenti degli ispettori dell'Ispettorato del lavoro o dell'Inps, vi è un accenno circa l'esistenza di un onere probatorio maggiore a carico del lavoratore in caso di esistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio. Tornando allo specifico esame del motivo di ricorso, va rilevato che nella sentenza impugnata l'esclusione della configurabilità di un rapporto avente le caratteristiche del lavoro subordinato è essenzialmente basata sul rilievo sulla mancanza di sufficienti elementi probatori a sostegno della domanda (cfr. i rilievi sulla genericità di quanto riferito dai testimoni, che non hanno fornito alcuna specificazione quantitativa e qualitativa circa i lavori agricoli svolti, l'eventuale retribuzione, l'orario di lavoro o ogni altra modalità specifica), e dell'esistenza di elementi presuntivi di segno contrario, consistenti nella limitata estensione del fondo della presunta datrice di lavoro e nella esistenza di un rapporto di parentela tra la stessa e la ricorrente, e idonei a suggerire semmai l'ipotesi di una collaborazione lavorativa di ridotta portata quantitativa e caratterizzata dalla “spontaneità” delle prestazioni e non dal loro inserimento in un vincolo obbligatorio. L'accertamento compiuto dal giudice di merito implica la negazione di tutti gli elementi di fatto necessari ai fini della configurazione di un rapporto di lavoro attivita subordinato, salvo la mera prestazione di talune prestazioni lavorative, di cui peraltro non si riconosce neanche l'entità quantitativa necessaria rispetto al 11 requisito delle almeno cinquantuno giornate lavorative nell'anno di riferimento, operante anche ai fini delle indennità di malattia e di maternità (cfr. artt. 3 e 4 d.lgs.lt. 9 aprile 1946 n. 212; art. 5 d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638; art. 15 legge 30 dicembre 1971 n. 1204 e art. 13 d.P.R. 26 novembre 1976 n. 1026). E' quindi del tutto corretta, e coerente con le considerazioni di carattere generale precedentemente svolte, l'esclusione della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato. D'altra parte, non possono essere prese in considerazione le generiche doglianze della ricorrente, secondo cui la prova testimoniale di cui non è in - alcun modo riferito il contenuto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione avrebbe consentito una diversa qualificazione del rapporto. Il ricorso va dunque rigettato. Non si provvede sulle spese del giudizio, a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. Così deciso in Roma il 29 gennaio 2001. IL PRESIDENTELORESIDENTE II CONSIGLIERE EST. Saverio Tebr I Shlla A 0 D 3 1 , 2 S . 5 O A T IL CANCELLIERE T . R A N Depositato in Cancel A ' 2 APR. YOUT L E 3 L E 7 - P - D I A 8 oggi, I - T N S 1 S G 1 N O IL CANCELLIERE O E P S E A M I D I G A E G A , E O D O L T R E T T I T A S R N I I L E G L D S E E E R O D 12