Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/06/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 320/2023 R.G., vertente TRA
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Presidente legale rappresentante Geom. codice fiscale Parte_2
con sede in sulla Via Vecchia San Sperato n. 2/A, C.F._1 Parte_1 ed elettivamente domiciliata nel presente giudizio in sulla Via Cimino n. 61 Parte_1 presso lo Studio Legale Associato Curatola, rappresentata e difesa, dall'Avv. Marco Curatola (codice fiscale pec CodiceFiscale_2
Email_1 appellante CONTRO P.IVA - in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 p.t., Dott. (c.f. ) nato a [...] [...], CP_2 C.F._3 Parte_1 n.q. di Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t. - con sede in , Parte_1
Piazza Italia c/o Palazzo San Giorgio, rappresentata e difesa, dall'Avv. Raffaella Mastroeni (c.f. ) del Foro di Messina, pec - C.F._4 Email_2 fax 0909562421, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del predetto procuratore all'indirizzo pec sopra indicato appellato E
(C.F. ), in persona del Sindaco legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in alla via S. Anna II Parte_1 Tronco, Palazzo CE.DIR., presso l'Avvocatura Civica, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Tripodi ( ), fax 0965/3622939, pec e/o C.F._5 Email_3 all'indirizzo e-mail Email_4 appellato
FATTO E DIRITTO La interponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 734/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Lavoro e Previdenza, pubblicata in data 08.04.2023, chiedendone la riforma. Si costituivano gli appellati e , resistendo Controparte_1 Controparte_3 all'impugnazione e chiedendone il rigetto. Con decreto del Magistrato Coordinatore della Sezione del 25.11.2025, ritualmente comunicato alle parti, l'udienza già fissata per la data del 02.05.2025 veniva differita al primo giovedì immediatamente successivo, 08.05.2025, e con decreto del Magistrato
Coordinatore della Sezione in data 07.01.2025, anch'esso ritualmente comunicato alle parti, veniva disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. All'udienza del 08.05.2025 nessuna delle parti depositava note scritte e poiché, ai sensi dell'art. 127 ter, comma IV, c.p.c. il giudice era tenuto a fissare altra udienza, fissando altro termine perentorio per il deposito di note scritte, con ordinanza del 09.05.2025 la Corte fissava, ai sensi dell'art.127 ter, comma 4 c.p.c., l'udienza del 10.06.2025, anch'essa sostituta dal deposito di note scritte. Ritualmente comunicata l'ordinanza, nessuna delle parti depositava note scritte. Equivalendo tale comportamento a mancata comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve essere dichiarata l'estinzione del processo. Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La presente declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (ove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo tale previsione alle sole declaratorie di infondatezza nel merito o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., e del , in persona del legale rappresentante Controparte_3 p.t., avverso la sentenza n. 734/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 08.04.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Visto l'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
2. Nulla per le spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso nella camera di consiglio del 11 giugno 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti