Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/03/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 8392/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], Parte_1 C.F._1
il 19/02/1972, residente in [...]3/2 16100 GENOVA [GE]
ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
FRANCHINI CRISTINA (C.F. ), che la rappresenta e C.F._2
difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._3
(GE), il 09/05/1977, residente in [...]E. MENINI 129 16100 GENOVA
ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CIURLO
IDA (C.F. ), che lo rappresenta e difende, come da C.F._4
procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dello
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in ZOAGLI il 31/05/2008 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
2 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) i coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2) secondo le intese concordemente raggiunte, la casa coniugale sita in Genova
(GE) Via Maddaloni 3/2, di proprietà della RA , è assegnata alla Pt_1
moglie, con tutto il mobilio e gli arredi e/o corredi che la compongono, la quale continuerà ad abitarci unitamente al figlio;
il marito, lo scorso Per_1
01/03/2024, si è trasferito nell'abitazione di Via Davide Menini 129/27 scala E
Genova, portando con sé tutti i propri effetti personali;
3) il figlio minore è affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_1
con residenza anagrafica e collocazione abitativa prevalente presso l'abitazione materna, ad oggi sita in Genova (GE), Via Maddaloni 3/2;
4) i genitori s'impegnano fin d'ora ad assumere congiuntamente le principali decisioni ed iniziative relative al figlio ed, in tal senso, si obbligano ed impegnano al dialogo aperto ed alla massima e più leale collaborazione e nel pieno rispetto delle figure genitoriali e dei rispettivi ruoli;
entrambi i genitori s'impegnano quindi anche ad assumere le principali scelte educative, scolastiche e sportive e quant'altro di comune accordo.
5) quanto alla frequentazione del figlio minore , i coniugi danno atto che Per_1
la calendarizzazione è già in essere con le seguenti modalità:
a) il padre trascorre con tutti i mercoledì dalle ore 14,00 (salvo diverso Per_1
orario in base ai turni lavorativi del Sig. e/o degli impegni scolastici Parte_2
e/o extrascolastici del minore), con pernottamento presso l'abitazione del padre e riaccompagnamento del minore il giorno a seguire direttamente a scuola e/o altro luogo concordato fra i genitori;
b) il padre trascorre con i fine settimana, alternati con la madre, dal Per_1
sabato pomeriggio fino al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
c) nel fine settimana successivo a quello della frequentazione, il padre trascorre con il venerdì dall'uscita da scuola, o in altro orario legato ai turni di Per_1
lavoro del Sig. , fino al sabato dopo pranzo, con riaccompagnamento Parte_2
3 del minore a casa della madre e/o nei luoghi in cui il figlio svolge attività ludiche/sportive e/o altro luogo concordato con la madre;
d) salvo diverso accordo fra le parti, trascorrerà con il papà o la mamma Per_1
tutte le principali festività sulla base del criterio dell'alternanza annuale. Per
l'anno 2024 scorso, i coniugi erano già d'accordo a che trascorresse il 24 Per_1
Dicembre con la mamma e il 25 Dicembre con il papà;
e) ciascun genitore trascorrerà con n. 2 settimane, anche non consecutive, Per_1
di vacanze estive. I genitori, a tal fine, s'impegnano a concordare ed a pianificare i relativi periodi di vacanza con il figlio entro il 30/04 di ogni anno.
6) i genitori si autorizzano reciprocamente a richiedere il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio afferenti le loro persone ed il figlio e s'impegnano a comunicare di volta in volta ciascun espatrio con il figlio;
7) a titolo di concorso nel mantenimento di , e fintanto che lo stesso non Per_1
sarà economicamente autosufficiente, il Signor corrisponderà Parte_2
alla signora entro il giorno 25 di ogni mese tramite bonifico Parte_1
bancario, la somma di €. 300,00 (trecento), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a far data dalla sentenza di omologa della presente separazione, così come concordato fra i genitori. I coniugi danno atto che il predetto assegno di mantenimento è stato regolarmente corrisposto dal Signor con Parte_2
decorrenza dal mese di marzo 2024;
8) le spese straordinarie del figlio restano a carico di entrambi genitori nella misura del 50% ciascuno. Sull'individuazione delle medesime, i coniugi dichiarano di volersi attenere a quanto stabilito nel verbale del Tribunale di
Genova in data 15/09/2016, da intendersi qui trascritto,
7). I coniugi danno atto che attualmente frequenta la scuola privata Per_1
“Istituto Don Roscelli - Suore Immacolatine” sito in Piazza Paolo da Novi 6
Genova, i cui costi sono così suddivisi fra i coniugi:
- la signora provvede al pagamento della retta mensile della scuola Pt_1
- il signor provvede al pagamento dei buoni pasto e del doposcuola;
Parte_2
9) il rimborso delle spese straordinarie del figlio a favore del coniuge che le ha sostenute, dovrà avvenire, da parte dell'altro genitore, entro 5 giorni dalla semplice richiesta, previa esibizione del relativo giustificativo di spesa;
4 11) le detrazioni relative alle spese di saranno suddivise dai genitori nella Per_1
misura del 50% ciascuno;
12) i ricorrenti sono d'accordo a che l'Assegno Unico venga percepito da entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno;
13) i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento e, conseguentemente, nulla è preteso l'uno dall'altro a a tale titolo e/o alimentare”
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2008, Numero 11, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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