Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/1999, n. 8132
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Sentenza 27 luglio 1999

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Ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera "ipso iure" una presunzione di contrario contenuto, indicativo cioè dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; pertanto, in caso di contestazione, la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato il diritto della ricorrente ad ottenere l'indennità di maternità sul rilievo che la stessa si era limitata a fondare la sua domanda sull'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - dai quali era stata poi, oltretutto, cancellata in esito all'accertamento dell'Ufficio di vigilanza dell'INPS - senza fornire alcun altro elemento probatorio circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e il suo status di lavoratrice agricola).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/1999, n. 8132
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8132
    Data del deposito : 27 luglio 1999

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