Sentenza 27 luglio 1999
Massime • 1
Ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera "ipso iure" una presunzione di contrario contenuto, indicativo cioè dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; pertanto, in caso di contestazione, la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato il diritto della ricorrente ad ottenere l'indennità di maternità sul rilievo che la stessa si era limitata a fondare la sua domanda sull'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - dai quali era stata poi, oltretutto, cancellata in esito all'accertamento dell'Ufficio di vigilanza dell'INPS - senza fornire alcun altro elemento probatorio circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e il suo status di lavoratrice agricola).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/07/1999, n. 8132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8132 |
| Data del deposito : | 27 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente
Dott. Vincenzo MILEO Consigliere
Dott. Ettore MERCURIO Consigliere
Dott. Giovanni MAZZARELLA rel. Consigliere
Dott. Guido VIDIRI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
IT RB ES
rapp.ta e difesa dall'avv. Salvatore Cabibbo, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Cola di Rienzo, n. 28, giusta procura a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
I N P S
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente, legale rapp.te p.t., Prof. Ing. Giovanni Billia, rapp.to e difeso dagli avv.ti Giuseppe Gigante e Vincenzo Cerioni, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, giusta procura speciale in atti,
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 00438/96 del 21/28.10.1996, notificata il 02 dicembre 1996, R.G. n. 1432/94. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 aprile 1999 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Salvatore Cabibbo per IT BA AN;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18 novembre 1993 AN IT BA ricorreva al Pretore di Patti per veder riconoscersi il diritto a percepire a carico dell'Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale l'indennità di maternità, inutilmente richiesta con domanda del 27 dicembre 1991.
Il Pretore, contumace l'Istituto convenuto, accoglieva la domanda.
Il Tribunale di Patti, in accoglimento dell'appello proposto dall'Inps, rigettava l'originaria domanda della IT BA;
spese del doppio grado interamente compensate tra le parti. Osserva il Tribunale: in sede pretorile la domanda risulta accolta sul solo fondamento della certificazione della Sezione del Lavoro locale, senza efficacia probatoria, essendo essa rilasciata sulla scorta delle sole dichiarazioni delle parti del rapporto di lavoro agricolo;
nessun altro elemento ha fornito la lavoratrice, che ne era onerata, circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e del suo status di lavoratrice agricola. Ricorre per cassazione IT BA AN affidando ad unico motivo di censura il richiesto annullamento della sentenza. L'Inps si è costituito con controricorso, illustrato anche da successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la IT BA AN denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, 4, comma quarto, del d.lgs. lgt. 09 aprile
1946, n. 212, 12, comma settimo, del d.l. 03 febbraio 1970, n. 07, convertito con modificazioni in legge 11 marzo 1970, n. 83, 5, comma sesto, del d.l. 12 settembre 1983, n, 463, come convertito con modificazioni con legge 11 novembre 1983, n. 638, 9 ter, comma secondo, della legge 28 novembre 1996, n. 608, 2729, 2700 e 2697 c.c., 115, 116, 416, comma terzo, e 437, comma secondo, c.p.c.,
nonché difetto e, sotto altro verso, illogica motivazione su punto essenziale ai fini della decisione, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: il diritto alla indennità di malattia, cui quella per maternità va equiparata, sorge con l'iscrizione negli elenchi a decorrere dalla data di validità degli stessi;
la certificazione ex art. 4, comma quarto, del d. lgs. lgt. n. 212 del 1946, è sufficiente ai fini probatori;
tale certificazione, a corredo della domanda del 27 dicembre 1991 e versata in atti nei giudizi di merito, dimostra il requisito di 101 giornate lavorative nell'anno dell'evento; grava sull'Istituto, contro la presunzione della natura pubblica della certificazione, la prova della non rispondenza degli elenchi alla realtà di un rapporto di lavoro subordinato sottostante al rapporto assicurativo;
in punto insussistenza del rapporto di lavoro l'Istituto nulla ha eccepito nel corso della procedura amministrativa e in primo grado. Il motivo è infondato.
La motivazione della sentenza impugnata si conforma puntualmente al principio consolidato di questa Corte, secondo cui "in caso di contestazione, la parte che faccia valere dei diritti derivanti dal rapporto stesso ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili dell'onerosità e della subordinazione" (Cass. 21.01.1993, n. 00 729, Cass. n. 2957 del 1990, n. 7920 del 1991, n. 2195 del 1995). In proposito l'indicato precedente di questa Corte, in riferimento alla dedotta sufficienza a fini probatori della certificazione di iscrizione della richiedente l'indennità negli elenchi dei lavoratori agricoli e delle giornate lavorative effettuate nell'anno, ha precisato che "ove debba escludersi la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative tra persone legate da vincoli di parentela o affinità, per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera ipso iure una presunzione di contrario contenuto, indicativo cioè dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato". D'altronde, nel caso di specie, l'Istituto ha anche provveduto, a seguito dell'esito dell'accertamento del proprio Ufficio di Vigilanza a richiedere al Servizio Contributi Agricoli Unificati, con istanza del 21 aprile 1994, comunicata alla IT il 23 giugno successivo, la cancellazione di quest'ultima dai relativi elenchi. La sentenza impugnata, avendo fatto corretto uso dei principi sopra indicati in ordine all'onere probatorio in subiecta materia, non merita la censura proposta dalla lavoratrice con il motivo in esame.
Il ricorso, pertanto, va rigettato, e, vertendosi in tema di prestazione assistenziale, e non sussistendo la temerarietà della domanda della IT, nei confronti di quest'ultima, ai sensi del ripristinato art. 152 disp. att. c.p.c., non deve provvedersi in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
la C O R T E rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 1999