Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2001, n. 4212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4212 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
j REPUBBLICA ITALIANA NOME DEL POPOLO ITALIANO042 1 2/0 1 LA CORTE S. Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13641/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente - Dott. Vittorio DUVA Consigliere Cron.2052 Rel. Consigliere Dott. Ugo FAVARA - Rep. 1422 - Consigliere- Dott. Renato PERCONTE LICATESE Ud.11/10/00 Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO C E sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio PETROLMAR SPA, con sede in Genova, in persona del dai Sig. L-SOLE-CORE- per diritti L. 3000 legale rappresentante pro tempore, elettivamente 2-3 MAR 2001 L'CANCELLIERE domiciliata in ROMA VIA G.B.VICO 1, presso lo studio dell'avvocato FRANCO PROSPERI MANGILI, che la difende ANTONIO FARINA, giusta delega unitamente all'avvocato CANCELLERIA in atti;
ricorrente -
contro
ILVA SPA società che ha incorporato LE ACCIAIERIE DI CORNIGLIANO SPA già COGEA SPA con sede in Milano, in 2000 persona del legale rappresentante pro tempore, 1602 elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIALOJA 6, 1 presso lo studio dell'avvocato LUIGI OTTAVI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato MICHELE PICCININI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 554/97 LL Corte d'Appello di - GENOVA, emessa il 18/06/97 e depositata il 26/07/97 " (R.G. 913/95); udita la relazione LL causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/00 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato Franco PROSPERI MANGILI;
udito l'Avvocato Luigi OTTAVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata in data 25.2.87 la SOC. ET conveniva dinanzi il Tribunale di Genova la soc. GE per sentirla condannare al risarcimento dei danni. Esponeva la istante in citazione che in data 27.8.86 la motonave Nostra RA LL TT du- rante la manovra di disormeggio per l'uscita dal canale dell'estuario del torrente Polcevera aveva urtato con- tro un basso fondale sito in corrispondenza degli sca- richi a mare LL soc. GE, riportando danni per circa 56 milioni. Radicatosi il contraddittorio, la 2 convenuta assumeva che la responsabilità dell'accaduto era attribuibile al fatto che la bettolina durante la manovra era stata portata in zona interdetta alla navi- gazione come da ordinanza del Consorzio del Porto di Genova. All'esito LL istruttoria, il Tribunale con 1 sentenza del 18.4.95 rigettava la domanda. Avverso det- ta sentenza proponeva impugnazione la SOC. ET alla quale resisteva la soc. GE. Con sentenza del 26.7.97 la Corte di Appello di Ge- nova rigettava il gravame condannando l'appellante al pagamento delle spese. Osservava, tra l'altro, la Corte che la soc. GE non poteva essere ritenuta responsabile per fatti dan- nosi avvenuti in una zona in cui le navi non potevano entrare, mentre tale responsabilità poteva sussistere se si fosse provato che la nave era in zona ove era consentita la navigazione. Sulla base dei rilievi effettuati e le prove rac- colte, la Corte concludeva che la motonave aveva urtato contro un basso fondale per avere invaso la parte de- stra dell'estuario interdetta alla navigazione. I se- condi giudici ritenevano, altresì, che causa unica del sinistro fosse stato il mancato rispetto del divieto di cui all'art. I LL ordinanza 17/1980 del Consorzio au- tonomo del Porto di Genova, il che escludeva il concor- 3 so di colpa LL GE. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione la soc. ET affidandolo a quattro motivi sostenuti da memoria. Ha resistito con controricorso la soc. LV, che ha 1 incorporato la soc. Acciaierie di Cornigliano, già soc. GE. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di impugnazione la soc. Petrol- denunziata la insufficiente motivazione LL sen- mar, tenza su punto asserito decisivo con riferimento all'art. 360 cpc n.5, lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto che non sussisteva respon- sabilità LL GE per non essere stata osservata, da parte di essa ricorrente, la ordinanza del Consorzio Autonomo del Porto che aveva proibito la navigazione f nel punto in cui è avvenuto l'incidente. La doglianza non ha fondamento. Si evince in modo sufficientemente chiaro dalla sentenza impugnata che la Corte di Appello ha ritenuto che la responsabilità del sinistro fosse ascrivibile alla stessa soc. ET per non avere questa ottem- perato a quanto contenuto nella ordinanza 17.12.1980 emanata dal Consorzio Autonomo del Porto che aveva in- terdetto la navigazione nella parte del torrente Polce- vera posta ad oltre trenta metri dalla sponda presso la quale operava la bettolina. In tale situazione, ha pro- seguito la Corte territoriale, la soc. GE non poteva essere ritenuta responsabile di fatti dannosi avvenuti in una zona in cui le navi non potevano entrare. Di conseguenza, ha ritenuto, ancora, la Corte genovese, nessun rilievo poteva avere la circostanza attinente la inosservanza degli obblighi assunti dalla GE con il concedente nel verbale di consegna del 19.12.1967, es- sendo in sede di merito stata accertata la insussisten- za di ogni nesso causale tra la dedotta illiceità, che si assume posta in essere dalla GE, non avere, cioè, mantenuto i fondali a meno di sette metri di profondi- tà, e l'urto LL bettolina contro i bassi fondali es- sendo incontrovertibilmente emersa la prova che il si- nistro si era verificato per avere la nave invaso la parte LL vasca interdetta alla navigazione. La motivazione data a sostegno LL decisione da parte dei giudici di seconde cure deve ritenersi con- grua e logica non ravvisandosi alcuna delle lamentate contraddizioni tra le premesse e le conclusioni adotta- te e tanto basta per sottrarre la denunziata sentenza alla censura LL ricorrente. Con il secondo mezzo di annullamento la SOC. Pe- trolmar, denunziata la insufficiente motivazione LL 5 sentenza con riferimento all'art.360 n.5 cpc, lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente fondato la sua decisione recependo le argomentazioni del consulen- te tecnico, nonché i rilievi batimetrici prodotti dalla soc. GE ed eseguiti a distanza dal fatto, in tale modo trascurando di considerare la ripresa delle opera- zioni di dragaggio. Con il terzo mezzo di impugnazione la soc. Petrol- mar, denunziata la insufficiente motivazione LL sen- tenza con riferimento all'art.360 n.5 cpc, lamenta che la Corte di Appello, nel prendere in esame lo schizzo grafico del comandante Piccoli lo ha esattamente rite- nuto indicativo LL normale manovra permale per il disormeggio ma gli ha, altresì, attribuito valore ai fini di individuare la posizione LL bettolina al mo- mento dei fatti onde potere identificare nella irrego- larità LL manovra e pertanto nella presenza LL bettolina che era nella zona vietata alla navigazione la causa esclusiva del sinistro. I predetti motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono privi di fondamento. La scelta e la valutazione delle prove rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice del merito che non è tenuto a prendere in esame tutte le risultan- ze probatorie ed a confutare le argomentazioni delle parti, dovendo solo fornire motivazione esauriente e convincente LL decisione adottata e degli elementi che ritiene più attendibili e pertinenti. (Cass. 9384/95) Nella motivazione LL sentenza impugnata i secon- di giudici hanno evidenziato che i rilievi batimetrici erano utilizzabili anche se eseguiti dopo la ripresa dei lavori o dopo il passaggio LL draga, che era ra- gionevole ed attendibile quanto affermato dal consulen- te nella relazione in ordine all'urto LL bettolina contro materiale duro, che era, altresì, rilevante lo schizzo grafico firmato dal comandante LL bettolina Grillo non potendo quest'ultimo non rendersi conto delle implicazioni derivanti dal fatto che la bettolina si trovasse o meno in una certa posizione LL vasca e sulla base di tali premesse, integrate da ulteriore do- cumentazione e prove per testi, hanno ritenuto che l'incaglio fosse avvenuto in zona interdetta alla navi- gazione. Vertesi in tema di apprezzamenti di fatti che, in quanto logicamente ed adeguatamente motivati, si sot- traggono ad ogni censura in questa sede di legittimità. Con il quarto mezzo di impugnazione la soc. Petrol- denunziata la violazione degli artt. 1223, 1226, mar, 1227, 2055 cc, nonché la insufficiente motivazione del- 7 la sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che la Corte di Appel- lo abbia trascurato di considerare il concorso di col- pa, limitandosi ad affermare che causa unica del sini- stro era stato il mancato rispetto del divieto di cui all'art. I LL ordinanza 17/1980 del Consorzio Autono- mo del Porto. In particolare, la ricorrente assume che nessuna conseguenza dannosa si sarebbe potuta verificare se il fondale avesse avuto la profondità prescritta. Pertanto, se la GE avesse rispettato le prescri- zioni del verbale di consegna LL vasca, prescrizioni che imponevano di mantenere una determinata profondità delle acque, l'incidente non sarebbe avvenuto. La doglianza non ha fondamento. I secondi giudici hanno accertato che causa suffi- ciente ed unica per il verificarsi dell'evento dannoso fosse stato il mancato rispetto LL ordinanza del Consorzio del Porto che, in concreto, disciplinava la navigazione ed in principalità aveva lo scopo di evita- re i rischi derivanti dai bassi fondali restringendo la parte di canale pericolosa per la navigazione stessa. Altro problema è, invece, la mancata manutenzione LL zona da parte LL GE riguardando esso il solo rap- porto tra concedente e concessionario. In altri termi- 8 1 ni, la ordinanza fu emanata proprio per evitare degli incagli da parte dei natanti e l'averla non osservata è ritenuta causa di per se stessa stata correttamente sufficiente а cagionare l'evento ed è noto che CAT 250.000 l'indagine sul nesso di causalità è devoluta al giudice 60000 del merito divenendo insindacabile quando sorretta, co- TOT. 310000 me nella specie, da congrua e logica motivazione.(cfr. 80GT 12,00 Cass. 3939/96, 9794/98) 0 1 7, Va, in definitiva, disatteso anche il quarto mezzo 7 e con esso l'intero ricorso. 1 Le spese processuali sono poste a carico LL ri- corrente seguendosi la regola LL soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in lire 125.800 e degli onorari che liquida in lire 5.000.000. Così deciso in Roma 1'11.10.2000 IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE Ugo favara Ярба Educa PL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista thrill AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Depositata in Cancelleria Registrato in gate LUG. 2004Serie 4 Ins versate €1.2 Oggi, li 23 MAR. 2001 (euro FM.OR SEITANTA DUG p. Dirigente Area Servizi IL CANCELLIERE A (Doissa Maria Grazia DI FILIPPO HOY Responsabile Servizio A uziak Giovanni Giambattiste (Dr. M. RACCONT E T R O C * 9 . 4 0 0