Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2001, n. 3975
CASS
Sentenza 20 marzo 2001

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La confessione stragiudiziale resa alla parte o a chi la rappresenta fa piena prova contro colui che l'ha fatta, così come quella giudiziale (artt. 2733 e 2735 cod. civ.), e quindi rende inammissibile la prova testimoniale diretta a contrastare le risultanze della confessione.

Il rapporto di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione costituisce uno degli elementi costitutivi del contratto di lavoro subordinato come delineato dall'art. 2094 cod. civ., valendo a distinguerlo, tra l'altro, sia dalla prestazione di lavoro a titolo gratuito, sia dai rapporti di tipo associativo; tuttavia in genere, e quanto più il rapporto assuma, per gli altri versi, le caratteristiche tipiche dei rapporti a carattere oneroso, opera al riguardo la presunzione (di fatto) di onerosità, basata sui criteri della normalità, della apparenza e della buona fede, a tutela del ragionevole e legittimo affidamento della parte interessata, sempreché non sussistano invece i presupposti per l'operare di una presunzione di gratuità, correlata alle situazioni in cui i criteri della normalità e dell'affidamento conducano a un'opzione in tal senso. In particolare, con riferimento all'attività lavorativa prestata in agricoltura a favore di parenti ed affini, nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà, la mera prestazione di detta attività non è sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato, la dimostrazione della subordinazione e dell'onerosità delle prestazioni, richiedendo, quando difettino gli elementi sintomatici della subordinazione, come il rispetto di orari precisi, l'inserimento delle prestazioni in una struttura organizzativa aziendale, ecc., che siano forniti altri elementi idonei a dimostrare almeno un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorativa e quella retributiva, entrambe caratterizzate dalla obbligatorietà, e l'esistenza di quel tanto di direttive e controlli in merito alla prestazione lavorativa che valgano a differenziare il rapporto dal lavoro autonomo, pur in un eventuale quadro di elasticità di orari e di altre modalità (a parte l'esigenza della prova dei termini quantitativi delle prestazioni, ai fini della verifica della effettiva integrazione del requisito delle cinquantuno giornate lavorative nell'anno, quando l'accertamento della subordinazione sia finalizzata alla fruizione di prestazioni previdenziali).

Il lavoro subordinato in agricoltura è riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 cod. civ., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di specifiche discipline normative di taluni suoi aspetti, dato il tenore dell'articolo citato, peraltro collocato in una ripartizione del codice civile relativa all'"impresa in generale", e considerata anche la qualificazione, da parte dell'art. 2083 cod. civ., del coltivatore diretto come piccolo imprenditore. Pertanto, per accertare la sussistenza o meno in concreto di un rapporto di tale tipo, deve farsi riferimento alla ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, rappresentando invece non requisiti del rapporto, ma, a seconda delle circostanze, circostanze sintomatiche della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità del rapporto, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo dell'azienda, l'impiego di materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico; deve però escludersi che nel lavoro agricolo bracciantile la non continuità del rapporto possa costituire, anche solo a livello sintomatico, elemento ostativo della subordinazione, stante il ruolo in esso svolto dai rapporti a termine, anche di breve durata.

Nelle controversie aventi ad oggetto il diritto alle prestazioni previdenziali previste a favore dei lavoratori subordinati a tempo determinato nell'agricoltura, l'iscrizione dell'interessato in uno degli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni (o il possesso del cosiddetto certificato sostitutivo) - oltre a costituire elemento necessario sul piano sostanziale per conferire efficacia ai fini previdenziali alle prestazioni lavorative - può spiegare efficacia probatoria riguardo al presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa, senza tuttavia che tale certificazione integri una prova legale (salvo che nei ristretti limiti di cui all'art. 2700 cod. civ.) o sia assistita da una presunzione di legittimità in senso proprio; ne consegue che in caso di allegazione da parte dell'ente previdenziale di prove contrarie, anche se costituite dalle risultanze di accertamenti ispettivi (i quali, costituendo attestazioni di fatti provenienti dalla pubblica amministrazione, fruiscono del medesimo regime probatorio applicabile agli elenchi), il giudice deve comparare e apprezzare prudentemente tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa, ivi compresa l'eventuale esistenza di vincoli di parentela, coniugio o affinità tra lavoratore e datore di lavoro.

Commentario1

  • 1Quando una dichiarazione assume efficacia di confessione
    Samuele Vaggelli · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    La confessione è una dichiarazione di scienza resa dalla parte per rendere noti fatti per sé sfavorevoli, ma favorevoli alla controparte. È disciplinata dagli articoli 2730 e seguenti del Codice Civile. La confessione è qualificata come atto giuridico con valenza probatoria, e può essere resa all'interno di un processo, facendo ora riferimento alla confessione c.d. giudiziale, disciplinata dall'art. 228 e ss. c.p.c. e dall'art. 2733 c.c. Regola generalmente accettata è quella, secondo cui, chi afferma un fatto sfavorevole per sé stesso, afferma il vero. Occorre fare una distinzione tra la confessione spontanea e quella provocata. La confessione spontanea è il risultato di un qualsiasi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2001, n. 3975
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3975
Data del deposito : 20 marzo 2001

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