Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/05/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Giuseppina
Valestra, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 20.5.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1390/2021 R.G., avente ad oggetto “ retribuzione” vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Pace Giuseppe;
Parte_1
RICORRENTE
e
(già in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'avv. Vincenzo Zaccagnino, con studio in Potenza ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.5.2021, conveniva in giudizio il datore di Parte_1
lavoro, domandandone la condanna al pagamento delle maggiori somme dovute a titolo di indennità di buonuscita e di TFR, per il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dll'7.1.1987, cessato alla data del 31.10.2020 per collocamento in quiescenza, da liquidare in € 21.970,57 o nella maggiore o minore somma che risultasse all'esito del giudIzio, con interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge.
La parte ricorrente, che depositava consulenza di parte a sostegno del ricorso, in particolare esponeva che il datore di lavoro non aveva conteggiato alcune voci continuative della retribuzione nella base di calcolo della indennità di buonuscita e del TFR poi, e che aveva scorrettamente operato il calcolo del dovuto, e specificava in ricorso tutte le voci che la resistente avrebbe dovuto correttamente conteggiare.
1
Nel giudizio era nominato, per il calcolo del dovuto, un CTU e, all'udienza del 20.5.2025 , a trattazione scritta, dopo avere acquisito le note telematicamente depositate dalle parti, la causa era decisa con separata sentenza emessa all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
In diritto, l'art. 2120 c.c. prevede che il TFR vada calcolato avendo quale base annuale di calcolo, tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con esclusione di eventuali rimborsi spese, ferma restante la disciplina del CCNL.
L'istituto del TFR, istituito dal 1982 ha avuto una graduale applicazione sia al lavoro privato che , dal 2000, al lavoro pubblico.
La norma di riferimento accoglie una nozione onnicomprensiva della retribuzione da porre a base di calcolo, con la conseguenza che solo compensi che abbiano carattere di occasionalità vanno esclusi dal calcolo, e, tra essi i rimborsi spese.
Sono, cioè, ricompresi nel TFR, accanto agli elementi fissi della retribuzione, anche quagli emolumenti, di carattere variabile, e non definitivo, purchè correlati alla prestazione lavorativa. ( cfr. Cass. n. 1174/1986)
Si è peraltro sostenuto che eventuali deroghe al principio di onnicomprensività del TFR possano essere introdotte solo dal contrattazioni successive alla riforma, attuata con
L.297/1982. ( cfr. Cass. n. 2623/2010)
Da tanto discende che non potrebbe avere valenza validamente derogatoria la contrattazione del 1981 versata in atti dalla resistente, né il contratto aziendale parrebbe porsi in contrasto con la disciplina stabilita dalla norma di legge e dalla stessa contrattazione di livello nazionale. ( cfr. contratto agli atti del fascicolo di ) . CP_1
Nell'odierno giudizio è stato nominato quale CTU la quale ha svolto Persona_1
l'incarico prendendo in esame la contrattazione collettiva applicabile ed i prospetti paga per l'intero periodo di lavoro.
2 Ella, nella metodologia utilizzata, si è perfettamente adeguata ai principi innanzi descritti, ritenuti non occasionali i compensi corrisposti per 4 masi sulla base del 12 mesi, con esclusione delle ferie non godute e dei rimborsi spese.
Il criterio utilizzato dal CTU appare corretto ed aderente al principio della onnicomprensività indicato dal codice civile e dal CCNL applicabile.
Sulla scorta delle suddette coordinate, il CTU ha calcolato in € 45.316,76 il TFR per l'intero periodo di lavoro e, detraendo da tale somma l'importo versato, di € 24.151,38 ha calcolato la differenza spettante al lavoratore a titolo di TFR in € 21.165,38, da calcolarsi dal 31.10. 2020.
La CTU appare corretta e completa e, pertanto essa viene posta a base della presente decisione.
Conclusivamente, il ricorso va accolto e la resistente condannata al pagamento in favore della parte ricorrente a titolo di differenza sul TFR già corrisposto, della somma di € 21.165,38, oltre ad interessi legali sulla somma via via rivalutata dal dovuto al saldo.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente;
esse son liquidate in € 3.500,00, oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge, in base ai criteri di cui al d.m. 55/2014
e s.m.i, al valore della causa ed alle attività processuali in concreto svolte;
esse vanno corrisposte al procuratore costituito, per dichiarato anticipo.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della medesima parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 31.5.2021 da nei confronti di Parte_1 CP_3
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto condanna la resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, a titolo di differenza sul TFR già corrisposto, della somma di € 21.165,38, oltre ad interessi legali sulla somma via via rivalutata, dal dovuto al saldo
- Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.500,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore costituito, per dichiarato anticipo;
- Spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di parte resistente.
Potenza 20.5.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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