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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/10/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 1160/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(Partita IVA ), in persona del procuratore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Brescia (c.f. ), con CodiceFiscale_1 domicilio eletto in Gioia del Colle alla Via Giunone n. 52
Pec: Email_1
APPELLANTE
Contro
:
(c. f. ); Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
(partita IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_2
Sig. rappresentati e difesi dall'avv. Silvio Capano (c.f. Controparte_3 [...]
) con domicilio eletto in Trani alla via Istria n. 7 C.F._3
Pec: Email_2 CP_2
APPELLATI
Oggetto: Appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani in data 11 giugno 2021, pubblicata in pari data, a definizione del giudizio RG 364/2019. Appello del 26 luglio 2021. Conclusioni: All'udienza del 10 maggio 2024, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, e la Parte_2 agirono contro la ritenendo che Controparte_2 Parte_1
l'istituto di credito avesse applicato al conto corrente n. 20682144, intestato alla società tassi non dovuti, con capitalizzazione trimestrale Controparte_2
e addebito di spese, competenze, commissioni e oneri parimenti non dovuti sul rapporto estinto in data 23 novembre 2010. Chiedeva pertanto il ricalcolo del saldo di conto con ogni conseguenza di legge. Il credito vantato dalla correntista veniva quindi ceduto a . Veniva anche espletata, inutilmente, il Parte_2 procedimento di mediazione.
In sintesi gli attori avevano lamentato :1) la nullità del contratto di conto corrente per mancata consegna di una copia dello stesso alla società correntista;
2) la mancata pattuizione degli interessi debitori applicati nel corso del rapporto e l'illegittimo esercizio dello ius variandi di cui all'art. 118 TUB;
3) l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nonché delle commissioni di massimo scoperto;
4) l'illegittimo addebito di oneri, spese e commissioni (tra cui quella di commissione di massimo scoperto), in quanto non pattuite;
5) la nullità, per difetto di causa, della commissione di massimo scoperto;
6) l'illegittimità del sistema di determinazione delle valute, per non essere stata applicata la valuta effettiva, ma avendo la Banca convenuta proceduto alla postergazione della data per le operazioni attive di accredito ed alla antergazione per quelle passive di addebito.
Si costituiva in giudizio la rilevando la infondatezza delle avverse CP_4 domande, di cui chiedeva, formulando eccezioni in rito e di merito, il rigetto.
Il Giudice formulava una proposta conciliativa che non sortiva esito. Rigettate alcune istanze istruttorie, veniva disposta CTU all'esito della quale la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11 giugno 2021.
2: la sentenza appellata
In via preliminare veniva ritenuta tardiva la costituzione in giudizio della CP_4
pag. 2/14 stante un errore nel deposito telematico e la mancata allegazione del perché esso sarebbe stato determinato da causa non imputabile, avendo comunque ricevuto una comunicazione di “errore imprevisto”. Su tali presupposti veniva ritenuta tardiva l'eccezione di prescrizione estintiva sollevata dalla convenuta.
Sempre in via preliminare veniva ritenuta infondata l'eccezione di nullità del contratto di conto corrente per non esserne stata consegnata copia, così ritenendo legittimati sia la cedente , in ordine all'azione di nullità, che il cessionario , CP_2 Pt_2 in ordine all'azione di ripetizione.
Nel merito, il Giudice di prime cure prendeva adito dalla CTU alle cui conclusioni si rifaceva, riconoscendo in favore del cessionario la somma a credito di €uro
88.900,15 oltre interessi, oltre e spese di lite e di CTU.
3: giudizio di secondo grado
Avverso la descritta sentenza ha proposto appello la soccombente, CP_4 chiedendone la riforma per i seguenti motivi:
1. Violazione e/o falsa/errata applicazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7 (conv., con modif., in L. n. 221 del 2012), inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2), e modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 51, comma 2, lett.
a) e b) (conv., con modif., in L. n. 114 del 2014) e del D.M. n. 44 del 2011, art. 13
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), b) e c), D.M. n. 209 del 2012, in attuazione del D.Lgs. n. 82 del 2005 e succ. modif., ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.L. n.
193 del 2009, conv. nella L. n. 24 del 2010), con conseguente violazione e/o falsa/errata applicazione degli art. 2935, 2697 e 2727 c.c. - Violazione e/o falsa/errata applicazione dell'art. 153 c.p.c., con conseguente violazione e/o falsa/errata applicazione degli art. 2934, 2935, 2938, 2939, 2697 e 2727 c.c.
Il Giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto tardiva la costituzione della parte convenuta, in base al timbro del 3.5.2019 apposto sulla copia cartacea, senza considerare valido il deposito telematico del 3.4.2019, attestato dalla copia di stampa della pec di deposito del 3 aprile 2019, di quella di accettazione e di quella di consegna e di esito controlli automatici, contenente la comunicazione di errore imprevisto nel deposito.1 Ciò aveva determinato il Giudice nel ritenere tardiva l'eccezione di prescrizione. 1 “errore imprevisto nel deposito, sono necessarie verifiche da parte dell' ufficio ricevente” pag. 3/14 2. Error in procedendo e/o violazione di legge e/o falsa/errata applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'applicazione degli art. 2934, 2935, 2938, 2939, 2697 e
2727 c.c.
Con il secondo motivo, parte appellante afferma che il Tribunale di Trani erroneamente non avrebbe riconosciuto l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione ai sensi degli artt. 2934 e seguenti del c.c., nonostante fosse stata validamente eccepita dalla parte convenuta e comunque richiesta dalla stessa parte attrice con l'apposito quesito di diritto n. 5 a pagina 23, 24 e 25 dell'atto di citazione.
Secondo la tesi dell'appellante, il Giudice avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di prescrizione ordinaria del diritto azionato, anche sulla base di una ragione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte che ha formulato l'eccezione.
3. Error in procedendo e/o violazione di legge e/o falsa/errata applicazione degli artt.
1260 e 1406 c.c.
Con il terzo motivo l'appellante si duole della mancata estromissione dal giudizio della o del , ritenendo che il Giudice di prime Controparte_2 Pt_2 cure abbia errato nel ritenerli entrambi legittimati. Argomentando in base alle comunicazioni ricevute dalle parti, il rapporto intercorso tra le parti – che le stesse avevano qualificato cessione di credito – aveva determinato, in forza dell'atto di cessione del 30/10/2015 e dei suoi effetti traslativi, il mutamento della titolarità attiva del rapporto obbligatorio con l'acquiescenza di parte convenuta, divenendo cessione di contratto, con conseguente applicabilità della relativa disciplina. Nel caso in esame, gli attori hanno avanzato un'azione di ripetizione di indebito (lamentando, al riguardo,
l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'illegittima applicazione di commissione di massimo scoperto e di altri oneri non pattuiti oltre che di interessi a un tasso ultra-legale e/o usurario), finalizzata ad accrescere il proprio presunto credito. Ne discende, quale conseguenza logico-giuridica, la non esperibilità dell'azione proposta ad opera della cedente per il suo difetto Controparte_2 di legittimazione attiva. In conclusione, qualora si dovesse accertare la validità dell'intervenuta cessione, contrattuale o di credito, la società attrice, CP_2
è priva della legittimazione attiva del giudizio intrapreso e, in caso
[...] contrario, privo della legittimazione attiva sarebbe l'attore dr. Parte_2
.
[...]
4. Error in procedendo e/o violazione di legge e/o falsa/errata applicazione degli artt.
2697, 2709, 2710 e 2719 c.c. e 115 e 116 c.p.c. Posto che la produzione totale degli pag. 4/14 estratti conto dà precisa evidenza dell'andamento del rapporto e giustificherebbe la condanna della al pagamento dell'eventuale saldo positivo in favore del CP_4 correntista, a seguito del ricalcolo con l'eliminazione dell'eventuale illegittima contabilizzazione di interessi non dovuti, occorre tuttavia considerare la diversa ipotesi – presente nella fattispecie in esame - in cui la produzione degli estratti conto sia incompleta, in quanto mancante della parte di essi che dovrebbero documentare la prima frazione del rapporto, e chiedersi quale sorte debba essere riservata alla domanda di ripetizione del correntista, che assuma di essere creditore a seguito del suddetto scomputo.
Con il quarto motivo si contesta la decisione del Tribunale di Trani, nella parte in cui, ai fini della determinazione del saldo finale di conto, ha considerato utilizzabili “i conti di mastro del correntista” per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2003, disconosciuti da parte convenuta non solo nella loro conformità agli originali ma anche nel loro contenuto ai sensi dell'art. 2719 c.c. A copertura di detto periodo, la controparte ha prodotto in giudizio documentazione contabile non proveniente dalla la quale ne ha contestato l'utilizzabilità, eccependone la non conformità al CP_4 contenuto degli estratti conto originali e la non corrispondenza alle contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., alle risultanze delle scritture contabili, consistendo in mere annotazioni di parte non supportate da alcun elemento probatorio. Per detta documentazione contabile non sussiste alcun obbligo giuridico di una relativa preventiva vidimazione e numerazione presso gli
Organi istituzionali competenti e pertanto avrebbe potuto essere predisposta a piacimento della società attrice, potendo non costituire un “estratto” delle scritture contabili indicate nel “libro giornale” di contabilità il quale, essendo invece soggetto per altrettanta definizione all'obbligo della preventiva vidimazione e numerazione delle pagine, costituisce l'unico documento contabile avente, quantomeno, il detto necessario requisito di “ufficialità”. Inoltre, i “mastri di conto” in questione, contenendo una mera elencazione di sole operazioni contabili succedutesi nel tempo, non hanno consentito al CTU neanche di verificare quali siano state le condizioni economiche concretamente applicate dalla Banca nel relativo periodo (tassi d'interesse, percentuali di commissioni di massimo scoperto, spese bancarie, affidamenti, ecc.) essendo tali dati evincibili solo dai soli “conti scalari” trimestrali di provenienza bancaria (cfr. pagine n. 5/6 della relazione del CTU).” Tale onere probatorio avrebbe potuto essere assolto soltanto con la produzione in giudizio dei pag. 5/14 contratti di conto corrente contestati unitamente agli estratti conto. Detta inutilizzabilità rendeva pertanto necessario il ricalcolo delle somme a debito della banca.
5. Error in procedendo e/o violazione di legge e/o falsa/errata applicazione dell'art. 118 del D.Lgs. 385/93 ante riforma del 2006 e della Delibera CICR del 09/02/2000
Il Tribunale di Trani aveva errato nel ritenere non applicabile lo ius variandi previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 385/93 ante riforma del 2006, escludendo la validità dell'applicazione anatocistica sia per gli interessi passivi che per quelli attivi a partire dal 1° luglio 2000, atteso che la Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 24418/2010) aveva sancito l'illegittimità dell'applicazione di qualsivoglia forma di capitalizzazione limitatamente al periodo ante Delibera del CICR, senza affrontare la problematica della capitalizzazione post Delibera. La aveva sempre effettuato le CP_4 comunicazioni di variazione secondo le prescrizioni della normativa che si è succeduta nel tempo provvedendo anche a pubblicare sulla G.U. le variazioni generalizzate di tassi e condizioni. Il contratto in esame era precedente alla data di entrata in vigore della Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000, a cui la Banca si era adeguata, effettuando l'apposita pubblicazione sulla G.U. entro il 30.06.2000 (n. 136 del 13.06.2000 per la
Comit e n. 150 del 29.06.2000 per il Banco Napoli); - comunicando al correntista entro il 31.12.2000 le nuove condizioni e migliorando le condizioni precedentemente applicate in quanto ferma la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi si era passati da quella annuale a quella trimestrale per gli interessi attivi.
6. Error in procedendo e/o violazione di legge e/o falsa/errata applicazione degli art. 187, 196 e 281 quater c.p.c. per omessa rinnovazione della CTU
Il tribunale avrebbe errato nel non disporre una integrazione della CTU avanzata dalla che la reiterava in sede di gravame. CP_4
Concludeva pertanto affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, ne venisse disposta la riforma nei sensi di cui all'appello.
Si costituivano gli appellati e previa la ricostruzione del fatto storico prendevano posizione su singoli motivi di gravame, di cui eccepivano la totale infondatezza.
Quanto al primo motivo di appello, ritenevano logica e congruamente motivata la decisione del primo giudice, conforme all'Orientamento consolidato della giurisprudenza. Il secondo motivo era da ritenersi parimenti infondato, atteso che non era mai stato accettato il contraddittorio sulle eccezioni processuali o di merito pag. 6/14 tardivamente sollevate, stanti le maturate preclusioni. Quanto alla eccezione di carenza di legittimazione attiva oggetto del terzo motivo, la stessa era infondata, sia perché formulata tardivamente sia per le argomentazioni esposte sul punto nella parte motiva della Sentenza appellata. Contrariamente a quanto dedotto da
Controparte con il quarto motivo di appello, gli originari attori avevano adempiuto all'onere probatorio su di essi gravante, come ampiamente descritto e documentato con l'atto di citazione introduttivo del giudizio . In particolare, quanto all'utilizzo dei
“mastrini banca”, lo stesso è stato ritenuto legittimo alla luce dei vari pronunciamenti della Suprema Corte che hanno affermato come l'estratto conto non costituisca l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Infondata era ogni doglianza riferita all'operato del C.T.U. che aveva correttamente seguito i criteri posti dal Tribunale in merito all'applicazione del principio dello ius variandi peraltro mai contestato dall'Appellante né in sede di formulazione dei quesiti né tantomeno successivamente, ponendo, in sede di gravame, un'eccezione del tutto nuova. Infine, il sesto motivo era del tutto inammissibile oltre che infondato in quanto l'elaborato peritale era immune da vizi metodologici e non abbisognava di alcuna integrazione.
Concludeva pertanto per il rigetto del gravame.
Con ordinanza del 27.10.2021 la Corte rigettava la richiesta di sospensione, ritenendo insussistenti sia il fumus boni iuris che il periculum in mora.
Così definita la posizione delle parti, la causa perveniva all'udienza del 10 maggio 2024, allorquando veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
4: motivi della decisione
4.1: primo motivo di appello
Con il primo motivo di appello, la difesa della imputa al Giudice di primo CP_4 grado la violazione delle norme sul processo civile telematico da cui sarebbe conseguita l'errata conclusione di ritenere tardiva la costituzione in giudizio, con le conseguenti preclusioni e decadenze, soprattutto in ordine alla domanda di prescrizione eccepita dalla difesa in primo grado.
La Corte rileva che la citazione di primo grado riportava come data di udienza il
23 aprile 2019 e che la Banca avrebbe inviato in modalità telematica la propria costituzione in giudizio in data 3 aprile 2019, ovvero l'ultimo giorno utile. pag. 7/14 La difesa dell'appellante afferma che avrebbe inviato la propria costituzione nella predetta data ed allo scopo ha depositato in primo grado le copie delle stampe di deposito, ricevuta di accettazione, ricevuta di consegna e messaggio di errore, tutte in formato .pdf.
Detta modalità, tuttavia, proprio secondo le norme sul processo telematico, è inidonea a fornire prova della regolarità degli adempimenti formali posti a carico delle parti, atteso che dal formato cartaceo – a differenza del file in formato .eml - non si può evincere il contenuto degli atti né è consentito risalire alla natura dell'errore imputato al depositante.
Per meglio comprendere, la stampa depositata dalla parte appellante, con la quale vorrebbe dimostrarsi l'invio della comparsa di costituzione, reca la descrizione del contenuto del deposito nel modo seguente: atto.enc. In tal modo, non si pone il
Giudice nella condizione di verificare quale sia il contenuto della busta e quale sia l'errore imputato al depositante, atteso che di errore comunque si tratta.
Di recente, con ordinanza del 17 febbraio 2025 n. 4034, la Corte di Cassazione, pronunciandosi in una fattispecie quasi sovrapponibile a quella oggetto di causa, ha affrontato un caso in cui l'avvocato, ricevuta la cd. terza pec del deposito telematico con l'indicazione di un errore, non si sia attivato tempestivamente – o quanto meno in tempi rispettosi del principio della durata ragionevole del processo - per rinnovare il deposito o richiedere la rimessione in termini. La parte si doleva della circostanza che il messaggio PEC (terza PEC), ricevuto con indicazione di errore, fosse sufficiente a renderla edotta dell'esito negativo del deposito telematico (nel caso di specie di iscrizione a ruolo). Secondo la tesi in quella sede esposta da parte ricorrente, il deposito dell'atto sarebbe stato valido sin dalla generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda PEC), come previsto dall'art. 16 bis co. 7 D.L. 179/2012 e dal
D.M. 44/2011. La terza PEC non sarebbe sufficiente a generare consapevolezza legale circa un errore fatale bloccante, essendo necessaria una successiva comunicazione, la cd. quarta PEC, che formalizzi l'esito del deposito come accettato o rifiutato. Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso, ritenendo che già dal contenuto della terza
PEC si ricavava che all'esito dei controlli automatici erano emerse problematiche nel deposito, sicché già da quel momento la parte avrebbe dovuto attivarsi, procedendo ad una immediata rinnovazione del deposito o monitorando – anche mediante l'accesso diretto negli uffici di cancelleria - l'esito definitivo al fine di avanzare un'istanza ex art. 153 c.p.c. “in tempi ragionevolmente contenuti e rispettosi del pag. 8/14 principio della durata ragionevole del processo”.
Nel caso sottoposto all'esame di questa Corte come motivo di appello, la parte si è attivata solo in sede di prima udienza, sicché correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione contenuta nella comparsa di costituzione depositata in modalità cartacea. Anche il rifiuto della rimessione in termini si palesa legittimo, atteso che con più precedenti giurisprudenziali al S.C. ha specificato come la rimessione in termini presupponga l'assenza di colpa. Né, infine, parte appellante ha dato atto di avere ricevuto o meno la cd. quarta PEC, il cui omesso deposito non consente di valutare la natura dell'errore ed apprezzarne la buona fede.
Parte appellante dichiara di avere appreso solo il giorno dell'udienza che la Cancelleria non aveva ricevuto alcun atto. Tale circostanza è indicativa di errori dipendenti dal depositante, quale, ad esempio, l'erronea indicazione del numero di RG o la altrettanto erronea indicazione delle parti. Né depone a favore della incolpevolezza dell'errore la circostanza che si siano verificati problemi nei giorni successivi, e precisamente in data posteriore al 09 maggio 20129, come documentato, mentre nulla risulta provato circa eventuali, ma solo ipotizzate e indimostrate, problematiche verificatesi il giorno del deposito telematico.
In definita, ritiene la Corte di dare seguito all'orientamento dominante della Suprema
Corte, ribadito nei suoi termini da Cassazione civile sez. I, 03/01/2025, n.692
Infine (Cassazione civile sez. I, 20/11/2015, n. 23811) stante il regime delle preclusioni di cui all'art. 166 c.p.c., ogni questione è sottratta alla disponibilità delle 2 Ai fini del deposito telematico di un atto processuale, è necessario distinguere, per ciò che riguarda la valenza delle ricevute Pec, tra gli aspetti che concernono la tempestività del deposito e gli aspetti che invece riguardano la definitiva regolarità dello stesso. La generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC - c.d. seconda Pec) individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito medesimo. Tale efficacia, tuttavia, costituisce un effetto anticipato meramente provvisorio in quanto comunque subordinata al generarsi con esito positivo delle successive Pec, e cioè quella “esito controlli automatici deposito” (cosiddetta terza Pec) e quella di accettazione deposito (cd. quarta Pec). Lo scopo del deposito - infatti - non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l'accettazione dell'atto da parte della Cancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delle parti del processo e del giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione (cosiddetta quarta Pec). In caso di mancato completamento dell'iter del deposito telematico, e in particolare ove sia risultato negativo l'esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi - pertanto - efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo. In caso di deposito che generi unicamente le prime due Pec, in particolare, la parte opponente potrà, di conseguenza, ritenere di aver rispettato eventuali termini di legge per il deposito medesimo ma è solo con le due Pec definitivamente efficace e rituale. In assenza delle Pec successive alla seconda (e a maggior ragione nel caso in cui la terza o la quarta Pec diano esito non favorevole), la parte non potrà ritenersi per ciò solo decaduta dal deposito ma, a fronte del mancato perfezionarsi del medesimo, avrà l'onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta Pec) per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito (da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo, e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività, oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini. pag. 9/14 parti e va ricondotta al rilievo – anche officioso - del giudice, in virtù del perseguimento di esigenze di concentrazione e speditezza corrispondenti ad un interesse pubblico, a nulla rilevando, l'eventuale accettazione del contraddittorio della controparte o, come nel caso di specie, la risposta del CTU al quesito.
Il primo motivo di appello è respinto.
4.2: secondo motivo di appello
Il secondo motivo si presenta del tutto analogo al primo, già oggetto di delibazione. Il Tribunale di Trani ha correttamente operato, ritenendo tardiva l'eccezione di prescrizione, in quanto, stante la maturata decadenza, non avrebbe potuto esaminarla – né tanto meno accoglierla – neanche su basi diverse da quella prospettate dalla parte che l'aveva formulata.
Il secondo motivo di appello è pertanto infondato e va rigettato.
4.3: terzo motivo di appello.
Con il terzo motivo l'appellante, ricostruita la vicenda intercorsa tra la
[...]
e il , chiede qualificarsi la intervenuta cessione, contrattuale o di CP_2 Pt_2 credito, con la conseguenza che o l'una o l'altra delle parti sarebbero prove di legittimazione attiva. L'eccezione è priva di pregio.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, la società si CP_2 qualifica espressamente quale titolare del rapporto di conto corrente, sul quale sarebbe maturato un credito, come determinato dalla perizia di parte;
e il quale Pt_2 cessionario del credito di cui alla detta perizia. Nelle conclusioni tale differente posizione processuale emerge con palmare chiarezza: al Giudice di prime cure venne chiesto di ” accertare, dichiarare e riconoscere” quale illegittimo il comportamento della banca descritto nell'atto, con richiesta di ricalcolo del saldo;
e con richiesta di condanna – previa compensazione delle somme a debito con quelle a credito – di quanto risultante in favore del cessionario del credito.
Correttamente, pertanto, il Giudice di prime cure ha affermato il diritto della
, quale correntista, ad agire con la domanda di ripetizione e del , quale CP_2 Pt_2 cessionario del credito, a vedersi riconosciute le somme di cui alla sentenza.
Il terzo motivo è pertanto respinto.
4.4: quarto motivo di appello.
pag. 10/14 Con il quarto motivo si censura la decisione del Tribunale di Trani relativamente all'utilizzo, ai fini della determinazione del saldo finale di conto, dei conti mastro del correntista.
La sentenza appellata sul punto così argomenta: “ … per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, essendo presenti in atti i soli conti di mastro del correntista, il Ctu non ha potuto rilevare i tassi effettivamente applicati dalla CP_4 per cui ha utilizzato correttamente quanto pattuito dalle parti e, cioè, il tasso pattuito del 17,25 %, nei limiti dei tassi soglia previsti dalla legge…. anche in questo caso (la c.m.s.) il consulente non ha potuto rilevare la percentuale della commissione di massimo scoperto effettivamente applicata dalla per cui ha utilizzato la CP_4 percentuale (pattuita) dello o,600 %; inoltre, qualora l'importo calcolato risultava essere superiore all'importo addebitato dalla banca, è stato riportato da CTU nella rielaborazione, quest'ultimo valore”
Inoltre, sempre dalla sentenza si evince che il CTU aveva elaborato quattro ipotesi di calcolo, due delle quali non ritenute valide (quelle nelle quali si era tenuto conto della tardiva eccezione di prescrizione ) e due esaminate, una con saldo finale di €uro 88.900,15, considerando come saldo di partenza il – 14.646,44; e l'altro di
€uro 111.645,15, considerando il saldo iniziale pari a zero, atteso che il CTU aveva reputato che in base agli elementi raccolti il debito nel periodo non documentato fosse inferiore al saldo iniziale del primo estratto conto prodotto.
Orbene, ai fini della decisione, considerato che l'iniziativa giudiziaria era stata del correntista, il Giudice ha ritenuto di poter utilizzare, quali elementi atti a documentare l'intervallo temporale non assistito da estratti conto, la documentazione fornita dalla
CP_2
Sul punto, osserva la Corte che le doglianze della appellante non possono trovare accoglimento.
Trattasi pur sempre di scritture contabili, che, pur non direttamente previste dal codice, assolvono ad uno scopo identificativo delle operazioni riportate sul libro- giornale. Trattasi di idoneo elemento di prova, valutabile dal Giudice ai fini della decisione, rispetto al quale la non ha offerto idonea prova contraria, CP_4 depositando la documentazione in proprio possesso sì da sconfessare quella di parte attrice, limitandosi ad argomentare, come nel presente gravame, di averli opportunamente disconosciuti non solo nella loro conformità agli originali ma anche pag. 11/14 nel loro contenuto ai sensi dell'art. 2719 c.c., il che lascia intendere che la CP_4 fosse in possesso degli originali, che tuttavia non risultano esibiti;
e ne ha contestato l'utilizzabilità, eccependone la non conformità al contenuto degli estratti conto originali, che tuttavia la non ha esibito. E in ogni caso, il saldo iniziale del CP_4 calcolo era a debito per il correntista e le condizioni di ricalcolo – anche per il periodo assistito dal libro giornale – risultano essere state effettuate in base alle risultanze dei contratti acquisiti in giudizio.
In mancanza pertanto di concrete contestazioni, atte a dimostrare che nel periodo indicato i conteggi erano differenti anche alla luce dell'onere probatorio che assiste le parti che devono contestare una domanda avversa, il quarto motivo di appello non può essere accolto.
4.5: quinto motivo di appello.
Il quinto motivo di appello censura la sentenza di primo grado per una errata applicazione dell'art. 118 del D. Lgs 385/93 ante riforma del 2006 e della Delibera
CICR del 09/02/2000, lì dove il tribunale ha ritenuto necessario una specifica approvazione per iscritto.
Il motivo è infondato.
Anche nel caso in cui il contratto con la sia risalente a prima CP_4 dell'emanazione della delibera CICR, a seguito della pronuncia di incostituzionalità del meccanismo di sanatoria previsto dall'art. 25, comma 3, D. Lgs. 342/1999, ogni variazione del meccanismo di capitalizzazione degli interessi andava approvata espressamente per iscritto, atteso che la delibera CICR ha consentito l'applicazione del meccanismo della capitalizzazione degli interessi solo per il periodo successivo al
1° luglio 20003; né può ritenersi vigente la disciplina transitoria dell'art. 25, comma 3,
D. Lgs. 342/1999, che prevedeva la validità delle clausole relative all'anatocismo nei contratti conclusi in data anteriore all'entrata in vigore della succitata delibera, purché adeguate nei modi ivi previsti, stante la portata della sentenza della Corte costituzionale n. 425/2000, che ha di fatto escluso la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Stante la portata retroattiva della pronuncia d'incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, D. Lgs. 342/1999, ne consegue la nullità delle clausole anatocistiche inserite nei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR. Ciò vale 3 Il contratto della è del 16 aprile 1998 ed è stato estinto in data 23 novembre 2010 CP_2 pag. 12/14 a dire che in assenza di una nuova convenzione scritta relativa alla capitalizzazione degli interessi, deve escludersi la validità delle clausole stipulate in data anteriore al 9 febbraio 2000, non essendo a tal fine sufficiente la loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. La normativa di rango subordinato, adottata con la menzionata delibera CICR, in attuazione della delega contenuta nell'art. 120 TUB, esige poi che la previsione di anatocismo risulti da espressa pattuizione scritta, oggetto di specifica e separata approvazione sottoscritta dal correntista, contenente l'indicazione dei tassi di interesse nominali ed effettivi in ragione della capitalizzazione
(cfr., in particolare, artt. 2 e 6 Delibera CICR citata): condizioni che, nella specie, non risultano essere state rispettate
4.6: sesto motivo di appello.
Alla luce di quanto sin qui esposto, corretta è stata la valutazione operata dal
Giudice di prime cure, che questa Corte condivide e fa propria, ritenendo non sussistere i presupposti per disporre una integrazione della CTU nei sensi auspicati dall'appellante.
L'appello viene pertanto rigettato.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo lo scaglione di valore della causa (indeterminabile, di complessità bassa), al valore medio di tariffa.
6: contributo unificato.
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
pag. 13/14 La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 1160/2021, promossa da Parte_1
contro e Società avverso la
[...] Controparte_1 Controparte_2 sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani in data 11 giugno 2021, pubblicata in pari data, a definizione del giudizio RG 364/2019, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna a pagare le spese di lite che, come da Parte_1 motivazione, liquida in favore di e Controparte_1 Controparte_2 in €uro 9.991,00, oltre rimborso forf., CPA ed IVA come per legge, se
[...] dovuta, sulle somme di condanna, con attribuzione in favore del difensore costituito, Avv. Silvio Capano, dichiaratosi anticipatario;
C) Dichiara che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Così deciso nella Camera di consiglio del 21 ottobre 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 14/14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(Partita IVA ), in persona del procuratore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Brescia (c.f. ), con CodiceFiscale_1 domicilio eletto in Gioia del Colle alla Via Giunone n. 52
Pec: Email_1
APPELLANTE
Contro
:
(c. f. ); Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
(partita IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_2
Sig. rappresentati e difesi dall'avv. Silvio Capano (c.f. Controparte_3 [...]
) con domicilio eletto in Trani alla via Istria n. 7 C.F._3
Pec: Email_2 CP_2
APPELLATI
Oggetto: Appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani in data 11 giugno 2021, pubblicata in pari data, a definizione del giudizio RG 364/2019. Appello del 26 luglio 2021. Conclusioni: All'udienza del 10 maggio 2024, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, e la Parte_2 agirono contro la ritenendo che Controparte_2 Parte_1
l'istituto di credito avesse applicato al conto corrente n. 20682144, intestato alla società tassi non dovuti, con capitalizzazione trimestrale Controparte_2
e addebito di spese, competenze, commissioni e oneri parimenti non dovuti sul rapporto estinto in data 23 novembre 2010. Chiedeva pertanto il ricalcolo del saldo di conto con ogni conseguenza di legge. Il credito vantato dalla correntista veniva quindi ceduto a . Veniva anche espletata, inutilmente, il Parte_2 procedimento di mediazione.
In sintesi gli attori avevano lamentato :1) la nullità del contratto di conto corrente per mancata consegna di una copia dello stesso alla società correntista;
2) la mancata pattuizione degli interessi debitori applicati nel corso del rapporto e l'illegittimo esercizio dello ius variandi di cui all'art. 118 TUB;
3) l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nonché delle commissioni di massimo scoperto;
4) l'illegittimo addebito di oneri, spese e commissioni (tra cui quella di commissione di massimo scoperto), in quanto non pattuite;
5) la nullità, per difetto di causa, della commissione di massimo scoperto;
6) l'illegittimità del sistema di determinazione delle valute, per non essere stata applicata la valuta effettiva, ma avendo la Banca convenuta proceduto alla postergazione della data per le operazioni attive di accredito ed alla antergazione per quelle passive di addebito.
Si costituiva in giudizio la rilevando la infondatezza delle avverse CP_4 domande, di cui chiedeva, formulando eccezioni in rito e di merito, il rigetto.
Il Giudice formulava una proposta conciliativa che non sortiva esito. Rigettate alcune istanze istruttorie, veniva disposta CTU all'esito della quale la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11 giugno 2021.
2: la sentenza appellata
In via preliminare veniva ritenuta tardiva la costituzione in giudizio della CP_4
pag. 2/14 stante un errore nel deposito telematico e la mancata allegazione del perché esso sarebbe stato determinato da causa non imputabile, avendo comunque ricevuto una comunicazione di “errore imprevisto”. Su tali presupposti veniva ritenuta tardiva l'eccezione di prescrizione estintiva sollevata dalla convenuta.
Sempre in via preliminare veniva ritenuta infondata l'eccezione di nullità del contratto di conto corrente per non esserne stata consegnata copia, così ritenendo legittimati sia la cedente , in ordine all'azione di nullità, che il cessionario , CP_2 Pt_2 in ordine all'azione di ripetizione.
Nel merito, il Giudice di prime cure prendeva adito dalla CTU alle cui conclusioni si rifaceva, riconoscendo in favore del cessionario la somma a credito di €uro
88.900,15 oltre interessi, oltre e spese di lite e di CTU.
3: giudizio di secondo grado
Avverso la descritta sentenza ha proposto appello la soccombente, CP_4 chiedendone la riforma per i seguenti motivi:
1. Violazione e/o falsa/errata applicazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7 (conv., con modif., in L. n. 221 del 2012), inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2), e modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 51, comma 2, lett.
a) e b) (conv., con modif., in L. n. 114 del 2014) e del D.M. n. 44 del 2011, art. 13
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), b) e c), D.M. n. 209 del 2012, in attuazione del D.Lgs. n. 82 del 2005 e succ. modif., ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.L. n.
193 del 2009, conv. nella L. n. 24 del 2010), con conseguente violazione e/o falsa/errata applicazione degli art. 2935, 2697 e 2727 c.c. - Violazione e/o falsa/errata applicazione dell'art. 153 c.p.c., con conseguente violazione e/o falsa/errata applicazione degli art. 2934, 2935, 2938, 2939, 2697 e 2727 c.c.
Il Giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto tardiva la costituzione della parte convenuta, in base al timbro del 3.5.2019 apposto sulla copia cartacea, senza considerare valido il deposito telematico del 3.4.2019, attestato dalla copia di stampa della pec di deposito del 3 aprile 2019, di quella di accettazione e di quella di consegna e di esito controlli automatici, contenente la comunicazione di errore imprevisto nel deposito.1 Ciò aveva determinato il Giudice nel ritenere tardiva l'eccezione di prescrizione. 1 “errore imprevisto nel deposito, sono necessarie verifiche da parte dell' ufficio ricevente” pag. 3/14 2. Error in procedendo e/o violazione di legge e/o falsa/errata applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'applicazione degli art. 2934, 2935, 2938, 2939, 2697 e
2727 c.c.
Con il secondo motivo, parte appellante afferma che il Tribunale di Trani erroneamente non avrebbe riconosciuto l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione ai sensi degli artt. 2934 e seguenti del c.c., nonostante fosse stata validamente eccepita dalla parte convenuta e comunque richiesta dalla stessa parte attrice con l'apposito quesito di diritto n. 5 a pagina 23, 24 e 25 dell'atto di citazione.
Secondo la tesi dell'appellante, il Giudice avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di prescrizione ordinaria del diritto azionato, anche sulla base di una ragione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte che ha formulato l'eccezione.
3. Error in procedendo e/o violazione di legge e/o falsa/errata applicazione degli artt.
1260 e 1406 c.c.
Con il terzo motivo l'appellante si duole della mancata estromissione dal giudizio della o del , ritenendo che il Giudice di prime Controparte_2 Pt_2 cure abbia errato nel ritenerli entrambi legittimati. Argomentando in base alle comunicazioni ricevute dalle parti, il rapporto intercorso tra le parti – che le stesse avevano qualificato cessione di credito – aveva determinato, in forza dell'atto di cessione del 30/10/2015 e dei suoi effetti traslativi, il mutamento della titolarità attiva del rapporto obbligatorio con l'acquiescenza di parte convenuta, divenendo cessione di contratto, con conseguente applicabilità della relativa disciplina. Nel caso in esame, gli attori hanno avanzato un'azione di ripetizione di indebito (lamentando, al riguardo,
l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'illegittima applicazione di commissione di massimo scoperto e di altri oneri non pattuiti oltre che di interessi a un tasso ultra-legale e/o usurario), finalizzata ad accrescere il proprio presunto credito. Ne discende, quale conseguenza logico-giuridica, la non esperibilità dell'azione proposta ad opera della cedente per il suo difetto Controparte_2 di legittimazione attiva. In conclusione, qualora si dovesse accertare la validità dell'intervenuta cessione, contrattuale o di credito, la società attrice, CP_2
è priva della legittimazione attiva del giudizio intrapreso e, in caso
[...] contrario, privo della legittimazione attiva sarebbe l'attore dr. Parte_2
.
[...]
4. Error in procedendo e/o violazione di legge e/o falsa/errata applicazione degli artt.
2697, 2709, 2710 e 2719 c.c. e 115 e 116 c.p.c. Posto che la produzione totale degli pag. 4/14 estratti conto dà precisa evidenza dell'andamento del rapporto e giustificherebbe la condanna della al pagamento dell'eventuale saldo positivo in favore del CP_4 correntista, a seguito del ricalcolo con l'eliminazione dell'eventuale illegittima contabilizzazione di interessi non dovuti, occorre tuttavia considerare la diversa ipotesi – presente nella fattispecie in esame - in cui la produzione degli estratti conto sia incompleta, in quanto mancante della parte di essi che dovrebbero documentare la prima frazione del rapporto, e chiedersi quale sorte debba essere riservata alla domanda di ripetizione del correntista, che assuma di essere creditore a seguito del suddetto scomputo.
Con il quarto motivo si contesta la decisione del Tribunale di Trani, nella parte in cui, ai fini della determinazione del saldo finale di conto, ha considerato utilizzabili “i conti di mastro del correntista” per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2003, disconosciuti da parte convenuta non solo nella loro conformità agli originali ma anche nel loro contenuto ai sensi dell'art. 2719 c.c. A copertura di detto periodo, la controparte ha prodotto in giudizio documentazione contabile non proveniente dalla la quale ne ha contestato l'utilizzabilità, eccependone la non conformità al CP_4 contenuto degli estratti conto originali e la non corrispondenza alle contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., alle risultanze delle scritture contabili, consistendo in mere annotazioni di parte non supportate da alcun elemento probatorio. Per detta documentazione contabile non sussiste alcun obbligo giuridico di una relativa preventiva vidimazione e numerazione presso gli
Organi istituzionali competenti e pertanto avrebbe potuto essere predisposta a piacimento della società attrice, potendo non costituire un “estratto” delle scritture contabili indicate nel “libro giornale” di contabilità il quale, essendo invece soggetto per altrettanta definizione all'obbligo della preventiva vidimazione e numerazione delle pagine, costituisce l'unico documento contabile avente, quantomeno, il detto necessario requisito di “ufficialità”. Inoltre, i “mastri di conto” in questione, contenendo una mera elencazione di sole operazioni contabili succedutesi nel tempo, non hanno consentito al CTU neanche di verificare quali siano state le condizioni economiche concretamente applicate dalla Banca nel relativo periodo (tassi d'interesse, percentuali di commissioni di massimo scoperto, spese bancarie, affidamenti, ecc.) essendo tali dati evincibili solo dai soli “conti scalari” trimestrali di provenienza bancaria (cfr. pagine n. 5/6 della relazione del CTU).” Tale onere probatorio avrebbe potuto essere assolto soltanto con la produzione in giudizio dei pag. 5/14 contratti di conto corrente contestati unitamente agli estratti conto. Detta inutilizzabilità rendeva pertanto necessario il ricalcolo delle somme a debito della banca.
5. Error in procedendo e/o violazione di legge e/o falsa/errata applicazione dell'art. 118 del D.Lgs. 385/93 ante riforma del 2006 e della Delibera CICR del 09/02/2000
Il Tribunale di Trani aveva errato nel ritenere non applicabile lo ius variandi previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 385/93 ante riforma del 2006, escludendo la validità dell'applicazione anatocistica sia per gli interessi passivi che per quelli attivi a partire dal 1° luglio 2000, atteso che la Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 24418/2010) aveva sancito l'illegittimità dell'applicazione di qualsivoglia forma di capitalizzazione limitatamente al periodo ante Delibera del CICR, senza affrontare la problematica della capitalizzazione post Delibera. La aveva sempre effettuato le CP_4 comunicazioni di variazione secondo le prescrizioni della normativa che si è succeduta nel tempo provvedendo anche a pubblicare sulla G.U. le variazioni generalizzate di tassi e condizioni. Il contratto in esame era precedente alla data di entrata in vigore della Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000, a cui la Banca si era adeguata, effettuando l'apposita pubblicazione sulla G.U. entro il 30.06.2000 (n. 136 del 13.06.2000 per la
Comit e n. 150 del 29.06.2000 per il Banco Napoli); - comunicando al correntista entro il 31.12.2000 le nuove condizioni e migliorando le condizioni precedentemente applicate in quanto ferma la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi si era passati da quella annuale a quella trimestrale per gli interessi attivi.
6. Error in procedendo e/o violazione di legge e/o falsa/errata applicazione degli art. 187, 196 e 281 quater c.p.c. per omessa rinnovazione della CTU
Il tribunale avrebbe errato nel non disporre una integrazione della CTU avanzata dalla che la reiterava in sede di gravame. CP_4
Concludeva pertanto affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, ne venisse disposta la riforma nei sensi di cui all'appello.
Si costituivano gli appellati e previa la ricostruzione del fatto storico prendevano posizione su singoli motivi di gravame, di cui eccepivano la totale infondatezza.
Quanto al primo motivo di appello, ritenevano logica e congruamente motivata la decisione del primo giudice, conforme all'Orientamento consolidato della giurisprudenza. Il secondo motivo era da ritenersi parimenti infondato, atteso che non era mai stato accettato il contraddittorio sulle eccezioni processuali o di merito pag. 6/14 tardivamente sollevate, stanti le maturate preclusioni. Quanto alla eccezione di carenza di legittimazione attiva oggetto del terzo motivo, la stessa era infondata, sia perché formulata tardivamente sia per le argomentazioni esposte sul punto nella parte motiva della Sentenza appellata. Contrariamente a quanto dedotto da
Controparte con il quarto motivo di appello, gli originari attori avevano adempiuto all'onere probatorio su di essi gravante, come ampiamente descritto e documentato con l'atto di citazione introduttivo del giudizio . In particolare, quanto all'utilizzo dei
“mastrini banca”, lo stesso è stato ritenuto legittimo alla luce dei vari pronunciamenti della Suprema Corte che hanno affermato come l'estratto conto non costituisca l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Infondata era ogni doglianza riferita all'operato del C.T.U. che aveva correttamente seguito i criteri posti dal Tribunale in merito all'applicazione del principio dello ius variandi peraltro mai contestato dall'Appellante né in sede di formulazione dei quesiti né tantomeno successivamente, ponendo, in sede di gravame, un'eccezione del tutto nuova. Infine, il sesto motivo era del tutto inammissibile oltre che infondato in quanto l'elaborato peritale era immune da vizi metodologici e non abbisognava di alcuna integrazione.
Concludeva pertanto per il rigetto del gravame.
Con ordinanza del 27.10.2021 la Corte rigettava la richiesta di sospensione, ritenendo insussistenti sia il fumus boni iuris che il periculum in mora.
Così definita la posizione delle parti, la causa perveniva all'udienza del 10 maggio 2024, allorquando veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
4: motivi della decisione
4.1: primo motivo di appello
Con il primo motivo di appello, la difesa della imputa al Giudice di primo CP_4 grado la violazione delle norme sul processo civile telematico da cui sarebbe conseguita l'errata conclusione di ritenere tardiva la costituzione in giudizio, con le conseguenti preclusioni e decadenze, soprattutto in ordine alla domanda di prescrizione eccepita dalla difesa in primo grado.
La Corte rileva che la citazione di primo grado riportava come data di udienza il
23 aprile 2019 e che la Banca avrebbe inviato in modalità telematica la propria costituzione in giudizio in data 3 aprile 2019, ovvero l'ultimo giorno utile. pag. 7/14 La difesa dell'appellante afferma che avrebbe inviato la propria costituzione nella predetta data ed allo scopo ha depositato in primo grado le copie delle stampe di deposito, ricevuta di accettazione, ricevuta di consegna e messaggio di errore, tutte in formato .pdf.
Detta modalità, tuttavia, proprio secondo le norme sul processo telematico, è inidonea a fornire prova della regolarità degli adempimenti formali posti a carico delle parti, atteso che dal formato cartaceo – a differenza del file in formato .eml - non si può evincere il contenuto degli atti né è consentito risalire alla natura dell'errore imputato al depositante.
Per meglio comprendere, la stampa depositata dalla parte appellante, con la quale vorrebbe dimostrarsi l'invio della comparsa di costituzione, reca la descrizione del contenuto del deposito nel modo seguente: atto.enc. In tal modo, non si pone il
Giudice nella condizione di verificare quale sia il contenuto della busta e quale sia l'errore imputato al depositante, atteso che di errore comunque si tratta.
Di recente, con ordinanza del 17 febbraio 2025 n. 4034, la Corte di Cassazione, pronunciandosi in una fattispecie quasi sovrapponibile a quella oggetto di causa, ha affrontato un caso in cui l'avvocato, ricevuta la cd. terza pec del deposito telematico con l'indicazione di un errore, non si sia attivato tempestivamente – o quanto meno in tempi rispettosi del principio della durata ragionevole del processo - per rinnovare il deposito o richiedere la rimessione in termini. La parte si doleva della circostanza che il messaggio PEC (terza PEC), ricevuto con indicazione di errore, fosse sufficiente a renderla edotta dell'esito negativo del deposito telematico (nel caso di specie di iscrizione a ruolo). Secondo la tesi in quella sede esposta da parte ricorrente, il deposito dell'atto sarebbe stato valido sin dalla generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda PEC), come previsto dall'art. 16 bis co. 7 D.L. 179/2012 e dal
D.M. 44/2011. La terza PEC non sarebbe sufficiente a generare consapevolezza legale circa un errore fatale bloccante, essendo necessaria una successiva comunicazione, la cd. quarta PEC, che formalizzi l'esito del deposito come accettato o rifiutato. Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso, ritenendo che già dal contenuto della terza
PEC si ricavava che all'esito dei controlli automatici erano emerse problematiche nel deposito, sicché già da quel momento la parte avrebbe dovuto attivarsi, procedendo ad una immediata rinnovazione del deposito o monitorando – anche mediante l'accesso diretto negli uffici di cancelleria - l'esito definitivo al fine di avanzare un'istanza ex art. 153 c.p.c. “in tempi ragionevolmente contenuti e rispettosi del pag. 8/14 principio della durata ragionevole del processo”.
Nel caso sottoposto all'esame di questa Corte come motivo di appello, la parte si è attivata solo in sede di prima udienza, sicché correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione contenuta nella comparsa di costituzione depositata in modalità cartacea. Anche il rifiuto della rimessione in termini si palesa legittimo, atteso che con più precedenti giurisprudenziali al S.C. ha specificato come la rimessione in termini presupponga l'assenza di colpa. Né, infine, parte appellante ha dato atto di avere ricevuto o meno la cd. quarta PEC, il cui omesso deposito non consente di valutare la natura dell'errore ed apprezzarne la buona fede.
Parte appellante dichiara di avere appreso solo il giorno dell'udienza che la Cancelleria non aveva ricevuto alcun atto. Tale circostanza è indicativa di errori dipendenti dal depositante, quale, ad esempio, l'erronea indicazione del numero di RG o la altrettanto erronea indicazione delle parti. Né depone a favore della incolpevolezza dell'errore la circostanza che si siano verificati problemi nei giorni successivi, e precisamente in data posteriore al 09 maggio 20129, come documentato, mentre nulla risulta provato circa eventuali, ma solo ipotizzate e indimostrate, problematiche verificatesi il giorno del deposito telematico.
In definita, ritiene la Corte di dare seguito all'orientamento dominante della Suprema
Corte, ribadito nei suoi termini da Cassazione civile sez. I, 03/01/2025, n.692
Infine (Cassazione civile sez. I, 20/11/2015, n. 23811) stante il regime delle preclusioni di cui all'art. 166 c.p.c., ogni questione è sottratta alla disponibilità delle 2 Ai fini del deposito telematico di un atto processuale, è necessario distinguere, per ciò che riguarda la valenza delle ricevute Pec, tra gli aspetti che concernono la tempestività del deposito e gli aspetti che invece riguardano la definitiva regolarità dello stesso. La generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC - c.d. seconda Pec) individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito medesimo. Tale efficacia, tuttavia, costituisce un effetto anticipato meramente provvisorio in quanto comunque subordinata al generarsi con esito positivo delle successive Pec, e cioè quella “esito controlli automatici deposito” (cosiddetta terza Pec) e quella di accettazione deposito (cd. quarta Pec). Lo scopo del deposito - infatti - non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l'accettazione dell'atto da parte della Cancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delle parti del processo e del giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione (cosiddetta quarta Pec). In caso di mancato completamento dell'iter del deposito telematico, e in particolare ove sia risultato negativo l'esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi - pertanto - efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo. In caso di deposito che generi unicamente le prime due Pec, in particolare, la parte opponente potrà, di conseguenza, ritenere di aver rispettato eventuali termini di legge per il deposito medesimo ma è solo con le due Pec definitivamente efficace e rituale. In assenza delle Pec successive alla seconda (e a maggior ragione nel caso in cui la terza o la quarta Pec diano esito non favorevole), la parte non potrà ritenersi per ciò solo decaduta dal deposito ma, a fronte del mancato perfezionarsi del medesimo, avrà l'onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta Pec) per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito (da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo, e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività, oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini. pag. 9/14 parti e va ricondotta al rilievo – anche officioso - del giudice, in virtù del perseguimento di esigenze di concentrazione e speditezza corrispondenti ad un interesse pubblico, a nulla rilevando, l'eventuale accettazione del contraddittorio della controparte o, come nel caso di specie, la risposta del CTU al quesito.
Il primo motivo di appello è respinto.
4.2: secondo motivo di appello
Il secondo motivo si presenta del tutto analogo al primo, già oggetto di delibazione. Il Tribunale di Trani ha correttamente operato, ritenendo tardiva l'eccezione di prescrizione, in quanto, stante la maturata decadenza, non avrebbe potuto esaminarla – né tanto meno accoglierla – neanche su basi diverse da quella prospettate dalla parte che l'aveva formulata.
Il secondo motivo di appello è pertanto infondato e va rigettato.
4.3: terzo motivo di appello.
Con il terzo motivo l'appellante, ricostruita la vicenda intercorsa tra la
[...]
e il , chiede qualificarsi la intervenuta cessione, contrattuale o di CP_2 Pt_2 credito, con la conseguenza che o l'una o l'altra delle parti sarebbero prove di legittimazione attiva. L'eccezione è priva di pregio.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, la società si CP_2 qualifica espressamente quale titolare del rapporto di conto corrente, sul quale sarebbe maturato un credito, come determinato dalla perizia di parte;
e il quale Pt_2 cessionario del credito di cui alla detta perizia. Nelle conclusioni tale differente posizione processuale emerge con palmare chiarezza: al Giudice di prime cure venne chiesto di ” accertare, dichiarare e riconoscere” quale illegittimo il comportamento della banca descritto nell'atto, con richiesta di ricalcolo del saldo;
e con richiesta di condanna – previa compensazione delle somme a debito con quelle a credito – di quanto risultante in favore del cessionario del credito.
Correttamente, pertanto, il Giudice di prime cure ha affermato il diritto della
, quale correntista, ad agire con la domanda di ripetizione e del , quale CP_2 Pt_2 cessionario del credito, a vedersi riconosciute le somme di cui alla sentenza.
Il terzo motivo è pertanto respinto.
4.4: quarto motivo di appello.
pag. 10/14 Con il quarto motivo si censura la decisione del Tribunale di Trani relativamente all'utilizzo, ai fini della determinazione del saldo finale di conto, dei conti mastro del correntista.
La sentenza appellata sul punto così argomenta: “ … per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, essendo presenti in atti i soli conti di mastro del correntista, il Ctu non ha potuto rilevare i tassi effettivamente applicati dalla CP_4 per cui ha utilizzato correttamente quanto pattuito dalle parti e, cioè, il tasso pattuito del 17,25 %, nei limiti dei tassi soglia previsti dalla legge…. anche in questo caso (la c.m.s.) il consulente non ha potuto rilevare la percentuale della commissione di massimo scoperto effettivamente applicata dalla per cui ha utilizzato la CP_4 percentuale (pattuita) dello o,600 %; inoltre, qualora l'importo calcolato risultava essere superiore all'importo addebitato dalla banca, è stato riportato da CTU nella rielaborazione, quest'ultimo valore”
Inoltre, sempre dalla sentenza si evince che il CTU aveva elaborato quattro ipotesi di calcolo, due delle quali non ritenute valide (quelle nelle quali si era tenuto conto della tardiva eccezione di prescrizione ) e due esaminate, una con saldo finale di €uro 88.900,15, considerando come saldo di partenza il – 14.646,44; e l'altro di
€uro 111.645,15, considerando il saldo iniziale pari a zero, atteso che il CTU aveva reputato che in base agli elementi raccolti il debito nel periodo non documentato fosse inferiore al saldo iniziale del primo estratto conto prodotto.
Orbene, ai fini della decisione, considerato che l'iniziativa giudiziaria era stata del correntista, il Giudice ha ritenuto di poter utilizzare, quali elementi atti a documentare l'intervallo temporale non assistito da estratti conto, la documentazione fornita dalla
CP_2
Sul punto, osserva la Corte che le doglianze della appellante non possono trovare accoglimento.
Trattasi pur sempre di scritture contabili, che, pur non direttamente previste dal codice, assolvono ad uno scopo identificativo delle operazioni riportate sul libro- giornale. Trattasi di idoneo elemento di prova, valutabile dal Giudice ai fini della decisione, rispetto al quale la non ha offerto idonea prova contraria, CP_4 depositando la documentazione in proprio possesso sì da sconfessare quella di parte attrice, limitandosi ad argomentare, come nel presente gravame, di averli opportunamente disconosciuti non solo nella loro conformità agli originali ma anche pag. 11/14 nel loro contenuto ai sensi dell'art. 2719 c.c., il che lascia intendere che la CP_4 fosse in possesso degli originali, che tuttavia non risultano esibiti;
e ne ha contestato l'utilizzabilità, eccependone la non conformità al contenuto degli estratti conto originali, che tuttavia la non ha esibito. E in ogni caso, il saldo iniziale del CP_4 calcolo era a debito per il correntista e le condizioni di ricalcolo – anche per il periodo assistito dal libro giornale – risultano essere state effettuate in base alle risultanze dei contratti acquisiti in giudizio.
In mancanza pertanto di concrete contestazioni, atte a dimostrare che nel periodo indicato i conteggi erano differenti anche alla luce dell'onere probatorio che assiste le parti che devono contestare una domanda avversa, il quarto motivo di appello non può essere accolto.
4.5: quinto motivo di appello.
Il quinto motivo di appello censura la sentenza di primo grado per una errata applicazione dell'art. 118 del D. Lgs 385/93 ante riforma del 2006 e della Delibera
CICR del 09/02/2000, lì dove il tribunale ha ritenuto necessario una specifica approvazione per iscritto.
Il motivo è infondato.
Anche nel caso in cui il contratto con la sia risalente a prima CP_4 dell'emanazione della delibera CICR, a seguito della pronuncia di incostituzionalità del meccanismo di sanatoria previsto dall'art. 25, comma 3, D. Lgs. 342/1999, ogni variazione del meccanismo di capitalizzazione degli interessi andava approvata espressamente per iscritto, atteso che la delibera CICR ha consentito l'applicazione del meccanismo della capitalizzazione degli interessi solo per il periodo successivo al
1° luglio 20003; né può ritenersi vigente la disciplina transitoria dell'art. 25, comma 3,
D. Lgs. 342/1999, che prevedeva la validità delle clausole relative all'anatocismo nei contratti conclusi in data anteriore all'entrata in vigore della succitata delibera, purché adeguate nei modi ivi previsti, stante la portata della sentenza della Corte costituzionale n. 425/2000, che ha di fatto escluso la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Stante la portata retroattiva della pronuncia d'incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, D. Lgs. 342/1999, ne consegue la nullità delle clausole anatocistiche inserite nei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR. Ciò vale 3 Il contratto della è del 16 aprile 1998 ed è stato estinto in data 23 novembre 2010 CP_2 pag. 12/14 a dire che in assenza di una nuova convenzione scritta relativa alla capitalizzazione degli interessi, deve escludersi la validità delle clausole stipulate in data anteriore al 9 febbraio 2000, non essendo a tal fine sufficiente la loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. La normativa di rango subordinato, adottata con la menzionata delibera CICR, in attuazione della delega contenuta nell'art. 120 TUB, esige poi che la previsione di anatocismo risulti da espressa pattuizione scritta, oggetto di specifica e separata approvazione sottoscritta dal correntista, contenente l'indicazione dei tassi di interesse nominali ed effettivi in ragione della capitalizzazione
(cfr., in particolare, artt. 2 e 6 Delibera CICR citata): condizioni che, nella specie, non risultano essere state rispettate
4.6: sesto motivo di appello.
Alla luce di quanto sin qui esposto, corretta è stata la valutazione operata dal
Giudice di prime cure, che questa Corte condivide e fa propria, ritenendo non sussistere i presupposti per disporre una integrazione della CTU nei sensi auspicati dall'appellante.
L'appello viene pertanto rigettato.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo lo scaglione di valore della causa (indeterminabile, di complessità bassa), al valore medio di tariffa.
6: contributo unificato.
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
pag. 13/14 La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 1160/2021, promossa da Parte_1
contro e Società avverso la
[...] Controparte_1 Controparte_2 sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani in data 11 giugno 2021, pubblicata in pari data, a definizione del giudizio RG 364/2019, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna a pagare le spese di lite che, come da Parte_1 motivazione, liquida in favore di e Controparte_1 Controparte_2 in €uro 9.991,00, oltre rimborso forf., CPA ed IVA come per legge, se
[...] dovuta, sulle somme di condanna, con attribuzione in favore del difensore costituito, Avv. Silvio Capano, dichiaratosi anticipatario;
C) Dichiara che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Così deciso nella Camera di consiglio del 21 ottobre 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
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