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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/02/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9207/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Alessia Zucconi Giudice dott. Francesca Neri Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9207/2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VANNINI PATRIZIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CHIUSOLI OLGA ( ) VIA RIVANI 99 BOLOGNA, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA RIVANI 99 BOLOGNA presso il difensore avv. VANNINI PATRIZIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOSI CARLO, Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA SAN GIORGIO 9 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. BOSI
CARLO
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso sul vincolo come da atti introduttivi.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il giorno 27 del mese di Giugno dell'anno 2015 in Valsamoggia con il rito concordatario deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898, essendo stata debitamente pronunziata la separazione personale fra i coniugi, ed essendo trascorso più di un anno dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Bologna in sede di separazione giudiziale senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale come dimostrato anche dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito all'udienza di comparizione personale e dalle rispettive allegazioni delle parti, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si conferma il già disposto rinvio all'udienza dell'8 aprile 2025 ore 11 avanti al Giudice Relatore. Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Comune di VALSAMOGGIA il giorno 27 del mese di Giugno dell'anno 2015, con atto N. 15 P. 2 S. A anno 2015 del Comune di
VALSAMOGGIA (BO), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
conferma il già disposto rinvio all'udienza dell'8 aprile 2025 ore 11 avanti al Giudice Relatore;
spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 18.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Alessia Zucconi Giudice dott. Francesca Neri Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9207/2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VANNINI PATRIZIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CHIUSOLI OLGA ( ) VIA RIVANI 99 BOLOGNA, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA RIVANI 99 BOLOGNA presso il difensore avv. VANNINI PATRIZIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOSI CARLO, Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA SAN GIORGIO 9 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. BOSI
CARLO
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso sul vincolo come da atti introduttivi.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il giorno 27 del mese di Giugno dell'anno 2015 in Valsamoggia con il rito concordatario deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898, essendo stata debitamente pronunziata la separazione personale fra i coniugi, ed essendo trascorso più di un anno dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Bologna in sede di separazione giudiziale senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale come dimostrato anche dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito all'udienza di comparizione personale e dalle rispettive allegazioni delle parti, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si conferma il già disposto rinvio all'udienza dell'8 aprile 2025 ore 11 avanti al Giudice Relatore. Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Comune di VALSAMOGGIA il giorno 27 del mese di Giugno dell'anno 2015, con atto N. 15 P. 2 S. A anno 2015 del Comune di
VALSAMOGGIA (BO), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
conferma il già disposto rinvio all'udienza dell'8 aprile 2025 ore 11 avanti al Giudice Relatore;
spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 18.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2