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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/06/2025, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2554 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'Avv. ASTUNI Parte_1 C.F._1
VALERIO parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in
Desenzano del Garda via Andreis 74
- OPPONENTE - contro
(C.F. con l'Avv. BERRETTA GIUSEPPE con CP_1 P.IVA_1
l'Avv. BERRETTA GIUSEPPE parte elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico indicato in atti
- OPPOSTO -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data
28/02/2025, ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – , chiedendo CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“In via preliminare, sospendere
l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo impugnato, ai sensi dell'art 649
c.p.c, Nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito vantato da e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. In via CP_1 subordinata, rideterminare l'importo dovuto in misura inferiore, previa verifica della correttezza degli importi richiesti”. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
2. Premesso di aver ricevuto notifica da parte di del CP_1 decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro - n.
159/2025 in data 21 gennaio 2025 (RG n. 647/2025) provvisoriamente esecutivo, con pedissequo atto di precetto, per la complessiva somma di
Euro 154.942,46, il ricorrente lamenta la vessatorietà del comportamento di rappresentando di aver già concordato con tale ente un CP_1 piano di rientro per la posizione contributiva relativa agli anni 2016 –
2017-2018-2019-2023, attualmente in esecuzione con regolare pagamento delle rate alle scadenze pattuite. Il ricorrente si duole, inoltre, del comportamento della propria Cassa di apparenza, che avrebbe omesso di attivare una interlocuzione amministrativa prima di procedere in via giudiziaria.
3. Si è costituita ritualmente in giudizio , eccependo CP_1
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
4. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, il giudice ha invitato alla discussione e all'esito ha pronunciato dispositivo di sentenza con termine per il deposito delle motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non può essere accolto.
2. In primo luogo, deve evidenziarsi come il credito rivendicato da e oggetto del decreto ingiuntivo non sia oggetto di alcuna CP_1 contestazione né in relazione all'an né al quantum. Del resto, l'importo rivendicato da a titolo di contributi dovuti dal ricorrente CP_1 risulta dagli estratti contributivi prodotti (doc. 6 memoria) e, oltre a non essere contestato, risulta calcolato in misura percentuale sui redditi prodotti dallo stesso professionista, secondo quanto stabilito dagli artt. 9
e 10 L. n. 6 del 3.1.1981 e dalle norme statutarie e regolamentari vigenti ratione temporis (cfr. artt. 22 e 23 dello Statuto Inarcassa pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20/12/1995 ed in vigore sino al 2011 e
2 artt. 4, 5 e 6 del Regolamento Generale di Previdenza 2012. Il credito per gli anni dal 2005 al 2015 è stato poi espressamente riconosciuto da con documento del 30 maggio 2026 (doc. 14 Pt_1 Parte_1 memoria) in cui esplicita una “espressa rinunzia a qualsiasi successiva contestazione o impugnazione giudiziale o stragiudiziale”.
3. L'unico motivo a sostegno della presente opposizione attiene ad una presunta vessatorietà del comportamento di , stante CP_1
l'avvenuta sottoscrizione di un piano di rientro per la posizione contributiva relativa agli anni 2016-2017-2018-2019-2023, che il ricorrente assume essere in esecuzione, con regolare pagamento delle rate pattuite. Si tratta, tuttavia, di una eccezione palesemente destituita di fondamento posto che i titoli di cui è causa riferiscono alle annualità dal 2009 al 2015 (come risulta dall'estratto ed espressamente indicato anche nel testo del ricorso per decreto ingiuntivo).
4. Anche la censura di una omessa interlocuzione amministrativa pare smentita dalla specifica diffida inviata dal legale di controparte all'indirizzo pec di in data 14.11.2024 (doc.14) Pt_1 Parte_1 nonché dai numerosi solleciti e comunicazioni prodotte in atti (doc. 8-13), valide anche ai fini interruttivi del termine prescrizionale.
5. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con conferma del decreto ingiuntivo n.159/2025 del 20.1.2025.
6. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, deve essere condannato al pagamento Parte_1 delle stesse liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo n.159/2025 del
20.1.2025;
3 2) condanna alla rifusione delle spese di lite che Parte_1 liquida in complessivi € 6.115,00 oltre I.V.A. e C.P.A. in favore di
. CP_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 15.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'Avv. ASTUNI Parte_1 C.F._1
VALERIO parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in
Desenzano del Garda via Andreis 74
- OPPONENTE - contro
(C.F. con l'Avv. BERRETTA GIUSEPPE con CP_1 P.IVA_1
l'Avv. BERRETTA GIUSEPPE parte elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico indicato in atti
- OPPOSTO -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data
28/02/2025, ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – , chiedendo CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“In via preliminare, sospendere
l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo impugnato, ai sensi dell'art 649
c.p.c, Nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito vantato da e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. In via CP_1 subordinata, rideterminare l'importo dovuto in misura inferiore, previa verifica della correttezza degli importi richiesti”. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
2. Premesso di aver ricevuto notifica da parte di del CP_1 decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro - n.
159/2025 in data 21 gennaio 2025 (RG n. 647/2025) provvisoriamente esecutivo, con pedissequo atto di precetto, per la complessiva somma di
Euro 154.942,46, il ricorrente lamenta la vessatorietà del comportamento di rappresentando di aver già concordato con tale ente un CP_1 piano di rientro per la posizione contributiva relativa agli anni 2016 –
2017-2018-2019-2023, attualmente in esecuzione con regolare pagamento delle rate alle scadenze pattuite. Il ricorrente si duole, inoltre, del comportamento della propria Cassa di apparenza, che avrebbe omesso di attivare una interlocuzione amministrativa prima di procedere in via giudiziaria.
3. Si è costituita ritualmente in giudizio , eccependo CP_1
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
4. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, il giudice ha invitato alla discussione e all'esito ha pronunciato dispositivo di sentenza con termine per il deposito delle motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non può essere accolto.
2. In primo luogo, deve evidenziarsi come il credito rivendicato da e oggetto del decreto ingiuntivo non sia oggetto di alcuna CP_1 contestazione né in relazione all'an né al quantum. Del resto, l'importo rivendicato da a titolo di contributi dovuti dal ricorrente CP_1 risulta dagli estratti contributivi prodotti (doc. 6 memoria) e, oltre a non essere contestato, risulta calcolato in misura percentuale sui redditi prodotti dallo stesso professionista, secondo quanto stabilito dagli artt. 9
e 10 L. n. 6 del 3.1.1981 e dalle norme statutarie e regolamentari vigenti ratione temporis (cfr. artt. 22 e 23 dello Statuto Inarcassa pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20/12/1995 ed in vigore sino al 2011 e
2 artt. 4, 5 e 6 del Regolamento Generale di Previdenza 2012. Il credito per gli anni dal 2005 al 2015 è stato poi espressamente riconosciuto da con documento del 30 maggio 2026 (doc. 14 Pt_1 Parte_1 memoria) in cui esplicita una “espressa rinunzia a qualsiasi successiva contestazione o impugnazione giudiziale o stragiudiziale”.
3. L'unico motivo a sostegno della presente opposizione attiene ad una presunta vessatorietà del comportamento di , stante CP_1
l'avvenuta sottoscrizione di un piano di rientro per la posizione contributiva relativa agli anni 2016-2017-2018-2019-2023, che il ricorrente assume essere in esecuzione, con regolare pagamento delle rate pattuite. Si tratta, tuttavia, di una eccezione palesemente destituita di fondamento posto che i titoli di cui è causa riferiscono alle annualità dal 2009 al 2015 (come risulta dall'estratto ed espressamente indicato anche nel testo del ricorso per decreto ingiuntivo).
4. Anche la censura di una omessa interlocuzione amministrativa pare smentita dalla specifica diffida inviata dal legale di controparte all'indirizzo pec di in data 14.11.2024 (doc.14) Pt_1 Parte_1 nonché dai numerosi solleciti e comunicazioni prodotte in atti (doc. 8-13), valide anche ai fini interruttivi del termine prescrizionale.
5. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con conferma del decreto ingiuntivo n.159/2025 del 20.1.2025.
6. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, deve essere condannato al pagamento Parte_1 delle stesse liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo n.159/2025 del
20.1.2025;
3 2) condanna alla rifusione delle spese di lite che Parte_1 liquida in complessivi € 6.115,00 oltre I.V.A. e C.P.A. in favore di
. CP_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 15.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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