Ordinanza cautelare 24 ottobre 2024
Sentenza breve 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 19/06/2025, n. 2342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2342 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 02342/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02520/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art.60 cod. proc. ammin. sul ricorso numero di registro generale 2520 del 2024 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Vicini, con domicilio digitale come da Registri PEC Giustizia e fisico presso il suo studio in Milano, via Pantaleo, 3;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot. nr. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Milano in data 5.6.2024, di rigetto dell’istanza di emersione n. -OMISSIS- presentata nell’interesse del ricorrente in data 20.8.2020, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1230 del 2024 di accoglimento della domanda di sospensione ai fini del riesame;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
1.Con il ricorso in epigrafe si espone di essere cittadino senegalese da diversi anni in Italia e che in suo favore il datore di lavoro sig. -OMISSIS- presentava in data 20/8/2020 istanza di emersione ai sensi dell’art.103, comma 1 del D.L. n.34/2020; dopo aver riscontrato la richiesta documentale del 26/4/2022, il 16/5/2024 veniva adottato il preavviso di rigetto sul presupposto di difetto del requisito reddituale e, nonostante fosse stata esibita ulteriore documentazione, con il provvedimento impugnato la richiesta è stata definitivamente rigettata per motivi ostativi di cui all’art.103, comma 15 D.L. n.34/2020. Si sono dedotti la violazione dell’art.103 del D.L. n.34/2020 e dell’art.10-bis della Legge n.241/1990, l’eccesso di potere, il difetto di istruttoria e di motivazione.
1.1 L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per resistere al ricorso.
1.2 Con ordinanza del 24/10/2024, n.1230 questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione ai fini del riesame con la seguente motivazione:
“Ritenuto che, ad un primo sommario esame, i motivi di censura dedotti in sede ricorsuale appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris tale da giustificare il riesame della posizione dell’istante, poiché la Prefettura di Milano richiama genericamente i motivi ostativi della Questura di Milano senza specificare la tipologia dei reati ostativi;
Ritenuto, pertanto,
- di onerare la parte ricorrente della trasmissione alla Prefettura di Milano, all’indirizzo PEC indicato in dispositivo, di tutta la documentazione necessaria al riesame, anche quella già depositata in giudizio;
- di disporre che la Prefettura di Milano provveda con la massima possibile sollecitudine al suddetto riesame, che in ogni caso dovrà essere espletato entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta documentazione;
- di stabilire che la parte più diligente dovrà versare in atti prova dell’esito della nuova fase procedimentale, nel rigoroso rispetto delle regole tecniche del processo amministrativo telematico e del termine di due giorni liberi stabilito dall’art. 55, comma 5, c.p.a., precisando che la Prefettura di Milano è tenuta a porre in essere eventuali depositi tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- di fissare, per la prosecuzione della fase cautelare, la Camera di consiglio del 18 giugno 2025;
- di sospendere, nel contempo, l’efficacia del provvedimento impugnato;
- che le spese della presente fase saranno liquidate con il provvedimento conclusivo della stessa,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) Accoglie la domanda cautelare proposta incidentalmente da parte ricorrente e, per l'effetto,
a) sospende ai fini del riesame, come in motivazione, l’efficacia del provvedimento impugnato;
b) fissa per la definizione della fase cautelare, anche quanto alle spese, la Camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Tuttavia non è stato depositato agli atti del giudizio alcun esito del riesame come disposto dal Tribunale.
2. Alla Camera di consiglio del 18 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. La Sezione, premesso che ritiene il ricorso manifestamente fondato, con la conseguenza che esso può essere deciso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. ammin. con sentenza in forma semplificata sin dalla presente fase cautelare - essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria – ritiene di censurare la circostanza che, in esito alla decisione dell’istanza cautelare, non è stato prestato dall’Amministrazione adempimento all’obbligo di riesaminare la situazione del ricorrente, anche alla luce delle deduzioni contenute nel ricorso ove si era dato conto di come fosse stata prodotta ulteriore documentazione richiesta dall’Amministrazione per provare il possesso del requisito reddituale e nonostante l’istante abbia prodotto in atti prova di aver provveduto il 25/10/2024 a ritrasmettere tutti i documenti ai fini del riesame.
3.1 Pertanto, in ragione del mancato esercizio del dovere di riesame, l'accertata inottemperanza all'ordine cautelare di remand legittima l'accoglimento della domanda formulata in sede ricorsuale, anche perché l'Amministrazione avrebbe potuto per ipotesi imporre nuovamente la regolazione ritenuta più congrua per l'interesse pubblico affidato alle sue cure, salvo il rispetto delle prescrizioni di natura conformativa derivanti dall'impianto motivazionale del giudicato cautelare; viceversa, considerata l’acclarata resistenza della P.A. all’ormai preponderante cultura della dialettica processuale per cui, alla prassi della definizione unilaterale del pubblico interesse nei confronti dei destinatari di provvedimenti restrittivi, si sono sostituiti i canoni di rango costituzionale dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa nell’ottica della cura ottimale dell’interesse pubblico e, parallelamente, di un’anticipata composizione dei conflitti, ricorrono gli estremi per censurare di difetto di istruttoria e carenza di motivazione (cfr. questa Sezione, 14.4.2017, n.880; 29.10.2012, n.2625).
4. Per tali motivi il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero soccombente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO