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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 14/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania in composizione monocratica, Giudice Sergio
Fortunato Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 932/2017 R.G.A.C. promossa da:
corrente in Cagliari (CA) nel Viale Bonaria n. Controparte_1 P.IVA_1
33 e sede amministrativa in Sassari (SS), in persona del Presidente in carica, elettivamente domiciliato in Olbia (SS) in Via A. Nanni, n. 72, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cudoni, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in atti;
nei confronti di
( ) con sede in Olbia (SS), Zona Industriale, settore 5, ed Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Olbia, Via Olbia, 24, presso e nello studio dell'Avvocato Alberto
Carlo Filippo Secchi, che la rappresenta e difende per procura speciale stesa a margine della copia per immagine del ricorso per decreto ingiuntivo;
avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo - mandato e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
Conclusioni
Nell'interesse della parte opponente:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto
Ingiuntivo n. 158/2017, emesso il 22.3.2017 dal giudice unico del Tribunale di Tempio
Pausania;
- con vittoria dei compensi del giudizio, compresi accessori e spese forfettarie (15% come per legge);
Nell'interesse della parte opposta: a) rigettarsi l'interposta opposizione confermandosi il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
b) in subordine, per il caso di revoca totale o parziale del decreto opposto, previa declaratoria dell'inadempimento del (codice fiscale Controparte_1
), corrente in Cagliari, Viale Bonaria, 33, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante alle obbligazioni per cui è causa, dichiararsi la stessa tenuta al pagamento in favore della della somma di € 9.329,94, oltre interessi di Controparte_2
legge dalla data di scadenza di ciascuna cambiale fino al pagamento effettivo, ovvero altra somma maggiore o minore ritenuta dovuta all'esito della espletanda istruttoria, con correlativa statuizione di condanna;
c) con il favore di spese e competenze del giudizio;
Svolgimento del processo
Con decreto n. 158/17 del 22.3.2017 il Tribunale di Tempio Pausania, in accoglimento del ricorso monitorio proposto da ingiungeva al il Controparte_2 Controparte_1 pagamento della somma di € 9.329,94, oltre interessi e spese di procedura, quale valore di nove effetti cambiari affidati per l'incasso all'istituto di credito.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, i Controparte_1
opponeva al decreto ingiuntivo, eccependo l'avvenuto pagamento dell'importo indicato mediante la consegna di un assegno bancario a colui che le aveva materialmente consegnato i bovini.
Si costituiva in giudizio per contestare che le cambiali siano state Controparte_2
dall'istituto di credito affidate al notaio o ad altro soggetto, che questo abbia Controparte_3
riscosso il controvalore omettendo di consegnarlo alla banca aggiungendo che, in ogni caso, che l'istituto di credito è contrattualmente responsabile del comportamento doloso o colposo del soggetto incaricato ai sensi dell'art. 1228 c.c..
La società opposta aggiungeva poi che la decisione di affidare la riscossione degli effetti cambiari al Notaio non può ritenersi accorta atteso che lo stesso era rimasto coinvolto in vicende CP_3
giudiziarie per fatti di bancarotta fraudolenta per i quali era addirittura stato tratto in arresto.
Evidenziava come le uniche circostanze certe e non contestate fossero l'avvenuto affidamento a degli effetti cambiari su cui è fondato il decreto ingiuntivo e la Controparte_1
mancata consegna da parte della banca del controvalore in denaro.
Concludeva, quindi, come in epigrafe. La causa veniva istruita mediante produzione di documenti e, a seguito della precisazione delle conclusioni, disposto lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il Giudice tratteneva la causa per la decisione.
Motivi della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza è stata redatta secondo lo schema delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. e, quindi, con espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e trattazione delle sole questioni rilevanti ai fini della decisione. Le questioni non trattate non devono essere ritenute omesse ma semplicemente assorbite per incompatibilità con quanto concretamente ritenuto provato.
Dall'esame degli atti e documenti di causa risultano dimostrate o non contestate una serie di circostanze:
- che, nel 2013, affidava per l'incasso a Controparte_2 Controparte_1
nove cambiali aventi scadenza tra il 3.9.2013 e il 25.11.2013;
[...]
- che, ai sensi dell'art. 2 del contratto del servizio “dopo Incasso” sottoscritto da
[...]
“L'Azienda di credito, per l'espletamento di tutti gli atti da compiersi su CP_2 piazza nella quale non abbia una propria filiale, è autorizzata, ai sensi dell'art. 1856 cod. civ., e comunque ai sensi e per tutti gli effetti dell'art. 1717 cod. civ. a farsi sostituire da un proprio corrispondente, bancario o non, e non risponde quindi dell'operato del sostituto. Le presenti norme si applicano e sono operative anche nei confronti del sostituto del quale l'Azienda di credito si sia avvalsa”;
- che, in data 4.9.2013, consegnava tali titoli di credito al Controparte_1
notaio Controparte_3
- che il notaio sino al 30.11.2013, era l'unico a gestire la cassa cambiali Controparte_3
sulla piazza di Olbia;
- che, in data 24.3.2014, comunicava a Controparte_1 CP_2
“di non essere in grado di comunicare l'esito degli effetti” perché “con
[...]
provvedimento assunto dal Consiglio Notarile di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28/01/2014, il Dott. è stato Controparte_3 dispensato dall' ufficio”;
L'opposizione proposta da è fondata e deve, conseguentemente, Controparte_1
essere accolta. È documentalmente dimostrato che, all'atto dell'affidamento dell'incarico Controparte_2
ha sottoscritto le condizioni contrattuali del c.d. servizio del “dopo incasso” che prevedeva l'accreditamento delle somme di cui alle cambiali successivamente alla loro riscossione da parte del mandatario.
L'art. 2 prevedeva espressamente che:“L'Azienda di credito, per l'espletamento di tutti gli atti da compiersi su piazza nella quale non abbia una propria filiale, è autorizzata, ai sensi dell'art.
1856 cod. civ., e comunque ai sensi e per tutti gli effetti dell'art. 1717 cod. civ. a farsi sostituire da un proprio corrispondente, bancario o non, e non risponde quindi dell'operato del sostituto.
Le presenti norme si applicano e sono operative anche nei confronti del sostituto del quale
l'Azienda di credito si sia avvalsa”.
Orbene, l'art. 1717 c.c., richiamato da detta clausola, stabilisce, al secondo comma, che “se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta”.
Nel caso che ci occupa, nessuna colpa può essere attribuita al Controparte_1
nella scelta del sostituto. Infatti, la scelta di affidare la riscossione degli effetti cambiari ad un pubblico ufficiale (il notaio era stata, di fatto, una scelta obbligata essendo Controparte_3
questi l'unico notaio che svolgeva il servizio nella piazza di Olbia. Inoltre, l'affidamento ad un notaio avrebbe consentito, in caso di mancato pagamento, l'immediata levata del protesto.
Si ritiene, però, opportuno disporre la compensazione integrale delle spese del presente giudizio in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 9 comma V Legge 349/1973 “I pubblici ufficiali versano l'importo dei titoli pagati il giorno non festivo successivo a quello del pagamento e restituiscono i titoli protestati entro i due giorni non festivi successivi all'ultimo giorno consentito per la levata del protesto” e che, ai sensi dell' art. 51 comma III R.D. n. 1669/1933 “il protesto per mancato pagamento di una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve essere levato uno dei due giorni feriali seguenti al giorno in cui la cambiale è pagabile.”. Ciò premesso, il notaio avrebbe dovuto consegnare alla banca il denaro riscosso entro il 4.9.2013 oppure avrebbe dovuto restituire gli effetti insoluti e protestati entro il 7.9.2013 e, quindi, già nei primi giorni del mese di settembre la banca avrebbe potuto chiedere conto al
Notaio della sorte degli effetti e, attesa l'irreperibilità del pubblico ufficiale, avrebbe potuto avvisare e avviare le opportune iniziative in sede civile e penale volte al Controparte_2
recupero dei titoli di credito.
P.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta da , per l'effetto: Controparte_1
- revoca il decreto ingiuntivo n. 158/2017 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data
22.3.2017;
- spese integralmente compensate fra le parti.
Tempio Pausania, 14/01/2025
Il G.I.
Sergio F. Pastorino
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania in composizione monocratica, Giudice Sergio
Fortunato Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 932/2017 R.G.A.C. promossa da:
corrente in Cagliari (CA) nel Viale Bonaria n. Controparte_1 P.IVA_1
33 e sede amministrativa in Sassari (SS), in persona del Presidente in carica, elettivamente domiciliato in Olbia (SS) in Via A. Nanni, n. 72, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cudoni, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in atti;
nei confronti di
( ) con sede in Olbia (SS), Zona Industriale, settore 5, ed Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Olbia, Via Olbia, 24, presso e nello studio dell'Avvocato Alberto
Carlo Filippo Secchi, che la rappresenta e difende per procura speciale stesa a margine della copia per immagine del ricorso per decreto ingiuntivo;
avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo - mandato e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
Conclusioni
Nell'interesse della parte opponente:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto
Ingiuntivo n. 158/2017, emesso il 22.3.2017 dal giudice unico del Tribunale di Tempio
Pausania;
- con vittoria dei compensi del giudizio, compresi accessori e spese forfettarie (15% come per legge);
Nell'interesse della parte opposta: a) rigettarsi l'interposta opposizione confermandosi il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
b) in subordine, per il caso di revoca totale o parziale del decreto opposto, previa declaratoria dell'inadempimento del (codice fiscale Controparte_1
), corrente in Cagliari, Viale Bonaria, 33, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante alle obbligazioni per cui è causa, dichiararsi la stessa tenuta al pagamento in favore della della somma di € 9.329,94, oltre interessi di Controparte_2
legge dalla data di scadenza di ciascuna cambiale fino al pagamento effettivo, ovvero altra somma maggiore o minore ritenuta dovuta all'esito della espletanda istruttoria, con correlativa statuizione di condanna;
c) con il favore di spese e competenze del giudizio;
Svolgimento del processo
Con decreto n. 158/17 del 22.3.2017 il Tribunale di Tempio Pausania, in accoglimento del ricorso monitorio proposto da ingiungeva al il Controparte_2 Controparte_1 pagamento della somma di € 9.329,94, oltre interessi e spese di procedura, quale valore di nove effetti cambiari affidati per l'incasso all'istituto di credito.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, i Controparte_1
opponeva al decreto ingiuntivo, eccependo l'avvenuto pagamento dell'importo indicato mediante la consegna di un assegno bancario a colui che le aveva materialmente consegnato i bovini.
Si costituiva in giudizio per contestare che le cambiali siano state Controparte_2
dall'istituto di credito affidate al notaio o ad altro soggetto, che questo abbia Controparte_3
riscosso il controvalore omettendo di consegnarlo alla banca aggiungendo che, in ogni caso, che l'istituto di credito è contrattualmente responsabile del comportamento doloso o colposo del soggetto incaricato ai sensi dell'art. 1228 c.c..
La società opposta aggiungeva poi che la decisione di affidare la riscossione degli effetti cambiari al Notaio non può ritenersi accorta atteso che lo stesso era rimasto coinvolto in vicende CP_3
giudiziarie per fatti di bancarotta fraudolenta per i quali era addirittura stato tratto in arresto.
Evidenziava come le uniche circostanze certe e non contestate fossero l'avvenuto affidamento a degli effetti cambiari su cui è fondato il decreto ingiuntivo e la Controparte_1
mancata consegna da parte della banca del controvalore in denaro.
Concludeva, quindi, come in epigrafe. La causa veniva istruita mediante produzione di documenti e, a seguito della precisazione delle conclusioni, disposto lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il Giudice tratteneva la causa per la decisione.
Motivi della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza è stata redatta secondo lo schema delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. e, quindi, con espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e trattazione delle sole questioni rilevanti ai fini della decisione. Le questioni non trattate non devono essere ritenute omesse ma semplicemente assorbite per incompatibilità con quanto concretamente ritenuto provato.
Dall'esame degli atti e documenti di causa risultano dimostrate o non contestate una serie di circostanze:
- che, nel 2013, affidava per l'incasso a Controparte_2 Controparte_1
nove cambiali aventi scadenza tra il 3.9.2013 e il 25.11.2013;
[...]
- che, ai sensi dell'art. 2 del contratto del servizio “dopo Incasso” sottoscritto da
[...]
“L'Azienda di credito, per l'espletamento di tutti gli atti da compiersi su CP_2 piazza nella quale non abbia una propria filiale, è autorizzata, ai sensi dell'art. 1856 cod. civ., e comunque ai sensi e per tutti gli effetti dell'art. 1717 cod. civ. a farsi sostituire da un proprio corrispondente, bancario o non, e non risponde quindi dell'operato del sostituto. Le presenti norme si applicano e sono operative anche nei confronti del sostituto del quale l'Azienda di credito si sia avvalsa”;
- che, in data 4.9.2013, consegnava tali titoli di credito al Controparte_1
notaio Controparte_3
- che il notaio sino al 30.11.2013, era l'unico a gestire la cassa cambiali Controparte_3
sulla piazza di Olbia;
- che, in data 24.3.2014, comunicava a Controparte_1 CP_2
“di non essere in grado di comunicare l'esito degli effetti” perché “con
[...]
provvedimento assunto dal Consiglio Notarile di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28/01/2014, il Dott. è stato Controparte_3 dispensato dall' ufficio”;
L'opposizione proposta da è fondata e deve, conseguentemente, Controparte_1
essere accolta. È documentalmente dimostrato che, all'atto dell'affidamento dell'incarico Controparte_2
ha sottoscritto le condizioni contrattuali del c.d. servizio del “dopo incasso” che prevedeva l'accreditamento delle somme di cui alle cambiali successivamente alla loro riscossione da parte del mandatario.
L'art. 2 prevedeva espressamente che:“L'Azienda di credito, per l'espletamento di tutti gli atti da compiersi su piazza nella quale non abbia una propria filiale, è autorizzata, ai sensi dell'art.
1856 cod. civ., e comunque ai sensi e per tutti gli effetti dell'art. 1717 cod. civ. a farsi sostituire da un proprio corrispondente, bancario o non, e non risponde quindi dell'operato del sostituto.
Le presenti norme si applicano e sono operative anche nei confronti del sostituto del quale
l'Azienda di credito si sia avvalsa”.
Orbene, l'art. 1717 c.c., richiamato da detta clausola, stabilisce, al secondo comma, che “se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta”.
Nel caso che ci occupa, nessuna colpa può essere attribuita al Controparte_1
nella scelta del sostituto. Infatti, la scelta di affidare la riscossione degli effetti cambiari ad un pubblico ufficiale (il notaio era stata, di fatto, una scelta obbligata essendo Controparte_3
questi l'unico notaio che svolgeva il servizio nella piazza di Olbia. Inoltre, l'affidamento ad un notaio avrebbe consentito, in caso di mancato pagamento, l'immediata levata del protesto.
Si ritiene, però, opportuno disporre la compensazione integrale delle spese del presente giudizio in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 9 comma V Legge 349/1973 “I pubblici ufficiali versano l'importo dei titoli pagati il giorno non festivo successivo a quello del pagamento e restituiscono i titoli protestati entro i due giorni non festivi successivi all'ultimo giorno consentito per la levata del protesto” e che, ai sensi dell' art. 51 comma III R.D. n. 1669/1933 “il protesto per mancato pagamento di una cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve essere levato uno dei due giorni feriali seguenti al giorno in cui la cambiale è pagabile.”. Ciò premesso, il notaio avrebbe dovuto consegnare alla banca il denaro riscosso entro il 4.9.2013 oppure avrebbe dovuto restituire gli effetti insoluti e protestati entro il 7.9.2013 e, quindi, già nei primi giorni del mese di settembre la banca avrebbe potuto chiedere conto al
Notaio della sorte degli effetti e, attesa l'irreperibilità del pubblico ufficiale, avrebbe potuto avvisare e avviare le opportune iniziative in sede civile e penale volte al Controparte_2
recupero dei titoli di credito.
P.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta da , per l'effetto: Controparte_1
- revoca il decreto ingiuntivo n. 158/2017 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data
22.3.2017;
- spese integralmente compensate fra le parti.
Tempio Pausania, 14/01/2025
Il G.I.
Sergio F. Pastorino