Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 3231/2024
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai Magistrati:
Dott. Michele Cappai Presidente e rel. est
Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice
Dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice
Riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado recante il numero di ruolo n. 3231 dell'anno 2024, promossa da
'con l'Avv. Barbara D'Erasmo Parte 1
eGIADA FRANCIONI, con l'Avv. Sinforosa Anna Lammoglia
PARTI RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli;
PARTE NECESSARIA
OGGETTO: separazione personale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto, Parte 1 e AD RA hanno adito questo Tribunale affinché pronunciasse la loro separazione personale
Le parti hanno dedotto:
- che dalla loro unione sono nati due figli: Per 1 di Pt 1 a Roma il 25 febbraio 2020 e [...]
Persona 2 a Roma il 26 luglio 2022;
- che la dimora coniugale è stata fissata in Mentana (00013) ROMA, alla via Oglio, 11/A;
- che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente, anche per non turbare la crescita psicofisica dei minori;
All'udienza del 10 gennaio 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e i loro difensori hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle seguenti condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) La dimora coniugale ubicata nel comune di Mentana, alla via Oglio, 11/A, in comproprietà tra i coniugi, unitamente ai mobili, agli arredi e, pertinenze, viene assegnata alla madre nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. Il mutuo gravante sull'immobile è cointestato tra i due genitori. و3) Il sig. Parte 1 si è già allontanato con accordo della sig.ra RA dall'abitazione coniugale, liberando l'immobile dei propri effetti personali e si impegna a trasferire la propria residenza entro e non oltre la sentenza di separazione.
4) Per 1 e Per_2 saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le normali inclinazioni e favorendone in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5) i minori verranno collocati prevalentemente con la madre, in Mentana alla Via Oglio n. 11/A.
6) i genitori si impegnano a prendersi cura dei figli Per_1 e Per 2 secondo le modalità di seguito enunciate: Per 1 e Per 2 taranno con il padre, compatibilmente con i turni e gli impegni di lavoro dello stesso almeno due pomeriggi a settimana dalle h. 15,30 con pernotto e riaccompagno l'indomani a scuola;
i turni lavorativi saranno comunicati mensilmente da parte del Sig. Parte 1 al fine di consentire la gestione dei figli minori. 7) Inoltre, a week end alternati dal sabato con prelievo alle 14.00 fino alla domenica sera dopo aver cenato, e riaccompagno entro le 21.30; compatibilmente con le esigenze lavorative del Sig. [...]
,Pt 1 nel week end spettante alla madre, il padre terrà con sé il piccolo Per 1 o nella giornata del sabato ovvero della domenica dalle ore 15.30 alle ore 19.30 salvo diverso accordo tra i due genitori.
8) I genitori durante la chiusura delle scuole per il periodo estivo, di intesa tra loro e nel rispetto delle esigenze e delle priorità dei minori, in considerazione delle rispettive esigenze lavorative adotteranno tutte le decisioni opportune nell'interesse dei ragazzi. Nell'ipotesi in cui dovessero scegliere/decidere di usufruire di centri estivi e/o di far ricorso ad una baby sitter concorderanno di volta in volta la scelta, oltre che dividersi la relativa spesa nella percentuale adottata nell'accordo di separazione.
9) Per_2 e Per_1 anche in considerazione della loro tenera età, trascorreranno con i genitori un periodo di vacanze minimo di 2 settimane, anche non consecutive;
nei mesi di giugno, luglio o agosto da concordare, con l'altro genitore, entro il 30 maggio di ciascun anno. Il tutto tenendo sempre in considerazione le esigenze dei minori, nonché degli impegni lavorativi attuali del padre e futuri della madre.
10) Per le altre festività religiose, i bambini trascorreranno con entrambi i genitori, ad anni alterni, le festività natalizie alternando comunque la Vigilia del Natale con il Giorno di Natale e la Vigilia del Capodanno con il primo di ogni anno: per il 2024, la Vigilia del Natale i bambini resteranno con il padre con riaccompagno l'indomani alle ore 10.00 presso l'abitazione materna;
il giorno del
Natale resteranno presso l'abitazione materna ed il 26 dicembre con il padre;
nel pomeriggio del 31 dicembre, il padre preleverà i figli dall'abitazione materna e li terrà con se fino alle ore 19.00 del giorno di Capodanno.
11) Per le festività pasquali i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e la
TT (Lunedì dell'Angelo) con l'altro ad anni alterni.
12) per la ricorrenza dei compleanni dei ragazzi: 25/02 uno e 26/07 l'altro entrambi i genitori potranno trascorrere la giornata con i loro figli, o con una festa comune, la cui spesa verrà sostenuta da entrambi al 50%, oppure singolarmente con ciascun genitore, con due feste separate.
13) per la Festa del Papà, la Festa della Mamma e il compleanno dei genitori, i bambini potranno festeggiare e se lo vorranno, dormire con il genitore che festeggia il relativo evento, compatibilmente con i loro impegni scolastici, ludici e/o sportivi o con i turni di lavoro dei genitori. Le parti potranno, in ogni caso, concordare periodi di permanenza diversi da quelli sopra indicati, avendo riguardo agli interessi preminenti dei bambini. 14) in caso di malattia dei minori il padre e la madre potranno fargli visita presso le rispettive abitazioni, previo accordo telefonico;
i genitori potranno effettuare una videochiamata durante il periodo di collocazione dei figli presso l'altro genitore, nella fascia oraria 19.00/21.00; e comunque sarà sempre garantita la possibilità di chiamare telefonicamente i rispettivi genitori a richiesta dei figli.
15) i genitori si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località, quando i minori si trovano con uno di loro.
16) I viaggi per motivi di salute e le visite specialistiche per il piccolo Per_2 aranno alternati tra i due genitori, salvo diverso accordo tra gli stessi.
17) ogni eventuale cambiamento di tali modalità di frequentazione dovrà essere comunicato all'altro genitore entro la domenica della settimana precedente e, salvo impegni improcrastinabili già presi precedentemente dall'altro genitore, si provvederà a modificare, solo per quella settimana, la modalità di visita dei minori;
18) stante il collocamento prevalente dei bambini presso la madre, avendo considerato la situazione economica attuale dei coniugi e la capacità di guadagno e di spesa di entrambi i genitori, il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando alla madre euro 120,00 mensili, 60 euro per ciascun figlio entro il 5 (cinque) del mese, rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT delle famiglie e degli operai. L'assegno unico per entrambi i figli verrà percepito esclusivamente dalla signora
RA sin dal momento della sottoscrizione del presente accordo. Il sig. Parte 1 rinuncia all'assegno unico percepito fino ad oggi in via esclusiva dallo stesso.
18) i genitori si impegnano altresì a concordare insieme le spese straordinarie per i figli Per_1 e
Per 2 che a titolo esemplificativo, possiamo così riassumere: - attività sportiva-Corsi di lingua o laboratori extrascolastici, eventuale Baby sitter e centri estivi ecc.- libri per la scuola e materiale scolastico, gite, spese mediche specialistiche, abbigliamento anche sportivo che verranno suddivise tra i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
18) rispetto alle spese mediche da banco: il padre sarà tenuto a partecipare alle stesse, sempre nella percentuale del 50%, dietro esibizione dello scontrino e relativa prescrizione medica del pediatra o medico di riferimento dei minori;
19) Il rimborso avverrà, previa esibizione dei giustificativi di spesa, entro il mese successivo all'esborso in favore del genitore che ha sostenuto la spesa. La relativa spesa che potrà essere fiscalmente portata in detrazione dai rispettivi genitori nella misura del 50% e sino al giorno in cui la madre non troverà un'occupazione, interamente detratta dal padre. 20) le parti concordano che le spese condominiali ordinarie relative alla casa coniugale saranno a carico della madre, mentre quelle straordinarie a carico di entrambi i coniugi;
25) entrambe i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti o documenti validi per l'espatrio.
All'udienza del 10 gennaio 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, i ricorrenti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e i difensori hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
La causa, dunque, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto e di conseguenza deve essere dichiarata la separazione consensuale dei coniugi.
I coniugi hanno dichiarato che non vi è più possibilità di riconciliazione.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, le quali appaiono rispondenti all'interesse dei figli minori.
Il Collegio, verificata la rispondenza all'interesse dei minori delle condizioni stabilite nel ricorso e accertata l'impossibilità di riconciliazione, ritiene che il ricorso meriti pieno accoglimento.
Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, tenuto conto che il ricorso è stato proposto congiuntamente.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 3231 dell'anno 2024:
Parte 1dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Monterotondo il 15 luglio 1996 e AD RA nata a [...] il [...], alle condizioni sopra descritte;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mentana di procedere all'annotazione della presente sentenza e di provvedere a tutte le incombenze di legge;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025.
Il Presidente
Michele Cappai