Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 29/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 1847/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio CP_1 C.F._1 dell'avv. BERNARDO RAFFAELE, con elezione di domicilio in VIA DELLE TERME 3, ISCHIA, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di domicilio in
VIA ALCIDE DE GASPERI,55 NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: illeg. Trattenute su pensione
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25-1-2024 il ricorrente in epigrafe, premesso di essere titolare di trattamento pensionistico “quota 100” ex l. n.14 del 2019, esponeva che, a decorrere dal mese di settembre 2023, non aveva più percepito i ratei mensili;
che la sospensione dell'erogazione era conseguente alla non cumulabilità del trattamento con i redditi da lavoro dipendente percepiti per i mesi da giugno ad agosto 2023; che con ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 15-11-2023, era stata dichiarata l'illegittimità della sospensione dal mese di settembre con condanna dell' all'erogazione della pensione;
che, a decorrere da gennaio 2024, CP_3
l' aveva disposto la trattenuta del 20% sulla pensione sulla base di una CP_3 comunicazione di indebito, mai ricevuta, pari ad € 20.186,80 a titolo di restituzione dei ratei percepiti per l'anno 2023; che la richiesta di indebito
Adiva, pertanto, in giudice del lavoro del Tribunale di Napoli chiedendo, previa sospensiva delle trattenute sul trattamento pensionistico, accertarsi l'illegittimità dell'avviso di recupero del 12-1-2024 e della conseguente trattenuta sul trattamento pensionistico di gennaio e febbraio 2024, con condanna alla restituzione dell'importo di € 428,70, oltre accessori di legge;
in via subordinata, chiedeva disporsi la sospensione dei ratei pensionistici unicamente per i mesi da giugno ad agosto 2023. Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' che CP_3 ribadiva la correttezza dell'accertamento di indebito per tutto l'ano 2023.
****** L'oggetto del presente giudizio, con il quale è stata contestualmente chiesta la pronuncia in via cautelare, è l'accertamento della illegittimità delle trattenute operate dall' nella misura del 20%, sul trattamento CP_3 pensionistico cd “quota 100” di cui l'istante è titolare, in conseguenza dell'indebito scaturito per avere percepito redditi per attività lavorativa dipendente nell'anno 2023, incompatibili con il trattamento pensionistico ex art. 14, comma 3 del d.l. n. 4/2019. A seguito del giudizio in via d'urgenza, alla luce del recentissimo intervento della Suprema Corte (v. Cass. n. 30994 del 4-12-2024), si ritiene dovere mutare il proprio convincimento, come espresso nell'ordinanza cautelare.
In punto di fatto, nella fattispecie in esame, è pacifico che, per il periodo dal 9-6-2023 al 31-8-2023 il ricorrente ha prestato attività lavorativa percependo l'importo complessivo pari a € 513,36; che, con precedente ordinanza ex art. 700 cpc, è stata dichiarata l'illegittimità della sospensione disposta dall' a decorrere dall'1-9-2023, con condanna CP_3 dell'Istituto al ripristino dell'erogazione; che, a decorrere dal mese di gennaio 2024, l' ha disposto la trattenuta mensile pari a € 428,70, a CP_3 fronte della asserita sussistenza di un indebito pari ai ratei corrisposti per l'intero anno 2023, nella misura complessiva di € 20.186,80.
2 E' poi appena il caso di ribadire che alcuna preclusione spiega nel presente giudizio l'ulteriore ordinanza cautelare con la quale è stato disposto il ripristino della prestazione pensionistica, attesa la natura non definitiva del provvedimento ex art. 700 c.p.c. e la non invocabilità in altro procedimento.
Secondo l'insegnamento di legittimità, benché, a seguito delle modifiche introdotte dal di. 14 marzo 2005 n. 35 convertito, con modificazioni, in legge 14 maggio 2005, n. 80, l'art. 669 octies c.p.c. disponga per ciò che interessa, che ai provvedimenti di urgenza emessi a norma dell'art. 700 c.p.c. non si applicano fra l'altro le disposizioni dell'art. 669 novies, primo comma, e.p.c. sulla perdita di efficacia del provvedimento cautelare per il mancato inizio tempestivo del procedimento di merito o per l'estinzione di quello eventualmente avviato, la non invocabilità in altro processo dell'autorità del provvedimento cautelare ( art. 669 octies, ultimo comma, c.p.c.) e la sua revocabilità e modificabilità nel corso dell'eventuale giudizio di merito ( art. 669 decies c.p.c.) lo privano dei caratteri di definitività e decisorietà (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 2058 del 04/02/2004; Sez. 3, Sentenza n. 4879 del 07/03/2005;
Sez. 1, Ordinanza n. 15579 del 07/07/2006; Sez. U, Ordinanza n. 4915 del
08/03/2006) con orientamento confermato anche in relazione alla disciplina ora vigente ( cfr.Cass. SS.UU. n. 7187 del 28/12/2007; Cass. n.
3124 del 08/02/2011; Cass. n. 896 del 20/01/2015; Cass. n. 23763 del 22/11/2016; Cass. n. 6039 del 28/02/2019).
Ciò posto, in diritto, come osservato dalla Suprema Corte che: “va premesso che la disciplina contenuta nell'art. 14 del decreto-legge citato, e il divieto di cumulo ivi previsto, è stata di recente esaminata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2022), la quale, sia pure a fronte di una questione di legittimità costituzionale che ne rilevava la possibile disparità di trattamento con il lavoro non dipendente contemplato dalla norma ai fini del conseguente divieto.
La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro.
3 La Corte costituzionale, considerando l'eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
La disposizione in esame mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, con il presupposto, richiesto dal legislatore, per usufruire del trattamento pensionistico di favore, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio di ammissione al trattamento pensionistico viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere all' sulla sussistenza di CP_3 eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull'incumulabilità della pensione.
L'eccezionalità della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della, è stata ampiamente rimarcata da Corte cost. n.234 del 2022 cit.
Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da
Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234 del 2022).
4 Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo.
E' la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo
2019-2021). Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo”.
Alla stregua del suddetto insegnamento, la richiesta di indebito e le trattenute pensionistiche per la somma corrisposta per l'intero anno 2023 sono, pertanto, immuni dalle censure lamentate con conseguente rigetto della domanda.
La novità delle questioni giuridiche trattate e il recentissimo intervento della Suprema Corte giustificano il regime di compensazione delle spese di lite.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in data 29/01/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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